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Decisione

52.2007.349

Delibera opere da impresario costruttore per smaltimento acque luride

20 novembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti erano invitati ad indicare 10

referenze per lavori analoghi, eseguiti negli ultimi 10 anni, d'importo

superiore a fr. 500'000.-, che la posizione 224.330 del capitolato prevedeva di

valutare in base alla seguente scala:

- 10 opere 6 punti

- 8 opere 5 punti

- 6 opere 4 punti

- 4 opere 3 punti

- 2 opere 2 punti

- 0 opere 1 punto

Per lavori analoghi, disponeva la pos.

224.320 del capitolato, erano da intendere opere di canalizzazione eseguite in

nuclei e opere da impresario costruttore eseguite sulle rive dei laghi.

B. In

tempo utile sono pervenute al committente le offerte di cinque imprese di costruzione,

fra cui quella della RI 1, qui ricorrente, di fr. 2'069'700.75 e quella della

resistente CO 1, di fr. 2'068'459.70.

Esperite le necessarie valutazioni, il

committente ha allestito la seguente graduatoria:

Ditta

Costo

Referenze

Apprendisti

Totale

Punti

Nota

Punti

Nota

Punti

Punti

CO 1

60.00

3.00

17.50

6.00

5.00

82.50

RI 1

59.94

2.50

14.58

6.00

5.00

79.52

Fondandosi su queste risultanze, il 12

settembre 2007 il municipio ha aggiudicato i lavori alla CO 1.

C. Contro la

predetta decisione, l’impresa RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.

L'insorgente contesta anzitutto l'esistenza

stessa dell’aggiudica-taria. La __________, argomenta, sarebbe stata iscritta a

registro di commercio soltanto il 23 gennaio 2007. I firmatari dell'offerta,

soggiunge, non sarebbero inoltre stati abilitati a sottoscriverla. Nel merito,

l’impresa RI 1 contesta inoltre:

-

l'esclusione della sua referenza relativa ai

lavori di __________ per valore insufficiente;

-

l'ammissione della referenza della CO 1 relativa

ai lavori di __________ (lotto 2), non ancora eseguiti al momento dell'inoltro

dell'offerta;

-

l'ammissione della referenza della CO 1

concernente l'autosilo di __________;

-

l'esclusione delle sue referenze 3, 6, 7 e 10,

comunque relative ad opere eseguite in zone di nucleo.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il municipio e la CO 1, contestando le tesi

dell'insorgente con argomenti che saranno illustrati e discussi nei seguenti

considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a

contestare l'aggiudicazione.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dalle parti non appaiono atte

a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Capacità

della CO 1

L'aggiudicataria CO 1, qui resistente, è una

società anonima, iscritta a registro di commercio di __________ con un capitale

azionario di fr. 40'000'000.- e succursali in tutta la Svizzera. Una di queste

ha sede a __________, in __________.

I firmatari dell'offerta inoltrata dalla

resistente (__________e __________) sono iscritti a registro di commercio con diritto

di firma collettiva a due. La ditta CO 1 risulta inoltre iscritta all'albo

delle imprese di costruzione del Cantone Ticino.

Del tutto prive di fondamento appaiono

dunque le eccezioni sollevate dall'insorgente in relazione all'identità ed alla

capacità giuridica della resistente ed al potere di rappresentanza di coloro

che hanno sottoscritto l'offerta.

3.

Referenze

3.1

Le

cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del

concorrente di realizzare l’opera messa a concorso, rispettivamente di fornire

la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni

sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina,

ammette la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999,

329.

e rimandi).

Di regola, le referenze sono costituite da

lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in

epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti).

Nella

valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale,

il cui esercizio può essere censurato da parte dell’autorità di ricorso unicamente

nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente

sotto il profilo dell’abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm; M. Borghi / G.

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2

d). Presupposto irrinunciabile ai fini dell’e-sercizio di tale potere da parte

del committente è un’adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che

vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza

richiama, a sua volta:

- la produzione, da parte dei concorrenti, di un’esauriente documentazione,

che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l’importanza e

l’epoca in cui sono state effettuate;

- una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni

fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente

integrata dall’assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente

protocollate (AGVE 2000, 291; LGVE 2002-II-9);

- una congrua motivazione della valutazione operata dal committente,

che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di

difesa e consenta nello stesso tempo all’autorità di ricorso di pronunciarsi

con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell’apprezzamento (cfr.

STA 9.1.2004 n. 52.2003.359)

3.2

Nel caso concreto, i lavori messi a

concorso sono in parte previsti all’interno del nucleo di __________ ed in

parte lungo la riva del __________. La pos. 224.320 del capitolato stabiliva

che lavori analoghi erano da intendere opere di canalizzazione eseguite in

nuclei e opere da impresario costruttore eseguite sulle rive dei laghi. La

ricorrente pretende che anche i lavori eseguiti in un ambiente urbano debbano

essere presi in considerazione. A torto, poiché la nozione di nucleo è chiara e

non necessita di alcuna interpretazione. Il committente non le ha affatto

attribuito un significato riduttivo.

3.3

Referenze RI 1

3.3.1

La ricorrente ha allegato all'offerta

le seguenti referenze:

Opera e luogo

Anno

Importo

Validità

1.

__________, canalizzazioni

2005/2006

600'000.00

valida

2.

__________ pompaggio

2005/2006

1'150'000.00

valida

3.

__________ canalizzazioni __________

2005.

650'000.00

4.

__________, canalizzazioni nucleo

2004/2005

550'000.00

valida

5.

__________, canalizzazioni

2002/2003

714'000.00

6.

__________ __________

2000/2001

669'000.00

7.

__________ canalizzazione

1999/2001

559'000.00

8.

__________ sez. acqua, __________

2000/2001

669'000.00

9.

__________ sez. acqua, elettricità, gas

2002/2005

1'500'000.00

10.

__________ canalizzazioni __________

2000/2003

821'000.00

Il committente ha considerato valide

soltanto le referenze 1, 2 e 4. Le altre sono state escluse per i seguenti motivi:

-

3, 6, 7 e 10 perché i lavori sono stati eseguiti

in un ambiente che non presenta le caratteristiche di nucleo;

-

5.

perché il valore dei lavori eseguiti nel

nucleo sarebbe inferiore al limite di fr. 500'000.-;

-

8.

perché i lavori sono gli stessi che la

ricorrente ha addotto come referenza 6;

-

9.

perché si tratta di una serie di piccoli

lavori, eseguiti in epoche diverse ed in luoghi diversi.

3.3.2

La ricorrente contesta anzitutto

l'esclusione della referenza n. 5, concernente i lavori eseguiti a __________

nel 2002/2003. Nega in particolare che il valore non raggiunga la soglia minima

di fr. 500'000.-. Analogamente sollecitata, l'impresa RI 1 aveva prodotto al committente

le seguenti fatture:

Data

Destinatario

Motivo

Importo

30.11.03

Municipio

__________

Canalizzazione nucleo __________

354'977.54

11.09.03

__________

Sostituzione condotta gas nucleo di __________

11'318.60

11.09.03

__________

Tracciato cavi __________ nucleo di __________

26'396.00

25.11.03

__________ /

__________

Opere da impresario costruttore nucleo di __________

23'546.45

27.11.03

__________

Acquedotto nucleo di __________

83'731.47

31.01.03

Municipio di __________

Canalizzazione nucleo di __________

Aumento tubi in __________

2'383.42

Totale

502'343.48

Il committente ha evitato di prendere

posizione sulla contestazione sollevata dall'insorgente in questa sede,

rimettendosi al prudente giudizio di questo tribunale. La resistente CO 1 ha invece

sostenuto che non si tratterebbe di lavori eseguiti in un ambiente di nucleo. A

torto.

Seppur di poco, la somma delle fatture

supera in effetti il limite di fr. 500'000.-. Tutte le fatture si riferiscono

inoltre a lavori eseguiti nel nucleo di __________ di __________, ove ha sede

la __________. Le censure della ricorrente sono dunque fondate: l'esclusione di

questa referenza è ingiustificata.

3.3.3

Immune da violazioni del diritto

appare invece l'esclusione delle referenze 3, 6, 7, 10, siccome concernenti

opere che non sono state eseguite in un ambiente di nucleo. La documentazione

raccolta dal committente lo conferma chiaramente:

- __________ di __________ (ref. n. 3) non si situa in un nucleo;

il fatto che i lavori siano stati eseguiti in un ambiente urbano non permette

di giungere a diversa conclusione;

- i lavori eseguiti in località __________ (ref. n. 6 ed 8) riguardano

la sistemazione di una strada in zona forestale; non si capisce come la

ricorrente possa pretendere di addurli come referenza;

- la canalizzazione su __________ a __________ (ref. n. 7) non

riguarda il nucleo; il suo valore documentato (fr. 158'866.49) è inoltre

sensibilmente inferiore al minimo prescritto;

- le canalizzazioni in __________ e in __________ a __________

(ref. n. 10) sono situate in zona urbana, chiaramente esterna alla zona del

nucleo.

3.3.4

La resistente contesta a sua volta

l'ammissibilità della referenza relativa ai lavori di costruzione della

stazione di pompaggio di __________ (ref. n. 2), che l'impresa RI 1 ha allegato

come referenza alla sua offerta. Anche questa eccezione è fondata. Per più di

un motivo.

Le opere indicate come un'unica referenza

sono in realtà riconducibili a due distinte commesse: la prima, riguardante la

stazione di pompaggio di __________ (__________), la seconda riferita invece

alla canalizzazione intercomunale __________. Pur concernendo opere da

realizzare in ambiente lacustre, la prima referenza non può essere ammessa già

perché il suo valore (fr. 357'055.35) è inferiore al limite di mezzo milione.

La seconda, di valore superiore (fr. 610'036.45), non appare invece ammissibile,

poiché concerne opere di canalizzazione su una strada comunale che attraversa

una zona residenziale, ovvero fuori da un ambiente di nucleo o lacustre.

Né l'una, né l'altra sono comunque

ammissibili, poiché alla scadenza del termine per l'inoltro delle offerte (25

settembre 2006), i lavori erano ancora in corso ed oltretutto per quelli

eseguiti erano stati versati soltanto acconti per somme inferiori al limite di

valore fissato dalla pos. 224.330 del capitolato (fr. 500'000.-).

Determinante ai fini del giudizio sulle

referenze allegate in un concorso pubblico può in effetti essere soltanto la

situazione esistente al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle

offerte. Lavori non ancora eseguiti o in corso di esecuzione non possono

evidentemente essere addotti a titolo di referenza. Non si può tener conto anche

di prestazioni future, che devono ancora essere fornite. Ammissibili come

referenza sono soltanto i lavori effettivamente eseguiti con soddisfazione del

committente (STA 27.4.2007 n. 52.6.389 consid. 5.2).

3.4

Referenze CO 1

3.4.1

A titolo di referenza l'CO 1 ha dal

canto suo addotto i seguenti lavori:

Opera e luogo

Anno

Importo

1.

__________ lotto 1

2006.

500'000.00

valida

2.

__________ lotto 2

2006.

1'000'000.00

valida

3.

__________ fognature

2005.

700'000.00

4.

__________ bacini captazioni

2003/2005

1'100'000.00

5.

__________ 1 autosilo __________

2004.

2'500.000.00

valida

6.

__________ lotto 3 acquedotto

2003/2004

505'000.00

7.

__________, acquedotto

2003.

700'000.00

8.

__________ collettore via ai ronchi

2002.

741'000.00

9.

__________ canalizzazioni

2002.

570'000.00

10.

__________, ristrutturazione

2001.

1'750'000.00

valida

La ricorrente contesta l'ammissibilità della

referenza (n. 2) relativa alle opere canalizzazione di __________ (lotto 2),

obiettando che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (25

settembre 2006) i lavori, aggiudicati appena un mese prima, erano soltanto

iniziati. L'eccezione è fondata già perché i lavori erano ancora in corso. Vale

anche per l’CO 1 quanto detto in relazione alla referenza concernente la

stazione di pompaggio di __________ allegata dalla ricorrente. La resistente

non pretende peraltro che alla scadenza del termine per l'inoltro delle offerte

aveva già eseguito lavori per un valore di oltre mezzo milione.

3.4.2

Da respingere sono infine le censure

che la ricorrente solleva in merito all’ammissibilità della referenza (n. 5)

concernente i lavori eseguiti dalla resistente nell’ambito della costruzione

dell’autosilo di __________. Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

l'autosilo non si trova a __________, ma a __________ in prossimità della riva

del lago.

3.4.3

Priva di qualsiasi fondamento è la

pretesa della ricorrente di escludere l'offerta dell'CO 1 in applicazione

dell'art. 25 lett. f LCPubb, che commina l'esclusione dei concorrenti che danno

al committente indicazioni false. La referenza relativa ai lavori di __________

(lotto 2) non costituisce di certo una falsa indicazione.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è pertanto respinto, perché

a parità di referenze la commessa deve comunque essere aggiudicata alla CO 1,

che mantiene il primo posto grazie al minor prezzo.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa,

sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 20, 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,

60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.-

alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

.,;

,

,

.,;

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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