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Decisione

52.2007.35

Aggiudicazione fornitura autocarri per il servizio raccolta rifiuti

21 febbraio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I veicoli offerti dall'aggiudicataria non

disporrebbero inoltre del cambio automatico prescritto dal capitolato, ma di un

cambio meccanico a gestione automatica.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il CO 3 e l'aggiudicataria, contestando in dettaglio

le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno

discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 2

CIAP, applicabile in considerazione del valore della commessa in esame (>

383'000.- fr.). Avendo partecipato alla gara senza successo, l'insorgente è

legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm).

Contrariamente a quanto sostiene la resistente, il fatto che l'insorgente abbia

esposto il medesimo prezzo unitario (fr. 258'000.-) per uno, per due e per tre

veicoli a 3 assi non costituiva un motivo d'esclusione, essendo evidente che il

prezzo unitario doveva essere moltiplicato per il numero dei veicoli.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Preliminarmente,

vanno respinte siccome infondate le eccezioni sollevate dall'insorgente con

riferimento al fatto che l'aggiudicataria non avrebbe inoltrato entrambe le

offerte sul capitolato originale. Il CO 3 ha in effetti confermato di aver

inviato alla ditta CO 1, che glieli aveva chiesti, due esemplari del capitolato

e modulo d'offerta.

3.

3.1. Contrariamente

all'art. 29 LCPubb, inapplicabile alla fattispecie, ed all'art. 35 RLCPubb,

abrogato dal 15 settembre 2006, ai quali l'insorgente a torto si richiama, il

CIAP non esclude la possibilità di inoltrare varianti. In base a questo

ordinamento i concorrenti sono in linea di massima abilitati ad inoltrare

varianti. Resta riservata al committente di escluderle mediante esplicita

disposizione del capitolato.

Per variante si intende generalmente un'offerta

che deroga dai moduli e dai progetti (variante di progetto) oppure dai metodi e

dai programmi d'esecuzione (variante esecutiva; cfr. in tal senso art. 29 LCPubb;

Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,

Zurigo 2003, n. 362 seg.). Variante è dunque un’offerta che, pur

scostandosi dalla prestazione descritta dal capitolato d’oneri, non sovverte

l’oggetto della commessa, che non può essere modificato né dal committente, né

dai concorrenti (STA 4.3.2005 n. 52.4.394 in re consorzio T/IM consid. 2).

3.2

Nel caso concreto, l'avviso di concorso

apparso sul FU (punto 10) stabiliva che non erano ammesse varianti di

telaio, di sistema di carico nella cassonatura e di bilance di quelle

prescritte nel capitolato di gara. Il capitolato e modulo d'offerta (pos.

14) precisava inoltre che non erano ammesse varianti al modulo d'offerta.

La resistente non ha inoltrato alcuna

variante. Ha inoltrato due distinte offerte, sulla base dello stesso capitolato

senza apportare alcuna modifica alle prestazioni richieste. Entrambe le offerte

propongono autocarri __________. La differenza riguarda essenzialmente i

cassoni: quelli dell'offerta prescelta (n. 1) sono della ditta __________, mentre

quelli dell'altra offerta (n. 2), più onerosa, sono della ditta __________.

Vanno dunque senz'altro disattese le censure

sollevate dall'insorgente con riferimento alla limitazione della facoltà di

inoltrare varianti fissata dalle prescrizioni di gara. Le due distinte offerte presentate

__________ sono semmai da considerare multiple, ovvero inoltrate secondo una

modalità di partecipazione al concorso, che l'attuale ordinamento delle

commesse pubbliche, a differenza da quello retto dall'abrogata legge sugli

appalti del 1978, non sottopone a particolari limitazioni almeno fintanto che

non è espressione di un comportamento suscettibile di impedire od ostacolare in

modo rilevante un'effettiva concorrenza (STA 30.4.2003 n. 52.3.113 in re R. e llcc

consid. 3.2.). Ipotesi, questa, che nel caso delle due offerte inoltrate dalla

resistente non si verifica minimamente.

4.4.1

Tanto nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati

dal CIAP, l'offerta deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste

dal bando di concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato. Essa

deve insomma essere tale da permettere al committente di procedere

immediatamente all’ag-giudicazione. Offerte incomplete o che divergono dalle

prescrizioni di gara devono per principio essere escluse. Lo esige il principio

della parità di trattamento, che vincola tanto il committente, quanto i

concorrenti alle regole di gara prestabilite (STA n. 52.6.219 8.9.2006 in re consorzio

M+H consid. 2.1; Galli/Leh-mann/Rechsteiner, op. cit., n. 409 e 438). Una diversa conclusione sarebbe contraria al principio di legalità

ed a quello della parità di trattamento fra concorrenti.

4.2

In concreto, il capitolato esigeva che

gli autocarri fossero dotati di cambio automatico. L'esigenza non era

ulteriormente precisata. Il capitolato non chiedeva, in particolare, un cambio

idraulico a rotismi epicicloidali con convertitore di coppia.

La resistente ha proposto autocarri dotati

di un dispositivo di gestione elettronica che inserisce le marce

automaticamente (cambio sequenziale o robotizzato). Si tratta di un cambio, nel

quale l'innesto delle marce viene in sostanza deciso dal conducente, ma messo

in atto da meccanismi automatici, che gestiscono in modo ottimale il passaggio

da un rapporto all'altro.

Il committente ha considerato le offerte conformi

al requisito del cambio automatico posto dal capitolato. La ricorrente contesta

questa deduzione, sostenendo che questo tipo di cambio non sarebbe automatico. L'eccezione

va respinta.

L'interpretazione data dal committente al

requisito in discussione non viola il diritto. Non appare in effetti insostenibile

considerare automatico anche un cambio nel quale risulta automatizzata soltanto

l'attuazione pratica della variazione del rapporto di trasmissione decisa dal

conducente. Una simile interpretazione risponde ad un'idea diffusa della

nozione di cambio automatico, che considera tale qualsiasi cambio privo

di frizione. Il fatto che il cambio sequenziale dipenda da un intervento

manuale del conducente non impedisce di considerarlo automatico. Tutto sommato,

anche i cambi automatici idraulici non sono completamente indipendenti dalle

decisioni del conducente, che può influire su di essi scegliendo fra più

opzioni, impostando dei rapporti fissi (1 o 2) in alternativa all'opzione drive

(D). Se il committente avesse effettivamente voluto acquisire autocarri dotati

di cambio idraulico a rotismi epicicloidali con convertitore di coppia ad

esclusione di un cambio sequenziale robotizzato l'avrebbe esplicitato nel

bando. Non gli si può dunque rimproverare di aver abusato del margine

d'interpretazione che la nozione generica di cambio automatico gli riservava.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa,

sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 46 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28,

31, 43, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.-

al CNUBV e fr. 3'000.- alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

3. Intimazione

a:

,.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

patrocinata da: PA 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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