52.2007.35
Aggiudicazione fornitura autocarri per il servizio raccolta rifiuti
21 febbraio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2007.35
Data decisione, Autorità:
21.02.2007, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione fornitura autocarri per il servizio raccolta rifiuti
AGGIUDICAZIONE
art. 15 CIAP
art. 46 RLCPUBB
Incarto n.
52.2007.35
Lugano
21 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. febbraio 2007 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 22 gennaio 2007 del CO 3CO 3 che
aggiudica alla CO 1 la fornitura di autocarri per il servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani;
viste le risposte:
- 12 febbraio 2007 del CO
3
- 12 febbraio 2007 della CO
1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In seguito
alla distruzione del suo parco veicoli, provocata dall'alluvione del mese di
ottobre, il 27 ottobre 2006 il CO 3 CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto
dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura
di 4 autocarri (1 a 2 assi e 3 a 3 assi) per il servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani (FU n. 86/ /2006, pag. 7082 e rettifica FU n. 88/2006,
pag. 7262).
Per gli autocarri a 3 assi, il capitolato
dava ai concorrenti la facoltà di offrire un prezzo diverso a seconda del
numero di veicoli da fornire.
L'avviso di concorso (punto 10) stabiliva
che non erano ammesse varianti di telaio, di sistema di carico nella cassonatura
e di bilance di quelle prescritte nel capitolato di gara. Il capitolato precisava
che non erano ammesse varianti al modulo d'offerta.
Le offerte dovevano essere inoltrare
mediante il capitolato originale debitamente compilato.
B. In tempo
utile, sono pervenute al committente otto offerte di sei concorrenti. Fra queste
v'erano quella della RI 1 qui ricorrente, di fr. 1'013'000.- per 4 (1+3)
autocarri Iveco e due offerte della resistente CO 1 una (n. 1) di fr. 962'800.-
per 4 (1+3) autocarri __________, dotati di cassone Cos Eco ed una (n. 2) di fr.
1'028'500.- per 4 autocarri __________ dotati di cassone __________.
Valutate in base ai criteri d'aggiudicazione
le offerte pervenutegli, il 22 gennaio 2007 il CO 3 ha aggiudicato la commessa
alla ditta CO 1 in base all'offerta n. 1, classificatasi al primo posto con
6.00 punti.
C. Contro la
predetta risoluzione la RI 1, risultata quarta in graduatoria con 3.25 punti, si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.
L'insorgente chiede anzitutto che le offerte
della ditta CO 1 siano escluse dall'aggiudicazione, sia perché almeno una di esse
non sarebbe stata allestita sul capitolato originale, sia perché rappresenterebbero
delle varianti inammissibili.
Fatti
I veicoli offerti dall'aggiudicataria non
disporrebbero inoltre del cambio automatico prescritto dal capitolato, ma di un
cambio meccanico a gestione automatica.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il CO 3 e l'aggiudicataria, contestando in dettaglio
le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 2
CIAP, applicabile in considerazione del valore della commessa in esame (>
383'000.- fr.). Avendo partecipato alla gara senza successo, l'insorgente è
legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm).
Contrariamente a quanto sostiene la resistente, il fatto che l'insorgente abbia
esposto il medesimo prezzo unitario (fr. 258'000.-) per uno, per due e per tre
veicoli a 3 assi non costituiva un motivo d'esclusione, essendo evidente che il
prezzo unitario doveva essere moltiplicato per il numero dei veicoli.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Preliminarmente,
vanno respinte siccome infondate le eccezioni sollevate dall'insorgente con
riferimento al fatto che l'aggiudicataria non avrebbe inoltrato entrambe le
offerte sul capitolato originale. Il CO 3 ha in effetti confermato di aver
inviato alla ditta CO 1, che glieli aveva chiesti, due esemplari del capitolato
e modulo d'offerta.
3.
3.1. Contrariamente
all'art. 29 LCPubb, inapplicabile alla fattispecie, ed all'art. 35 RLCPubb,
abrogato dal 15 settembre 2006, ai quali l'insorgente a torto si richiama, il
CIAP non esclude la possibilità di inoltrare varianti. In base a questo
ordinamento i concorrenti sono in linea di massima abilitati ad inoltrare
varianti. Resta riservata al committente di escluderle mediante esplicita
disposizione del capitolato.
Per variante si intende generalmente un'offerta
che deroga dai moduli e dai progetti (variante di progetto) oppure dai metodi e
dai programmi d'esecuzione (variante esecutiva; cfr. in tal senso art. 29 LCPubb;
Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,
Zurigo 2003, n. 362 seg.). Variante è dunque un’offerta che, pur
scostandosi dalla prestazione descritta dal capitolato d’oneri, non sovverte
l’oggetto della commessa, che non può essere modificato né dal committente, né
dai concorrenti (STA 4.3.2005 n. 52.4.394 in re consorzio T/IM consid. 2).
3.2
Nel caso concreto, l'avviso di concorso
apparso sul FU (punto 10) stabiliva che non erano ammesse varianti di
telaio, di sistema di carico nella cassonatura e di bilance di quelle
prescritte nel capitolato di gara. Il capitolato e modulo d'offerta (pos.
14) precisava inoltre che non erano ammesse varianti al modulo d'offerta.
La resistente non ha inoltrato alcuna
variante. Ha inoltrato due distinte offerte, sulla base dello stesso capitolato
senza apportare alcuna modifica alle prestazioni richieste. Entrambe le offerte
propongono autocarri __________. La differenza riguarda essenzialmente i
cassoni: quelli dell'offerta prescelta (n. 1) sono della ditta __________, mentre
quelli dell'altra offerta (n. 2), più onerosa, sono della ditta __________.
Vanno dunque senz'altro disattese le censure
sollevate dall'insorgente con riferimento alla limitazione della facoltà di
inoltrare varianti fissata dalle prescrizioni di gara. Le due distinte offerte presentate
__________ sono semmai da considerare multiple, ovvero inoltrate secondo una
modalità di partecipazione al concorso, che l'attuale ordinamento delle
commesse pubbliche, a differenza da quello retto dall'abrogata legge sugli
appalti del 1978, non sottopone a particolari limitazioni almeno fintanto che
non è espressione di un comportamento suscettibile di impedire od ostacolare in
modo rilevante un'effettiva concorrenza (STA 30.4.2003 n. 52.3.113 in re R. e llcc
consid. 3.2.). Ipotesi, questa, che nel caso delle due offerte inoltrate dalla
resistente non si verifica minimamente.
4.4.1
Tanto nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati
dal CIAP, l'offerta deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste
dal bando di concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato. Essa
deve insomma essere tale da permettere al committente di procedere
immediatamente all’ag-giudicazione. Offerte incomplete o che divergono dalle
prescrizioni di gara devono per principio essere escluse. Lo esige il principio
della parità di trattamento, che vincola tanto il committente, quanto i
concorrenti alle regole di gara prestabilite (STA n. 52.6.219 8.9.2006 in re consorzio
M+H consid. 2.1; Galli/Leh-mann/Rechsteiner, op. cit., n. 409 e 438). Una diversa conclusione sarebbe contraria al principio di legalità
ed a quello della parità di trattamento fra concorrenti.
4.2
In concreto, il capitolato esigeva che
gli autocarri fossero dotati di cambio automatico. L'esigenza non era
ulteriormente precisata. Il capitolato non chiedeva, in particolare, un cambio
idraulico a rotismi epicicloidali con convertitore di coppia.
La resistente ha proposto autocarri dotati
di un dispositivo di gestione elettronica che inserisce le marce
automaticamente (cambio sequenziale o robotizzato). Si tratta di un cambio, nel
quale l'innesto delle marce viene in sostanza deciso dal conducente, ma messo
in atto da meccanismi automatici, che gestiscono in modo ottimale il passaggio
da un rapporto all'altro.
Il committente ha considerato le offerte conformi
al requisito del cambio automatico posto dal capitolato. La ricorrente contesta
questa deduzione, sostenendo che questo tipo di cambio non sarebbe automatico. L'eccezione
va respinta.
L'interpretazione data dal committente al
requisito in discussione non viola il diritto. Non appare in effetti insostenibile
considerare automatico anche un cambio nel quale risulta automatizzata soltanto
l'attuazione pratica della variazione del rapporto di trasmissione decisa dal
conducente. Una simile interpretazione risponde ad un'idea diffusa della
nozione di cambio automatico, che considera tale qualsiasi cambio privo
di frizione. Il fatto che il cambio sequenziale dipenda da un intervento
manuale del conducente non impedisce di considerarlo automatico. Tutto sommato,
anche i cambi automatici idraulici non sono completamente indipendenti dalle
decisioni del conducente, che può influire su di essi scegliendo fra più
opzioni, impostando dei rapporti fissi (1 o 2) in alternativa all'opzione drive
(D). Se il committente avesse effettivamente voluto acquisire autocarri dotati
di cambio idraulico a rotismi epicicloidali con convertitore di coppia ad
esclusione di un cambio sequenziale robotizzato l'avrebbe esplicitato nel
bando. Non gli si può dunque rimproverare di aver abusato del margine
d'interpretazione che la nozione generica di cambio automatico gli riservava.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa,
sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 46 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28,
31, 43, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.-
al CNUBV e fr. 3'000.- alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss
LTF).
3. Intimazione
a:
,.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
patrocinata da: PA 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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