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Decisione

52.2007.350

Ricusa nei confronti di funzionari

4 febbraio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 119 consid. 3d ed f, 209 consid. 8a; STF 2P.231/1997 = ZBl 100/1999, pag. 76

consid. 2b; RDAT I-2002 n. 7; STA 24.6.06 n. 52.6.215 in re B.).

2.2. Giusta l’art. 32 cpv. 1 PAmm, i motivi

di astensione e di ricusa previsti dal CPC valgono anche per i membri delle

autorità amministrative. Dal cpv. 6 della norma si evince che astensione e

ricusa si applicano anche ai funzionari. Sono in particolare obbligati ad

astenersi e ricusabili i funzionari che preparano le decisioni o che grazie ai

poteri di cui dispongono possono comunque influenzarle (Borghi/Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, ad art. 32 n. 1 pag. 167 seg.).

Secondo l’art. 26 CPC, ogni giudice o

segretario è fra l'altro escluso dall’esercizio delle proprie funzioni, se ha

un interesse personale all'esito del procedimento (lett. b) o se ha dato un referto

nella causa (lett. c) ed è quindi sospettabile di prevenzione. In relazione a

quest'ultimo motivo di ricusa, occorre in ogni caso tener presente che i

compiti istituzionali e l'organizzazione delle autorità amministrative chiamate

ad adottare una decisione o dei funzionari incaricati di prepararla non

permettono di esigere il medesimo grado di indipendenza e di imparzialità che

viene richiesto ad un magistrato dell'ordine giudiziario (STF 2P.101/ 2003

consid. 2.2).

2.3. La ricusa

è proponibile soltanto nei confronti di singole persone. Autorità giudiziarie

od unità dell’amministrazione non possono essere ricusate in quanto tali. Soltanto

le persone che agiscono in loro nome e conto possono essere oggetto di una domanda

di ricusa. Decisiva ai fini del giudizio sulla domanda non è infatti la situazione

dell’ufficio coinvolto nel procedimento, ma quella delle singole persone che vi

operano per rapporto alle parti in causa od all’oggetto della decisione da

adottare.

3.3.1. Nel caso concreto, va anzitutto rilevato che nella misura in

cui era proposta nei confronti della direzione

dell’amministrazio-ne comunale o della direzione dei servizi urbani comunali,

la domanda di ricusa avrebbe dovuto essere respinta già perché improponibile. I

predetti servizi dell'amministrazione comunale non erano infatti ricusabili in

quanto tali. La domanda era dunque proponibile unicamente nella misura in cui

il ricorrente ricusava i tre funzionari dell’amministrazione, che avevano

esperito gli accertamenti preliminari, di cui si è detto in narrativa. Da un

lato, perché questi funzionari avevano allestito un rapporto, nel quale non si

Considerandi

limitavano ad esporre le risultanze delle loro indagini, ma prospettavano anche

l’adozione di determinate misure disciplina-ri a carico di quattro dipendenti,

fra cui l’insorgente. Potevano dunque essere sospettati di prevenzione nei

confronti degli indagati. Dall’altro, perché gli stessi funzionari potevano

interferire nel procedimento allo scopo di evitare qualsiasi rimprovero di aver

violato i loro doveri di vigilanza sui loro subordinati. Erano dunque

sospettabili di avere un interesse personale all'esito del procedimento.

Al fine di garantire la massima oggettività

ed imparzialità, invece di far capo ai servizi dell’amministrazione comunale,

il municipio ha preferito conferire il mandato di condurre l’inchiesta a carico del ricorrente e di tre suoi colleghi ad un commissario esterno di provata esperienza e capacità.

Superate le perplessità iniziali, lo stesso ricorrente ha per finire condiviso

questa decisione.

Nell'atto di conferimento

dell'incarico il municipio ha chiaramente stabilito che l'inchiesta era

affidata esclusivamente all'avv. __________. La direzione dell'amministrazione

e quella dei servizi urbani non sono state coinvolte nemmeno marginalmente

nell'attività inquirente. L'amministrazione comunale doveva soltanto garantire

al commissario designato la massima disponibilità.

3.2

Ferme queste premesse, la ricusa del segretario

comunale, della vicesegretaria e del direttore del servizio di progettazione e

di manutenzione dei servizi urbani comunali appare tutto sommato priva

d'oggetto. Ai funzionari in questione, estensori del rapporto preliminare, di

cui si è detto in narrativa, non è infatti stato affidato alcuna particolare

responsabilità nel quadro della conduzione dell'inchiesta. In quanto funzionari

dell’amministra-zione comunale, essi dovevano unicamente tenersi a disposizione

del commissario per le necessità delle indagini. Ad essi non è stata delegata

alcuna attività inquirente. Al massimo, sono stati chiamati dal commissario a

collaborare nella raccolta di informazioni od a fungere da ausiliari, privi di

qualsiasi autonomia decisionale. Unico responsabile dell’inchiesta era ed è

rimasto il commissario speciale designato dal municipio.

Infondate sono dunque anche le contestazioni che l'insorgente

solleva con riferimento alla collaborazione prestata dalla vicesegretaria

comunale nell’ambito della redazione, sotto dettatura e controllo personale del

commissario, dei verbali degli interrogatori dei testimoni che sono stati

sentiti. Il ruolo di questa funzionaria era comunque marginale. Non disponendo

di alcun potere inquirente e non essendo nemmeno incaricata di preparare decisioni

non era di certo in grado di influenzare l'esito dell'inchiesta.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Pur omettendo

di rilevare che i tre funzionari comunali ricusati non erano ricusabili già

perché non avevano alcuna responsabilità nella conduzione dell’inchiesta, il

Consiglio di Stato perviene infatti a conclusioni che non prestano il fianco a

critiche.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 26, 27 CPC; 3, 18, 28, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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