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Decisione

52.2007.354

Interventi di moderazione del traffico

27 novembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.354

Data decisione, Autorità:

27.11.2007, TRAM

Titolo:

Interventi di moderazione del traffico

STRADE

art. 24 LSTRADE

Incarto n.

52.2007.354

52.2007.355

52.2007.356

Lugano

27 novembre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 27 settembre 2007 di

a.

b.

c.

RI 1,

__________, ,

__________, ,

contro

la decisione 11 settembre 2007 del CO 1 che respinge

le opposizioni presentate dagli insorgenti avverso il progetto di moderazione

del traffico di via delle scuole;

viste le risposte 20 novembre

2007 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

Considerandi

fatto

che dal

20.

maggio al 28 giugno 2006 il CO 1 ha pubblicato all'albo comunale un progetto

per realizzare alcuni interventi di moderazione del traffico su via delle scuole;

che in tempo utile sono pervenute al

municipio le opposizioni dei ricorrenti citati in ingresso, che contestavano

gli interventi per motivi che non occorre qui illustrare;

che con decisioni dell'11 settembre 2007 il

municipio ha respinto le opposizioni;

che contro queste decisioni gli opponenti

sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento per inadeguatezza dei provvedimenti previsti;

che il municipio rileva di essersi limitato

a respingere le opposizioni, omettendo di approvare il progetto;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 35 LStr, che

deferisce direttamente al Tribunale cantonale amministrativo il giudizio sui

ricorsi contro le decisioni di approvazione dei progetti stradali comunali e le

altre decisioni del municipio;

che la legittimazione attiva degli

insorgenti è sufficientemente dimostrata (art. 43 PAmm);

che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili

in ordine;

che in quanto aventi il medesimo oggetto i

ricorsi possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), emanato da

un giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG), senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, secondo l'art. 34 LStr, il municipio

approva il progetto stradale e decide simultaneamente sulle opposizioni al

diritto d'espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani;

che, a dispetto del tenore letterale della

norma, in sede di approvazione del progetto il municipio deve statuire su tutte

le opposizioni e non soltanto su quelle relative al diritto d'espropriazione,

come non si può ammettere che il progetto

venga approvato senza evadere nel contempo le opposizioni, si deve anche escludere

che il municipio si pronunci sulle opposizioni senza approvare nel contempo il

progetto; le due decisioni vanno coordinate al fine di evitare una sconveniente

proliferazione dei procedimenti di ricorso, suscettibile di determinare esiti

incongruenti o addirittura contraddittori;

che nel caso concreto, il municipio ha statuito

sulle opposizioni senza statuire nel contempo sul progetto stradale;

che i ricorsi vanno dunque accolti,

annullando le decisioni censurate e rinviando gli atti al municipio affinché si

pronunci con un'unica decisione sul progetto e sulle opposizioni;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 35 LStr; 49 LOG; 3, 18, 28, 51, 60,

61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono accolti.

§ Di conseguenza:

1.1. le decisioni 11 settembre 2007 sono

annullate;

1.2. gli atti sono rinviati al municipio

affinché statuisca sul progetto di moderazione del traffico di via delle scuole

e sulle opposizioni.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

,;

,;

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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