52.2007.354
Interventi di moderazione del traffico
27 novembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.354
Data decisione, Autorità:
27.11.2007, TRAM
Titolo:
Interventi di moderazione del traffico
STRADE
art. 24 LSTRADE
Incarto n.
52.2007.354
52.2007.355
52.2007.356
Lugano
27 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 27 settembre 2007 di
a.
b.
c.
RI 1,
__________, ,
__________, ,
contro
la decisione 11 settembre 2007 del CO 1 che respinge
le opposizioni presentate dagli insorgenti avverso il progetto di moderazione
del traffico di via delle scuole;
viste le risposte 20 novembre
2007 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
Considerandi
fatto
che dal
20.
maggio al 28 giugno 2006 il CO 1 ha pubblicato all'albo comunale un progetto
per realizzare alcuni interventi di moderazione del traffico su via delle scuole;
che in tempo utile sono pervenute al
municipio le opposizioni dei ricorrenti citati in ingresso, che contestavano
gli interventi per motivi che non occorre qui illustrare;
che con decisioni dell'11 settembre 2007 il
municipio ha respinto le opposizioni;
che contro queste decisioni gli opponenti
sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento per inadeguatezza dei provvedimenti previsti;
che il municipio rileva di essersi limitato
a respingere le opposizioni, omettendo di approvare il progetto;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 35 LStr, che
deferisce direttamente al Tribunale cantonale amministrativo il giudizio sui
ricorsi contro le decisioni di approvazione dei progetti stradali comunali e le
altre decisioni del municipio;
che la legittimazione attiva degli
insorgenti è sufficientemente dimostrata (art. 43 PAmm);
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili
in ordine;
che in quanto aventi il medesimo oggetto i
ricorsi possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), emanato da
un giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG), senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, secondo l'art. 34 LStr, il municipio
approva il progetto stradale e decide simultaneamente sulle opposizioni al
diritto d'espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani;
che, a dispetto del tenore letterale della
norma, in sede di approvazione del progetto il municipio deve statuire su tutte
le opposizioni e non soltanto su quelle relative al diritto d'espropriazione,
come non si può ammettere che il progetto
venga approvato senza evadere nel contempo le opposizioni, si deve anche escludere
che il municipio si pronunci sulle opposizioni senza approvare nel contempo il
progetto; le due decisioni vanno coordinate al fine di evitare una sconveniente
proliferazione dei procedimenti di ricorso, suscettibile di determinare esiti
incongruenti o addirittura contraddittori;
che nel caso concreto, il municipio ha statuito
sulle opposizioni senza statuire nel contempo sul progetto stradale;
che i ricorsi vanno dunque accolti,
annullando le decisioni censurate e rinviando gli atti al municipio affinché si
pronunci con un'unica decisione sul progetto e sulle opposizioni;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 35 LStr; 49 LOG; 3, 18, 28, 51, 60,
61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono accolti.
§ Di conseguenza:
1.1. le decisioni 11 settembre 2007 sono
annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio
affinché statuisca sul progetto di moderazione del traffico di via delle scuole
e sulle opposizioni.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
,;
,;
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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