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Decisione

52.2007.357

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 febbraio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel

luglio del 2003.

Nel 2005 è

stato oggetto di una revoca della licenza di condurre di 3 mesi e mezzo per

aver circolato in stato di ebrietà (1.44-1.59 g/kg) a __________. Il provvedimento

è stato scontato dal 19 marzo 2005 (data dell'infrazione e del sequestro della

patente) al 20 aprile 2005 e dall'8 agosto 2005 al 20 ottobre 2005.

B. Il 14

aprile 2007, verso le ore 05.00, __________ è stato notato addormentato all'interno

del veicolo Peugeot targato TI __________, posteggiato con i fari accesi sul

piazzale di una fattoria di __________. All'incirca un'ora più tardi, per

ragioni non del tutto chiare (pare che nel sonno RI 1 abbia spostato la leva

del cambio), vettura ed occupante sono finiti nel letto del ruscello che scorre

nei pressi dell'edificio agricolo, provocando l'intervento della polizia

cantonale. Sottoposto all'esame dell'alcolemia, RI 1 è risultato positivo nella

misura di 1.87-2.21 g/kg (analisi del sangue), per cui gli è stata sequestrata

la licenza di condurre.

Sospettando una dedizione al bere, il 31

maggio 2007 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a tempo

indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli nel contempo di

sottoporsi ad una perizia presso __________ Centro di cura dell'alcolismo e ad

una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è cresciuta

in giudicato incontestata.

C. Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 12

luglio 2007 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv.

2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4

OAC, con decisione 16 agosto 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la

licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di marzo 2009 e subordinando

la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto di __________,

nonché di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di

controllo di almeno 6 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di

qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche.

La riammissione è stata inoltre condizionata al superamento di un esame

psico-tecnico.

D. Il 26

settembre 2007 il Consiglio di Stato ha riformato la suddetta risoluzione, accogliendo

parzialmente il ricorso contro di essa interposto da RI 1.

In sostanza, l'autorità di ricorso di prime

cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che il ricorrente fosse

effettivamente inidoneo alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma

della revoca a tempo indeterminato e delle condizioni poste per la riammissione

alla guida, adeguate alle circostanze e conformi al principio della

proporzionalità. In virtù del principio dell'unità e della sicurezza del

diritto il Governo ha tuttavia annullato il periodo di sospensione connesso con

la misura di sicurezza. Questo aspetto dovrà essere ridefinito dalla Sezione

della circolazione non appena concluso il procedimento penale avviato nei

confronti dell'insorgente per titolo di guida in stato di inattitudine e di

infrazione alle norme della circolazione, che attualmente si trova pendente

davanti al Pretore penale di Bellinzona.

E. Contro il

predetto giudicato governativo il soccombente si è aggravato dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Riassunti i fatti, il ricorrente ha escluso che

possa essergli applicata una misura di ammonimento, poiché a dispetto di quanto

deciso dal Procuratore pubblico non ha guidato in stato di ebrietà e sino alla

crescita in giudicato di un'eventuale condanna nulla permette di ritenere

inveritiera la sua versione dell'accaduto.

Quanto al provvedimento di sicurezza inflittogli

dalla Sezione della circolazione, esso sarebbe arbitrario siccome adottato sulla

scorta di una perizia inattendibile e incoerente per rapporto ai risultati

oggettivi dei test subiti, prova cruciale che non gli è stata neppure intimata

per osservazioni prima dell'emanazione della controversa revoca a tempo

indeterminato. D'altra parte, il suo medico curante dr. __________ di __________

è giunto a conclusioni diametralmente opposte, negando la sussistenza dell'inidoneità

alla guida attestata dal perito __________.

F. All'accoglimento

del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della

circolazione, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi

contenute.

G. Come

preannunciato nel gravame, il 28 gennaio 2008 il ricorrente ha prodotto le risultanze

delle valutazioni psichiatriche e psicologiche alle quali si è sottoposto in

questi ultimi mesi. I referti escludono l'esistenza di patologie degne di rilievo.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente,

direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art.

43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46

cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della

licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il

potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale

violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo

di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché

alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è

stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

2. Le informazioni alle quali RI 1 ha avuto accesso posteriormente all'emanazione della decisione di

revoca e la procedura ricorsuale di prima e seconda istanza hanno posto rimedio

alla lesione del diritto di essere sentito posta in essere dalla Sezione della

circolazione, che ha pronunciato la revoca senza preventivamente intimare al

ricorrente il referto __________ e raccogliere le sue osservazioni a riguardo. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité

de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a) considerano in effetti sanata la

violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente - come nel caso

concreto - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati salienti posti a

fondamento della decisione litigiosa e di pronunciarsi liberamente in merito

davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di pieno potere cognitivo.

3. 3.1. La

licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di

dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1

e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente

deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione

contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre

dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). La

licenza potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto

un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona colpita

dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr.

art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della

sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno. La revoca di

sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua libertà

personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare

una tale misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della

persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da

alcool, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande

alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica

(DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.1.).

Allorquando l'inidoneità viene accertata a

seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve

essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza

della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d

cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di

avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a

quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione

abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe

stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando

tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3

LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406). Questo tribunale ha già

avuto modo di spiegare che la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa

sì che esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di

recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di

una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno

normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il

provvedimento di sicurezza (STA 52.2007.6 del 23 febbraio 2007, consid. 2.1.).

3.2. La revoca

di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.

L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona

interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità

di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare

questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato

presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in

uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione

stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.

1 lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza

da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal

traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano

un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 1C_99/2007 del

13 luglio 2007 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Chi guida deve essere

dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre

con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. Tali presupposti

devono sussistere in maniera continuativa. Non devono pertanto essere

circoscritti né ad uno spazio temporale, né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo

di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per

l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per

le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, p. 2).

4. 4.1. Sia la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca della licenza di

condurre disposta nei confronti del ricorrente sul rapporto 12 luglio 2007,

allestito dallo psicologo della circolazione __________. Il perito ha espresso

il suo parere in base ad un ampio fascio di elementi di giudizio (esiti di un

colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati emergenti da

test e questionari specialistici). Queste indagini non hanno tuttavia evidenziato

alcuna dipendenza dall'alcol giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, né

un profilo etilistico della personalità o un eventuale craving. Il ricorrente

ha praticamente superato tutti i test che gli sono stati propinati, sia quelli

di tipo marcatamente psicologico, sia quelli maggiormente volti ad evidenziare un

potus di stampo patologico. L'AUDIT, in particolare, ha fornito un risultato

insignificante di 4 punti. Anche le analisi ematochimiche sono apparse nella

norma, salvo un valore eccessivo di AST (solitamente sintomatico di un danno

epatico), che il perito non ha comunque ritenuto di approfondire. A specifica

richiesta, il medico curante ha dal canto suo comunicato di considerare il paziente

abile alla guida sicura in base agli elementi oggettivi raccolti, non

sussistendo peraltro sospetti atti a suffragare una valutazione diametralmente

contraria. Di fronte a questo quadro - invero completato dai rilievi del medico

incaricato del prelievo del sangue ordinato il 14 aprile 2007, il quale ha stabilito

che RI 1 presentava un grado di inabilità alla guida irrilevante nonostante

un'alcolemia di 1.79 g/kg (!) - il perito si è limitato ad evidenziare la

chiara presenza di difese consapevoli, innalzate al momento della

somministrazione dei test, atte ad influire sulla veridicità dei risultati ottenuti.

Ne ha quindi concluso che per l'interessato non era possibile confermare la

garanzia di una guida sicura, atteso che "la problematica critica

appare essere determinata dall'interazione degli aspetti caratteriali con dei

limiti nel controllo potorio. In realtà, la questione di fondo appare essere strutturalmente

riconducibile al comune denominatore dei limiti dell'esercizio

dell'autodisciplina. Ad aggravare i comportamenti nelle singole occasioni

concorre poi inevitabilmente il livello di critica puntualmente attivato".

Contrariamente ad altre perizie stilate dal medesimo specialista, ampiamente

motivate ed attendibili, quella di cui trattasi manca di spiegazioni, puntuali

e convincenti, circa le ragioni che hanno indotto il suo estensore a

certificare un'inidoneità alla guida per dipendenza nonostante riscontri

indagatori di segno prevalentemente favorevole all'interessato. Se il

ricorrente è riuscito a falsare i risultati delle prove alle quali è stato

sottoposto, occorreva illustrare nel dettaglio in che modo ciò è avvenuto, come

agiscono le scale di controllo dell'attendibilità delle affermazioni inserite

nei questionari ed esporre maggiormente le incongruenze nelle quali era caduto

l'esaminato. Se il perito ha formulato la diagnosi sulla scorta di dati fondati

sulla propria esperienza doveva esplicitarli. In assenza di tali chiarimenti le

affrettate conclusioni peritali appaiono insostenibili e non possono essere

accreditate. Siffatto verdetto - sia detto per chiarezza - non è minimamente

influenzato dalla documentazione medico-psichiatrica prodotta dal ricorrente

posteriormente all'inoltro dell'impugnativa. L'inidoneità alla guida che

l'autorità cantonale ha ravvisato in capo alla sua persona non è infatti dovuta

alla mancanza di attitudini psichiche giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. b e 16d

cpv. 1 lett. a LCStr, ma ad una presunta dipendenza dall'alcol che non trova

riscontri sufficientemente affidabili nella perizia __________.

4.2. Da quanto esposto discende che le

condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi

alcolcorrelati, che rendono l'insorgente inidoneo a condurre con sicurezza veicoli

a motore, non sono abbastanza comprovate. Il provvedimento di revoca a tempo

indeterminato va quindi annullato siccome lesivo del diritto, ferma restando la

possibilità di adottare nei confronti dell'insorgente una revoca di ammonimento

commisurata secondo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 3 LCStr. Di preferenza, al

termine della procedura penale pendente, poiché se si dovesse accertare che il

14 aprile 2007 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà, risulterebbe recidivo

specifico e gli dovranno essere applicate le sanzioni minime previste dall'art.

16c cpv. 2 lett. c LCStr, accompagnate da rigide condizioni giusta

l'art. 17 cpv. 2 LCStr.

5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto,

annullando il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della

circolazione che esso ha tutelato.

Dato l'esito, non si preleva tassa di

giustizia (art. 28 PAmm). L'accoglimento del gravame impone tuttavia

l'assegnazione di congrue ripetibili al ricorrente, patrocinato da un avvocato

iscritto nell'apposito registro, a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art.

31 PAmm).

Per questi

motivi,

visti gli art. 14 cpv. 1 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 2,

3 LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 26 settembre 2007 (n.

4934) del Consiglio di Stato e la risoluzione 16 agosto 2007 della Sezione

della circolazione sono annullate.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo

di ripetibili di entrambe le istanze.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4.

Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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