52.2007.357
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1 febbraio 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2007.357
Data decisione, Autorità:
01.02.2008, TRAM
Titolo:
Revoca di sicurezza per dipendenza dall'alcol non suffragata da un perizia sufficientemente motivata ed attendibile. Conseguente annullamento della misura, con possibilità di adozione di una revoca di ammonimento una volta noti gli esiti della procedura penale pendente per guida in stato di ebrietà
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 14 cpv. 2 let. c LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 16d cpv. 1 let. b LCSTR
Incarto n.
52.2007.357
Lugano
1 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 26 settembre 2007 (n. 4934) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 16 agosto 2007 con cui la Sezione della circolazione
del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore a tempo indeterminato;
viste le risposte:
- 23 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 30 ottobre2007 della
Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel
luglio del 2003.
Nel 2005 è
stato oggetto di una revoca della licenza di condurre di 3 mesi e mezzo per
aver circolato in stato di ebrietà (1.44-1.59 g/kg) a __________. Il provvedimento
è stato scontato dal 19 marzo 2005 (data dell'infrazione e del sequestro della
patente) al 20 aprile 2005 e dall'8 agosto 2005 al 20 ottobre 2005.
B. Il 14
aprile 2007, verso le ore 05.00, __________ è stato notato addormentato all'interno
del veicolo Peugeot targato TI __________, posteggiato con i fari accesi sul
piazzale di una fattoria di __________. All'incirca un'ora più tardi, per
ragioni non del tutto chiare (pare che nel sonno RI 1 abbia spostato la leva
del cambio), vettura ed occupante sono finiti nel letto del ruscello che scorre
nei pressi dell'edificio agricolo, provocando l'intervento della polizia
cantonale. Sottoposto all'esame dell'alcolemia, RI 1 è risultato positivo nella
misura di 1.87-2.21 g/kg (analisi del sangue), per cui gli è stata sequestrata
la licenza di condurre.
Sospettando una dedizione al bere, il 31
maggio 2007 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a tempo
indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli nel contempo di
sottoporsi ad una perizia presso __________ Centro di cura dell'alcolismo e ad
una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è cresciuta
in giudicato incontestata.
C. Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 12
luglio 2007 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv.
2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4
OAC, con decisione 16 agosto 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la
licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di marzo 2009 e subordinando
la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto di __________,
nonché di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di
controllo di almeno 6 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di
qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche.
La riammissione è stata inoltre condizionata al superamento di un esame
psico-tecnico.
D. Il 26
settembre 2007 il Consiglio di Stato ha riformato la suddetta risoluzione, accogliendo
parzialmente il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime
cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che il ricorrente fosse
effettivamente inidoneo alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma
della revoca a tempo indeterminato e delle condizioni poste per la riammissione
alla guida, adeguate alle circostanze e conformi al principio della
proporzionalità. In virtù del principio dell'unità e della sicurezza del
diritto il Governo ha tuttavia annullato il periodo di sospensione connesso con
la misura di sicurezza. Questo aspetto dovrà essere ridefinito dalla Sezione
della circolazione non appena concluso il procedimento penale avviato nei
confronti dell'insorgente per titolo di guida in stato di inattitudine e di
infrazione alle norme della circolazione, che attualmente si trova pendente
davanti al Pretore penale di Bellinzona.
E. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente si è aggravato dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Riassunti i fatti, il ricorrente ha escluso che
possa essergli applicata una misura di ammonimento, poiché a dispetto di quanto
deciso dal Procuratore pubblico non ha guidato in stato di ebrietà e sino alla
crescita in giudicato di un'eventuale condanna nulla permette di ritenere
inveritiera la sua versione dell'accaduto.
Quanto al provvedimento di sicurezza inflittogli
dalla Sezione della circolazione, esso sarebbe arbitrario siccome adottato sulla
scorta di una perizia inattendibile e incoerente per rapporto ai risultati
oggettivi dei test subiti, prova cruciale che non gli è stata neppure intimata
per osservazioni prima dell'emanazione della controversa revoca a tempo
indeterminato. D'altra parte, il suo medico curante dr. __________ di __________
è giunto a conclusioni diametralmente opposte, negando la sussistenza dell'inidoneità
alla guida attestata dal perito __________.
F. All'accoglimento
del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della
circolazione, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi
contenute.
G. Come
preannunciato nel gravame, il 28 gennaio 2008 il ricorrente ha prodotto le risultanze
delle valutazioni psichiatriche e psicologiche alle quali si è sottoposto in
questi ultimi mesi. I referti escludono l'esistenza di patologie degne di rilievo.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art.
43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della
licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il
potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo
di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. Le informazioni alle quali RI 1 ha avuto accesso posteriormente all'emanazione della decisione di
revoca e la procedura ricorsuale di prima e seconda istanza hanno posto rimedio
alla lesione del diritto di essere sentito posta in essere dalla Sezione della
circolazione, che ha pronunciato la revoca senza preventivamente intimare al
ricorrente il referto __________ e raccogliere le sue osservazioni a riguardo. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité
de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a) considerano in effetti sanata la
violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente - come nel caso
concreto - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati salienti posti a
fondamento della decisione litigiosa e di pronunciarsi liberamente in merito
davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di pieno potere cognitivo.
3. 3.1. La
licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di
dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1
e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente
deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione
contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre
dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). La
licenza potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto
un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona colpita
dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr.
art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della
sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno. La revoca di
sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua libertà
personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare
una tale misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della
persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da
alcool, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande
alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica
(DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.1.).
Allorquando l'inidoneità viene accertata a
seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve
essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza
della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d
cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di
avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a
quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione
abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe
stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando
tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3
LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406). Questo tribunale ha già
avuto modo di spiegare che la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa
sì che esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di
recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di
una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno
normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il
provvedimento di sicurezza (STA 52.2007.6 del 23 febbraio 2007, consid. 2.1.).
3.2. La revoca
di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.
L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona
interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità
di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare
questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato
presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in
uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione
stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.
1 lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza
da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal
traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano
un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 1C_99/2007 del
13 luglio 2007 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Chi guida deve essere
dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre
con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. Tali presupposti
devono sussistere in maniera continuativa. Non devono pertanto essere
circoscritti né ad uno spazio temporale, né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo
di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per
l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per
le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, p. 2).
4. 4.1. Sia la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca della licenza di
condurre disposta nei confronti del ricorrente sul rapporto 12 luglio 2007,
allestito dallo psicologo della circolazione __________. Il perito ha espresso
il suo parere in base ad un ampio fascio di elementi di giudizio (esiti di un
colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati emergenti da
test e questionari specialistici). Queste indagini non hanno tuttavia evidenziato
alcuna dipendenza dall'alcol giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, né
un profilo etilistico della personalità o un eventuale craving. Il ricorrente
ha praticamente superato tutti i test che gli sono stati propinati, sia quelli
di tipo marcatamente psicologico, sia quelli maggiormente volti ad evidenziare un
potus di stampo patologico. L'AUDIT, in particolare, ha fornito un risultato
insignificante di 4 punti. Anche le analisi ematochimiche sono apparse nella
norma, salvo un valore eccessivo di AST (solitamente sintomatico di un danno
epatico), che il perito non ha comunque ritenuto di approfondire. A specifica
richiesta, il medico curante ha dal canto suo comunicato di considerare il paziente
abile alla guida sicura in base agli elementi oggettivi raccolti, non
sussistendo peraltro sospetti atti a suffragare una valutazione diametralmente
contraria. Di fronte a questo quadro - invero completato dai rilievi del medico
incaricato del prelievo del sangue ordinato il 14 aprile 2007, il quale ha stabilito
che RI 1 presentava un grado di inabilità alla guida irrilevante nonostante
un'alcolemia di 1.79 g/kg (!) - il perito si è limitato ad evidenziare la
chiara presenza di difese consapevoli, innalzate al momento della
somministrazione dei test, atte ad influire sulla veridicità dei risultati ottenuti.
Ne ha quindi concluso che per l'interessato non era possibile confermare la
garanzia di una guida sicura, atteso che "la problematica critica
appare essere determinata dall'interazione degli aspetti caratteriali con dei
limiti nel controllo potorio. In realtà, la questione di fondo appare essere strutturalmente
riconducibile al comune denominatore dei limiti dell'esercizio
dell'autodisciplina. Ad aggravare i comportamenti nelle singole occasioni
concorre poi inevitabilmente il livello di critica puntualmente attivato".
Contrariamente ad altre perizie stilate dal medesimo specialista, ampiamente
motivate ed attendibili, quella di cui trattasi manca di spiegazioni, puntuali
e convincenti, circa le ragioni che hanno indotto il suo estensore a
certificare un'inidoneità alla guida per dipendenza nonostante riscontri
indagatori di segno prevalentemente favorevole all'interessato. Se il
ricorrente è riuscito a falsare i risultati delle prove alle quali è stato
sottoposto, occorreva illustrare nel dettaglio in che modo ciò è avvenuto, come
agiscono le scale di controllo dell'attendibilità delle affermazioni inserite
nei questionari ed esporre maggiormente le incongruenze nelle quali era caduto
l'esaminato. Se il perito ha formulato la diagnosi sulla scorta di dati fondati
sulla propria esperienza doveva esplicitarli. In assenza di tali chiarimenti le
affrettate conclusioni peritali appaiono insostenibili e non possono essere
accreditate. Siffatto verdetto - sia detto per chiarezza - non è minimamente
influenzato dalla documentazione medico-psichiatrica prodotta dal ricorrente
posteriormente all'inoltro dell'impugnativa. L'inidoneità alla guida che
l'autorità cantonale ha ravvisato in capo alla sua persona non è infatti dovuta
alla mancanza di attitudini psichiche giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. b e 16d
cpv. 1 lett. a LCStr, ma ad una presunta dipendenza dall'alcol che non trova
riscontri sufficientemente affidabili nella perizia __________.
4.2. Da quanto esposto discende che le
condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi
alcolcorrelati, che rendono l'insorgente inidoneo a condurre con sicurezza veicoli
a motore, non sono abbastanza comprovate. Il provvedimento di revoca a tempo
indeterminato va quindi annullato siccome lesivo del diritto, ferma restando la
possibilità di adottare nei confronti dell'insorgente una revoca di ammonimento
commisurata secondo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 3 LCStr. Di preferenza, al
termine della procedura penale pendente, poiché se si dovesse accertare che il
14 aprile 2007 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà, risulterebbe recidivo
specifico e gli dovranno essere applicate le sanzioni minime previste dall'art.
16c cpv. 2 lett. c LCStr, accompagnate da rigide condizioni giusta
l'art. 17 cpv. 2 LCStr.
5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto,
annullando il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della
circolazione che esso ha tutelato.
Dato l'esito, non si preleva tassa di
giustizia (art. 28 PAmm). L'accoglimento del gravame impone tuttavia
l'assegnazione di congrue ripetibili al ricorrente, patrocinato da un avvocato
iscritto nell'apposito registro, a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art.
31 PAmm).
Per questi
motivi,
visti gli art. 14 cpv. 1 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c
cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 2,
3 LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 26 settembre 2007 (n.
4934) del Consiglio di Stato e la risoluzione 16 agosto 2007 della Sezione
della circolazione sono annullate.
Considerandi
2.
Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo
di ripetibili di entrambe le istanze.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4.
Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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