52.2007.359
Licenza edilizia. Preavviso del dipartimento
16 novembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2007.359
Data decisione, Autorità:
16.11.2007, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia. Preavviso del dipartimento
LICENZA EDILIZIA
art. 3 cpv. 1 LE
art. 7 cpv. 2 LE
Incarto n.
52.2007.359
Lugano
16 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 ottobre 2007 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 26 settembre 2007 del Consiglio di
Stato (n. 4936) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 23 aprile 2007 con cui il municipio di Sigirino nega
loro la licenza edilizia per riattare e sopraelevare uno stabile ad uso
abitativo situato nel nucleo (part. 147);
viste le risposte:
- 26 ottobre 2007 del
municipio di Sigirino;
- 30 ottobre 2007 di CO 3;
- 2 novembre 2007 di CO
1;
- 2 novembre 2007 di CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28
novembre 2006 i ricorrenti RI 1 hanno chiesto al municipio di Sigirino il permesso
di riattare e sopraelevare uno stabile ad uso abitativo situato nel nucleo
(part. 147). L'intervento prevedeva in particolare di innalzare il tetto di m
0.90 allo scopo di rendere abitabile lo spazio sottostante.
Oltre a tre vicini, qui resistenti, alla domanda
si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo quanto proposto non
conforme agli obbiettivi di qualità paesaggistica codificati negli art. 2 e 3
RBN. L'Ufficio della natura e del paesaggio (UPN) aveva in particolare
rilevato che:
la domanda prevede
la sopraelevazione di un fabbricato che costituisce parte integrante di un
complesso i cui edifici, contigui, presentano la stessa altezza. Tale
peculiarità conferisce all'insieme un carattere unitario e di conseguenza una
certa qualità dal punto di vista paesaggistico. Si auspica quindi che tale
caratteristica vada conservata.
Preso atto del preavviso negativo
dell'autorità cantonale, con decisione 23 aprile 2007 il municipio ha quindi
negato la licenza edilizia.
B. Con
giudizio 26 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.
Dopo aver rilevato che nel 1987 il nucleo
tradizionale di Sigirino era stato dichiarato paesaggio pittoresco, il
Consiglio di Stato ha anzitutto ritenuto che l'opposizione del Dipartimento del
territorio fosse giustificata, poiché l'edificio costituisce con le abitazioni
limitrofe (contigue) un comparto di ragguardevole pregio, ben conservato nei
suoi contenuti architettonici, formali e spaziali. Comparto che si affaccia su
di una struttura omogenea di orti i cui fronti sono formati da più edifici che
presentano la stessa altezza.
Ferma questa premessa, il Governo ha poi
ritenuto che l'intervento non fosse conforme all'art. 34 NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia rilasciata la licenza
richiesta.
Gli insorgenti negano che l'intervento
costituisca un deturpamento. Sostengono inoltre che la sopraelevazione è di
minima entità. L'altezza sarebbe minore o uguale a quella degli edifici circostanti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non presenta osservazioni.
Il municipio si limita a rilevare di essersi
adeguato al preavviso del Dipartimento del territorio.
Gli opponenti condividono il giudizio
governativo con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Esso può essere evaso sulla base degli atti
(art. 18 PAmm) per i motivi che seguono.
2.Secondo l'art. 3 cpv. 1 LE, la licenza edilizia è concessa dal municipio,
previo avviso del Dipartimento del territorio nei casi previsti dalla legge.
L'avviso del dipartimento riguarda il diritto di competenza cantonale e vincola
il municipio nella misura in cui è negativo (art. 7 cpv. 2 LE).
Il municipio si pronuncia dunque sulla
conformità dell'intervento con il diritto comunale e con il diritto delegatogli
per l'applicazione. Per principio, esso è tenuto a determinarsi al riguardo
anche nel caso in cui l'avviso del Dipartimento del territorio è negativo.
Non può limitarsi a respingere la domanda di
costruzione facendo proprio l'avviso negativo dell'autorità cantonale.
3. Nel caso
concreto, il Dipartimento del territorio ha ritenuto che la domanda di costruzione
si ponesse in contrasto con gli art. 2 e 3 RBN. Dagli atti non emerge se non
sia in contrasto con le esigenze di protezione di un sito pittoresco (art. 3
cpv. 2 lett. c RBN) o se invece deturpi un paesaggio pittoresco (art. 3 cpv. 2
lett. d RBN). La confusa motivazione addotta dal giudizio impugnato non apporta
Fatti
i necessari chiarimenti.
La questione può comunque rimanere
irrisolta, poiché il municipio ha omesso di pronunciarsi sulla conformità
dell'intervento con il diritto comunale, in particolare con l'art. 34 NAPR, che
disciplina l'edificazione all'interno del nucleo.
A torto il Consiglio di Stato ha ritenuto di
riparare all'omissione sostituendosi al municipio nell'applicazione del diritto
comunale. Esso doveva necessariamente annullare la decisione impugnata,
Considerandi
rinviando gli atti al municipio affinché si determinasse in proposito. Non
avendolo fatto, spetta a questo tribunale provvedervi.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al municipio,
affinché, fermo restante il vincolo derivante dall'avviso negativo del
Dipartimento del territorio, verifichi se la domanda di costruzione è conforme
al diritto comunale (NAPR).
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono a carico dello Stato, al quale
l'esito va ascritto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 7, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 26 settembre 2007 del Consiglio di
Stato (n. 4936) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio di Sigirino,
affinché, fermo restante il vincolo derivante dall'avviso negativo del
Dipartimento del territorio, verifichi se la domanda di costruzione è conforme
al diritto comunale (NAPR).
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 400.- ai ricorrenti a titolo
di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg.
LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,
entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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