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Decisione

52.2007.360

Piazza di raccolta intermedia per rifiuti ingombranti

16 luglio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti di quelle attività (piccoli commerci o laboratori) abilitate ad insediarsi

nelle zone residenziali anche in assenza di una riserva in loro favore, siccome

subalterne alla funzione abitativa.

2.1.4. Per caratterizzare meglio la

tipologia degli interventi ammissibili all'interno delle singole zone, numerosi

piani di utilizzazione suddividono le attività connesse all'uso delle

costruzioni in tre categorie, differenziate fra loro in base al grado di molestia.

Non moleste sono le attività che non

ingenerano ripercussioni ambientali diverse da quelle derivanti dalla funzione

abitativa. Poco moleste sono invece considerate le attività che provocano

immissioni occasionali, ovvero superiori a quelle che derivano dall'abitare, ma

che possono essere ammesse in quanto compatibili per intensità e durata con la

funzione residenziale. Moleste sono infine definite le attività che superano

questo limite.

Questi concetti, di natura pianificatoria e

non ecologica, vanno applicati indipendentemente dalle disposizioni del diritto

ambientale, valutando in modo astratto, secondo criteri oggettivi, le ripercussioni

solitamente derivanti da un certo tipo d'insediamento (STA n. 52.2006.235 del

22 settembre 2006 consid. 3; RDAT

I-2002 n. 59; URP 1989, pag. 88; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT, n. 250;

Erich Zimmerlin, Kommentar zum

Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., § 130 seg.).

2.2. La zona (M), in cui verrebbe a sorgere

il controverso impianto, è definita mista, artigianale-residenziale. Si tratta

di un piccolo comparto territoriale, situato in riva al fiume __________, in posizione

discosta dall'abitato, all'intersezione fra la strada del fondovalle e quella

che sale verso __________. Questa zona, caratterizzata dalla presenza di alcuni

fabbricati ad uso deposito e di alcune case d'abitazione, è riservata alla

costruzione di edifici a carattere artigianale poco molesto o non molesto.

L'abitazione primaria è invece ammessa soltanto se collegata alle attività lavorative

della zona (art. 33 delle norme di attuazione del piano regolatore; NAPR di __________).

Prioritaria è dunque la funzione artigianale.

Attività non moleste, secondo la definizione

dell'art. 8 NAPR, sono considerate le attività che non hanno ripercussioni

diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco moleste sono invece

le attività in cui il lavoro si svolge solo di giorno e che determinano

immissioni con frequenza discontinua e limitata nel tempo (lett. b). Moleste

sono infine le attività con ripercussioni più marcate (lett. c).

3. 3.1. Nel

caso concreto, il controverso impianto è essenzialmente volto ad accogliere, a

scopo di deposito temporaneo, i rifiuti ingombranti prodotti dalle economie

domestiche dei comuni aderenti al consorzio raccolta rifiuti della __________.

I rifiuti verrebbero consegnati ad orari prestabiliti sotto sorveglianza di un

addetto, che provvederebbe a smistarli nei comparti in cui il deposito è

strutturato, dove rimarrebbero in giacenza, in attesa di essere trasportati

verso le ditte specializzate nello smaltimento.

L'impianto non serve di per sé alla

produzione di beni di consumo. Esso si inserisce comunque come stadio

intermedio nel ciclo economico, che non si limita alla produzione, ma comprende

anche i processi di eliminazione dei beni di consumo diventati inservibili.

Sotto questo profilo, considerate le limitate dimensioni della piazza di

raccolta, non appare per nulla insostenibile assimilarle ad un impianto

destinato all'esercizio di un'attività artigianale. Anche se la semplice,

temporanea giacenza dei rifiuti ingombranti costituisce l'aspetto predominante,

l'esercizio dell'impianto comporta comunque una certa attività lavorativa.

L'accettazione, la cernita, la riduzione dei volumi, l'immagazzinamento, la

custodia e la successiva evacuazione dei rifiuti che vi vengono apportati

impegnano in effetti alcuni dipendenti dell'impresa del ricorrente. Non si

tratta, dunque, di un'attività nuova ed estranea, ma di processi lavorativi che

si integrano convenientemente nel quadro delle attività svolte dalla ditta del

ricorrente, senza alterarne la sostanza in misura apprezzabile e senza

ingenerare ripercussioni ambientali sostanzialmente nuove.

A torto, il Consiglio di Stato ha escluso

che la destinazione dell'impianto potesse essere considerata artigianale. La

nozione di attività artigianale non si esaurisce nella produzione di beni di

Considerandi

consumo su piccola scala, ma comprende anche altre attività lavorative e di

servizio, che per le loro caratteristiche intrinseche non sono riconducibili né

alle attività industriali, né alle attività commerciali. Determinanti ai fini

della qualifica non sono tanto le modalità con cui vengono esercitate, quanto

piuttosto le ripercussioni ambientali che ne derivano. Sostituendosi senza

validi motivi al municipio nell'interpretazione di un concetto giuridico

indeterminato qual è quello di attività artigianali, il Governo si è in

definitiva arrogato un potere di cognizione che non gli compete, disattendendo

l'autonomia del comune di __________ (art. 50 Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; Cost. fed.; RS 101).

A nulla giova ai resistenti obiettare che

l'impianto è destinato ad assicurare un servizio pubblico. Il fatto che

l'attività svolta dal ricorrente rappresenti anche un servizio a favore della

collettività, che gliel'ha delegato, non impedisce affatto di ravvisarvi una destinazione

artigianale. Irragionevole, considerate le limitate dimensioni dell'impianto, è

la pretesa del Consiglio di Stato di creare una zona ad esso appositamente

destinata attraverso una modifica del piano regolatore.

3.2

Allo stesso risultato si perverrebbe peraltro

anche nel caso in cui si volesse considerare il controverso impianto di

raccolta dei rifiuti alla stregua di una cambiamento parziale della destinazione

del preesistente deposito degli oli combustibili; attività commerciale, che l'impresa

del ricorrente ha legittimamente svolto per anni sull'area che verrebbe da esso

occupata.

Anche volendo considerare questa attività

contraria alla funzione specifica della zona di utilizzazione, il parziale cambiamento

delle modalità di utilizzazione del sedime rientrerebbe comunque nei limiti dei

cambiamenti ammessi dall'art. 72 cpv. 2 LALPT.

3.3

Considerando poco molesta l'attività

della piazza di raccolta, il municipio non ha affatto abusato della latitudine

di giudizio che gli art. 8 lett. b e 33 NAPR gli riservano in punto

all'individuazione del contenuto normativo di questa specifica. Sia l'accettazione,

sia la successiva evacuazione dei rifiuti si svolgono soltanto di giorno. Le immissioni

foniche, prodotte soltanto durante alcuni giorni al mese, sono modiche, poiché hanno

frequenza discontinua e limitata nel tempo. Sono dunque compatibili con l'uso

residenziale della zona. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se

si considera, che gli insediamenti abitativi vi sono ammessi soltanto se

connessi con le attività artigianali alla quale la zona è prioritariamente destinata.

4.

Compatibilità

ambientale

4.1

Secondo l'art. 11 cpv. 2 della legge

federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01),

indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito

della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal

progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli

effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o

molesti (cpv. 3).

Il Consiglio federale fissa, mediante

ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti

dannosi o molesti (art. 13 LPAmb). I valori limite delle immissioni per il rumore

e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza,

le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la

popolazione (art. 15 LPAmb).

La costruzione di impianti fissi è

autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole

i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb), che sono

fissati al di sotto dei valori limite delle immissioni (art. 23 LPAmb). Sono

considerati impianti fissi nuovi anche tutti gli impianti di cui viene cambiata

completamente l'utilizzazione (art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza 15 dicembre 1986

contro l'inquinamento fonico (OIF, RS 814.41). Ciò si verifica quando gli impianti

fissi esistenti vengono modificati in misura tale dal profilo costruttivo o

funzionale, che quanto rimane dell'impianto preesistente, valutato secondo

criteri ambientali, si situa in posizione subalterna rispetto alla parte

modificata (DTF 125 II 643 consid. 17a pag. 670; 123 II 325 consid. 4c/aa pag.

329; STA n. 52.2006.235 del 22 settembre 2006 consid. 4).

4.2

In concreto, anche se si volesse

ravvisare nell'approntamento della controversa piazza di raccolta per rifiuti

una modificazione sostanziale dell'impianto fisso esistente, non v'è motivo di

ritenere che le modeste immissioni foniche ingenerate dal suo esercizio

disattendano i valori di pianificazione fissati dall'art. 33 NAPR, che assegna

alla zona mista il grado di sensibilità III, e dall'allegato 6 dell'OIF, che

alle zone con questo grado di sensibilità attribuiscono un valore di

pianificazione diurno di 60 dB (A). Le condizioni d'esercizio della piazza di

raccolta appaiono atte senz'altro ad assicurare una gestione ordinata e

rispettosa dell'ambiente circostante.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando il

giudizio governativo impugnato e ripristi-nando la licenza edilizia rilasciata

dal municipio all'insorgente.

La tassa di giustizia e le ripetibili di

entrambe le istanze sono a carico dei resistenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 72 LALPT; 11 seg. LPAmb; 8 OIF; 21 LE; 8, 33 NAPR di __________; 3, 18, 28,

31, 60, 61, 65 LPamm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1 la decisione 26 settembre 2007 (n. 4930)

del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la licenza edilizia 14 giugno 2007

rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente è confermata.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei resistenti, che rifonderanno

fr. 2'500.- al ricorrente a titolo di ripetibili di prima e di seconda istanza.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg.

LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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