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Decisione

52.2007.361

Domanda di costruzione e licenza in sanatoria

11 gennaio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 23

settembre 2003 il resistente CO 1 ha chiesto al CO 1 il permesso di costruire davanti

alla sua casa d'abitazione (part. 93) una piscina all'aperto, sporgente

m 2.10 dal terreno. Il progetto allegato alla domanda non prevedeva né la

costruzione di un locale tecnico, né l'installazione di pompe e di filtri. Il 23

gennaio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione

del vicino RI 1 (part. 90).

Con sentenza 21 luglio 2004 (n. 52.2004.180)

il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la licenza alla condizione

che la piscina fosse abbassata di m 0.60, in modo da poter essere considerata

opera sotterranea ed esclusa dal computo della superficie edificata.

B. Scostandosi

dal permesso ottenuto, CO 1 ha apportato alcune modifiche, realizzando un

locale tecnico, una nuova scala ed un muro di sostegno non previsti dal progetto

approvato.

RI 1 ha sollecitato il municipio ad esigere l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria per le opere

realizzate abusivamente. Con decisione 4 luglio 2005 il municipio ha respinto

la richiesta.

Con giudizio 3 maggio 2006 il Consiglio di

Stato ha parzialmente annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa

contro di esso inoltrata da RI 1 e rinviando gli atti al municipio affinché fissasse

a CO 1 un termine per inoltrare una domanda di costruzione per il muro

realizzato a sudest della piscina e per la posa di una pompa nel locale tecnico.

Il Governo ha ritenuto che il locale tecnico

e la scala d'accesso non potessero più essere contestate siccome autorizzate in

variante con licenza 10 maggio 2005, che il ricorrente RI 1 pur essendone

venuto a conoscenza aveva omesso di impugnare.

Con sentenza 23 giugno 2006 (n.

52.2006.171-173) il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il

predetto giudizio governativo, respingendo l'impugnativa contro di esso

inoltrata da RI 1 e da CO 1.

C. Dando

seguito alla predetta decisione, il 9 novembre 2006 CO 1 ha chiesto al municipio di autorizzare in sanatoria la pompa installata nel locale tecnico ed il

muro di sostegno a monte di questo manufatto. RI 1 si è opposto anche a questa domanda.

Raccolto l'avviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 23 maggio 2007 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.

Con giudizio 26 settembre 2007 il Consiglio

di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa

contro di esso inoltrata dall'opponente.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che la

vertenza riguardasse soltanto la pompa ed il muro. La conformità della piscina

per rapporto alla condizione di abbassarla di m 0.60, posta da questo tribunale

con la sentenza 21 luglio 2004 esulerebbe dai limiti della vertenza. Ferma

questa premessa, l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che tanto la pompa,

quanto il muro fossero conformi al diritto.

D. Contro il

predetto giudizio governativo RI 1 insorge nuovamente davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che la licenza in sanatoria sia annullata e

che venga ordinato un controllo di tutte le opere realizzate sul fondo

dell'insorgente.

Rievocate tutte le precedenti vertenze,

l'insorgente sostiene in pratica che la licenza in sanatoria dovrebbe

riguardare anche la piscina, che non potrebbe essere autorizzata a posteriori,

poiché non sarebbe stata realizzata in conformità della condizione posta da

questo tribunale con la sentenza 21 luglio 2004.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio che non

formulano osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1,

contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto

necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

21 LE. La legittimazione attiva del ricorrente è quanto meno dubbia, poiché dal

1° ottobre 2006 non è più titolare di un diritto d'abitazione sulla casetta

(part. 91), che sorge accanto alla controversa piscina. Nella misura in cui la qualità

per agire in giudizio può essergli riconosciuta nella sua veste di semplice locatario,

il merito del ricorso va comunque esaminato.

Con riserva di quanto si dirà più avanti per

rapporto alla proponibilità di determinate contestazioni, il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

La licenza

edilizia è per definizione (art. 1 RLE) un atto amministrativo mediante il

quale l'autorità accerta che nessun impedimento si oppone all'esecuzione dei

lavori previsti dalla domanda di costruzione.

Con la licenza in sanatoria l'autorità

accerta che le opere indicate dalla domanda di costruzione inoltrata a

posteriori sono conformi al diritto. Non necessariamente la licenza in

sanatoria accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone alle opere

effettivamente realizzate. Non sempre, infatti, la domanda di costruzione

presentata a posteriori corrisponde alle opere effettivamente realizzate. In

ogni caso la licenza in sanatoria si pronuncia sulla conformità delle opere

così come figurano sulla domanda di costruzione a posteriori. Eventuali

difformità tra le opere effettivamente realizzate e quelle indicate dalla

domanda di costruzione in sanatoria rimangono prive di autorizzazione. La licenza

in sanatoria non pone rimedio al permesso mancante. Come giustamente ricorda il

Consiglio di Stato, l'abuso continua a sussistere fintanto che l'autorità non

rilascia una licenza in sanatoria corredata da piani corrispondenti alle opere

effettivamente riscontrabili sul terreno (STA 9 maggio 2001 n. 52.2001.012).

3.

Prive di

fondamento sono pure le censure che l'insorgente solleva soltanto in questa

sede in relazione alla composizione dell'autorità decidente. I supplenti

municipali sono designati dai proponenti delle liste per l'elezione del

municipio entro tre

giorni dalla proclamazione dei risultati (art. 94 cpv. 3 LDV). Contrariamente a quanto assume il ricorrente,

il supplente municipale __________ non doveva dunque essere eletto

dall'assemblea comunale.

4.

Oggetto

della presente vertenza, sono l'installazione di una pompa nel locale tecnico

della piscina e la costruzione il muro sovrastante questo manufatto. La domanda

di costruzione riguardava soltanto questo impianto e questo manufatto. Non

concerneva la piscina in quanto tale.

Raccolto l'avviso del Dipartimento del

territorio, il municipio con la licenza 23 maggio 2007 ha accertato che queste

opere sono conformi al diritto. Il ricorrente non contesta minimamente questa

deduzione. Non solleva alcuna censura né nei confronti della pompa, né con

riferimento al muro. Nessuna difformità può essere d'altronde ravvisata in

queste opere.

Sotto questo aspetto, il ricorso va quindi

respinto siccome infondato.

5.

Con il

presente ricorso l'insorgente tenta di rimettere in discussione le precedenti

decisioni adottate dall'autorità comunale in relazione alla costruzione della

piscina.

A torto, tuttavia, poiché la vertenza qui in

esame ha per oggetto unicamente la conformità del muro di sostegno e quella

della pompa installata nel locale tecnico. Non riguarda il resto della piscina.

La licenza in sanatoria si pronuncia esclusivamente sulla pompa e sul muro. Non

statuisce anche sulla legittimità degli altri manufatti. Non sana eventuali

ulteriori difformità della piscina.

La licenza qui in contestazione non preclude

al ricorrente la possibilità di contestare che la piscina non è stata costruita

in conformità della licenza rilasciata nel 2004, confermata da questo tribunale

con sentenza 21 luglio 2004. Tali contestazioni vanno tuttavia fatte valere in

separata sede.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di

giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza

(art. 29 e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 29, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr.

2'000.- al resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg.

LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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