52.2007.361
Domanda di costruzione e licenza in sanatoria
11 gennaio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.361
Data decisione, Autorità:
11.01.2008, TRAM
Titolo:
Domanda di costruzione e licenza in sanatoria
DOMANDA DI COSTRUZIONE
art. 1 RLE
Incarto n.
52.2007.361
Lugano
11 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2007 di
RI 1
contro
la decisione 26 settembre 2007 del Consiglio di
Stato (n. 4938) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la licenza edilizia 23 maggio 2007 rilasciata in sanatoria dal municipio di Carabietta
a CO 1 per la costruzione di un muro di sostegno e l'installazione di una
pompa nel locale tecnico annesso alla piscina della casa d'abitazione di sua
proprietà (part. 93);
viste le risposte:
- 25 ottobre 2007 di CO 1;
- 31 ottobre 2007 del
municipio di Carabietta;
- 6 novembre 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 23
settembre 2003 il resistente CO 1 ha chiesto al CO 1 il permesso di costruire davanti
alla sua casa d'abitazione (part. 93) una piscina all'aperto, sporgente
m 2.10 dal terreno. Il progetto allegato alla domanda non prevedeva né la
costruzione di un locale tecnico, né l'installazione di pompe e di filtri. Il 23
gennaio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione
del vicino RI 1 (part. 90).
Con sentenza 21 luglio 2004 (n. 52.2004.180)
il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la licenza alla condizione
che la piscina fosse abbassata di m 0.60, in modo da poter essere considerata
opera sotterranea ed esclusa dal computo della superficie edificata.
B. Scostandosi
dal permesso ottenuto, CO 1 ha apportato alcune modifiche, realizzando un
locale tecnico, una nuova scala ed un muro di sostegno non previsti dal progetto
approvato.
RI 1 ha sollecitato il municipio ad esigere l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria per le opere
realizzate abusivamente. Con decisione 4 luglio 2005 il municipio ha respinto
la richiesta.
Con giudizio 3 maggio 2006 il Consiglio di
Stato ha parzialmente annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da RI 1 e rinviando gli atti al municipio affinché fissasse
a CO 1 un termine per inoltrare una domanda di costruzione per il muro
realizzato a sudest della piscina e per la posa di una pompa nel locale tecnico.
Il Governo ha ritenuto che il locale tecnico
e la scala d'accesso non potessero più essere contestate siccome autorizzate in
variante con licenza 10 maggio 2005, che il ricorrente RI 1 pur essendone
venuto a conoscenza aveva omesso di impugnare.
Con sentenza 23 giugno 2006 (n.
52.2006.171-173) il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il
predetto giudizio governativo, respingendo l'impugnativa contro di esso
inoltrata da RI 1 e da CO 1.
C. Dando
seguito alla predetta decisione, il 9 novembre 2006 CO 1 ha chiesto al municipio di autorizzare in sanatoria la pompa installata nel locale tecnico ed il
muro di sostegno a monte di questo manufatto. RI 1 si è opposto anche a questa domanda.
Raccolto l'avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 23 maggio 2007 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
Con giudizio 26 settembre 2007 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa
contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
vertenza riguardasse soltanto la pompa ed il muro. La conformità della piscina
per rapporto alla condizione di abbassarla di m 0.60, posta da questo tribunale
con la sentenza 21 luglio 2004 esulerebbe dai limiti della vertenza. Ferma
questa premessa, l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che tanto la pompa,
quanto il muro fossero conformi al diritto.
D. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 insorge nuovamente davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che la licenza in sanatoria sia annullata e
che venga ordinato un controllo di tutte le opere realizzate sul fondo
dell'insorgente.
Rievocate tutte le precedenti vertenze,
l'insorgente sostiene in pratica che la licenza in sanatoria dovrebbe
riguardare anche la piscina, che non potrebbe essere autorizzata a posteriori,
poiché non sarebbe stata realizzata in conformità della condizione posta da
questo tribunale con la sentenza 21 luglio 2004.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio che non
formulano osservazioni.
Ad identica conclusione perviene CO 1,
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
21 LE. La legittimazione attiva del ricorrente è quanto meno dubbia, poiché dal
1° ottobre 2006 non è più titolare di un diritto d'abitazione sulla casetta
(part. 91), che sorge accanto alla controversa piscina. Nella misura in cui la qualità
per agire in giudizio può essergli riconosciuta nella sua veste di semplice locatario,
il merito del ricorso va comunque esaminato.
Con riserva di quanto si dirà più avanti per
rapporto alla proponibilità di determinate contestazioni, il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
La licenza
edilizia è per definizione (art. 1 RLE) un atto amministrativo mediante il
quale l'autorità accerta che nessun impedimento si oppone all'esecuzione dei
lavori previsti dalla domanda di costruzione.
Con la licenza in sanatoria l'autorità
accerta che le opere indicate dalla domanda di costruzione inoltrata a
posteriori sono conformi al diritto. Non necessariamente la licenza in
sanatoria accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone alle opere
effettivamente realizzate. Non sempre, infatti, la domanda di costruzione
presentata a posteriori corrisponde alle opere effettivamente realizzate. In
ogni caso la licenza in sanatoria si pronuncia sulla conformità delle opere
così come figurano sulla domanda di costruzione a posteriori. Eventuali
difformità tra le opere effettivamente realizzate e quelle indicate dalla
domanda di costruzione in sanatoria rimangono prive di autorizzazione. La licenza
in sanatoria non pone rimedio al permesso mancante. Come giustamente ricorda il
Consiglio di Stato, l'abuso continua a sussistere fintanto che l'autorità non
rilascia una licenza in sanatoria corredata da piani corrispondenti alle opere
effettivamente riscontrabili sul terreno (STA 9 maggio 2001 n. 52.2001.012).
3.
Prive di
fondamento sono pure le censure che l'insorgente solleva soltanto in questa
sede in relazione alla composizione dell'autorità decidente. I supplenti
municipali sono designati dai proponenti delle liste per l'elezione del
municipio entro tre
giorni dalla proclamazione dei risultati (art. 94 cpv. 3 LDV). Contrariamente a quanto assume il ricorrente,
il supplente municipale __________ non doveva dunque essere eletto
dall'assemblea comunale.
4.
Oggetto
della presente vertenza, sono l'installazione di una pompa nel locale tecnico
della piscina e la costruzione il muro sovrastante questo manufatto. La domanda
di costruzione riguardava soltanto questo impianto e questo manufatto. Non
concerneva la piscina in quanto tale.
Raccolto l'avviso del Dipartimento del
territorio, il municipio con la licenza 23 maggio 2007 ha accertato che queste
opere sono conformi al diritto. Il ricorrente non contesta minimamente questa
deduzione. Non solleva alcuna censura né nei confronti della pompa, né con
riferimento al muro. Nessuna difformità può essere d'altronde ravvisata in
queste opere.
Sotto questo aspetto, il ricorso va quindi
respinto siccome infondato.
5.
Con il
presente ricorso l'insorgente tenta di rimettere in discussione le precedenti
decisioni adottate dall'autorità comunale in relazione alla costruzione della
piscina.
A torto, tuttavia, poiché la vertenza qui in
esame ha per oggetto unicamente la conformità del muro di sostegno e quella
della pompa installata nel locale tecnico. Non riguarda il resto della piscina.
La licenza in sanatoria si pronuncia esclusivamente sulla pompa e sul muro. Non
statuisce anche sulla legittimità degli altri manufatti. Non sana eventuali
ulteriori difformità della piscina.
La licenza qui in contestazione non preclude
al ricorrente la possibilità di contestare che la piscina non è stata costruita
in conformità della licenza rilasciata nel 2004, confermata da questo tribunale
con sentenza 21 luglio 2004. Tali contestazioni vanno tuttavia fatte valere in
separata sede.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di
giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza
(art. 29 e 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 29, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr.
2'000.- al resistente a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg.
LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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