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Decisione

52.2007.365

Ricorso contro il bando di concorso

15 novembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di aggiudicazione è indetta, di regola, per ogni singola categoria di arti e

mestieri;

che tale obbligo

non è assoluto; per le commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative

lo giustificano, il committente può in effetti appaltare l'intera opera ad un

unico offerente, che si rende responsabile nei suoi confronti per la sua

prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali (art. 50 cpv. 1

RLCPubb/ CIAP; STA 20 ottobre 2005 inc. n 52.2005.322 consid. 2.2.);

che come il committente può, per

motivi tecnici ed organizzativi, procedere mediante appalto generale, nulla gli

impedisce di raggruppare, per le stesse ragioni, singole prestazioni di

categorie di arti e mestieri che presentano determinate affinità;

che tanto la decisione di

procedere mediante appalto generale, quanto quella di raggruppare prestazioni

di singole categorie di imprenditori soggiacciono all'apprezzamento del

committente; sono dunque sindacabili da parte di questo tribunale unicamente

nei limiti del controllo di legalità (art. 61 PAmm);

che censurabili sono soltanto le

decisioni lesive del diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio

abusivo del potere discrezionale che la legge riconosce al committente; la

decisione deve in altri termini apparire insostenibile, siccome fondata su

considerazioni estranee alla materia, priva di giustificazioni oggettive o altrimenti

lesiva dei principi fondamentali del diritto o di quelli specifici

Considerandi

dell'ordinamento delle commesse pubbliche;

che, nel caso concreto, il

committente ha ritenuto che le prestazioni per opere di demolizione e di scavo

potessero essere affidate alla stessa ditta alla quale verranno assegnati i

lavori di costruzione dello stabile; per non restringere eccessivamente il

novero dei potenziali concorrenti, il committente ha comunque riservato il

subappalto;

che la decisione di raggruppare i

lavori di demolizione e di scavo con quelli di costruzione risponde ad

un'esigenza di carattere organizzativo; essa evita infatti al committente di

dover coordinare i lavori preliminari con gli interventi successivi; agevola

inoltre l'individuazione delle responsabilità in caso di prestazioni difformi;

che la decisione non procede da

un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che gli art. 49 e 50

RLCPubb/CIAP riservano al committente in punto alla suddivisione delle

prestazioni necessarie alla realizzazione dell'opera fra le diverse categorie

di arti e mestieri; essa appare giustificata da considerazioni oggettive e

pertinenti ed è senz'altro sostenibile;

che non si può ragionevolmente

negare che l'attività delle imprese specializzate nella demolizione e negli

scavi sia affine a quella delle imprese di costruzione; molte imprese operano

in entrambi i settori;

che gli inconvenienti paventati

dalla ricorrente non sono di certo tali da rendere insostenibile la scelta del

committente; non giustificano dunque una diversa conclusione;

che, stando così le cose, il

ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta

a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 49, 50

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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