52.2007.365
Ricorso contro il bando di concorso
15 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2007.365
Data decisione, Autorità:
15.11.2007, TRAM
Titolo:
Ricorso contro il bando di concorso
BANDO
art. 40 agg. 50 RLCPUBB
Incarto n.
52.2007.365
Lugano
15 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2007 della
RI 1
contro
il bando del concorso indetto l'11 ottobre 2007 dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia per aggiudicare le opere da
impresario costruttore relative alla costruzione di uno stabile amministrativo;
vista la risposta 12 novembre
2007 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'11
ottobre 2007 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un
pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare le opere da impresario costruttore relative alla costruzione di uno
stabile amministrativo (FU n. 82, pag. 7808 seg.);
che le prescrizioni di gara autorizzano il
subappalto per l'abbattimento e lo sradicamento di alberi, le demolizioni, lo
scavo generale i ponteggi e gli elementi prefabbricati di calcestruzzo (cfr. bando
lett. g, capitolato pos. 226.100);
che contro la predetta clausola la RI 1 è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia fatto
ordine al committente di indire una gara separata per le demolizioni e lo scavo
generale;
che l'insorgente paventa che l'impresa
aggiudicataria possa prescindere da un subappalto per queste prestazioni oppure
indicare un subappaltante, ma eseguire i lavori con un'altra ditta specializzata,
oppure ancora disattendere le rigide prescrizioni dell'OIAt applicabili su
questo genere di cantieri;
che il ricorso è avversato dalla Sezione
della logistica del DFE con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4
DLACIAP;
che la ditta ricorrente, specializzata nel
campo dei lavori del genio civile, degli scavi, dei trasporti e delle
demolizioni, è legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm);
che il ricorso, inoltrato nel termine di 10
giorni dalla messa a disposizione degli atti di gara, è tempestivo;
che giusta l’art. 49 RLCPubb/CIAP la procedura
Fatti
di aggiudicazione è indetta, di regola, per ogni singola categoria di arti e
mestieri;
che tale obbligo
non è assoluto; per le commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative
lo giustificano, il committente può in effetti appaltare l'intera opera ad un
unico offerente, che si rende responsabile nei suoi confronti per la sua
prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali (art. 50 cpv. 1
RLCPubb/ CIAP; STA 20 ottobre 2005 inc. n 52.2005.322 consid. 2.2.);
che come il committente può, per
motivi tecnici ed organizzativi, procedere mediante appalto generale, nulla gli
impedisce di raggruppare, per le stesse ragioni, singole prestazioni di
categorie di arti e mestieri che presentano determinate affinità;
che tanto la decisione di
procedere mediante appalto generale, quanto quella di raggruppare prestazioni
di singole categorie di imprenditori soggiacciono all'apprezzamento del
committente; sono dunque sindacabili da parte di questo tribunale unicamente
nei limiti del controllo di legalità (art. 61 PAmm);
che censurabili sono soltanto le
decisioni lesive del diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio
abusivo del potere discrezionale che la legge riconosce al committente; la
decisione deve in altri termini apparire insostenibile, siccome fondata su
considerazioni estranee alla materia, priva di giustificazioni oggettive o altrimenti
lesiva dei principi fondamentali del diritto o di quelli specifici
Considerandi
dell'ordinamento delle commesse pubbliche;
che, nel caso concreto, il
committente ha ritenuto che le prestazioni per opere di demolizione e di scavo
potessero essere affidate alla stessa ditta alla quale verranno assegnati i
lavori di costruzione dello stabile; per non restringere eccessivamente il
novero dei potenziali concorrenti, il committente ha comunque riservato il
subappalto;
che la decisione di raggruppare i
lavori di demolizione e di scavo con quelli di costruzione risponde ad
un'esigenza di carattere organizzativo; essa evita infatti al committente di
dover coordinare i lavori preliminari con gli interventi successivi; agevola
inoltre l'individuazione delle responsabilità in caso di prestazioni difformi;
che la decisione non procede da
un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che gli art. 49 e 50
RLCPubb/CIAP riservano al committente in punto alla suddivisione delle
prestazioni necessarie alla realizzazione dell'opera fra le diverse categorie
di arti e mestieri; essa appare giustificata da considerazioni oggettive e
pertinenti ed è senz'altro sostenibile;
che non si può ragionevolmente
negare che l'attività delle imprese specializzate nella demolizione e negli
scavi sia affine a quella delle imprese di costruzione; molte imprese operano
in entrambi i settori;
che gli inconvenienti paventati
dalla ricorrente non sono di certo tali da rendere insostenibile la scelta del
committente; non giustificano dunque una diversa conclusione;
che, stando così le cose, il
ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta
a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 49, 50
RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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