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Decisione

52.2007.366

Irricevibilità di un ricorso inoltrato contro il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro

31 ottobre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.366

Data decisione, Autorità:

31.10.2007, TRAM

Titolo:

Irricevibilità di un ricorso inoltrato contro il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro

COMPETENZA

IRRECEVIBILITÀ

LAVORO

PERMESSO CE O AELS

art. 1 ALC

art. 7 let. d ALC

art. 3 ALC ALL1

art. 6 CEDU

art. 30 COST

art. 77 COST TI

art. 80 COST TI

art. 48 LPAMM

art. 2 OLCP

art. 8 OLS

Incarto n.

52.2007.366

Lugano

31 ottobre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 ottobre 2007 di

RI 1

RI 2

entrambi patrocinati dall' PA 1

contro

la risoluzione 10 ottobre 2007 (n. 5206) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti

avverso la decisione 19 giugno 2007 del Dipartimento delle finanze e

dell'economia, Ufficio della manodopera estera (UMOE), in materia di rifiuto

di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con decisione 19 giugno 2007 l'UMOE ha

respinto la domanda della RI 1 di __________, volta a ottenere un permesso di

soggiorno temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro in favore del cittadino

__________ RI 2 (1965) per occuparlo quale direttore responsabile con una

retribuzione giornaliera di fr. 200.– lordi;

che l'autorità ha rilevato che tale genere

di permesso è rilasciato prioritariamente ai cittadini degli Stati membri della

Comunità europea firmatari, insieme alla Confederazione Svizzera, dell’Accordo

sulla libera circolazione delle persone (ALC), e che una deroga a tale

principio è data soltanto per la manodopera qualificata proveniente da altri

Stati, sempre che motivi speciali lo giustificano, ciò che non era dato nella

fattispecie;

che con giudizio 10 ottobre 2007 il

Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1 e da RI 2;

che, accertata la competenza dell'UMOE a

emanare la decisione impugnata, il Governo ha ritenuto che la persona che la

ditta intendeva assumere non avesse un diritto a ottenere un permesso di

soggiorno sulla base dell'ALC e che non vi fossero "motivi speciali"

Considerandi

definiti dall'art. 8 cpv. 3 OLS per ottenere una deroga a tale principio

(motivi economici durevolmente rilevanti per il mercato del lavoro svizzero);

che alla cifra 3 del dispositivo della

risoluzione governativa è stato indicato che la stessa era definitiva;

che contro la predetta pronunzia governativa,

la RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo

di accertare l'incompetenza dell'UMOE a decidere le domande volte a ottenere un

permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro e, nel merito, di annullarla

e di rilasciare loro il permesso richiesto;

che gli insorgenti ritengono che il Tribunale

sia competente a decidere la vertenza sulla base dell'ALC, della Costituzione

federale (art. 30 Cost) e cantonale (art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI ) e dell'art.

6.

CEDU;

che, per il resto, i ricorrenti espongono argomenti

di cui si dirà, se necessario, in seguito;

considerato, in

diritto

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di

ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere

il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che in materia di diritto degli stranieri la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai

gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto

nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso

ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di lavoro, dimora o di domicilio, salvo

laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett.

c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid.

1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);

che, contrariamente a quanto assumono, gli

interessati non possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto

federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al

rilascio di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi

di lavoro;

che non vi è infatti alcuna norma di diritto

interno che dispone tale facoltà; nemmeno le misure di limitazione

dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS su cui è fondata la decisione

impugnata conferiscono allo straniero il diritto di farsi rilasciare il permesso

richiesto (RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 seg.);

che non esiste inoltre alcun trattato tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica di __________ dal quale potrebbe

scaturire un diritto in tal senso;

che l'ammissibilità del gravame non può

essere dedotta neanche dall’ALC, il quale disciplina il

diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e

di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC);

che, sebbene sia

cittadino __________ e dunque comunitario dal 1° gennaio 2007, RI 2 non può infatti

invocare direttamente l'ALC in

quanto la sua applicazione non è ancora stata estesa a questo Paese;

che egli non può prevalersi nemmeno a titolo

derivato delle disposizioni del citato Accordo che regolano il ricongiungimento

familiare (art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; art. 2 cpv. 2 OLCP)

invocando il legame con sua moglie __________, cittadina __________, dal

momento che ella è domiciliata in __________ e non intende trasferirsi nel

nostro Paese;

che nemmeno il datore di lavoro, anche

laddove invoca la garanzia della libertà economica, possiede un diritto a

ottenere il rilascio di un permesso di dimora per una persona che intende assumere

(DTF 114 Ia 307 consid. 2b e 3b);

che il richiamo degli insorgenti all'art. 77

cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente, trattandosi di norma

regolante la giurisdizione e non la competenza dei tribunali, che è stabilita

dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali non prevedono nel caso specifico la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che, in siffatte circostanze, non risulta pertanto

violato nemmeno l'art. 30 cpv. 1 Cost, secondo cui nelle cause giudiziarie ognuno

ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente

nel merito, indipendente e imparziale;

che, infine, va rilevato che l'art. 6 CEDU

non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF

2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.);

che in esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di

competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di

ulteriore disamina;

che tassa e spese di giustizia sono poste a

carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 83 lett. c n. 2

LTF; 3, 28, 48, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dei ricorrenti, in

solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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