52.2007.368
Divieto di lavoro domenicale (autorizzazione generale)
4 dicembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2007.368
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, TRAM
Titolo:
Divieto di lavoro domenicale (autorizzazione generale)
LAVORO
art. 49 LL
art. 41 OLL 1
Incarto n.
52.2007.368
Lugano
4 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 31 ottobre 2007 di
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
tutti rappr. da: RA 1
contro
la
decisione 5 ottobre 2007 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento
delle Finanze e Economia, che autorizza l'impiego di personale nei negozi
durante le aperture domenicali nel periodo prenatalizio 2007;
vista la risposta 14 novembre 2007
dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 14 settembre 2007 la
Commissione paritetica del ramo vendita ha chiesto al Dipartimento delle
finanze e dell'economia (DFE) di autorizzare come di consueto quattro aperture
straordinarie dei negozi durante il periodo prenatalizio 2007 (sabato 8,
domenica 16, domenica 23 e lunedì 24 dicembre). La domanda, inoltrata a nome e
per conto delle aziende che fanno parte della comunità contrattuale del CCL per
il personale di vendita e della __________, è stata sottoscritta anche dai
partner sindacali (RI 1; RI 2 e RI 3).
Il 21 settembre 2007 l'RA 1, la RI 2 ed il RI 3 hanno chiesto
al DFE di limitare l'autorizzazione ai negozi ed alle aziende che fanno parte
della comunità contrattuale e della __________. Gli altri negozi e imprese del
commercio avrebbero dovuto inoltrare una richiesta individuale.
B. Con decisione 5 ottobre 2007
il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha autorizzato le aperture
richieste, concedendo una deroga generalizzata a tutti i negozi ed aziende,
compresi i saloni di parrucchiere, le pettinatrici e le farmacie (FU n. 80/
2007 pag. 7652).
La richiesta di limitare l'autorizzazione ai negozi ed alle
aziende che fanno parte della comunità contrattuale e della __________ avanzata
dalle organizzazioni sindacali è stata respinta per non scostarsi dalla prassi
consolidata e creare disorientamento fra i consumatori.
Contro tale decisione, le organizzazioni sindacali menzionate
in ingresso sono insorte davanti al Consiglio di Stato, che con giudizio 20 novembre
2007 ha respinto l'impugnativa.
C. Richiamata la predetta
autorizzazione dipartimentale, con decisione dello stesso 5 ottobre 2007, pure
pubblicata sul FU, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) ha dal canto suo
autorizzato l'occupazione di personale femminile e maschile, esclusi i giovani
fino a 19 anni compiuti e gli apprendisti fino a 20 anni compiuti, nei giorni
di domenica 16 e domenica 23 dicembre 2007. L'autorizzazione è stata
subordinata al consenso del lavoratore, al versamento di un supplemento
salariale del 50%, alla compensazione con tempo libero ed al divieto di lavoro
straordinario.
Contro questa decisione, le medesime organizzazioni sindacali
si sono aggravate davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che
l'autorizzazione venga circoscritta ai negozi ed alle aziende che fanno parte
della comunità contrattuale e della __________. Le ricorrenti non contestano
l'autorizzazione in quanto tale. Esse si limitano ad eccepire che venga
rilasciata in modo generale anche ai negozi ed alle aziende non aderenti alla __________
o sotto CCL, allorché l’art. 49 cpv. 1 LL esige l'inoltro di una domanda
motivata e corredata dagli atti necessari. Concedendo un'autorizzazione
generale le istituzioni perderebbero quel controllo che l'inoltro di una
domanda individuale renderebbe invece possibile.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone l'UIL, contestando le tesi delle ricorrenti con argomenti che per
quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dagli art. 56 LL e 26 cpv. 2 LCL. La
legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ricorrenti è certa (art.
58 LL). Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti non sono contestati.
Considerandi
2.
Le ricorrenti non
contestano che siano dati i presupposti dell'art. 19 cpv. 3 LL per il rilascio
di un'autorizzazione in deroga al divieto d'occupare personale la domenica
sancito dall'art. 18 cpv. 1 LL. Riconoscono in particolare che sussiste un
urgente bisogno ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. c OLL.
Controversa è unicamente la questione di sapere se il
rilascio, da parte dell'UIL, di un'autorizzazione estesa a tutti i commerci
interessati dalla parallela decisione del DFE, indipendentemente dal fatto che
abbiano sottoscritto il CCL per il personale di vendita o aderiscano alla __________,
integri gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm).
3.
Secondo l’art. 49 cpv. 1
LL, per ottenere un permesso previsto nella legge, il datore di lavoro deve
presentare tempestivamente una domanda motivata e corredata degli atti
necessari. Salvo nei casi di minima importanza, specifica l’art. 41 OLL 1, la
domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata
per scritto e deve contenere le indicazioni seguenti:
a. la
designazione dell’azienda o delle parti di azienda cui si riferisce;
b. il numero
dei lavoratori interessati, separatamente per uomini, donne e giovani;
c. l’orario
previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle
squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più
squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappresentazioni grafiche
degli orari e dei turni;
d. la durata
prevista del permesso;
e. la
conferma del consenso del lavoratore;
f. il
risultato della visita medica relativo all’idoneità del lavoratore, sempre che
sia prevista dalla legge o dall’ordinanza;
g. la prova
dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità;
h. l’assenso
di terzi, sempre che sia previsto dalla legge o dall’ordinanza.
La legge federale non prevede la possibilità di concedere autorizzazioni
in deroga al divieto del lavoro domenicale sotto forma di decisione globali,
ovvero di decisioni che regolano una situazione concreta di una cerchia di
persone non determinate individualmente (Allgemeinverfügung; Max Imboden/René Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 5 B II c; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, n. 493-495).
Particolari motivi di praticità giustificano tuttavia di regolare un certo
numero di casi concreti, sostanzialmente identici, attraverso una sola decisione.
Richiedere che ogni datore di lavoro presenti una richiesta individuale sarebbe
sproporzionato e comporterebbe un eccessivo aggravio amministrativo (STF
5.9.1995
n.2A.413/1994 = RDAT I-1996 n. 63 consid. 6c pag. 194; VPB 68 n. 104 consid.
3.6
; ARV 2000, consid. 3). Devono in ogni caso essere soddisfatti i
presupposti di legge, in particolare il bisogno urgente (cfr. STF 1.10.2002 n.
2A.542/2001 consid. 4.1).
4.
Nel caso concreto, le
organizzazioni sindacali ricorrenti non contestano di per sé che l'UIL abbia
rilasciato l'autorizzazione in deroga sotto forma di autorizzazione generale o
globale. A giusta ragione, poiché la decisione in esame presenta le connotazioni
di un'autorizzazione generale anche nella misura in cui concerne i negozi e le aziende
che hanno sottoscritto il CCL per il personale di vendita o che aderiscono alla
__________. Non sono in effetti noti i nominativi dei singoli commerci
interessati. Tanto meno sono noti quelli che ne faranno effettivamente uso.
Le ricorrenti si limitano in sostanza a contestare il fatto
che l'autorizzazione non sia stata circoscritta alle aziende che hanno
sottoscritto il suddetto CCL o che sono affiliate alla __________. Soltanto
limitando l'autorizzazione a queste aziende, obiettano, risulterebbe infatti
garantito un efficace controllo, poiché soltanto le organizzazioni sindacali
disporrebbero di mezzi atti a garantire un effettivo rispetto delle prescrizioni
di legge e dei diritti fondamentali dei lavoratori impiegati.
La tesi delle ricorrenti non può essere accreditata.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che il controllo del
rispetto delle condizioni poste dalla legge compete all'autorità cantonale e
non alle organizzazioni sindacali. Occorre inoltre considerare che il controllo
può essere effettuato soltanto a posteriori. Il semplice possesso di
un'autorizzazione individuale non garantisce ancora il rispetto delle
prescrizioni di legge.
Ora, è ben vero che le organizzazioni sindacali possono coadiuvare
l'autorità nell'espletamento dei controlli, segnalando eventuali infrazioni. La
collaborazione che prestano, per quanto utile ed apprezzabile, non costituisce
tuttavia un motivo sufficiente per giustificare l'auspicata limitazione
dell'autorizzazione generale. Nella mancata limitazione della controversa
autorizzazione generale alle aziende che hanno sottoscritto il CCL o che sono
affiliate alla __________ non è in particolare ravvisabile alcuna violazione
del diritto. Concedendo l'autorizzazione in deroga al divieto di lavoro
domenicale a tutti i negozi interessati dall'autorizzazione dipartimentale, indipendentemente
dal fatto che abbiano sottoscritto il CCL o aderito alla __________, l'UIL non
ha violato alcuna disposizione della LL o dell'OLL.
L'individuazione delle aziende beneficiarie del controverso
provvedimento, sottesa all'art. 41 cpv. 1 lett. a OLL 1, non è meglio garantita
dalla sottoscrizione di tale contratto o dall'appartenenza alla predetta
associazione di categoria. Sotto quest'aspetto, non è di rilievo che
l'autorizzazione venga concessa a tutti i negozi del Cantone o soltanto a
quelli aderenti alla __________ o che hanno sottoscritto il CCL per il personale
di vendita. In quest'ultima evenienza, il novero delle aziende beneficiarie è invero
più ristretto, ma rimane altrettanto indeterminato. Tanto le aziende non convenzionate
od affiliate, quanto quelle sotto contratto od affiliate sono inoltre libere di
farne uso o di rinunciarvi. L'orario (art. 41 cpv. 1 lett. c cpv. 1 OLL 1) e la
durata (art. 41 cpv. 1 lett. d OLL 1) della deroga sono d'altro canto regolati
dall'autorizzazione stessa, in modo uniforme per tutti i commerci: la sottoscrizione
del CCL o l'adesione alla Federcommercio non apporterebbe alcun vantaggio dal
profilo di una corretta applicazione della legge. Lo stesso dicasi per quel che
concerne le informazioni riguardanti il numero di lavoratori interessati,
separati per uomini, donne e giovani (art. 41 cpv. 1 lett. b OLL 1).
Per quanto riguarda infine il consenso del dipendente (art.
41.
cpv. 1 lett. e OLL 1), basta ricordare che per il Tribunale federale è
sufficiente che tale esigenza figuri nell'autorizzazione generale stessa (RDAT
I-1996 n. 63 consid. 6c pag. 194). Il consenso del lavoratore non dipende né
dalla sottoscrizione del CCL, né dall'affiliazione del datore di lavoro alla __________.
Nemmeno da questo profilo la mancata limitazione dei beneficiari dell'autorizzazione
in deroga, censurata dalle ricorrenti, perfeziona dunque gli estremi di una
violazione del diritto.
5.
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico delle organizzazioni
sindacali ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 49, 56, 58 LL; 41 OLL 1; 26 LCL; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'000.- è a carico delle ricorrenti in solido.
3.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4.
Intimazione
a:
;
;
,
;
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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