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Decisione

52.2007.372

Revoca preventiva e cautelare della patente a carico di un conducente che ammette un uso saltuario di cocaina, ma che non riesce ad assolvere con successo un primo periodo di controllo delle urine del

21 dicembre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. In fase istruttoria il

tribunale ha richiamato d'ufficio dal __________ una copia dell'analisi

tossicologica del capello effettuata dal ricorrente il 4 maggio 2007. Il

reperto ha evidenziato una positività alla cocaina (0.5 ng/mg capello) e alla

benzoilecgonina, un metabolito della cocaina (0.2 ng/mg capello).

Dei rilievi formulati in

merito dal ricorrente si dirà - per quanto necessario - nel seguito.

Considerato, in

diritto

1.La competenza

del tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del

provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1

PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, integrati dalle risultanze della documentazione richiamata d'ufficio dal

tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

In via preliminare, mette

conto di evidenziare qualche dato di fatto e taluni comportamenti del

ricorrente rilevanti per il giudizio.

Interrogato nell'ambito di

un'inchiesta di polizia, il 15 settembre 2006 RI 1 ha ammesso di consumare

cocaina da diversi anni. Questa confessione è giunta solo dopo l'esperimento di

un esame tossicologico, che ha evidenziato la presenza di cocaina nelle sue urine.

Venutane a conoscenza, con decisione 17 ottobre 2006 la Sezione

della circolazione gli ha imposto controlli medici settimanali (frequenza

dovuta alla corta permanenza nelle urine dei metaboliti della cocaina) per un

periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico

attestante l'assenza di una tossicomania, così come la sua idoneità alla guida.

Il ricorrente non ha impugnato tale risoluzione, che è quindi passata in

giudicato incontestata. Egli avrebbe pertanto dovuto sottostare ad un puntuale controllo

settimanale durante tre mesi e non, come sembra sottintendere nei suoi ricorsi,

a 12 esami ripartiti a piacimento.

Pur sapendo che il 10 gennaio 2007 si sarebbe assentato all'estero

per un soggiorno di due mesi programmato da lungo tempo (vedi lettera 19 aprile

2007.

RI 1/UGC), l'insorgente ha iniziato i controlli soltanto il 30 novembre

2006.

ed il 9 gennaio 2007 si è presentato negli uffici della Sezione della

circolazione, annunciando la positività a due delle sei analisi effettuate (a

suo dire per l'assunzione di un antidolorifico contenente codeina), la sua imminente

partenza e l'impossibilità di espletare tutti gli esami prescrittigli.

Una volta rientrato in Svizzera, l'autorità cantonale gli ha dunque

imposto un'analisi del capello per accertare una sua eventuale assunzione di

stupefacenti posteriormente al 9 gennaio 2007. Ne è nata una disputa sulla

lunghezza del periodo (e di riflesso del capello) da controllare che qui non

occorre rievocare nel dettaglio. Sta di fatto che il 4 maggio 2007 RI 1 si è

sottoposto all'esame di 2.5 cm dei suoi capelli ed in seguito ha ricevuto dal laboratorio

i risultati, formalmente indirizzati alla Sezione della circolazione. Quest'ultima

non hai mai ottenuto il referto, ma è comunque venuta a conoscenza dell'esito

dell'esame (positivo alla cocaina) interpellando per telefono un medico del

laboratorio. Il che l'ha indotta a revocare a titolo preventivo la licenza di

condurre del ricorrente in funzione degli indizi di una sospetta dipendenza dal

consumo di stupefacenti emergenti dagli atti, rimproverandogli, peraltro a

torto, di non essersi sottoposto all'esame del capello. Questo errore è stato corretto

dal Consiglio di Stato, nella misura in cui ha tutelato il provvedimento di

revoca solo per la sussistenza di seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato.

Speculando sul fatto che gli

esami tossicologici del capello fossero andati definitivamente smarriti al pari

della copia in suo possesso, il ricorrente ha adito questo tribunale sostenendo

in pratica (vedi punti 14, 17 e 18 del gravame) che tutte le prove alle quali

si era sottoposto per ordine della Sezione cantonale non avevano mai dato

risultato positivo a sostanze stupefacenti. Affermazione assolutamente infondata,

poiché la copia dell'analisi tossicologica del capello effettuata dal

ricorrente il 4 maggio 2007, che il tribunale ha ottenuto richiamandola d'ufficio

dal __________, evidenzia con chiarezza un recente consumo di cocaina.

3.

3.1. Le licenze hanno una

durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi particolari, esse

possono essere limitate nella durata o nella validità o essere vincolate a

condizioni speciali (vedi DTF 131 II 248 consid. 6, che istituisce in via giurisprudenziale

i principi sanciti dall'or abrogato art. 10 cpv. 3 vLCStr), segnatamente all'esperimento

di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta l'art. 16 cpv.

1.

LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le

condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono

più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le

limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso

particolare. A norma di legge, la licenza di condurre può essere revocata a

titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato

(art. 30 OAC).

3.2

Nel caso di specie, a seguito di una segnalazione da

parte della polizia cantonale, il 17 ottobre 2006 la Sezione della circolazione

ha imposto a RI 1 di sottoporsi a dei controlli settimanali delle urine allo

scopo di stabilire la sua idoneità alla guida in relazione al consumo di

sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento non ha contestato la

suddetta decisione, ma ha iniziato i controlli solo il 30 novembre seguente e

il 9 gennaio 2007 ha fatto sapere all'autorità cantonale da un lato che due

delle sei analisi effettuate erano risultate positive agli oppiacei, e dall'altro

che l'indomani sarebbe partito all'estero per due mesi. In quel momento, vi

erano già tutte le premesse per revocargli la patente, a dipendenza del non

certo incolpevole mancato ossequio degli obblighi che gli erano stati prescritti

e dell'esito dei primi due esami eseguiti. L'insorgente non è stato infatti in

grado di produrre alcuna ricetta medica per il __________ (farmaco B secondo la

classificazione Swissmedic, soggetto quindi a prescrizione), che a suo dire

avrebbe provocato la positività agli oppiacei emersa in occasione delle analisi

svolte il 30 novembre e il 6 dicembre 2006.

4.

La Sezione della

circolazione ha nondimeno atteso che il ricorrente si sottoponesse all'esame

del capello una volta rientrato dalla Tailandia e il 23 agosto 2007, appreso

per telefono del risultato positivo di tale controllo, gli ha revocato la

licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo in base agli art. 16 cpv.

1.

LCStr e 30 OAC. Con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato ha

protetto il provvedimento stante la sussistenza di seri dubbi sull'idoneità

alla guida dell'interessato.

4.1

La misura preventiva adottata

nei confronti del ricorrente sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC si

configura alla stregua di un mero provvedimento cautelare che l'autorità competente

è tenuta ad adottare non appena sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida

di un conducente. Essa si differenzia nettamente dalle revoca di sicurezza

della licenza di condurre a cagione di tossicomania disposte in applicazione

degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr. Contrariamente alla prima,

queste ultime presuppongono infatti l'assodata esistenza di una dipendenza. Il

Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid. 3c) reputa affetto da

tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il

rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o

temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del

traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il

consumo regolare di stupefacenti, qualora per quantità e frequenza, esso sia

suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità

può essere ammessa in particolare allorquando una persona non è più in grado di

scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio

importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti

(DTF 124 II 559 consid. 3d). In casi limite o nel dubbio, l'autorità cantonale

è tenuta ad ordinare una perizia medica (STF 6A.26/2005 del 30 novembre 2005 e

giurisprudenza ivi citata).

4.2

Preso atto del complesso degli accadimenti (cfr.,

riassuntivamente, il consid. 2 del presente giudizio), il Consiglio di Stato ha

ritenuto necessario confermare la decisione della Sezione della circolazione di

revocare la licenza di condurre del ricorrente a titolo preventivo,

imponendogli nel contempo controlli medici settimanali per la durata di 12

settimane e la presentazione di un certificato medico attestante per finire la

sua idoneità alla guida.

Il giudizio regge alle critiche dell'insorgente, che non ha

assolto con successo al primo periodo di controllo impostogli dalla Sezione

della circolazione dopo aver saputo del suo consumo pluriennale di droga.

Queste circostanze, assai preoccupanti, impongono che la situazione del

ricorrente venga investigata con cura. Il fatto che per sua stessa ammissione abbia

sniffato cocaina per anni - anche solo saltuariamente - e che sia risultato

positivo a due esami delle urine ed alla prova del capello obbliga l'autorità cantonale

ad approfondire ulteriormente l'intensità dell'indubbio rapporto che RI 1 intrattiene

con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal

profilo della capacità alla guida. Nel frattempo, ricorrendo senz'ombra di

dubbio le premesse di cui all'art. 30 OAC, va estromesso dalla circolazione a

titolo preventivo nel preminente interesse della sicurezza del traffico e a

prescindere dall'assenza di reati riconducibili alla guida di veicoli a motore

sotto l'influsso di droga.

Alla luce della giurisprudenza federale dinanzi evocata,

occorre quindi che si assumano informazioni sulle abitudini dell'interessato e

si accerti il grado di assiduità del suo consumo di cocaina tramite regolari

controlli delle urine. La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in

base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina

e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza

corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo,

l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in discussione

sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli

dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni.

Viceversa, qualora dovesse risultare un consumo che trascende l'occasionalità

riconosciuta a fatica dal ricorrente, bisognerà valutare la dipendenza dalla

droga, rispettivamente la sua idoneità alla guida, con un'appropriata perizia

specialistica.

Posto che ogni caso deve

essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una sorta di

indagine preliminare, questo tribunale, al pari dell'autorità di ricorso di

prime cure, ritiene in conclusione che le misure adottate dalla Sezione della

circolazione non prestino il fianco a critiche. Esse si avverano mezzo

appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel

contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni

legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente.

5.

Il ricorrente invoca la

necessità di condurre veicoli a motore per poter svolgere la propria attività

professionale di giardiniere. Tale esigenza può tuttavia essere esaminata

soltanto nell'ambito di una misura a scopo di ammonimento (cfr. art. 16 cpv. 3

LCStr). Non viene per contro tenuta in considerazione in vista dell'adozione di

un provvedimento di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente in merito

all'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (Perrin, Délivrance et

retrait du permis de conduire, tesi, Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto

come quello di cui trattasi, si avvera dunque improponibile.

6.

Sulla scorta di quanto

precede, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le

spese, come già accaduto a giusto titolo in prima istanza, sono poste a carico

del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d LCStr; 11b, 30 e 33

OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

800.

- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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