52.2007.372
Revoca preventiva e cautelare della patente a carico di un conducente che ammette un uso saltuario di cocaina, ma che non riesce ad assolvere con successo un primo periodo di controllo delle urine del
21 dicembre 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
52.2007.372
Data decisione, Autorità:
21.12.2007, TRAM
Titolo:
Revoca preventiva e cautelare della patente a carico di un conducente che ammette un uso saltuario di cocaina, ma che non riesce ad assolvere con successo un primo periodo di controllo delle urine della durata di 12 settimane ordinato per accertare l'assiduità del suo consumo
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 11b let. a OAC
art. 30 OAC
Incarto n.
52.2007.372
Lugano
21 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 novembre 2007 di
RI
1
contro
la
decisione 16 ottobre 2007 (n. 5353) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto
2007 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di
condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto
immediato;
viste le risposte:
- 13 novembre 2007 del Consiglio di
Stato;
- 13 novembre 2007 della Sezione
della circolazione;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 settembre 2006 RI 1 è
stato interrogato dal servizio antidroga della Polizia cantonale nell'ambito di
un'inchiesta per reati legati alla LF sugli stupefacenti. Dopo aver dichiarato
di non consumare droga dal 1999, il nominato è stato sottoposto ad un esame
tossicologico con esito positivo. Invitato a chiarire la sua posizione, il 15
settembre seguente ha infine ammesso di far uso di cocaina da molti anni, ma in
modo saltuario.
B. Informata di questi fatti,
il 2 ottobre 2006 la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1
l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre.
Raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione 17 ottobre 2006
l'autorità cantonale gli ha imposto controlli medici settimanali per un periodo
di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico attestante
l'assenza di una tossicomania, da un lato, e la sua idoneità alla guida,
dall'altro. In risposta, l'interessato ha comunicato che gli esami richiesti
sarebbero stati effettuati sotto la supervisione del medico di fiducia dr. __________
di __________.
C. A sua richiesta, il 9
gennaio 2007 RI 1 è stato sentito da una giurista della Sezione della
circolazione. In tale occasione ha preannunciato che alcune analisi erano risultate
positive agli oppiacei a causa dell'assunzione di un antidolorifico e che il
giorno seguente sarebbe partito per un soggiorno in Tailandia della durata di
due mesi. Di rimando, la sua interlocutrice gli ha fatto presente che non
appena rientrato avrebbe dovuto sottostare ad un esame del capello.
Mediante certificato 12 gennaio 2007 il dr. __________ ha attestato
che RI 1 aveva svolto esami regolari delle urine a partire dal 30 novembre 2006
e che i primi due controlli erano apparsi positivi agli oppiacei, poiché -
stando alle dichiarazioni del paziente - egli aveva spontaneamente assunto farmaci
contro il dolore contenenti codeina.
D. Il 14 marzo 2007 la Sezione
della circolazione ha ingiunto a RI 1 di sottoporsi all'esame del capello onde
fugare ogni dubbio circa un suo possibile consumo di sostanze stupefacenti nel
corso degli ultimi sei mesi. L'interessato ha contestato l'ordine, ricordando
che per adempiere le condizioni impostegli il 17 ottobre 2006 gli sarebbe
bastato comprovare la sua astinenza dalla droga durante i due mesi trascorsi
all'estero. Dopo uno scambio di corrispondenza sull'argomento, l'autorità cantonale
ha accolto la richiesta di RI 1, che il 4 maggio 2007 si è sottoposto all'esame
prescritto ed in seguito ha ottenuto i risultati dal laboratorio. Questi non
sono però mai pervenuti alla Sezione della circolazione.
E. Preso atto della situazione
e informata per telefono del fatto che l'esame del capello (1° segmento di 2.5
cm) aveva accertato un recente consumo di cocaina, il 23 agosto 2007 la Sezione
della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 a titolo
preventivo e cautelativo sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr, nonché 11b
cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC, adducendo tra l'altro che l'interessato
aveva disatteso le condizioni postegli, in particolare quella di effettuare
l'esame tossicologico del capello. Nel contempo gli ha ordinato di sottoporsi a
controlli delle urine per la durata di 12 settimane e di presentare al termine
di questo periodo un certificato medico attestante l'esito degli esami e il suo
grado di idoneità alla guida.
F. Con giudizio 16 ottobre 2007
il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo
l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha
ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dagli indizi di
una dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti. Donde la
conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e
imposta dalla necessità di preservare la sicurezza del traffico.
G. Contro tale giudizio
governativo RI 1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento unitamente alla misura di revoca adottata dalla
Sezione della circolazione.
L'insorgente ha riproposto in
sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime
cure, ribadendo in pratica di aver seguito puntualmente tutte le indicazioni
atte a comprovare la sua astinenza dal consumo di stupefacenti, compresa
l'analisi del capello che l'autorità dipartimentale gli ha rimproverato di non
aver eseguito. A mente del ricorrente, il risultato di questo esame, di cui si
sarebbe persa ogni traccia, è stato negativo e ha confermato l'assenza di
dipendenze da qualsivoglia sostanza stupefacente. Non esistono prove concrete
circa un suo consumo di droga e non è mai stato colto alla guida sotto
l'influsso di sostanze stupefacenti. Nulla giustificherebbe il provvedimento
cautelativo, sproporzionato e gravemente pregiudizievole, adottato nei suoi confronti
sulla scorta di indizi inesistenti.
Quanto alle spese, la tassa di
giudizio applicata dal Consiglio di Stato andrebbe posta a carico della Sezione
della circolazione, che l'ha obbligato a ricorrere contro una decisione
motivata in modo scarso ed erroneo. Anche i costi di eventuali ulteriori esami
dovrebbero essere caricati allo Stato, visto che il ricorrente si è sottoposto
a tutti gli esami richiesti con esito negativo e che i risultati dell'analisi
del capello sono andati smarriti per motivi che non gli sono imputabili.
H. Il Consiglio di Stato e la
Sezione della circolazione hanno proposto di respingere il gravame senza
formulare particolari osservazioni.
Fatti
I. In fase istruttoria il
tribunale ha richiamato d'ufficio dal __________ una copia dell'analisi
tossicologica del capello effettuata dal ricorrente il 4 maggio 2007. Il
reperto ha evidenziato una positività alla cocaina (0.5 ng/mg capello) e alla
benzoilecgonina, un metabolito della cocaina (0.2 ng/mg capello).
Dei rilievi formulati in
merito dal ricorrente si dirà - per quanto necessario - nel seguito.
Considerato, in
diritto
1.La competenza
del tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del
provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, integrati dalle risultanze della documentazione richiamata d'ufficio dal
tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
In via preliminare, mette
conto di evidenziare qualche dato di fatto e taluni comportamenti del
ricorrente rilevanti per il giudizio.
Interrogato nell'ambito di
un'inchiesta di polizia, il 15 settembre 2006 RI 1 ha ammesso di consumare
cocaina da diversi anni. Questa confessione è giunta solo dopo l'esperimento di
un esame tossicologico, che ha evidenziato la presenza di cocaina nelle sue urine.
Venutane a conoscenza, con decisione 17 ottobre 2006 la Sezione
della circolazione gli ha imposto controlli medici settimanali (frequenza
dovuta alla corta permanenza nelle urine dei metaboliti della cocaina) per un
periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico
attestante l'assenza di una tossicomania, così come la sua idoneità alla guida.
Il ricorrente non ha impugnato tale risoluzione, che è quindi passata in
giudicato incontestata. Egli avrebbe pertanto dovuto sottostare ad un puntuale controllo
settimanale durante tre mesi e non, come sembra sottintendere nei suoi ricorsi,
a 12 esami ripartiti a piacimento.
Pur sapendo che il 10 gennaio 2007 si sarebbe assentato all'estero
per un soggiorno di due mesi programmato da lungo tempo (vedi lettera 19 aprile
2007.
RI 1/UGC), l'insorgente ha iniziato i controlli soltanto il 30 novembre
2006.
ed il 9 gennaio 2007 si è presentato negli uffici della Sezione della
circolazione, annunciando la positività a due delle sei analisi effettuate (a
suo dire per l'assunzione di un antidolorifico contenente codeina), la sua imminente
partenza e l'impossibilità di espletare tutti gli esami prescrittigli.
Una volta rientrato in Svizzera, l'autorità cantonale gli ha dunque
imposto un'analisi del capello per accertare una sua eventuale assunzione di
stupefacenti posteriormente al 9 gennaio 2007. Ne è nata una disputa sulla
lunghezza del periodo (e di riflesso del capello) da controllare che qui non
occorre rievocare nel dettaglio. Sta di fatto che il 4 maggio 2007 RI 1 si è
sottoposto all'esame di 2.5 cm dei suoi capelli ed in seguito ha ricevuto dal laboratorio
i risultati, formalmente indirizzati alla Sezione della circolazione. Quest'ultima
non hai mai ottenuto il referto, ma è comunque venuta a conoscenza dell'esito
dell'esame (positivo alla cocaina) interpellando per telefono un medico del
laboratorio. Il che l'ha indotta a revocare a titolo preventivo la licenza di
condurre del ricorrente in funzione degli indizi di una sospetta dipendenza dal
consumo di stupefacenti emergenti dagli atti, rimproverandogli, peraltro a
torto, di non essersi sottoposto all'esame del capello. Questo errore è stato corretto
dal Consiglio di Stato, nella misura in cui ha tutelato il provvedimento di
revoca solo per la sussistenza di seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato.
Speculando sul fatto che gli
esami tossicologici del capello fossero andati definitivamente smarriti al pari
della copia in suo possesso, il ricorrente ha adito questo tribunale sostenendo
in pratica (vedi punti 14, 17 e 18 del gravame) che tutte le prove alle quali
si era sottoposto per ordine della Sezione cantonale non avevano mai dato
risultato positivo a sostanze stupefacenti. Affermazione assolutamente infondata,
poiché la copia dell'analisi tossicologica del capello effettuata dal
ricorrente il 4 maggio 2007, che il tribunale ha ottenuto richiamandola d'ufficio
dal __________, evidenzia con chiarezza un recente consumo di cocaina.
3.
3.1. Le licenze hanno una
durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi particolari, esse
possono essere limitate nella durata o nella validità o essere vincolate a
condizioni speciali (vedi DTF 131 II 248 consid. 6, che istituisce in via giurisprudenziale
i principi sanciti dall'or abrogato art. 10 cpv. 3 vLCStr), segnatamente all'esperimento
di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta l'art. 16 cpv.
1.
LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le
condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono
più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le
limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso
particolare. A norma di legge, la licenza di condurre può essere revocata a
titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato
(art. 30 OAC).
3.2
Nel caso di specie, a seguito di una segnalazione da
parte della polizia cantonale, il 17 ottobre 2006 la Sezione della circolazione
ha imposto a RI 1 di sottoporsi a dei controlli settimanali delle urine allo
scopo di stabilire la sua idoneità alla guida in relazione al consumo di
sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento non ha contestato la
suddetta decisione, ma ha iniziato i controlli solo il 30 novembre seguente e
il 9 gennaio 2007 ha fatto sapere all'autorità cantonale da un lato che due
delle sei analisi effettuate erano risultate positive agli oppiacei, e dall'altro
che l'indomani sarebbe partito all'estero per due mesi. In quel momento, vi
erano già tutte le premesse per revocargli la patente, a dipendenza del non
certo incolpevole mancato ossequio degli obblighi che gli erano stati prescritti
e dell'esito dei primi due esami eseguiti. L'insorgente non è stato infatti in
grado di produrre alcuna ricetta medica per il __________ (farmaco B secondo la
classificazione Swissmedic, soggetto quindi a prescrizione), che a suo dire
avrebbe provocato la positività agli oppiacei emersa in occasione delle analisi
svolte il 30 novembre e il 6 dicembre 2006.
4.
La Sezione della
circolazione ha nondimeno atteso che il ricorrente si sottoponesse all'esame
del capello una volta rientrato dalla Tailandia e il 23 agosto 2007, appreso
per telefono del risultato positivo di tale controllo, gli ha revocato la
licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo in base agli art. 16 cpv.
1.
LCStr e 30 OAC. Con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato ha
protetto il provvedimento stante la sussistenza di seri dubbi sull'idoneità
alla guida dell'interessato.
4.1
La misura preventiva adottata
nei confronti del ricorrente sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC si
configura alla stregua di un mero provvedimento cautelare che l'autorità competente
è tenuta ad adottare non appena sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida
di un conducente. Essa si differenzia nettamente dalle revoca di sicurezza
della licenza di condurre a cagione di tossicomania disposte in applicazione
degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr. Contrariamente alla prima,
queste ultime presuppongono infatti l'assodata esistenza di una dipendenza. Il
Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid. 3c) reputa affetto da
tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il
rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o
temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del
traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il
consumo regolare di stupefacenti, qualora per quantità e frequenza, esso sia
suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità
può essere ammessa in particolare allorquando una persona non è più in grado di
scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio
importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti
(DTF 124 II 559 consid. 3d). In casi limite o nel dubbio, l'autorità cantonale
è tenuta ad ordinare una perizia medica (STF 6A.26/2005 del 30 novembre 2005 e
giurisprudenza ivi citata).
4.2
Preso atto del complesso degli accadimenti (cfr.,
riassuntivamente, il consid. 2 del presente giudizio), il Consiglio di Stato ha
ritenuto necessario confermare la decisione della Sezione della circolazione di
revocare la licenza di condurre del ricorrente a titolo preventivo,
imponendogli nel contempo controlli medici settimanali per la durata di 12
settimane e la presentazione di un certificato medico attestante per finire la
sua idoneità alla guida.
Il giudizio regge alle critiche dell'insorgente, che non ha
assolto con successo al primo periodo di controllo impostogli dalla Sezione
della circolazione dopo aver saputo del suo consumo pluriennale di droga.
Queste circostanze, assai preoccupanti, impongono che la situazione del
ricorrente venga investigata con cura. Il fatto che per sua stessa ammissione abbia
sniffato cocaina per anni - anche solo saltuariamente - e che sia risultato
positivo a due esami delle urine ed alla prova del capello obbliga l'autorità cantonale
ad approfondire ulteriormente l'intensità dell'indubbio rapporto che RI 1 intrattiene
con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal
profilo della capacità alla guida. Nel frattempo, ricorrendo senz'ombra di
dubbio le premesse di cui all'art. 30 OAC, va estromesso dalla circolazione a
titolo preventivo nel preminente interesse della sicurezza del traffico e a
prescindere dall'assenza di reati riconducibili alla guida di veicoli a motore
sotto l'influsso di droga.
Alla luce della giurisprudenza federale dinanzi evocata,
occorre quindi che si assumano informazioni sulle abitudini dell'interessato e
si accerti il grado di assiduità del suo consumo di cocaina tramite regolari
controlli delle urine. La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in
base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina
e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza
corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo,
l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in discussione
sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli
dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni.
Viceversa, qualora dovesse risultare un consumo che trascende l'occasionalità
riconosciuta a fatica dal ricorrente, bisognerà valutare la dipendenza dalla
droga, rispettivamente la sua idoneità alla guida, con un'appropriata perizia
specialistica.
Posto che ogni caso deve
essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una sorta di
indagine preliminare, questo tribunale, al pari dell'autorità di ricorso di
prime cure, ritiene in conclusione che le misure adottate dalla Sezione della
circolazione non prestino il fianco a critiche. Esse si avverano mezzo
appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel
contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni
legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente.
5.
Il ricorrente invoca la
necessità di condurre veicoli a motore per poter svolgere la propria attività
professionale di giardiniere. Tale esigenza può tuttavia essere esaminata
soltanto nell'ambito di una misura a scopo di ammonimento (cfr. art. 16 cpv. 3
LCStr). Non viene per contro tenuta in considerazione in vista dell'adozione di
un provvedimento di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente in merito
all'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (Perrin, Délivrance et
retrait du permis de conduire, tesi, Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto
come quello di cui trattasi, si avvera dunque improponibile.
6.
Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le
spese, come già accaduto a giusto titolo in prima istanza, sono poste a carico
del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d LCStr; 11b, 30 e 33
OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr.
800.
- è posta a carico del ricorrente.
3.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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