Lexipedia

Decisione

52.2007.373

Accertamento forestale

7 dicembre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono

considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra

bosco e zona edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco,

che informa in principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante

zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa

regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come

la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua

evoluzione qual è il bosco.

3. 3.1. Si

considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa

svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 LFo. L'origine,

il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono

elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo; DTF 124 II 85 consid. 2). Si

considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve,

le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure,

strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di

rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo). Non si considerano foreste i gruppi isolati

di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi

verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a

breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su

terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo). Una ponderazione degli

interessi privati con altri interessi pubblici contrapposti non deve per contro

essere eseguita nell'ambito di questa procedura (sentenze del Tribunale

federale 1C_24272007 dell'11 giugno 2008, consid. 2.1 e 1C_319/2007 dell'8

gennaio 2008 consid. 2.2; DTF 124 II 85 consid. 3e e 4d e riferimenti).

Il

messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la

dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali”

ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una

funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio

valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori

reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere

di alberi, e forma, offre all'uomo uno spazio rigenerante o, con la sua

configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva

da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche

quantitativamente e qualitativamente pregevoli, e costituisce per la flora e

per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge inoltre

una funzione economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall'uomo

(cfr. Messaggio del Consiglio Federale sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg.,151 seg.; Stefan Jaissle,

Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68

segg.; anche DTF 124 II 85 consid. 3 d/bb, DTF 114 Ib 224 consid. 9 a/ac).

3.2. I

Cantoni possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale,

larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea

come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per

essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti

se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti

(art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre

1992 (OFo; RS 921.01) fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la

superficie (incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione

boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie

funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta

indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

3.3. In attuazione e completamento delle menzionate

disposizioni federali, l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una superficie

coperta da alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare bosco

quando presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m ed un'età di almeno 20 anni. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare,

da ultimo in merito ad un'analoga normativa adottata dal Canton Zurigo, tali

quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari,

finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di

foresta, che sta alla base della LFo. Se, pertanto, è di principio lecito

dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti,

non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro difetto (DTF

125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente; inoltre il

messaggio del Consiglio federale, in FF cit., 153). In sintonia con questa

giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie

coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua,

sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi suddetti

non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di

protezione o di pericolo è considerata bosco

una superficie di almeno 500 mq (art. 3).

4. 4.1. Dalle

tavole processuali, e in particolare dalle risultanze dei sopralluoghi esperiti

dal Consiglio di Stato prima e da questo Tribunale poi, emerge che attualmente

l'area litigiosa si presenta non tanto ricoperta da vegetazione forestale

quanto piuttosto come un parco o un giardino su un pendio sul quale sono stati

ricavati alcuni vialetti e terrazzamenti, dove trovano dimora diversi arbusti e

piante di tipo ornamentale. Solo nella fascia più a valle del terreno, così

come lungo il confine a nord, vi sono ancora delle essenze forestali presenti

nell'elenco di cui all'allegato 9 dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali,

Considerandi

del 28 febbraio 2001 (OPV; RS 916.20), così come accertato dall'autorità

cantonale. L'assenza e la scarsità di alberi non bastano tuttavia per negare la

qualifica di bosco in concreto. Infatti, se è vero che per definire una foresta

sono decisive le condizioni esistenti al momento del giudizio di prima istanza

(DTF 124 II 85 consid. 4d, 120 Ib 339 consid. 4a), è altrettanto vero che, in

determinate circostanze, occorre tener conto anche della situazione passata

(DTF 108 Ib 509 consid. 5; 107 Ib 50 consid. 4a). In casi particolari può quindi

essere considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora la vegetazione

silvestre è stata allontanata abusivamente: la natura boschiva del fondo rimane

tale anche se sono stati effettuati tagli o sradicamenti illeciti (DTF 120 Ib

339.

consid. 4; 111 Ib 302 consid. 2; RDAT 1989 n. 100 consid. 2b). La legge

federale sulle foreste, oltre a vietare i dissodamenti, proibisce pure il

taglio raso d'alberi. Per entrambi gli interventi è infatti necessaria una formale

autorizzazione (cfr. art. 5 e 22 LFo). A differenza della superficie dissodata,

quella tagliata rasa permane foresta e il suo ripopolamento è sempre possibile

(FF 1988 III p. 167). Le superfici abusivamente dissodate non possono dunque in

alcun modo ridurre l'esistente zona boschiva (Jaissle, op. cit., pag. 82; DTF 108 Ib 509 consid. 3).

4.2

Nel caso concreto, la qualifica quale bosco della superficie alberata un tempo

esistente sul mappale della ricorrente deve senz'altro essere confermata. La

medesima era costituita da specie vegetali tipicamente forestali e adempiva le condizioni

quantitative nonché qualitative imposte dalla legge per essere ritenuta tale.

Il Governo nella decisione impugnata ha giustamente rilevato che fino a circa

una quindicina di anni fa la superficie ritenuta nell'ambito della decisione d'accertamento

litigiosa era completamente ricoperta da vegetazione di alto fusto di natura

silvestre. La preesistenza di un aggregato arboreo risulta inconfutabilmente

anche dalle fotografie aeree del 1971, 1977, 1983, 1989 e 1995, dove si

intravede chiaramente la presenza continua di folte chiome di vegetazione

silvestre (castagni, querce, ciliegi, carpini), che si estendevano addirittura

al di là dell'area boschiva qui oggetto di giudizio, dove oggi vi è l'edificio

abitativo della ricorrente (sul valore probatorio delle vedute aeree cfr. DTF 113

Ib 357 consid. 2 b e riferimenti). Come il sopralluogo ha potuto dimostrare,

alcune di queste essenze sono ancora presenti oggigiorno sulla parte più a

valle del fondo e sul confine nord della medesima. L'area boschiva accertata,

che già da sola rispetta i limiti quantitativi ricordati sopra al consid. 3, è

comunque parte integrante del più vasto comprensorio boschivo che si estende

dal complesso residenziale Olivella fino all'altezza dell'abitazione della

ricorrente, in modo uniforme e continuo, fino a lambire il lato a monte della

strada in riva al lago e, a tratti, spingendosi anche fino al lago medesimo. Per

quanto attiene poi agli aspetti qualitativi, si deve riconoscere che tale vasta

area boschiva alla quale appartiene anche l'area forestale della proprietà dell'insorgente

costituisce dal punto vista paesaggistico ed ambientale un'importante

superficie verde situata a ridosso e all'interno della zona edificabile che si

estende dal lago sulle pendici della collina soprastante. L'area in oggetto

svolge pertanto una funzione sociale significativa oltre che protettiva in quanto

previene l'erosione del terreno situato su di un pendio piuttosto ripido. Ne

consegue che anche il requisito della funzione forestale del bosco risulta senz'altro

adempiuto.

4.3

Inoltre, l'accertata natura forestale dell'area in contestazione non fa

che riprendere alla lettera il contenuto della risoluzione del 1998 del

Consiglio di Stato (n. 3291), cresciuta in giudicato senza che la ricorrente vi

si opponesse, che confermava la delimitazione del bosco nello stesso identico

modo nel quale è stato accertato ora dalla Sezione forestale. A questo

proposito la ricorrente sostiene ora, invero in modo generico, che le

condizioni sarebbero nel frattempo mutate, tuttavia senza fornire alcun elemento

a conforto della sua tesi. Ritenuta la preesistenza del bosco e posto che il

mappale della ricorrente non ha mai beneficiato di formali autorizzazioni di

dissodamento, in concreto deve dunque essere ammessa, a dispetto della scarsa o

inesistente vegetazione attualmente esistente sul fondo, la natura forestale

dell'area in questione, così come confermato nella decisione impugnata. Nulla

muta a questa conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,

il fatto che il fondo si trovi a confine con due zone edificabili e che lo

stesso sia urbanizzato. Fondi di natura forestale che si trovano all'interno di

una zona edificabile non perdono infatti tale qualifica (art. 18 cpv. 3 LPT;

STF 1C_242/2007 dell'11 giugno 2006, consid. 2.1). Neppure la volontà della proprietaria

di creare e utilizzare il fondo quale parco o giardino e non quale bosco può

essere considerato in favore della tesi ricorsuale, siccome l'obbligo legale di

conservazione della foresta sussiste indipendentemente dalla volontà del proprietario

di negarne il carattere boschivo (STF 1C_291/2007 del 19 dicembre 2007, consid.

3.

; DTF 120 Ib 339 consid.4a e riferimenti).

5.

Infine,

anche la censura di violazione del principio della buona fede riferita al fatto

che a mente della ricorrente la sua particella è già edificata e urbanizzata ed

è priva di vegetazione silvestre, deve essere respinta. Secondo l'art. 9 della

Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 dicembre 1998

(Cost.; RS 101), ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo

il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. Così, l'autorità

che fa promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un

atteggiamento tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio,

tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche fossero contrarie

alla legge (illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti

condizioni: l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di una determinata persona, la stessa ha agito o reputato di aver agito nei

limiti della sua competenza, il privato non ha immediatamente potuto rendersi

conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse,

ha preso disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio,

inoltre la legge non è stata modificata tra il momento della decisione e quello

in cui la buona fede viene invocata (cfr. Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 616

seg., 639 con rinvii). In questo senso, la ricorrente non sostanzia affatto la

violazione di tale principio da parte delle autorità, limitandosi ad addurre

che il fondo in contestazione sarebbe edificato, urbanizzato e privo di vegetazione

silvestre. Come si è visto sopra, tuttavia, tali fatti non sono atti ad

intaccare la natura forestale dell'area litigiosa, accertata senza violare le

prescrizioni del diritto federale e cantonale.

6.

Stante

tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme sopra ricordate;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster