52.2007.376
Impresa non iscritta all'albo (subappalto)
3 gennaio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.376
Data decisione, Autorità:
03.01.2008, TRAM
Titolo:
Impresa non iscritta all'albo (subappalto)
MULTA
art. 2 agg. 4 LEPIC
Incarto n.
52.2007.376
Lugano
3 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia
Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 novembre 2007 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la
decisione 24 ottobre 2007 della Commissione di vigilanza per l'applicazione
della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore
(CV-LEPIC) che ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 4'000.-;
viste la risposta 22 novembre 2007 della
CV-LEPIC;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 23 gennaio 2007, la
ricorrente RI 1, __________, ha notificato l'inizio dei lavori di costruzione
di un'abitazione in località, comune di __________ (), indicando quale impresa
di costruzione la ditta __________.
B. Il 26 gennaio 2007,
constatata la presenza sul cantiere di tre dipendenti della RI 1 (cfr.
sopralluogo OCST 24 gennaio 2007), la CV-LEPIC ha intimato alla stessa un
rapporto di contravvenzione e ordinato di sospendere i lavori da impresario
costruttore che stava eseguendo. Tale ordine è stato impartito in quanto la
ricorrente non era iscritta all'albo delle imprese (art. 3 e 4 LEPIC). Avverso
il provvedimento di sospensione dei lavori, la RI 1 si è aggravata dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, il quale il 9 maggio 2007 ha respinto il
ricorso (STA n. 52.2007.45).
C. Nel frattempo malgrado l'ordine
di sospensione, la ricorrente ha continuato ad operare sul cantiere, rendendo
necessario l'intervento della polizia cantonale.
La ricorrente non ha presentato osservazioni al rapporto di
contravvenzione.
D. Con risoluzione 24 ottobre
2007 la CV-LEPIC ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 4'000.- per
violazione dell'art. 4 LEPIC. La risoluzione è stata resa in considerazione del
fatto che al momento dell'infrazione la RI 1 non era iscritta all'albo delle
imprese, e che i lavori ad essa deliberati superavano pacificamente l'importo
di fr. 30'000.- fissato dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC.
Contrariamente a quanto indicato all'inizio dei lavori, sul
cantiere lavoravano unicamente operai riconducibili alla ricorrente. L'asserita
messa a disposizione del personale a titolo di prestito di manodopera alla __________
non è mai stata comprovata.
E. Contro questa decisione la RI
1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento.
L'insorgente valuta l'infrazione commessa di lieve entità,
postulando, in virtù del principio della proporzionalità, la modifica della
multa in un ammonimento e, in via subordinata, la riduzione della stessa ad un
massimo di fr. 1'000.-. Nel frattempo ha modificato la propria ragione sociale.
La ditta svolge ora lavori secondari nel settore dell'edilizia che non ricadrebbero
sotto l'egida della LEPIC.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la CV-LEPIC, le cui osservazioni verranno, per quanto necessario,
riprese in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv. 3 LEPIC), la legittimazione
dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1
PAmm) sono certe. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Sono considerate imprese di
costruzione le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali
che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono lavori di sopra- e sottostruttura;
non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini (art. 1 cpv.
2.
LEPIC). L'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad
autorizzazione (art. 2 LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del
corretto esercizio della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere
iscritti a determinate condizioni stabilite dalla legge (cfr. i combinati
disposti degli artt. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC). Sono abilitate a svolgere
lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo (art. 4 cpv. 1
LEPIC). Non soggiace all'applicazione della LEPIC l'esecuzione a titolo
professionale di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che
possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo
della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti. Sono
considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano
l'importo di fr. 30'000.– (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC). La violazione delle
disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa
fino a fr. 100'000.– e/o la radiazione dall'albo (art. 16 LEPIC).
È punibile il contravventore anche se esegue i lavori in
subappalto (art. 16 cpv. 3 LEPIC).
La pena dev'essere adeguata alla colpa dell'autore materiale
dell'infrazione, alla sua condizione personale ed alla gravità oggettiva
dell'infrazione commessa, fermo restando che in questa materia le persone
giuridiche sono responsabili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati
nell'esercizio della loro funzione (art. 16 cpv. 4 LEPIC).
3.
3.1. Dagli art. 4 cpv. 1 e
2.
LEPIC discende che le imprese di costruzione iscritte all'albo devono per
principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il prestito di
manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da snaturare l'identità
dell'impresa (cfr. in tal senso art. 37 RLCPubb; STA 3 aprile 2007, n.
52.2006
).
3.2
In concreto, benché nella notifica dell'inizio dei
lavori sia stata indicata quale impresa di costruzione la ditta __________, regolarmente
iscritta all'albo, in realtà i lavori di sopra e sottostruttura sono sempre
stati eseguiti da operai riconducibili alla RI 1 (cfr. rapporto 24 gennaio 2007
OCST; rapporto 13 febbraio 2007 CV-LEPIC; rapporto 15 febbraio 2007 polizia
cantonale). Durante i sopralluoghi presso il cantiere in oggetto, è sempre
stata constatata la presenza di operai di pertinenza della ricorrente, e in
alcune occasioni del titolare di quest'ultima. Al momento dei controlli la
ricorrente è sempre risultata essere l'unica impresa presente sul cantiere. Tale
fatto non è peraltro contestato dall'insorgente.
L'opera che la ditta __________ si è impegnata a realizzare è
in definitiva stata eseguita dalle maestranze messe a disposizione dalla
ricorrente.
Come ha già avuto modo di rilevare questo tribunale, la
ricorrente non è però riuscita a comprovare l'esistenza di un regolare contratto
di prestito di manodopera. Non appare pertanto fuori da ogni logica ipotizzare
che l'insorgente abbia operato sul cantiere come subappaltatrice. Non si può
infatti negare che l'esternalizzazione della quasi totalità delle maestranze
necessarie al cantiere prefiguri, almeno in apparenza, una cessione in
subappalto a terzi di una parte essenziale della prestazione complessiva che la
ditta __________ si è impegnata a realizzare (STA 9 maggio 2007, n. 52.2007.45).
3.3
In concreto, sono
stati affidati alla RI 1 i lavori di esecuzione di opere da impresario
costruttore inerenti la costruzione di un'abitazione al mapp., con un costo quantificato
nel formulario della domanda di costruzione in fr. 440'000.- (dato fornito
dalla CV-LEPIC, cfr. osservazioni 22.11.2007). Questi lavori non rientrano con
ogni evidenza nelle opere di modesta importanza o particolarmente semplici,
eseguibili senza attrezzature importanti.
È pertanto accertato che la ricorrente, non essendo iscritta
all'albo delle imprese e visto il ruolo avuto nella gestione del cantiere, ha
violato i disposti di cui agli art. 4 cpv. 1 e 2 LEPIC. Tale comportamento va dunque
sanzionato.
4.
Resta da verificare
l'adeguatezza della multa inflitta alla RI 1.
La colpa imputabile alla
ricorrente è senza ombra di dubbio rilevante. Come impresario attivo dal 2001,
il titolare non poteva ignorare che l'esercizio della professione di impresario
costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto le imprese
iscritte all'albo sono abilitate ad eseguire i lavori di sopra e sottostruttura.
Malgrado l'ordine di sospensione dei lavori e l'avvio della
procedura contravvenzionale, in diverse occasioni dipendenti della ricorrente
sono stati sorpresi a lavorare sul cantiere, senza la presenza di alcun operaio
della __________. La ricorrente ha persistito nell'infrazione.
A differenza di quanto cerca di far credere la RI 1,
l'infrazione commessa è tutt'altro che lieve e trascurabile, ritenuto che i
costi legati all'esecuzione dei lavori superano di gran lunga il valore soglia
fissato dalla legge.
Questo tribunale ritiene pertanto la multa inflitta alla ricorrente
rettamente commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e al grado di colpa.
5.
Il ricorso va pertanto
respinto, con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.
La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 2, 3, 4, 16, 17 LEPIC; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora
non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 ss LTF).
4.
Intimazione
a:
;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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