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Decisione

52.2007.376

Impresa non iscritta all'albo (subappalto)

3 gennaio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 23 gennaio 2007, la

ricorrente RI 1, __________, ha notificato l'inizio dei lavori di costruzione

di un'abitazione in località, comune di __________ (), indicando quale impresa

di costruzione la ditta __________.

B. Il 26 gennaio 2007,

constatata la presenza sul cantiere di tre dipendenti della RI 1 (cfr.

sopralluogo OCST 24 gennaio 2007), la CV-LEPIC ha intimato alla stessa un

rapporto di contravvenzione e ordinato di sospendere i lavori da impresario

costruttore che stava eseguendo. Tale ordine è stato impartito in quanto la

ricorrente non era iscritta all'albo delle imprese (art. 3 e 4 LEPIC). Avverso

il provvedimento di sospensione dei lavori, la RI 1 si è aggravata dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, il quale il 9 maggio 2007 ha respinto il

ricorso (STA n. 52.2007.45).

C. Nel frattempo malgrado l'ordine

di sospensione, la ricorrente ha continuato ad operare sul cantiere, rendendo

necessario l'intervento della polizia cantonale.

La ricorrente non ha presentato osservazioni al rapporto di

contravvenzione.

D. Con risoluzione 24 ottobre

2007 la CV-LEPIC ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 4'000.- per

violazione dell'art. 4 LEPIC. La risoluzione è stata resa in considerazione del

fatto che al momento dell'infrazione la RI 1 non era iscritta all'albo delle

imprese, e che i lavori ad essa deliberati superavano pacificamente l'importo

di fr. 30'000.- fissato dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC.

Contrariamente a quanto indicato all'inizio dei lavori, sul

cantiere lavoravano unicamente operai riconducibili alla ricorrente. L'asserita

messa a disposizione del personale a titolo di prestito di manodopera alla __________

non è mai stata comprovata.

E. Contro questa decisione la RI

1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

l'annullamento.

L'insorgente valuta l'infrazione commessa di lieve entità,

postulando, in virtù del principio della proporzionalità, la modifica della

multa in un ammonimento e, in via subordinata, la riduzione della stessa ad un

massimo di fr. 1'000.-. Nel frattempo ha modificato la propria ragione sociale.

La ditta svolge ora lavori secondari nel settore dell'edilizia che non ricadrebbero

sotto l'egida della LEPIC.

F. All'accoglimento del ricorso

si oppone la CV-LEPIC, le cui osservazioni verranno, per quanto necessario,

riprese in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv. 3 LEPIC), la legittimazione

dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1

PAmm) sono certe. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Sono considerate imprese di

costruzione le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali

che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono lavori di sopra- e sottostruttura;

non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini (art. 1 cpv.

2.

LEPIC). L'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad

autorizzazione (art. 2 LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del

corretto esercizio della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere

iscritti a determinate condizioni stabilite dalla legge (cfr. i combinati

disposti degli artt. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC). Sono abilitate a svolgere

lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo (art. 4 cpv. 1

LEPIC). Non soggiace all'applicazione della LEPIC l'esecuzione a titolo

professionale di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che

possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo

della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti. Sono

considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano

l'importo di fr. 30'000.– (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC). La violazione delle

disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa

fino a fr. 100'000.– e/o la radiazione dall'albo (art. 16 LEPIC).

È punibile il contravventore anche se esegue i lavori in

subappalto (art. 16 cpv. 3 LEPIC).

La pena dev'essere adeguata alla colpa dell'autore materiale

dell'infrazione, alla sua condizione personale ed alla gravità oggettiva

dell'infrazione commessa, fermo restando che in questa materia le persone

giuridiche sono responsabili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati

nell'esercizio della loro funzione (art. 16 cpv. 4 LEPIC).

3.

3.1. Dagli art. 4 cpv. 1 e

2.

LEPIC discende che le imprese di costruzione iscritte all'albo devono per

principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il prestito di

manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da snaturare l'identità

dell'impresa (cfr. in tal senso art. 37 RLCPubb; STA 3 aprile 2007, n.

52.2006

).

3.2

In concreto, benché nella notifica dell'inizio dei

lavori sia stata indicata quale impresa di costruzione la ditta __________, regolarmente

iscritta all'albo, in realtà i lavori di sopra e sottostruttura sono sempre

stati eseguiti da operai riconducibili alla RI 1 (cfr. rapporto 24 gennaio 2007

OCST; rapporto 13 febbraio 2007 CV-LEPIC; rapporto 15 febbraio 2007 polizia

cantonale). Durante i sopralluoghi presso il cantiere in oggetto, è sempre

stata constatata la presenza di operai di pertinenza della ricorrente, e in

alcune occasioni del titolare di quest'ultima. Al momento dei controlli la

ricorrente è sempre risultata essere l'unica impresa presente sul cantiere. Tale

fatto non è peraltro contestato dall'insorgente.

L'opera che la ditta __________ si è impegnata a realizzare è

in definitiva stata eseguita dalle maestranze messe a disposizione dalla

ricorrente.

Come ha già avuto modo di rilevare questo tribunale, la

ricorrente non è però riuscita a comprovare l'esistenza di un regolare contratto

di prestito di manodopera. Non appare pertanto fuori da ogni logica ipotizzare

che l'insorgente abbia operato sul cantiere come subappaltatrice. Non si può

infatti negare che l'esternalizzazione della quasi totalità delle maestranze

necessarie al cantiere prefiguri, almeno in apparenza, una cessione in

subappalto a terzi di una parte essenziale della prestazione complessiva che la

ditta __________ si è impegnata a realizzare (STA 9 maggio 2007, n. 52.2007.45).

3.3

In concreto, sono

stati affidati alla RI 1 i lavori di esecuzione di opere da impresario

costruttore inerenti la costruzione di un'abitazione al mapp., con un costo quantificato

nel formulario della domanda di costruzione in fr. 440'000.- (dato fornito

dalla CV-LEPIC, cfr. osservazioni 22.11.2007). Questi lavori non rientrano con

ogni evidenza nelle opere di modesta importanza o particolarmente semplici,

eseguibili senza attrezzature importanti.

È pertanto accertato che la ricorrente, non essendo iscritta

all'albo delle imprese e visto il ruolo avuto nella gestione del cantiere, ha

violato i disposti di cui agli art. 4 cpv. 1 e 2 LEPIC. Tale comportamento va dunque

sanzionato.

4.

Resta da verificare

l'adeguatezza della multa inflitta alla RI 1.

La colpa imputabile alla

ricorrente è senza ombra di dubbio rilevante. Come impresario attivo dal 2001,

il titolare non poteva ignorare che l'esercizio della professione di impresario

costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto le imprese

iscritte all'albo sono abilitate ad eseguire i lavori di sopra e sottostruttura.

Malgrado l'ordine di sospensione dei lavori e l'avvio della

procedura contravvenzionale, in diverse occasioni dipendenti della ricorrente

sono stati sorpresi a lavorare sul cantiere, senza la presenza di alcun operaio

della __________. La ricorrente ha persistito nell'infrazione.

A differenza di quanto cerca di far credere la RI 1,

l'infrazione commessa è tutt'altro che lieve e trascurabile, ritenuto che i

costi legati all'esecuzione dei lavori superano di gran lunga il valore soglia

fissato dalla legge.

Questo tribunale ritiene pertanto la multa inflitta alla ricorrente

rettamente commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e al grado di colpa.

5.

Il ricorso va pertanto

respinto, con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1, 2, 3, 4, 16, 17 LEPIC; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora

non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione

a:

;

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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