52.2007.377
Contributo sostitutivo per posteggio
22 gennaio 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2007.377
Data decisione, Autorità:
22.01.2008, TRAM
Titolo:
Contributo sostitutivo per posteggio
PARCHEGGIO / PARCHEGGI / POSTEGGIO / POSTEGGI
art. 24 LE
Incarto n.
52.2007.377
Lugano
22 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 novembre 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 16 ottobre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 5331) che annulla la licenza edilizia 5 ottobre 2006 rilasciata dal
municipio di Minusio all'insorgente per l'edificazione di due case contigue
in località Liscee (part. 2245);
viste le risposte:
- 13 novembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 23 novembre 2007 del
municipio di Minusio;
- 11 dicembre 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 24
febbraio 2006 il ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di Minusio il permesso
di costruire due case d'abitazione contigue su un terreno (part. 2245), situato
in località Liscee, a monte di via Mondacce, nella zona residenziale R2b.
Alla domanda si sono opposti due vicini, fra
cui CO 1, proprietari di una casa d'abitazione (part. 4063) situata ad ovest
del fondo del ricorrente, i quali hanno contestato l'intervento da diversi
punti di vista, successivamente ripresi e sviluppati davanti alle istanze di
ricorso.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 5 ottobre 2006 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
b. Con giudizio 6 febbraio 2007 il Consiglio
di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo il ricorso contro di essa
inoltrato dagli opponenti CO 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che le
due case, costruite in contiguità, violassero la distanza tra edifici
prescritta dall'art. 3 delle norme di attuazione del nuovo PR, che non
prevedono la possibilità di edificare in contiguità. In merito alle
contestazioni sollevate dagli insorgenti a proposito della stabilità del muro
di sostegno che era già stato costruito a valle del fondo dedotto in edificazione
in base ad una precedente licenza, il Consiglio di Stato ha rilevato che il
municipio avrebbe semmai dovuto prendere i provvedimenti atti ad eliminare il
pericolo.
c. Con sentenza 17 aprile 2007 il Tribunale
cantonale amministrativo ha annullato il predetto giudizio, rinviando gli atti
all'istanza inferiore affinché, completati gli accertamenti, si pronunciasse
nuovamente sul ricorso inoltratogli dai vicini opponenti.
Questo tribunale ha anzitutto ritenuto che
le case potessero sorgere in contiguità senza rispettare alcuna distanza. Non
ha tuttavia potuto ripristinare la licenza poiché i piani non permettevano di
stabilire concretamente se l'altezza del terrapieno sorretto dal muro di cui si
è appena detto fosse parzialmente da aggiungere a quella degli edifici
sovrastanti. Le obiezioni sollevate dagli opponenti in relazione alla stabilità
di questo manufatto sono state disattese in quanto considerate esulanti dai
limiti della vertenza.
B. Esperiti
gli accertamenti richiesti, con decisione 16 ottobre 2007 il Consiglio di Stato
ha nuovamente annullato il permesso di costruzione, accogliendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.
Disattese le censure d'ordine sollevate
dagli insorgenti, il Governo ha anzitutto ritenuto che la licenza fosse da
annullare. Anzitutto perché il municipio avrebbe omesso di verificare in via
peritale la stabilità del terreno, messa in dubbio dai cedimenti del muro di
sostegno. In secondo luogo, perché parte della costruzione supererebbe di m
0.22 l'altezza massima prescritta dall'art. 39 NAPR. Da ultimo, perché il
sistema che accatasta i veicoli parcheggiati (Varioparker), previsto dal
progetto inoltrato, non sarebbe conforme alle norme VSS richiamate dalle NAPR. Non
mancherebbe soltanto un posteggio, ma tre.
C. Contro il
predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza accordatagli sia
ripristinata.
L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di
non essersi attenuto ai motivi posti a fondamento del giudizio di rinvio,
esaminando le censure relative alla stabilità del fondo dopo che il tribunale
aveva escluso che la licenza potesse essere negata per questo motivo. Il
superamento dell'altezza massima sarebbe minimo. Annullando la licenza per
questo motivo, il Governo avrebbe violato l'autonomia comunale. Il sistema
Varioparker non sarebbe affatto contrario alle norme VSS, che sono semplici raccomandazioni.
La licenza non potrebbe essere negata per l'insufficiente numero di posteggi.
Semmai andrebbe aumentato il contributo sostitutivo già imposto per il
posteggio mancante.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono gli opponenti, contestando
in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si rimette invece al giudizio del tribunale.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della
licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
L'impugnativa può essere evasa sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione
fotografica annessa alla domanda di costruzione. Le prove (documenti,
testimoni, perizia, interrogatorio delle parti), di cui i resistenti chiedono
genericamente l'assunzione non sono atte a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Stabilità
del terreno
2.1. Giusta l’art. 24 LE, sono vietate
costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità o
esposti a pericoli particolari, come valanghe frane o inondazioni.
Fatti
I terreni che non offrono sufficienti
garanzie di salubrità o di sicurezza sono di regola esclusi dalla zona
edificabile. Per i terreni inseriti nel perimetro edificabile sussiste invece
una presunzione di idoneità all'edificazione. L'inserimento di un fondo nella
zona edificabile presuppone infatti che l'assenza di particolari pericoli
risulti esclusa già in sede di pianificazione. La presunzione di idoneità
all'edificazione derivante dall'inserimento del fondo nel perimetro edificabile
non è comunque irreversibile. Anche all'interno di questo perimetro, in
presenza di particolari circostanze, l'autorità può esigere che l'istante in
licenza dimostri attraverso adeguate perizie che il terreno, non è esposto a
pericoli atti a giustificare un divieto di edificazione per motivi di polizia (art.
11 cpv. 3 RLE; RDAT 1991 I n. 38; Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 24
LE, n. 1009). L'esigenza di particolari studi deve essere resa plausibile
dall'autorità, che non può comunque pretendere la prova di un fatto negativo,
ma soltanto la dimostrazione dell'esistenza di sufficienti condizioni di
sicurezza, in quanto riferite al fondo e non alla conformità dell'opera con le
regole dell'arte edilizia. La licenza edilizia accerta invero soltanto che
nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori
previsti (art. 1 RLE). L'obbligo di progettare e di realizzare gli edifici, gli
impianti ed ogni altra opera secondo le regole dell'arte, sancito dall'art. 30 cpv.
1 RLE, non impone all'autorità di verificare in sede di rilascio della licenza
che la costruzione rispetta anche tali prescrizioni.
2.2. Nel caso concreto, il municipio non ha
ritenuto che il cedimento riscontrato nel muro di sostegno edificato a valle
delle
part. 4063 e 2245 giustificasse l'inoltro di una perizia geotecnica che
accertasse la stabilità del terreno e l'assenza di particolari pericoli
suscettibili di pregiudicarne l'edificabilità.
Con il primo giudizio, il Consiglio di Stato
ha sostanzialmente condiviso questa deduzione, respingendo le obiezioni
sollevate dagli opponenti in relazione alla stabilità del muro di sostegno.
Questo tribunale, nella precedente sentenza di rinvio, ha a sua volta ritenuto
che tali obiezioni, in quanto riferite ad un manufatto già autorizzato, esulassero
dai limiti della lite, che aveva per oggetto soltanto l'edificazione delle case
a monte del muro.
Prendendo lo spunto dal cedimento del muro,
nel secondo giudizio il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il municipio
avesse disatteso l'art. 24 LE, omettendo di esigere una perizia geotecnica che
dimostrasse l'assenza di pericoli. Il ricorrente rimprovera al Governo di aver
disatteso l’art. 65 cpv. 3 PAmm, scostandosi dalle indicazioni vincolanti,
contenute nella sentenza con cui questo tribunale gli ha rinviato la causa per
nuova decisione.
L'eccezione può rimanere indecisa, poiché la
perizia luglio 2006 del __________ (__________) fuga comunque ogni dubbio sull'edificabilità
del fondo. La perizia, allestita da un professionista competente e qualificato,
strutturata e formulata in modo logico e convincente, giunge alla chiara ed
inequivocabile conclusione che il progetto di costruzione ed i previsti
intagli nel terreno sono fattibili a condizione di rispettare le
raccomandazioni elencate nella presente relazione, in particolare per quanto
riguarda la stabilizzazione degli intagli con ancoraggi passivi e se necessario
con calcestruzzo proiettato e rete (pag. 15). Non v'è alcun motivo
plausibile per scostarsi dalle conclusioni del perito.
A torto, il Consiglio di Stato,
manifestamente a digiuno di conoscenze tecniche specifiche, sembra reputarle inattendibili,
poiché sarebbero silenti sulla spinta generata dalle nuove costruzioni sul muro
a valle. I cedimenti, la spinta della roccia e la stabilità degli strati
rocciosi sono stati adeguatamente valutati dal perito, che ha rilevato come la
costruzione appoggi interamente sulla roccia e come non sia atta a compromettere
la stabilità degli strati rocciosi sottostanti, poiché il suo peso è inferiore
a quello del materiale asportato con lo scavo (pag. 13). La sicurezza del fondo
in quanto tale per rapporto alla prevista edificazione risulta dunque
ampiamente comprovata.
Su questo punto, il giudizio governativo non
può di conseguenza essere confermato.
3. Altezza
3.1. L'altezza degli edifici è misurata a
partire dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o
del parapetto (art. 40 cpv. 1 LE). La sistemazione del terreno può essere ottenuta
mediante escavazione del pendio o mediante formazione di un terrapieno, il cui
sviluppo verticale è computato sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto
nella misura in cui supera il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una
distanza di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 LE).
Nella zona, l'altezza massima degli edifici
Considerandi
è limitata a m 7.50.
3.2
Le due case contigue in esame
verrebbero incassate nel pendio in modo tale che il piede della facciata a valle
(sud) verrebbe a trovarsi ad una quota inferiore a quella del terreno naturale
(cfr. sezioni A-A e C-C). L'altezza delle sistemazioni del terreno previste a
valle degli edifici non va dunque aggiunta a quella della facciata fuori terra.
Da questo particolare profilo, le deduzioni del Consiglio di Stato vanno esenti
da critiche.
L'accesso pedonale all'abitazione est risulterebbe
parzialmente scavato in trincea. Il portico d'ingresso, situato al piano
interrato, è progettato alla quota di m 281.72 s/m. Il terreno naturale antistante
il lato rivolto verso valle di questo portico si situa ad una quota di circa m
0.80
più alta (ca. 282.50 s/m.), mentre il terrapieno che verrebbe realizzato
verso valle risulterebbe posto ad una quota di circa m 0.60 più alta (ca. m
282.30
s/m.).
La sezione C-C del progetto colloca dal
canto suo il filo superiore della gronda dello spiovente rivolto verso valle (raffigurato
in nero) ad una quota di m 7.50 più alta di quella del terrapieno. L'altezza
dell'edificio è dunque conforme al diritto.
A torto il Consiglio di Stato vi ha
ravvisato una violazione di legge, ritenendo che il terrapieno antistante il
lato rivolto verso valle del portico non potesse essere presa in considerazione
siccome posta davanti ad una porta finestra e che pertanto lo sviluppo
verticale dell'edificio fosse da misurare a partire dal livello del piano
interrato (m 281.72 s/m.) sino a quella (m 289.44 s/m.) della gronda
raffigurata in grigio sulla sezione C-C. Queste deduzioni sono soltanto il
frutto di un'erronea lettura dei piani abbinata ad un'imprecisione del piano
della facciata sud, che raffigura un' apertura del portico leggermente più alta
(ΔH: + m 0.30) di quella
risultante dalla sezione C-C. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di
Stato, il terrapieno in questione non è infatti posto davanti ad una porta
finestra, ma davanti ad un portico situato ad un livello leggermente inferiore
a quello del terreno naturale (ΔH: - m 0.60). Anche se largo meno di 3.00 m, questo terrapieno può
senz'altro fare stato quale terreno sistemato ai fini della misurazione
dell'altezza, poiché si situa ad una quota inferiore a quella del terreno
naturale. Diversamente, basterebbe eliminarlo e misurare l'altezza dal livello
del terreno naturale: con l'inevitabile conseguenza che l'altezza dell'edificio
risulterebbe addirittura inferiore a quella indicata dai piani.
Anche dal profilo delle altezze le conclusioni
alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato non possono essere condivisa.
4.
Posteggi
4.1
Giusta l’art. 65 NAPR, ogni nuova
costruzione deve essere dotata di un numero di posteggi adeguato al fabbisogno
indotto dalla relativa destinazione, dimensionati secondo le norme VSS 640,
603a, 640, 605a UPPS (VSS). Per abitazioni è prescritto un posteggio per
appartamento, ritenuto un minimo di un posteggio ogni 100 mq o frazione
superiore a 50 mq di SUL (cpv. 1 lett. a).
Quando la formazione di posteggi risulta
oggettivamente impossibile, soggiunge la norma, nelle zone R2a, il municipio
impone ai proprietari un contributo sostitutivo di fr. 5'000.- per ogni posteggio
mancante.
4.2
Nel caso concreto, la SUL delle due
abitazioni (mq 217 + 218) esige l'approntamento di 4 posteggi. Il progetto
prevede di far capo ad una piccola caverna, scavata nella roccia lungo via
Mondacce, nella quale sono già ubicati due posti auto della casa dei vicini,
qui resistenti. Per mancanza di spazio, il progetto prevede di installarvi due
impianti meccanici per accatastare le auto a due a due (sistema Varioparker).
Il municipio ha rilasciato la licenza subordinandola al pagamento di un contributo
sostitutivo di fr. 5'000.- per il posteggio, che, considerate le ridotte dimensioni
della caverna, continuerebbe sempre ancora a mancare.
Il Consiglio di Stato ha annullato la
licenza, ritenendo in sostanza che l'impianto per accatastare i veicoli non
rispondesse alle norme VSS in quanto comporta manovre di spostamento dei
veicoli che verrebbero effettuate sul campo stradale.
La deduzione sfugge alle critiche del
ricorrente. Prescindendo dalla questione dell'ammissibilità di questi impianti
dal profilo delle norme VSS, è invero innegabile che non possono essere considerati
conformi a tali prescrizioni nella misura in cui, durante la manovra di
estrazione del veicolo collocato sul piano rialzato, costringono il veicolo
posto sul piano inferiore a stazionare temporaneamente sul campo stradale.
D'altro canto, non è per nulla dimostrato che la realizzazione effettiva dei posti
auto mancanti mediante ampliamento della caverna sia oggettivamente impossibile,
ovvero ragionevolmente inesigibile. Lo spazio necessario per realizzare almeno
altri due posti è disponibile, mentre dal profilo dei costi, indirettamente
desumibili da quelli (fr. 100'000.-) preventivati dalla domanda di costruzione
inoltrata nel 2004 per lo scavo in roccia dei tre posteggi già realizzati, una
spesa valutabile in circa fr. 30'000.- per posto auto non può essere ritenuta
eccessiva. Tanto meno se la si raffronta ai costi preventivati per la
costruzione delle due case (ca. 1.85 mio) ed alla situazione concreta dei
luoghi immediatamente circostanti, caratterizzata dalla mancanza di spazi
pubblici utilizzabili per lo stazionamento di veicoli.
5.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche se soltanto
l'ultimo dei tre motivi ritenuti dal Consiglio di Stato per annullare la
licenza regge alla critica, il ricorso va dunque respinto.
Le contestazioni sollevate dai resistenti con
riferimento alle opere murarie previste lungo il confine tra fondi delle parti possono
restare indecise. Al riguardo è sufficiente segnalare che eventuali difformità
potrebbero molto verosimilmente essere corrette mediante l'imposizione di
adeguate clausole accessorie della licenza.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico del ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 39, 65 NAPR di Minusio;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.-
ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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