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Decisione

52.2007.377

Contributo sostitutivo per posteggio

22 gennaio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I terreni che non offrono sufficienti

garanzie di salubrità o di sicurezza sono di regola esclusi dalla zona

edificabile. Per i terreni inseriti nel perimetro edificabile sussiste invece

una presunzione di idoneità all'edificazione. L'inserimento di un fondo nella

zona edificabile presuppone infatti che l'assenza di particolari pericoli

risulti esclusa già in sede di pianificazione. La presunzione di idoneità

all'edificazione derivante dall'inserimento del fondo nel perimetro edificabile

non è comunque irreversibile. Anche all'interno di questo perimetro, in

presenza di particolari circostanze, l'autorità può esigere che l'istante in

licenza dimostri attraverso adeguate perizie che il terreno, non è esposto a

pericoli atti a giustificare un divieto di edificazione per motivi di polizia (art.

11 cpv. 3 RLE; RDAT 1991 I n. 38; Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 24

LE, n. 1009). L'esigenza di particolari studi deve essere resa plausibile

dall'autorità, che non può comunque pretendere la prova di un fatto negativo,

ma soltanto la dimostrazione dell'esistenza di sufficienti condizioni di

sicurezza, in quanto riferite al fondo e non alla conformità dell'opera con le

regole dell'arte edilizia. La licenza edilizia accerta invero soltanto che

nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori

previsti (art. 1 RLE). L'obbligo di progettare e di realizzare gli edifici, gli

impianti ed ogni altra opera secondo le regole dell'arte, sancito dall'art. 30 cpv.

1 RLE, non impone all'autorità di verificare in sede di rilascio della licenza

che la costruzione rispetta anche tali prescrizioni.

2.2. Nel caso concreto, il municipio non ha

ritenuto che il cedimento riscontrato nel muro di sostegno edificato a valle

delle

part. 4063 e 2245 giustificasse l'inoltro di una perizia geotecnica che

accertasse la stabilità del terreno e l'assenza di particolari pericoli

suscettibili di pregiudicarne l'edificabilità.

Con il primo giudizio, il Consiglio di Stato

ha sostanzialmente condiviso questa deduzione, respingendo le obiezioni

sollevate dagli opponenti in relazione alla stabilità del muro di sostegno.

Questo tribunale, nella precedente sentenza di rinvio, ha a sua volta ritenuto

che tali obiezioni, in quanto riferite ad un manufatto già autorizzato, esulassero

dai limiti della lite, che aveva per oggetto soltanto l'edificazione delle case

a monte del muro.

Prendendo lo spunto dal cedimento del muro,

nel secondo giudizio il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il municipio

avesse disatteso l'art. 24 LE, omettendo di esigere una perizia geotecnica che

dimostrasse l'assenza di pericoli. Il ricorrente rimprovera al Governo di aver

disatteso l’art. 65 cpv. 3 PAmm, scostandosi dalle indicazioni vincolanti,

contenute nella sentenza con cui questo tribunale gli ha rinviato la causa per

nuova decisione.

L'eccezione può rimanere indecisa, poiché la

perizia luglio 2006 del __________ (__________) fuga comunque ogni dubbio sull'edificabilità

del fondo. La perizia, allestita da un professionista competente e qualificato,

strutturata e formulata in modo logico e convincente, giunge alla chiara ed

inequivocabile conclusione che il progetto di costruzione ed i previsti

intagli nel terreno sono fattibili a condizione di rispettare le

raccomandazioni elencate nella presente relazione, in particolare per quanto

riguarda la stabilizzazione degli intagli con ancoraggi passivi e se necessario

con calcestruzzo proiettato e rete (pag. 15). Non v'è alcun motivo

plausibile per scostarsi dalle conclusioni del perito.

A torto, il Consiglio di Stato,

manifestamente a digiuno di conoscenze tecniche specifiche, sembra reputarle inattendibili,

poiché sarebbero silenti sulla spinta generata dalle nuove costruzioni sul muro

a valle. I cedimenti, la spinta della roccia e la stabilità degli strati

rocciosi sono stati adeguatamente valutati dal perito, che ha rilevato come la

costruzione appoggi interamente sulla roccia e come non sia atta a compromettere

la stabilità degli strati rocciosi sottostanti, poiché il suo peso è inferiore

a quello del materiale asportato con lo scavo (pag. 13). La sicurezza del fondo

in quanto tale per rapporto alla prevista edificazione risulta dunque

ampiamente comprovata.

Su questo punto, il giudizio governativo non

può di conseguenza essere confermato.

3. Altezza

3.1. L'altezza degli edifici è misurata a

partire dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o

del parapetto (art. 40 cpv. 1 LE). La sistemazione del terreno può essere ottenuta

mediante escavazione del pendio o mediante formazione di un terrapieno, il cui

sviluppo verticale è computato sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto

nella misura in cui supera il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una

distanza di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 LE).

Nella zona, l'altezza massima degli edifici

Considerandi

è limitata a m 7.50.

3.2

Le due case contigue in esame

verrebbero incassate nel pendio in modo tale che il piede della facciata a valle

(sud) verrebbe a trovarsi ad una quota inferiore a quella del terreno naturale

(cfr. sezioni A-A e C-C). L'altezza delle sistemazioni del terreno previste a

valle degli edifici non va dunque aggiunta a quella della facciata fuori terra.

Da questo particolare profilo, le deduzioni del Consiglio di Stato vanno esenti

da critiche.

L'accesso pedonale all'abitazione est risulterebbe

parzialmente scavato in trincea. Il portico d'ingresso, situato al piano

interrato, è progettato alla quota di m 281.72 s/m. Il terreno naturale antistante

il lato rivolto verso valle di questo portico si situa ad una quota di circa m

0.80

più alta (ca. 282.50 s/m.), mentre il terrapieno che verrebbe realizzato

verso valle risulterebbe posto ad una quota di circa m 0.60 più alta (ca. m

282.30

s/m.).

La sezione C-C del progetto colloca dal

canto suo il filo superiore della gronda dello spiovente rivolto verso valle (raffigurato

in nero) ad una quota di m 7.50 più alta di quella del terrapieno. L'altezza

dell'edificio è dunque conforme al diritto.

A torto il Consiglio di Stato vi ha

ravvisato una violazione di legge, ritenendo che il terrapieno antistante il

lato rivolto verso valle del portico non potesse essere presa in considerazione

siccome posta davanti ad una porta finestra e che pertanto lo sviluppo

verticale dell'edificio fosse da misurare a partire dal livello del piano

interrato (m 281.72 s/m.) sino a quella (m 289.44 s/m.) della gronda

raffigurata in grigio sulla sezione C-C. Queste deduzioni sono soltanto il

frutto di un'erronea lettura dei piani abbinata ad un'imprecisione del piano

della facciata sud, che raffigura un' apertura del portico leggermente più alta

(ΔH: + m 0.30) di quella

risultante dalla sezione C-C. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di

Stato, il terrapieno in questione non è infatti posto davanti ad una porta

finestra, ma davanti ad un portico situato ad un livello leggermente inferiore

a quello del terreno naturale (ΔH: - m 0.60). Anche se largo meno di 3.00 m, questo terrapieno può

senz'altro fare stato quale terreno sistemato ai fini della misurazione

dell'altezza, poiché si situa ad una quota inferiore a quella del terreno

naturale. Diversamente, basterebbe eliminarlo e misurare l'altezza dal livello

del terreno naturale: con l'inevitabile conseguenza che l'altezza dell'edificio

risulterebbe addirittura inferiore a quella indicata dai piani.

Anche dal profilo delle altezze le conclusioni

alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato non possono essere condivisa.

4.

Posteggi

4.1

Giusta l’art. 65 NAPR, ogni nuova

costruzione deve essere dotata di un numero di posteggi adeguato al fabbisogno

indotto dalla relativa destinazione, dimensionati secondo le norme VSS 640,

603a, 640, 605a UPPS (VSS). Per abitazioni è prescritto un posteggio per

appartamento, ritenuto un minimo di un posteggio ogni 100 mq o frazione

superiore a 50 mq di SUL (cpv. 1 lett. a).

Quando la formazione di posteggi risulta

oggettivamente impossibile, soggiunge la norma, nelle zone R2a, il municipio

impone ai proprietari un contributo sostitutivo di fr. 5'000.- per ogni posteggio

mancante.

4.2

Nel caso concreto, la SUL delle due

abitazioni (mq 217 + 218) esige l'approntamento di 4 posteggi. Il progetto

prevede di far capo ad una piccola caverna, scavata nella roccia lungo via

Mondacce, nella quale sono già ubicati due posti auto della casa dei vicini,

qui resistenti. Per mancanza di spazio, il progetto prevede di installarvi due

impianti meccanici per accatastare le auto a due a due (sistema Varioparker).

Il municipio ha rilasciato la licenza subordinandola al pagamento di un contributo

sostitutivo di fr. 5'000.- per il posteggio, che, considerate le ridotte dimensioni

della caverna, continuerebbe sempre ancora a mancare.

Il Consiglio di Stato ha annullato la

licenza, ritenendo in sostanza che l'impianto per accatastare i veicoli non

rispondesse alle norme VSS in quanto comporta manovre di spostamento dei

veicoli che verrebbero effettuate sul campo stradale.

La deduzione sfugge alle critiche del

ricorrente. Prescindendo dalla questione dell'ammissibilità di questi impianti

dal profilo delle norme VSS, è invero innegabile che non possono essere considerati

conformi a tali prescrizioni nella misura in cui, durante la manovra di

estrazione del veicolo collocato sul piano rialzato, costringono il veicolo

posto sul piano inferiore a stazionare temporaneamente sul campo stradale.

D'altro canto, non è per nulla dimostrato che la realizzazione effettiva dei posti

auto mancanti mediante ampliamento della caverna sia oggettivamente impossibile,

ovvero ragionevolmente inesigibile. Lo spazio necessario per realizzare almeno

altri due posti è disponibile, mentre dal profilo dei costi, indirettamente

desumibili da quelli (fr. 100'000.-) preventivati dalla domanda di costruzione

inoltrata nel 2004 per lo scavo in roccia dei tre posteggi già realizzati, una

spesa valutabile in circa fr. 30'000.- per posto auto non può essere ritenuta

eccessiva. Tanto meno se la si raffronta ai costi preventivati per la

costruzione delle due case (ca. 1.85 mio) ed alla situazione concreta dei

luoghi immediatamente circostanti, caratterizzata dalla mancanza di spazi

pubblici utilizzabili per lo stazionamento di veicoli.

5.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche se soltanto

l'ultimo dei tre motivi ritenuti dal Consiglio di Stato per annullare la

licenza regge alla critica, il ricorso va dunque respinto.

Le contestazioni sollevate dai resistenti con

riferimento alle opere murarie previste lungo il confine tra fondi delle parti possono

restare indecise. Al riguardo è sufficiente segnalare che eventuali difformità

potrebbero molto verosimilmente essere corrette mediante l'imposizione di

adeguate clausole accessorie della licenza.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 39, 65 NAPR di Minusio;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.-

ai resistenti a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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