52.2007.378
Ricorso contro il bando di concorso
26 novembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2007.378
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, TRAM
Titolo:
Ricorso contro il bando di concorso
BANDO
art. 32 LCPUBB
Incarto n.
52.2007.378
Lugano
26 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 novembre 2007 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
il bando del concorso indetto dal Dipartimento delle
finanze e dell'economia per le opere da elettricista dello stabile __________
a __________;
vista la risposta 19 novembre 2007 della
Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 12
ottobre 2007 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un
pubblico concorso per aggiudicare le opere da elettricista dello stabile __________
a __________ (FU n. 82 pag. 7811 seg.).
Il bando (pos. d) fissava i seguenti criteri
d'aggiudicazione:
- economicità - prezzo 50%
- attendibilità dell'offerta 25%
- qualità dell'imprenditore 25%
Definite in dettaglio le modalità di calcolo
della nota per il prezzo (pos. 224.210), il capitolato stabiliva (pos. 224.320)
che l'attendibilità dei prezzi sarebbe stata valutata in base alla media
delle offerte che rientrano nel preventivo del committente. Le ditte che
superano il preventivo del committente, soggiungeva la clausola, saranno
ritenute non giudicabili e saranno escluse dalla gara d'appalto.
In base ad una distribuzione dei punti
come da grafico riportato di seguito definita dal committente con dei parametri
(Pmin;
f1 ; f2 ; Pmax ) sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente
rispetto al valore P0 dell'offerta di riferimento calcolata.
6 –
5 –
4 –
3 –
2 –
1 –
Pmin Pinf Pr Psup Pmax
f2 f1
f1 f2
Condizioni per l'attendibilità
dei prezzi
f1 =
5% f2 = 20% Pr = P0
Pr
= Prezzo di riferimento
P0
= Prezzo medio di tutte le offerte < preventivo del
committente
Px <
Pmin N
= 1
Pmin < Px < Pinf N = 1 + 5 . (Px – Pmin ) : (Pinf – Pmin )
Pinf < Px < Psup N
= 6
Psup
< Px < Pmax
Px > Pmax N
= 1
B. Contro il
bando in questione la RI 1 insorge davanti al Tribunale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta in particolare il criterio
dell'attendibilità dei prezzi sopra illustrato, asserendo che lederebbe la promozione
di un'efficace concorrenza fra gli offerenti e l'impiego parsimonioso delle
risorse finanziarie pubbliche.
Introdotto per contrastare perniciose corse al ribasso dei
prezzi, il controverso criterio avrebbe indotti i concorrenti ad abbassare i
prezzi in modo ancor più marcato al fine di procurarsi punteggi in grado di
compensare note insufficienti conseguite dal profilo dell'attendibilità.
L'incognita costituita dal preventivo interno allestito dal committente
renderebbe ancor più difficile prevedere un prezzo competitivo da questo punto
di vista.
Il criterio in contestazione altererebbe il gioco della
concorrenza e non garantirebbe affatto un impiego parsimonioso delle risorse
finanziarie pubbliche.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Sezione della logistica del DFE, contestando in
dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente, attiva nel campo delle
installazioni elettriche, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Gli atti di altri concorsi,
richiamati dall'insorgente, non appaiono in grado di procurare la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Giusta l'art.
32.
cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma
(cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.
Nella definizione dei criteri
d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce
di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione
delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione
devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo
e rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare
ostacolare un'efficace e libera concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb). Devono inoltre
promuovere un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (a lett.
d LCPubb).
Nella misura in cui è espressione della
latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei
criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità
di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 PAmm).
Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si
fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni
ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio
oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta.
Analoga latitudine di giudizio va
riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende
attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di
ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di
cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di
valutazione. Censurabili sono soltanto quei fattori che scaturiscono da un
esercizio scorretto del margine discrezionale che la legislazione sulle commesse
pubbliche riserva al committente in ordine alla definizione del peso che
intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità è escluso (art. 38 cpv.
2.
LCPubb; STA 15.11.2005 n. 52.2005.343 consid. 2).
3.
3.1. Il
criterio dell'attendibilità dei prezzi è stato introdotto per porre un ulteriore freno, in aggiunta a
quello costituito dai criteri qualitativi, alla corsa al prezzo più basso. Offerte
eccessivamente aggressive dal profilo del prezzo o addirittura sottocosto non
garantiscono infatti prestazioni qualitativamente ineccepibili. È invero noto
che il risparmio conseguito dal committente sul prezzo particolarmente
vantaggioso finisce spesso per tradursi in una maggior spesa.
Corretti e conformi alle finalità della
legge sulle commesse pubbliche appaiono di conseguenza tutti quei criteri che
permettono di prevenire simili distorsioni del mercato delle commesse pubbliche,
sottoponendo preventivamente a verifica la qualità dell'offerta per rapporto al
prezzo.
Questo particolare criterio d'aggiudicazione
valuta in sostanza i prezzi delle singole offerte in base al loro scostamento
rispetto ad un prezzo medio (detto anche prezzo di riferimento), che il
committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità, intesa come
capacità di fornire una prestazione qualitativamente ineccepibile. Questo
prezzo di riferimento può scaturire dalla media delle offerte inoltrate, da un preventivo
interno allestito dal committente oppure dalla media delle offerte inoltrate sommate
al preventivo interno del committente, eventualmente moltiplicato per un determinato
fattore allo scopo di conferirgli maggior peso.
Il metodo di valutazione dell'attendibilità dei prezzi concepito dai
servizi dello Stato si ispira alla funzione di densità delle probabilità,
comunemente detta curva di __________, che viene tuttavia semplificata, in modo
da:
-
assegnare la nota massima (6) a tutte le offerte
che si situano all'interno di una fascia, determinata dal prezzo di riferimento
aumentato o diminuito di una percentuale predeterminata dal committente (+/- f1
).
-
assegnare le ulteriori note (da 1 a 5) in
proporzione lineare alle offerte collocate all'interno di un'ulteriore fascia,
più ampia, anch'essa definita in base al prezzo di riferimento aumentato o
diminuito di un'ulteriore percentuale (+/- f2), di regola più consistente della precedente (f2 > f1 ).
Le opinioni sulla bontà del criterio possono
divergere. Esso trova i suoi limiti quando la commessa ha per oggetto
prestazioni particolari, ove non sono noti prezzi di mercato correnti,
rispettivamente quando il numero delle offerte inoltrate risulta particolarmente
ridotto. All'interno di questi limiti, esso sfugge tuttavia alla critica. È di
natura oggettiva. Si fonda su considerazioni pertinenti. Non intralcia per
nulla una libera ed efficace concorrenza. Semmai, la rafforza, contrastando
concertazioni illecite tra concorrenti. Prevenendo offerte sottocosto,
qualitativamente scadenti, esso promuove inoltre un impiego parsimonioso delle
risorse finanziarie pubbliche. Obbiettivo, questo, che non si identifica con il
minor costo come, a torto, l'insorgente sembra ritenere, bensì con il miglior
rapporto tra la qualità ed il prezzo.
3.2
In concreto, il committente ha previsto
di dedurre il prezzo di riferimento, su cui calcolare l'attendibilità dei
prezzi, dalla media delle offerte inoltrate. Il suo preventivo interno fissa
soltanto il limite di spesa che è disposto a sopportare. Cadono dunque immediatamente
nel vuoto tutte le censure che l'insorgente solleva per denunciare le interferenze
che il prezzo preventivato dal committente eserciterebbe sulla determinazione
del prezzo di riferimento da utilizzare per valutare l'attendibilità dei
prezzi.
La commessa riguarda prestazioni artigianali
che non presentano alcunché di particolare. I prezzi di mercato correnti sono facilmente
reperibili. Anche da questo punto di vista, il metodo di valutazione del
criterio relativo all'attendibilità dei prezzi, previsto dalla pos. 224.320 del
capitolato, non presta il fianco a critiche.
Il problema delle offerte d'appoggio,
evocato dall'insorgente, sussiste effettivamente. Esso sussiste tuttavia anche
nell'ambito dell'applicazione del criterio relativo all'economicità, che
prevede di assegnare le note secondo una formula basata sull'attribuzione della
nota massima (6.00) al minor prezzo. Il criterio dell'attendibilità
dei prezzi costituisce tuttavia un rimedio, destinato a
correggere le distorsioni che le offerte d'appoggio provocano nell'ambito della
valutazione dell'economicità dell'offerta. In nessun caso vi si può ravvisare
una violazione del diritto.
Il criterio si fonda su parametri oggettivi
e pertinenti. Facendo dipendere la sua applicazione esclusivamente dalle
offerte inoltrate dai concorrenti sopprime d'altro canto qualsiasi margine d'apprezzamento
del committente. Non altera per nulla il gioco della libera concorrenza. Semmai
ne aumenta l'efficacia, rendendo più difficili accordi illeciti tra i
concorrenti. Esso contrasta inoltre la presentazione di offerte sottocosto o
comunque aggressive soprattutto da parte di ditte che dispongono di mezzi
economici tali da potersele permettere allo scopo di accaparrarsi ulteriori
quote di mercato a scapito di aziende dotate di minori risorse.
Tanto meno disattende l'obbligo di impiegare
le risorse finanziarie pubbliche in modo parsimonioso sancito dall'art. 1 lett.
d LCPubb. Parsimonia non significa minor costo, ma miglior rapporto tra la
qualità ed il prezzo (art. 32 LCPubb). Obbiettivo, questo che il criterio
avversato contribuisce a conseguire.
Irrilevante è il fatto che i concorsi
indetti contemporaneamente dal DFE per altre commesse artigianali prescindano
dal criterio in discussione. La scelta rientra ampiamente nei limiti della libertà
che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione dei criteri
d'aggiudicazione.
Il fattore di ponderazione (25%) assegnato
al criterio in esame appare del tutto ragionevole. Anche da questo profilo, il
bando in contestazione è dunque immune da violazioni del diritto.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. D'ufficio,
si rileva unicamente che per la valutazione dei prezzi (Px ) compresi fra Psup e Pmax varrà la formula prevista dal sito www.ti.ch/commesse/criteri_aggiudicazione.doc
che per svista non è stata riportata alla posizione 224.320.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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