Lexipedia

Decisione

52.2007.379

Domanda di costruzione in sanatoria

16 gennaio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d'abita-zione unifamiliare (part.

630), situata a Savosa, a monte della strada cantonale che conduce a __________,

su un terreno in pendio, sistemato a terrazzi con muri di sostegno ed elementi

prefabbricati.

All'inizio del 2005, il ricorrente ha

chiesto al municipio il permesso di costruire davanti a casa, a pianterreno,

una terrazza con pianta a forma di trapezio, sporgente in parte sul pendio sottostante.

Il 5 aprile 2005 il municipio gli ha

rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione, imposta dalla

CBN, che la terrazza avesse una pianta rettangolare in modo che il parapetto risultasse

parallelo, anziché obliquo rispetto alla facciata rivolta verso valle dell'edificio

retrostante.

RI 1 non si è attenuto alla condizione

impostagli ed ha realizzato una terrazza a forma di trapezio, con il parapetto

obliquo. L'unica differenza rispetto al progetto inoltrato è costituita da due

rientranze a forma semicircolare realizzate in corrispondenza degli angoli

esterni della terrazza. Il 9 maggio 2006, quando ormai era stata gettata la

soletta in calcestruzzo, il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori.

B. All'inizio

di luglio del 2006, RI 1 ha inoltrato al municipio una domanda di costruzione

in sanatoria per il manufatto realizzato in modo difforme rispetto alla licenza

accordatagli. In sede di preavviso cantonale, l'UNP ha ritenuto che l'opera

potesse essere considerata deturpante qualora fosse stata eliminata la vegetazione

messa a dimora a valle della terrazza allo scopo di occultare il vespaio

sottostante.

Con decisione 27 settembre 2007 il municipio

ha negato la licenza in sanatoria, ritenendo che la terrazza formasse con i

muri di sostegno sottostanti un unico corpo edilizio, la cui altezza andrebbe

sommata a quella dell'edificio sovrastante, siccome arretrato meno di 12 m dal

parapetto del manufatto. Disattesa sarebbe pure la distanza minima da confine.

Con lo stesso provvedimento, l'autorità comunale ha quindi ordinato al

ricorrente di rettificare il manufatto come al progetto approvato.

C. Con

giudizio 23 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Facendo proprie le tesi del municipio, il

Governo ha in sostanza ritenuto che la terrazza costituisse un edificio vero e

proprio, tenuto a rispettare le distanze dal confine, la cui altezza andrebbe

sommata a quella della sovrastante casa d'abitazione, siccome arretrata meno di

12 m dal parapetto del manufatto abusivo.

Conforme al diritto, in quanto rispettoso

del principio di proporzionalità, sarebbe pure l'ordine di rettifica, impartito

dal municipio all'insorgente.

D. Contro il

predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione

municipale.

L'insorgente contesta che la terrazza possa

essere considerata alla stregua di un edificio. Essa costituirebbe un semplice

manufatto accessorio, la cui altezza non andrebbe computata su quella della

sovrastante costruzione principale. Non si tratterebbe in particolare di una

costruzione a gradoni. Le distanze dal confine prescritte per gli edifici

sarebbero inapplicabili.

L'ordine di demolizione, conclude, sarebbe

inoltre sproporzionato. Al massimo si giustificherebbe una sanzione pecuniaria.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare

particolari osservazioni.

L'UNP conferma le sue perplessità in ordine

alla conformità dell'intervento con le prescrizioni del DLBN.

Considerato, in

Considerandi

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione

fotografica. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare dunque atto a

procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio.

2.2.1

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata

dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di

gronda o del parapetto. Per edifici contigui, soggiunge la norma (cpv. 2), l'altezza

è misurata per ogni singolo edificio; analogamente si procede per costruzioni

in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i

corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m.

Da quest'ultima disposizione, disciplinante

l'altezza delle costruzioni a gradoni, discende che l'altezza dei singoli corpi

è di principio cumulata, nel senso che l'altezza delle parti arretrate viene

riportata su quella della facciata più a valle. Si prescinde dal cumulo

soltanto se la facciata a valle del gradone superiore risulta arretrata di

almeno 12 m da quella del gradone sottostante. La norma è essenzialmente volta

a contenere l'estensione di edifici terrazzati, a forma modulare, che in sua

assenza potrebbero altrimenti svilupparsi a dismisura sui terreni in pendio, a

scapito del paesaggio.

Con il termine di corpo o gradone si

intende per principio un edificio, ovvero una costruzione comprendente spazi

chiusi, destinati a proteggere persone o cose. Non sono invece presi in considerazione

come corpi computabili sull'altezza secondo il particolare criterio di

misurazione dell'art. 40 cpv. 2 LE, le opere di sistemazione del terreno

mediante terrapieni e muri di sostegno sulle quali insistono le costruzioni a

gradoni (RDAT II-1996 n. 35 consid. 4; STA 52.2007.67 consid. 4.1.). L'altezza

di queste opere è infatti disciplinata dall'art. 41 LE, che impone di computare

il loro sviluppo verticale con quello dell'edificio sovrastante soltanto nella misura

in cui supera il limite d'altezza di m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1) ad

una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (cpv. 2).

2.2

Nel caso concreto, il controverso

manufatto è costituito da un palco in calcestruzzo, a pianta trapezoidale, che

si affaccia, sorretto da pilastri, sul pendio compreso tra la casa del

ricorrente e la sottostante strada cantonale. Priva di destinazione abitativa o

lavorativa e posta al servizio della casa d'abitazione, dal profilo funzionale

il manufatto è assimilabile ad una costruzione accessoria. Dal profilo dell'ingombro

può invece essere ricondotto ad un terrazzamento. Non essendo destinata a

proteggere persone o cose dalle intemperie, l'opera in discussione non è comunque

un edificio. In nessun caso può essere considerata alla stregua di un corpo formante

parte integrante di una costruzione a gradoni. La sua altezza non può pertanto

essere aggiunta a quella dell'edificio sovrastante in applicazione del

particolare criterio di misurazione sancito dall'art. 40 cpv. 2 LE. L'altezza

di questo manufatto potrebbe essere addizionata a quella della costruzione

sovrastante soltanto nella misura in cui superasse il limite di m 1.50 dal

terreno naturale ad una distanza di m 3.00 dal piede della facciata (art. 41

LE). Tale ipotesi tuttavia non si verifica, poiché a questa distanza l'altezza

della terrazza dal terreno naturale è sensibilmente inferiore al limite

suddetto.

Ne discende che dal profilo dell'altezza la

terrazza in discussione non viola il diritto. La tesi del municipio di cumulare

le altezze dei vari muri di sostegno esistenti sul pendio con quella della casa

d'abitazione non può essere accreditata. Non si può in particolare ammettere di

far capo alle norme che stabiliscono i criteri di misurazione dell'altezza

delle costruzioni a gradoni al fine di sopperire alla mancanza di disposizioni

volte a regolare l'edificazione dei muri di sostegno.

3.

La

terrazza è conforme al diritto anche dal profilo delle distanze. In quanto

assimilabile ad una costruzione accessoria, essa rispetta infatti anche la

distanza minima dal confine (m 1.50) prescritta dall'art. 8 cpv. 8 NAPR.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma, siccome

lesive del diritto. Gli atti sono rinviati al municipio affinché rilasci all'insorgente

la licenza richiesta, subordinandola semmai, come suggerisce l'UNP, ad

opportune condizioni di natura estetica volte a mascherare lo spazio vuoto

sottostante la terrazza. Resta riservata all'autorità comunale la facoltà di

eventualmente promuovere un procedimento contravvenzionale a carico del ricorrente.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41, 43 LE; 8, 37 NAPR di

Savosa, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 23 ottobre 2007 del Consiglio di

Stato (n. 5491) e la decisione 27 settembre 2007 del municipio di Savosa sono

annullate;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio di Savosa

affinché rilasci all'insorgente la licenza richiesta subordinandola semmai ad

opportune condizioni di natura estetica, volte a mascherare lo spazio vuoto

sottostante la terrazza.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di Savosa rifonderà all'insorgente fr.

1'200.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster