52.2007.379
Domanda di costruzione in sanatoria
16 gennaio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2007.379
Data decisione, Autorità:
16.01.2008, TRAM
Titolo:
Domanda di costruzione in sanatoria
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 40 cpv. 2 LE
Incarto n.
52.2007.379
Lugano
16 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 novembre 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 23 ottobre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 5491) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 27 settembre 2007 con cui il municipio di Savosa gli ha negato la licenza
in sanatoria per una terrazza costruita in modo difforme dal progetto
approvato e gli ha ordinato di rettificare il manufatto realizzato abusivamente;
viste le risposte:
- 21 novembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 30 novembre 2007 del
municipio di Savosa;
- 5 dicembre 2007 del
Dipartimento del territorio (UNP);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d'abita-zione unifamiliare (part.
630), situata a Savosa, a monte della strada cantonale che conduce a __________,
su un terreno in pendio, sistemato a terrazzi con muri di sostegno ed elementi
prefabbricati.
All'inizio del 2005, il ricorrente ha
chiesto al municipio il permesso di costruire davanti a casa, a pianterreno,
una terrazza con pianta a forma di trapezio, sporgente in parte sul pendio sottostante.
Il 5 aprile 2005 il municipio gli ha
rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione, imposta dalla
CBN, che la terrazza avesse una pianta rettangolare in modo che il parapetto risultasse
parallelo, anziché obliquo rispetto alla facciata rivolta verso valle dell'edificio
retrostante.
RI 1 non si è attenuto alla condizione
impostagli ed ha realizzato una terrazza a forma di trapezio, con il parapetto
obliquo. L'unica differenza rispetto al progetto inoltrato è costituita da due
rientranze a forma semicircolare realizzate in corrispondenza degli angoli
esterni della terrazza. Il 9 maggio 2006, quando ormai era stata gettata la
soletta in calcestruzzo, il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori.
B. All'inizio
di luglio del 2006, RI 1 ha inoltrato al municipio una domanda di costruzione
in sanatoria per il manufatto realizzato in modo difforme rispetto alla licenza
accordatagli. In sede di preavviso cantonale, l'UNP ha ritenuto che l'opera
potesse essere considerata deturpante qualora fosse stata eliminata la vegetazione
messa a dimora a valle della terrazza allo scopo di occultare il vespaio
sottostante.
Con decisione 27 settembre 2007 il municipio
ha negato la licenza in sanatoria, ritenendo che la terrazza formasse con i
muri di sostegno sottostanti un unico corpo edilizio, la cui altezza andrebbe
sommata a quella dell'edificio sovrastante, siccome arretrato meno di 12 m dal
parapetto del manufatto. Disattesa sarebbe pure la distanza minima da confine.
Con lo stesso provvedimento, l'autorità comunale ha quindi ordinato al
ricorrente di rettificare il manufatto come al progetto approvato.
C. Con
giudizio 23 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Facendo proprie le tesi del municipio, il
Governo ha in sostanza ritenuto che la terrazza costituisse un edificio vero e
proprio, tenuto a rispettare le distanze dal confine, la cui altezza andrebbe
sommata a quella della sovrastante casa d'abitazione, siccome arretrata meno di
12 m dal parapetto del manufatto abusivo.
Conforme al diritto, in quanto rispettoso
del principio di proporzionalità, sarebbe pure l'ordine di rettifica, impartito
dal municipio all'insorgente.
D. Contro il
predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione
municipale.
L'insorgente contesta che la terrazza possa
essere considerata alla stregua di un edificio. Essa costituirebbe un semplice
manufatto accessorio, la cui altezza non andrebbe computata su quella della
sovrastante costruzione principale. Non si tratterebbe in particolare di una
costruzione a gradoni. Le distanze dal confine prescritte per gli edifici
sarebbero inapplicabili.
L'ordine di demolizione, conclude, sarebbe
inoltre sproporzionato. Al massimo si giustificherebbe una sanzione pecuniaria.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare
particolari osservazioni.
L'UNP conferma le sue perplessità in ordine
alla conformità dell'intervento con le prescrizioni del DLBN.
Considerato, in
Considerandi
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione
fotografica. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare dunque atto a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
2.2.1
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata
dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di
gronda o del parapetto. Per edifici contigui, soggiunge la norma (cpv. 2), l'altezza
è misurata per ogni singolo edificio; analogamente si procede per costruzioni
in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i
corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m.
Da quest'ultima disposizione, disciplinante
l'altezza delle costruzioni a gradoni, discende che l'altezza dei singoli corpi
è di principio cumulata, nel senso che l'altezza delle parti arretrate viene
riportata su quella della facciata più a valle. Si prescinde dal cumulo
soltanto se la facciata a valle del gradone superiore risulta arretrata di
almeno 12 m da quella del gradone sottostante. La norma è essenzialmente volta
a contenere l'estensione di edifici terrazzati, a forma modulare, che in sua
assenza potrebbero altrimenti svilupparsi a dismisura sui terreni in pendio, a
scapito del paesaggio.
Con il termine di corpo o gradone si
intende per principio un edificio, ovvero una costruzione comprendente spazi
chiusi, destinati a proteggere persone o cose. Non sono invece presi in considerazione
come corpi computabili sull'altezza secondo il particolare criterio di
misurazione dell'art. 40 cpv. 2 LE, le opere di sistemazione del terreno
mediante terrapieni e muri di sostegno sulle quali insistono le costruzioni a
gradoni (RDAT II-1996 n. 35 consid. 4; STA 52.2007.67 consid. 4.1.). L'altezza
di queste opere è infatti disciplinata dall'art. 41 LE, che impone di computare
il loro sviluppo verticale con quello dell'edificio sovrastante soltanto nella misura
in cui supera il limite d'altezza di m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1) ad
una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (cpv. 2).
2.2
Nel caso concreto, il controverso
manufatto è costituito da un palco in calcestruzzo, a pianta trapezoidale, che
si affaccia, sorretto da pilastri, sul pendio compreso tra la casa del
ricorrente e la sottostante strada cantonale. Priva di destinazione abitativa o
lavorativa e posta al servizio della casa d'abitazione, dal profilo funzionale
il manufatto è assimilabile ad una costruzione accessoria. Dal profilo dell'ingombro
può invece essere ricondotto ad un terrazzamento. Non essendo destinata a
proteggere persone o cose dalle intemperie, l'opera in discussione non è comunque
un edificio. In nessun caso può essere considerata alla stregua di un corpo formante
parte integrante di una costruzione a gradoni. La sua altezza non può pertanto
essere aggiunta a quella dell'edificio sovrastante in applicazione del
particolare criterio di misurazione sancito dall'art. 40 cpv. 2 LE. L'altezza
di questo manufatto potrebbe essere addizionata a quella della costruzione
sovrastante soltanto nella misura in cui superasse il limite di m 1.50 dal
terreno naturale ad una distanza di m 3.00 dal piede della facciata (art. 41
LE). Tale ipotesi tuttavia non si verifica, poiché a questa distanza l'altezza
della terrazza dal terreno naturale è sensibilmente inferiore al limite
suddetto.
Ne discende che dal profilo dell'altezza la
terrazza in discussione non viola il diritto. La tesi del municipio di cumulare
le altezze dei vari muri di sostegno esistenti sul pendio con quella della casa
d'abitazione non può essere accreditata. Non si può in particolare ammettere di
far capo alle norme che stabiliscono i criteri di misurazione dell'altezza
delle costruzioni a gradoni al fine di sopperire alla mancanza di disposizioni
volte a regolare l'edificazione dei muri di sostegno.
3.
La
terrazza è conforme al diritto anche dal profilo delle distanze. In quanto
assimilabile ad una costruzione accessoria, essa rispetta infatti anche la
distanza minima dal confine (m 1.50) prescritta dall'art. 8 cpv. 8 NAPR.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma, siccome
lesive del diritto. Gli atti sono rinviati al municipio affinché rilasci all'insorgente
la licenza richiesta, subordinandola semmai, come suggerisce l'UNP, ad
opportune condizioni di natura estetica volte a mascherare lo spazio vuoto
sottostante la terrazza. Resta riservata all'autorità comunale la facoltà di
eventualmente promuovere un procedimento contravvenzionale a carico del ricorrente.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41, 43 LE; 8, 37 NAPR di
Savosa, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 23 ottobre 2007 del Consiglio di
Stato (n. 5491) e la decisione 27 settembre 2007 del municipio di Savosa sono
annullate;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio di Savosa
affinché rilasci all'insorgente la licenza richiesta subordinandola semmai ad
opportune condizioni di natura estetica, volte a mascherare lo spazio vuoto
sottostante la terrazza.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di Savosa rifonderà all'insorgente fr.
1'200.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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