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Decisione

52.2007.380

Accertamento forestale

7 dicembre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono

considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra

bosco e zona edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco,

che informa in principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante

zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa

regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come

la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua

evoluzione qual è il bosco.

3. 3.1. Si

considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che

possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 LFo.

L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario

non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo; DTF 124 II 85

consid. 2). Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli

alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale

quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di

rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo). Non si considerano foreste i gruppi isolati

di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi

verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a

breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su

terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo). Una ponderazione degli

interessi privati con altri interessi pubblici contrapposti non deve per contro

essere eseguita nell'ambito di questa procedura (sentenze del Tribunale

federale 1C_24272007 dell'11 giugno 2008, consid. 2.1 e 1C_319/2007 dell'8

gennaio 2008 consid. 2.2; DTF 124 II 85 consid. 3e e 4d e riferimenti).

Il

messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la

dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali”

ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una

funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio

valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori

reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere

di alberi, e forma, offre all'uomo uno spazio rigenerante o, con la sua

configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva

da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche

quantitativamente e qualitativamente pregevoli, e costituisce per la flora e

per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge inoltre

una funzione economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall'uomo

(cfr. Messaggio del Consiglio Federale sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg.,151 seg.; Stefan Jaissle,

Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68

segg.; anche DTF 124 II 85 consid. 3 d/bb, DTF 114 Ib 224 consid. 9 a/ac).

3.2. I

Cantoni possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza,

superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche

larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere

considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area

svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4

LFo). L'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo;

RS 921.01) fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso

un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine idoneo),

10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea.

Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie funzioni sociali o

protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente

dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

3.3. In attuazione e completamento delle

menzionate disposizioni federali, l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una

superficie coperta da alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare

bosco quando presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m ed un'età di almeno 20 anni. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare,

da ultimo in merito ad un'analoga normativa adottata dal Canton Zurigo, tali

quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari,

finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di

foresta, che sta alla base della LFo. Se, pertanto, è di principio lecito

dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti,

non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro difetto (DTF

125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente; inoltre il

messaggio del Consiglio federale, in FF cit., 153). In sintonia con questa

giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie

coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua,

sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi suddetti

non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di

Considerandi

protezione o di pericolo è considerata bosco

una superficie di almeno 500 mq (art. 3).

4.

Dalle

tavole processuali, e in particolare dalle risultanze dei sopralluoghi esperiti

dal Consiglio di Stato prima e da questo Tribunale poi, emerge che attualmente

l'area litigiosa si presenta solo parzialmente ricoperta da vegetazione

forestale (robinie, castagni, sambuco, agrifoglio), nella parte settentrionale,

mentre nel comparto a contatto con la confinante particella edificata dei

ricorrenti non vi è praticamente più vegetazione arborea ad eccezione di alcuni

arbusti a contatto con la strada cantonale. Su questa parte del fondo sono

tuttavia ancora ben visibili alcune ceppaie.

4.1

Il carattere boschivo dell'area a nord del mappale accertato dalla

Sezione forestale e confermato dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata

non è messo in discussione nemmeno dai ricorrenti, che lo riconoscono

esplicitamente. Nemmeno forma oggetto di contestazione la presenza sul fondo

delle essenze forestali testé menzionate, di cui le robinie e i castagni sono

contemplati dall'allegato 9 all'ordinanza sulla protezione dei vegetali del 28

febbraio 2001 (OPV; RS 916.20.) relativo agli alberi e agli arbusti forestali.

Pacifico è poi che tali alberi esistano da oltre vent'anni.

4.2

La qualifica di bosco non può essere negata nemmeno per la parte

attualmente priva di vegetazione, contrariamente a quanto sostenuto dagli

insorgenti. In effetti, se è vero che per definire una foresta sono decisive le

condizioni esistenti al momento del giudizio di prima istanza (DTF 124 II 85

consid. 4d, 120 Ib 339 consid. 4a), è altrettanto vero che, in determinate

circostanze, occorre tener conto anche della situazione passata (DTF 108 Ib 509

consid. 5; 107 Ib 50 consid. 4a). In casi particolari può quindi essere

considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora la vegetazione

silvestre è stata allontanata abusivamente: la natura boschiva del fondo rimane

tale anche se sono stati effettuati tagli o sradicamenti illeciti (DTF 120 Ib

339.

consid. 4; 111 Ib 302 consid. 2; RDAT 1989 n. 100 consid. 2b). La legge

federale sulle foreste, oltre a vietare i dissodamenti, proibisce pure il

taglio raso d'alberi. Per entrambi gli interventi è infatti necessaria una

formale autorizzazione (cfr. art. 5 e 22 LFo). A differenza della superficie

dissodata, quella tagliata rasa permane foresta e il suo ripopolamento è sempre

possibile (FF 1988 III p. 167). Le superfici abusivamente dissodate non possono

dunque in alcun modo ridurre l'esistente zona boschiva (Jaissle, op. cit., pag. 82; DTF 108 Ib

509.

consid. 3).

Nella fattispecie è anzitutto pacifico che l'area litigiosa non è mai stata al

beneficio di un permesso di dissodamento. Nel 1982 gli allora proprietari

avevano avviato una procedura ai fini dell'ottenimento di una simile

autorizzazione, che tuttavia è sfociata in un ritiro dell'istanza dopo che la

Sezione forestale si era espressa con un preavviso negativo, nel quale aveva

già ritenuto l'importanza paesaggistica e protettiva dell'area boschiva sul

mappale dei ricorrenti. Inoltre, la preesistenza di un

aggregato arboreo risulta inconfutabilmente dalle fotografie aeree del 1971,

1977, 1983, dove si intravede in modo chiaro la presenza continua di folte

chiome di vegetazione silvestre, che si estendevano su tutto il fondo degli

insorgenti (sul valore probatorio delle vedute aeree cfr. DTF 113 Ib 357

consid. 2b e riferimenti). Come sopra ricordato, alcune essenze forestali sono

ancora presenti oggigiorno nella parte più settentrionale del mappale in

questione (robinie e castagni). Vero è che nel seguito le riprese aeree

mostrano un inizio di diradamento del bosco, soprattutto per la parte a contatto

con la strada cantonale e con la particella recentemente edificata. Questo

fatto è comunque irrilevante, ritenuto che i proprietari non possono trarre

alcun beneficio dal perdurare di una situazione di illegalità verosimilmente

causata da essi stessi o dai loro predecessori in diritto. Oltretutto, a

prescindere dallo sviluppo edilizio dei fondi contigui, l'autorità forestale

detiene tutt'ora la facoltà di esigere il ripristino dello stato anteriore del

fondo, visto che un eventuale ordine di rimboschimento soggiacerebbe ad un

termine di prescrizione di trent'anni, nella fattispecie non ancora scaduto (DTF

105.

Ib 265 consid. 6).

Dal

profilo qualitativo la superficie colpita dal vincolo litigioso adempie dunque

le condizioni per essere considerata come un bosco, ritenuto come la stessa svolga

chiaramente funzioni protettive a causa della forte pendenza dei luoghi che in

tal modo vengono consolidati grazie alla presenza del bosco e hanno altresì una

funzione di prevenzione dell'erosione del terreno. Da un profilo quantitativo

sono pure date le premesse per considerare l'area in questione come interamente

di carattere forestale. Del resto, i ricorrenti a questo proposito non

sollevano alcuna censura.

4.3

Ritenuta la preesistenza del bosco,

posto che il mappale dei ricorrenti non ha mai beneficiato di formali

autorizzazioni di dissodamento, vista l'importante funzione forestale svolta

dall'area in questione, in concreto deve dunque essere ammessa, a dispetto

della scarsa vegetazione attualmente esistente su parte del fondo, la natura

forestale di tutta la superficie del mappale, così come accertato dalla Sezione

forestale e confermato nella decisione impugnata. Le conclusioni contenute

nella valutazione eseguita per conto dei ricorrenti dall'ing. __________ nulla

mutano alle caratteristiche forestali dell'area in questione, perché, ponendo

quale base di valutazione unicamente la situazione attuale e da quella del

1989, vi si misconoscono in quel referto i principi ricordati sopra in merito

all'accertamento del carattere boschivo di un fondo.

5.

Stante

tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme sopra ricordate;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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