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Decisione

52.2007.386

Ricorso irricevibile:il giudizio governativo, che ha omesso di pronunciarsi nel merito del gravame, è nella fattispecie una decisione incidentale

15 ottobre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti, il 20 giugno 2007 CO 1 ha deciso di istituire il limite generale di velocità di 50 km/h sulla strada cantonale principale lungo il tratto compreso tra la zona __________ e lo svincolo d'uscita per l'abitato

di __________. Nella risoluzione era tra l'altro specificato che la segnaletica

sarebbe stata posata scaduto il termine di ricorso, indicato in 15 giorni a

decorrere dall'intimazione.

Ad inizio

agosto 2007 sono stati collocati i segnali 2.30.1 (velocità massima 50, limite

generale), in luogo di quelli esistenti indicanti una velocità massima di 60 km/h. Accortosi di questo cambiamento, il 10 agosto 2007 RI 2 ha scritto all'autorità cantonale, chiedendole di fargli sapere chi aveva autorizzato la posa della nuova limitazione

e quando era stata pubblicata la relativa decisione. Il 22 agosto seguente l'CO

1 ha trasmesso all'interessato una copia della propria risoluzione 20 giugno

2007, facendogli presente che a norma di legge l'introduzione di un limite

generale di velocità di 50 km/h non necessita di alcuna pubblicazione, che la

procedura si era svolta correttamente e che non vi era alcun motivo per rimettere

in loco la vecchia segnaletica.

B. Mediante

ricorso 10 settembre 2007 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 hanno adito il Consiglio di

Stato, sollecitando l'annullamento della decisione 20 giugno 2007 e la

ricollocazione della vecchia segnaletica con svariati argomenti d'ordine

formale e sostanziale.

Con

giudizio 23 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame,

considerando che fosse rivolto contro una decisione (la comunicazione 22 agosto

2007 dell'CO 1), emanata a seguito di un'opposizione (la lettera 10 agosto 2007

di RI 2) formulata in applicazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza

sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21). L'autorità

di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che la procedura di posa della

nuova segnaletica non prestasse il fianco a critiche, atteso che l'adozione del

limite generale di 50 km/h non necessita per legge né di decisione, né di

pubblicazione. Il Governo ha reputato invece che la soppressione della segnaletica

precedente dovesse essere almeno pubblicata, cosicché ha ritornato gli atti

all'CO 1 affinché avesse a procedere in tal senso.

C. Contro tale

giudizio governativo la famiglia RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulando l'annullamento delle decisioni rese dalla Divisione

delle costruzioni ed il ripristino del limite di velocità di 60 km/h. In via provvisionale, i ricorrenti hanno domandato l'attuazione immediata di ques'ultima misura,

almeno fino alla crescita in giudicato della decisione concernente la rimozione

della vecchia segnaletica.

I

ricorrenti hanno criticato il Governo per non aver annullato le risoluzioni

impugnate, relative alla posa del segnale "velocità massima 50". Gli

attuali cartelli - hanno soggiunto - sono stati installati in maniera irrita,

senza che una decisione formalmente cresciuta in giudicato abbia potuto sancire

la rimozione di quelli precedenti, in opera da decenni.

D. Il Consiglio

di Stato si è opposto all’accoglimento del ricorso, riconfermandosi nelle tesi

di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella pronunzia impugnata.

L'CO 1 si

è rimessa invece al giudizio del Tribunale, annotando che decidendo di introdurre

il limite generale di velocità di 50 km/h la competente autorità cantonale ha implicitamente abrogato il limite pregresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei

ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e

la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1),

nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).

Da questo

limitato profilo e con riserva di quanto si dirà nel seguito il ricorso è ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

1.2. Giusta l'art. 44 LPamm, decisioni pregiudiziali

e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non

altrimenti riparabile. Incidentali sono in particolare le decisioni che

assumono una funzione preparatoria o strumentale rispetto a quella destinata a

concludere il procedimento amministrativo. Le decisioni con cui l'autorità di

ricorso rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura

incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 44 LPamm n. 2 lett. c).

Sono incidentali - e di conseguenza impugnabili solo se provocano al ricorrente

un danno non altrimenti riparabile - quando non esplicano effetti di cosa

giudicata. Sono invece definitive - e quindi impugnabili - se statuiscono in

modo vincolante per l'istanza inferiore su determinate questioni, soprattutto

di merito (DTF 127 I 92 consid. 1 a e b; 120 Ib 97 consid. 1 b pag. 99, 118 Ib

196 consid. 1 b pag. 327; 107 Ib 341 consid. 1; STA

52.2007.363 del 17 gennaio 2008 consid. 2; BEZ 2000 n. 54 consid. 3bb; Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000, pag. 262 segg.).

1.3. Nel caso concreto, lo stesso Consiglio

di Stato ha espressamente attribuito al giudizio di rinvio qui impugnato la

qualifica di decisione incidentale. Occorre dunque verificare se sia effettivamente

di natura interlocutoria e in caso affermativo se arrechi agli insorgenti un

danno non altrimenti riparabile, atto a giustificarne l'impugnabilità.

Considerandi

2.

2.1. A

partire dal 1° gennaio 1984 il limite generale di velocità all'interno delle

località è stato ridotto da 60 a 50 km/h, dopo un periodo di prova durato due

anni (cfr. sul tema e sugli aspetti giuridici dell'esperimento DTF 108 IV 52).

Da allora la velocità massima nelle località non può superare di principio 50

km/h, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono

favorevoli (art. 32 cpv. 2 legge federale sulla circolazione stradale del 19

dicembre 1958; LCStr; RS 741.01; art. 4a cpv. 1 lett. a ordinanza sulle norme

della circolazione stradale del 13 novembre 1962; ONC; RS 741.11). L'inizio

della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicato dal segnale

"Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1) appena esiste una zona

molto fabbricata da una delle parti della strada; la fine della limitazione

generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale "Fine della velocità

massima 50, Limite generale" (2.53.1) collocato nel punto a partire dal

quale né l'uno né l'altro dei lati della strada è molto fabbricato (art. 22

cpv. 3 OSStr).

2.2

Per

l'art. 107 cpv. 1 OSStr, l'autorità deve decidere e pubblicare, menzionando i

rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da

segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di

prescrizione, fatte salve le eccezioni previste dai capoversi 2, 3 e 4. Le

regolamentazioni locali del traffico indicate da segnali di prescrizione soggiacciono

all'obbligo di decisione e pubblicazione sancito dall'art 107 cpv. 1 OSStr

tanto nel caso in cui sono introdotte ex novo, quanto nel caso in cui modificano

regolamentazioni esistenti (Tribunal de police de Vevey 14 marzo 1994 in re X = Assistalex 1994 n. 2761; André Bussy/Baptiste Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, ad art. 107 OSStr n.

1.4

).

L'art. 107 cpv. 3 lett. e OSStr esime il

segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1) dall'obbligo

di decisione e di pubblicazione. Questo segnale può dunque essere posato senza

che sia preceduto da una particolare decisione debitamente pubblicata. Resta

riservata la procedura di opposizione, prevista dall'art. 106 cpv. 2 lett. b

OSStr nel caso di segnali che non devono essere né decisi, né pubblicati.

Procedura, questa, che mira essenzialmente ad indurre l'autorità ad emanare una

decisione impugnabile.

Laddove l'introduzione del limite generale

di 50 km/h comporta la modifica di una regolamentazione specifica vigente, la

soppressione del regime anteriore soggiace all'obbligo di decisione e di

pubblicazione sancito dall'art. 107 cpv. 1 OSStr. La dispensa da tale obbligo,

prevista dall'art. 107 cpv. 3 lett. e OSStr per il segnale "Velocità

massima 50, Limite generale" (2.30.1), non si estende alla soppressione dell'ordinamento

in vigore sino a quel momento. Nella misura in cui l'introduzione del nuovo

limite è integrata nella decisione di sopprimere la precedente regolamentazione,

la procedura d'opposizione, prevista dall'art. 106 cpv. 2 OSStr allo scopo di

provocare una decisione impugnabile, diventa comunque superflua.

3.

3.1. Nel

caso concreto, a richiesta del municipio di __________ il 20 giugno 2007 l'CO 1 ha deciso di istituire il limite generale di velocità di 50 km/h sul tratto della strada cantonale compreso tra __________, sul quale, sino a quel momento,

vigeva il limite di 60 km/h risalente ancora all'epoca in cui questa velocità

faceva stato quale limite generale all'interno delle località.

Stando all'art. 107 cpv. 3 lett. e OSStr, la

decisione in oggetto, nella misura in cui disponeva l'introduzione del limite

generale di 50 km/h, era di per sé superflua. Il limite poteva infatti essere introdotto

senza decisione e senza pubblicazione. Nella misura in cui veniva

implicitamente disposta la soppressione del limite di 60 km/h vigente sino a

quel momento, la decisione era invece necessaria e soggetta a pubblicazione

(art. 107 cpv. 1 OSStr).

3.2

II 10 agosto 2007 RI 2 si è rivolto all'Ufficio

della segnaletica per reclamare contro il cambiamento del limite di velocità,

che nel frattempo era diventato operativo. Il 22 agosto 2007 la Divisione delle costruzioni gli ha trasmesso la decisione 20 giugno 2007 dell'CO 1, spiegando

e confermando il provvedimento. Mediante ricorso 10 settembre 2007 RI 2 e tre

suoi famigliari hanno impugnato la risoluzione del 20 giugno 2007 davanti al Consiglio

di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della regolamentazione

soppressa.

Con il giudizio qui impugnato il Consiglio

di Stato ha parzialmente accolto il ricorso, trasmettendo gli atti all'CO 1

affinché procedesse alla pubblicazione della decisione con la quale aveva abolito

il limite di 60 km/h. Scostandosi dalla chiara ed inequivocabile indicazione

fornita dai ricorrenti circa l'oggetto dell'impugnativa, il Governo ha

anzitutto ritenuto che questa non fosse rivolta contro l'atto datato 20 giugno

2007.

dell'CO 1, ma contro lo scritto 22 agosto 2007 della Divisione delle

costruzioni, nel quale sarebbe ravvisabile una decisione di rigetto

dell'opposizione al nuovo limite di 50 km/h, manifestata dall'insorgente RI 2 con il reclamo del 10 agosto 2007. Fatta questa premessa, senza tuttavia trarne

alcuna deduzione concreta, l'Esecutivo cantonale ha comunque statuito sulla

legittimità formale della risoluzione 20 giugno 2007 dell'CO 1, ritenendo che

fosse affetta da un difetto insanabile, poiché non era stata pubblicata sebbene

dovesse essere obbligatoriamente oggetto di divulgazione nella misura in cui

sopprimeva in modo implicito il vigente limite di 60 km/h. Ne ha quindi concluso che la decisione fosse da rinviare all'ufficio che l'aveva adottata,

affinché procedesse alla pubblicazione mancante.

A livello di motivazione, il giudizio

governativo impugnato non si pronuncia sulla legittimità materiale della

decisione 20 giugno 2007 dell'CO 1. Silente al riguardo è pure il dispositivo

del giudizio, che non annulla, non modifica e nemmeno conferma il provvedimento

censurato, limitandosi a dichiarare di accogliere parzialmente il ricorso e di

rinviare gli atti all'istanza inferiore per rimediare alla mancata pubblicazione

della risoluzione con cui era stato soppresso il vecchio limite di 60 km/h. Lasciando in sostanza sussistere la decisione censurata, il giudizio del Consiglio di Stato

non ha dunque posto fine al procedimento di ricorso. La litispendenza, determinata

dall'impugnativa inoltratagli, non è cessata. Limitandosi a rinviare gli atti

all'istanza inferiore, affinché ponga rimedio al difetto di pubblicazione, il

giudizio governativo non impone all'CO 1 di adottare una nuova decisione. La

sollecita soltanto a pubblicare quella che ha già preso il 20 giugno 2007,

affinché possa essere eventualmente contestata da ulteriori interessati. Non

invece dagli stessi insorgenti, poiché questi l'hanno già impugnata con un

ricorso, che il Consiglio di Stato, con il giudizio qui in esame, ha evaso soltanto

parzialmente.

3.3

Stando così le cose, ben si può

configurare il giudizio governativo censurato alla stregua di una decisione incidentale,

volta esclusivamente a recuperare la pubblicazione mancante, in attesa di

statuire ulteriormente sul merito del gravame 10 settembre 2007. Non essendo il

giudizio impugnato in grado di procurare ai ricorrenti un danno non altrimenti

riparabile, il ricorso risulta dunque irricevibile. Gli atti vanno retrocessi

al Consiglio di Stato affinché si pronunci nel merito dell'impugnativa inoltratagli

da RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 contro la decisione 20 giugno 2007 dell'CO 1 non

appena sarà scaduto il termine di ricorso, che inizierà a decorrere a seguito

della sua pubblicazione.

4.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32 LCStr; 4a ONC; 22, 101, 106, 107

OSStr; 10 LACS; 23 ss., 28 RLACS; 3, 18, 28, 31, 43, 44, 46, 60, 61 e 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

§. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché

statuisca sul merito dell'impugnativa 10 settembre 2007 come indicato al consid.

3.3. del presente giudizio.

2. La tassa di

giudizio di fr. 400.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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