52.2007.386
Ricorso irricevibile:il giudizio governativo, che ha omesso di pronunciarsi nel merito del gravame, è nella fattispecie una decisione incidentale
15 ottobre 2009Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.386
Data decisione, Autorità:
15.10.2009, TRAM
Titolo:
Ricorso irricevibile:il giudizio governativo, che ha omesso di pronunciarsi nel merito del gravame, è nella fattispecie una decisione incidentale
SICUREZZA DEL TRAFFICO
art. 44 LPAMM
art. 106 cpv. 2 let. b OSSTR
art. 107 cpv. 1 OSSTR
art. 107 cpv. 3 let. e OSSTR
Incarto n.
52.2007.386
Lugano
15 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano
Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 novembre 2007 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
tutti
patrocinati da: PA 1,
contro
la decisione 23 ottobre 2007 (n. 5484) del Consiglio
di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la risoluzione 20 giugno 2007 con la quale la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha introdotto il limite generale
di velocità di 50 km/h sulla strada cantonale __________;
viste le risposte:
- 21 novembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 28 novembre 2007 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 agosto
2006, in concomitanza con l'inizio di alcuni lavori di moderazione del traffico,
il municipio di __________ ha chiesto alla Divisione delle costruzioni di introdurre
il limite generale di velocità di 50 km/h sulla strada cantonale che attraversa il territorio comunale, in quel momento gravata da un limite di 60 km/h risalente ad epoca anteriore al 1984.
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti, il 20 giugno 2007 CO 1 ha deciso di istituire il limite generale di velocità di 50 km/h sulla strada cantonale principale lungo il tratto compreso tra la zona __________ e lo svincolo d'uscita per l'abitato
di __________. Nella risoluzione era tra l'altro specificato che la segnaletica
sarebbe stata posata scaduto il termine di ricorso, indicato in 15 giorni a
decorrere dall'intimazione.
Ad inizio
agosto 2007 sono stati collocati i segnali 2.30.1 (velocità massima 50, limite
generale), in luogo di quelli esistenti indicanti una velocità massima di 60 km/h. Accortosi di questo cambiamento, il 10 agosto 2007 RI 2 ha scritto all'autorità cantonale, chiedendole di fargli sapere chi aveva autorizzato la posa della nuova limitazione
e quando era stata pubblicata la relativa decisione. Il 22 agosto seguente l'CO
1 ha trasmesso all'interessato una copia della propria risoluzione 20 giugno
2007, facendogli presente che a norma di legge l'introduzione di un limite
generale di velocità di 50 km/h non necessita di alcuna pubblicazione, che la
procedura si era svolta correttamente e che non vi era alcun motivo per rimettere
in loco la vecchia segnaletica.
B. Mediante
ricorso 10 settembre 2007 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 hanno adito il Consiglio di
Stato, sollecitando l'annullamento della decisione 20 giugno 2007 e la
ricollocazione della vecchia segnaletica con svariati argomenti d'ordine
formale e sostanziale.
Con
giudizio 23 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame,
considerando che fosse rivolto contro una decisione (la comunicazione 22 agosto
2007 dell'CO 1), emanata a seguito di un'opposizione (la lettera 10 agosto 2007
di RI 2) formulata in applicazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza
sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21). L'autorità
di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che la procedura di posa della
nuova segnaletica non prestasse il fianco a critiche, atteso che l'adozione del
limite generale di 50 km/h non necessita per legge né di decisione, né di
pubblicazione. Il Governo ha reputato invece che la soppressione della segnaletica
precedente dovesse essere almeno pubblicata, cosicché ha ritornato gli atti
all'CO 1 affinché avesse a procedere in tal senso.
C. Contro tale
giudizio governativo la famiglia RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando l'annullamento delle decisioni rese dalla Divisione
delle costruzioni ed il ripristino del limite di velocità di 60 km/h. In via provvisionale, i ricorrenti hanno domandato l'attuazione immediata di ques'ultima misura,
almeno fino alla crescita in giudicato della decisione concernente la rimozione
della vecchia segnaletica.
I
ricorrenti hanno criticato il Governo per non aver annullato le risoluzioni
impugnate, relative alla posa del segnale "velocità massima 50". Gli
attuali cartelli - hanno soggiunto - sono stati installati in maniera irrita,
senza che una decisione formalmente cresciuta in giudicato abbia potuto sancire
la rimozione di quelli precedenti, in opera da decenni.
D. Il Consiglio
di Stato si è opposto all’accoglimento del ricorso, riconfermandosi nelle tesi
di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella pronunzia impugnata.
L'CO 1 si
è rimessa invece al giudizio del Tribunale, annotando che decidendo di introdurre
il limite generale di velocità di 50 km/h la competente autorità cantonale ha implicitamente abrogato il limite pregresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e
la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1),
nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).
Da questo
limitato profilo e con riserva di quanto si dirà nel seguito il ricorso è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
1.2. Giusta l'art. 44 LPamm, decisioni pregiudiziali
e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non
altrimenti riparabile. Incidentali sono in particolare le decisioni che
assumono una funzione preparatoria o strumentale rispetto a quella destinata a
concludere il procedimento amministrativo. Le decisioni con cui l'autorità di
ricorso rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura
incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 44 LPamm n. 2 lett. c).
Sono incidentali - e di conseguenza impugnabili solo se provocano al ricorrente
un danno non altrimenti riparabile - quando non esplicano effetti di cosa
giudicata. Sono invece definitive - e quindi impugnabili - se statuiscono in
modo vincolante per l'istanza inferiore su determinate questioni, soprattutto
di merito (DTF 127 I 92 consid. 1 a e b; 120 Ib 97 consid. 1 b pag. 99, 118 Ib
196 consid. 1 b pag. 327; 107 Ib 341 consid. 1; STA
52.2007.363 del 17 gennaio 2008 consid. 2; BEZ 2000 n. 54 consid. 3bb; Benoît Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, pag. 262 segg.).
1.3. Nel caso concreto, lo stesso Consiglio
di Stato ha espressamente attribuito al giudizio di rinvio qui impugnato la
qualifica di decisione incidentale. Occorre dunque verificare se sia effettivamente
di natura interlocutoria e in caso affermativo se arrechi agli insorgenti un
danno non altrimenti riparabile, atto a giustificarne l'impugnabilità.
Considerandi
2.
2.1. A
partire dal 1° gennaio 1984 il limite generale di velocità all'interno delle
località è stato ridotto da 60 a 50 km/h, dopo un periodo di prova durato due
anni (cfr. sul tema e sugli aspetti giuridici dell'esperimento DTF 108 IV 52).
Da allora la velocità massima nelle località non può superare di principio 50
km/h, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono
favorevoli (art. 32 cpv. 2 legge federale sulla circolazione stradale del 19
dicembre 1958; LCStr; RS 741.01; art. 4a cpv. 1 lett. a ordinanza sulle norme
della circolazione stradale del 13 novembre 1962; ONC; RS 741.11). L'inizio
della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicato dal segnale
"Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1) appena esiste una zona
molto fabbricata da una delle parti della strada; la fine della limitazione
generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale "Fine della velocità
massima 50, Limite generale" (2.53.1) collocato nel punto a partire dal
quale né l'uno né l'altro dei lati della strada è molto fabbricato (art. 22
cpv. 3 OSStr).
2.2
Per
l'art. 107 cpv. 1 OSStr, l'autorità deve decidere e pubblicare, menzionando i
rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da
segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di
prescrizione, fatte salve le eccezioni previste dai capoversi 2, 3 e 4. Le
regolamentazioni locali del traffico indicate da segnali di prescrizione soggiacciono
all'obbligo di decisione e pubblicazione sancito dall'art 107 cpv. 1 OSStr
tanto nel caso in cui sono introdotte ex novo, quanto nel caso in cui modificano
regolamentazioni esistenti (Tribunal de police de Vevey 14 marzo 1994 in re X = Assistalex 1994 n. 2761; André Bussy/Baptiste Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, ad art. 107 OSStr n.
1.4
).
L'art. 107 cpv. 3 lett. e OSStr esime il
segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1) dall'obbligo
di decisione e di pubblicazione. Questo segnale può dunque essere posato senza
che sia preceduto da una particolare decisione debitamente pubblicata. Resta
riservata la procedura di opposizione, prevista dall'art. 106 cpv. 2 lett. b
OSStr nel caso di segnali che non devono essere né decisi, né pubblicati.
Procedura, questa, che mira essenzialmente ad indurre l'autorità ad emanare una
decisione impugnabile.
Laddove l'introduzione del limite generale
di 50 km/h comporta la modifica di una regolamentazione specifica vigente, la
soppressione del regime anteriore soggiace all'obbligo di decisione e di
pubblicazione sancito dall'art. 107 cpv. 1 OSStr. La dispensa da tale obbligo,
prevista dall'art. 107 cpv. 3 lett. e OSStr per il segnale "Velocità
massima 50, Limite generale" (2.30.1), non si estende alla soppressione dell'ordinamento
in vigore sino a quel momento. Nella misura in cui l'introduzione del nuovo
limite è integrata nella decisione di sopprimere la precedente regolamentazione,
la procedura d'opposizione, prevista dall'art. 106 cpv. 2 OSStr allo scopo di
provocare una decisione impugnabile, diventa comunque superflua.
3.
3.1. Nel
caso concreto, a richiesta del municipio di __________ il 20 giugno 2007 l'CO 1 ha deciso di istituire il limite generale di velocità di 50 km/h sul tratto della strada cantonale compreso tra __________, sul quale, sino a quel momento,
vigeva il limite di 60 km/h risalente ancora all'epoca in cui questa velocità
faceva stato quale limite generale all'interno delle località.
Stando all'art. 107 cpv. 3 lett. e OSStr, la
decisione in oggetto, nella misura in cui disponeva l'introduzione del limite
generale di 50 km/h, era di per sé superflua. Il limite poteva infatti essere introdotto
senza decisione e senza pubblicazione. Nella misura in cui veniva
implicitamente disposta la soppressione del limite di 60 km/h vigente sino a
quel momento, la decisione era invece necessaria e soggetta a pubblicazione
(art. 107 cpv. 1 OSStr).
3.2
II 10 agosto 2007 RI 2 si è rivolto all'Ufficio
della segnaletica per reclamare contro il cambiamento del limite di velocità,
che nel frattempo era diventato operativo. Il 22 agosto 2007 la Divisione delle costruzioni gli ha trasmesso la decisione 20 giugno 2007 dell'CO 1, spiegando
e confermando il provvedimento. Mediante ricorso 10 settembre 2007 RI 2 e tre
suoi famigliari hanno impugnato la risoluzione del 20 giugno 2007 davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della regolamentazione
soppressa.
Con il giudizio qui impugnato il Consiglio
di Stato ha parzialmente accolto il ricorso, trasmettendo gli atti all'CO 1
affinché procedesse alla pubblicazione della decisione con la quale aveva abolito
il limite di 60 km/h. Scostandosi dalla chiara ed inequivocabile indicazione
fornita dai ricorrenti circa l'oggetto dell'impugnativa, il Governo ha
anzitutto ritenuto che questa non fosse rivolta contro l'atto datato 20 giugno
2007.
dell'CO 1, ma contro lo scritto 22 agosto 2007 della Divisione delle
costruzioni, nel quale sarebbe ravvisabile una decisione di rigetto
dell'opposizione al nuovo limite di 50 km/h, manifestata dall'insorgente RI 2 con il reclamo del 10 agosto 2007. Fatta questa premessa, senza tuttavia trarne
alcuna deduzione concreta, l'Esecutivo cantonale ha comunque statuito sulla
legittimità formale della risoluzione 20 giugno 2007 dell'CO 1, ritenendo che
fosse affetta da un difetto insanabile, poiché non era stata pubblicata sebbene
dovesse essere obbligatoriamente oggetto di divulgazione nella misura in cui
sopprimeva in modo implicito il vigente limite di 60 km/h. Ne ha quindi concluso che la decisione fosse da rinviare all'ufficio che l'aveva adottata,
affinché procedesse alla pubblicazione mancante.
A livello di motivazione, il giudizio
governativo impugnato non si pronuncia sulla legittimità materiale della
decisione 20 giugno 2007 dell'CO 1. Silente al riguardo è pure il dispositivo
del giudizio, che non annulla, non modifica e nemmeno conferma il provvedimento
censurato, limitandosi a dichiarare di accogliere parzialmente il ricorso e di
rinviare gli atti all'istanza inferiore per rimediare alla mancata pubblicazione
della risoluzione con cui era stato soppresso il vecchio limite di 60 km/h. Lasciando in sostanza sussistere la decisione censurata, il giudizio del Consiglio di Stato
non ha dunque posto fine al procedimento di ricorso. La litispendenza, determinata
dall'impugnativa inoltratagli, non è cessata. Limitandosi a rinviare gli atti
all'istanza inferiore, affinché ponga rimedio al difetto di pubblicazione, il
giudizio governativo non impone all'CO 1 di adottare una nuova decisione. La
sollecita soltanto a pubblicare quella che ha già preso il 20 giugno 2007,
affinché possa essere eventualmente contestata da ulteriori interessati. Non
invece dagli stessi insorgenti, poiché questi l'hanno già impugnata con un
ricorso, che il Consiglio di Stato, con il giudizio qui in esame, ha evaso soltanto
parzialmente.
3.3
Stando così le cose, ben si può
configurare il giudizio governativo censurato alla stregua di una decisione incidentale,
volta esclusivamente a recuperare la pubblicazione mancante, in attesa di
statuire ulteriormente sul merito del gravame 10 settembre 2007. Non essendo il
giudizio impugnato in grado di procurare ai ricorrenti un danno non altrimenti
riparabile, il ricorso risulta dunque irricevibile. Gli atti vanno retrocessi
al Consiglio di Stato affinché si pronunci nel merito dell'impugnativa inoltratagli
da RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 contro la decisione 20 giugno 2007 dell'CO 1 non
appena sarà scaduto il termine di ricorso, che inizierà a decorrere a seguito
della sua pubblicazione.
4.
La tassa
di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32 LCStr; 4a ONC; 22, 101, 106, 107
OSStr; 10 LACS; 23 ss., 28 RLACS; 3, 18, 28, 31, 43, 44, 46, 60, 61 e 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
§. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché
statuisca sul merito dell'impugnativa 10 settembre 2007 come indicato al consid.
3.3. del presente giudizio.
2. La tassa di
giudizio di fr. 400.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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