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Decisione

52.2007.387

Richiamo documenti da terzi

27 dicembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.387

Data decisione, Autorità:

27.12.2007, TRAM

Titolo:

Richiamo documenti da terzi

PRINCIPIO INQUISITORIO

PROVA / PROVE

art. 18 LPAMM

art. 19 LPAMM

Incarto n.

52.2007.387

Lugano

27 dicembre 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo

Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo

Crivelli

statuendo

sul ricorso 13 novembre 2007 di

RI

1

contro

la

decisione 23 ottobre 2007 (n. 5493) del Consiglio di Stato, che respinge il

gravame interposto dall'insorgente avverso la risoluzione 21 febbraio 2007

con cui il CO 1 gli ha ordinato di eseguire il controllo ed il collaudo

dell'allacciamento privato alla canalizzazione comunale dei mappali n. 139,

141 e 142 di __________ e di consegnare il piano di rilievo del suo stabile;

viste le risposte:

- 21 novembre 2007 del Consiglio di

Stato;

- 25 novembre 2007 del CO 1;

letti

ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1 è proprietario dei mappali n. 139, 141 e 142 di __________

sui quali insiste uno stabile abitativo ricevuto in donazione nel 2003 dal

padre __________;

che il 16 gennaio 2007 lo Studio d'ingegneria __________ ha informato RI 1 del

fatto che il CO 1 lo aveva incaricato di allestire il catasto degli allacciamenti

privati alla canalizzazione comunale e gli ha quindi fissato un appuntamento

per il 7 febbraio successivo al fine di eseguire i necessari rilevamenti;

che il 29 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto l'annullamento di tale

incontro visto che il municipio non aveva mai formulato alcuna richiesta

riguardo al rilievo delle sue canalizzazioni e che comunque tutta la documentazione

inerente il suo allacciamento privato doveva essere presso lo studio

d'ingegneria __________;

che il 14 febbraio 2007 il municipio di __________ ha dunque impartito a RI 1

l'ordine di fare eseguire il controllo ed il collaudo dell'allacciamento

privato della sua abitazione alla canalizzazione comunale e di consegnare il

piano di rilievo di tali opere;

che con decisione del 23 ottobre 2007 il Consiglio di Stato

ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso questa risoluzione; il Governo

ha ritenuto l'ordine del municipio giustificato in quanto l'allacciamento,

sebbene eseguito alla fine degli anni '80 dal precedente proprietario del fondo,

non risultava ancora collaudato;

che avverso questo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento; sostiene che la querelata decisione

municipale non avrebbe alcun senso vista l'imprescrittibilità dell'ordine

rivolto il 30 aprile 1990 al precedente proprietario; aggiunge di non avere mai

posseduto alcun documento relativo alla procedura di collaudo

dell'allacciamento e contesta che si possa pretendere che suo padre abbia conservato

tali atti a distanza di così tanti anni;

che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il CO 1 che il Consiglio di

Stato senza formulare particolari osservazioni;

che il 6 dicembre 2007 RI 1 ha chiesto a questo tribunale di

poter consultare i protocolli delle sedute municipali dal 1992 al 2000 per

rintracciare una non meglio precisata risoluzione che gli servirebbe a dimostrare

il buon fondamento della sua impugnativa, visto che a suo padre è stata

preclusa tale possibilità;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data in virtù dell'art. 208 LOC;

che il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e interposto da una

persona senz'altro legittimata ad agire (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, in particolare, non appare necessario in questa sede richiamare i verbali

delle sedute del CO 1 relative al periodo 1992 - 2000, così come richiesto dal

ricorrente, in quanto tali documenti non appaiono atti a procurare a questo

tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per la

presente decisione;

che oltretutto la domanda del

ricorrente è alquanto generica e non indica, nemmeno sommariamente, quali

elementi probatori potrebbero emergere da una simile consultazione;

che, benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima

dell'ufficialità, il richiamo di documenti non può comunque essere invocato dalle

parti per mero scopo esplorativo al fine di sapere se, alle volte o quasi per

caso, fra i documenti in possesso della controparte, e specie di terzi o

dell'autorità, si trovino degli atti suscettibili di fornire materia di prova

in un determinato procedimento;

che giusta l'art. 24 cpv. 1 del regolamento delle

canalizzazioni del comune di __________ (in seguito RC), prima del reinterro

delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario è tenuto a chiedere al

municipio di procedere alla visita di controllo ed all'eventuale prova di tenuta;

che, soggiunge il cpv. 2 di questa medesima norma, contemporaneamente alla richiesta

di esecuzione dell'allacciamento il proprietario deve chiedere al municipio il

collaudo degli impianti;

che una volta eseguito il collaudo, al proprietario viene rilasciato un

certificato attestante tale circostanza (art. 24 cifra 5 RC);

che al momento del collaudo, il proprietario deve consegnare al municipio il

rilievo delle opere eseguite; lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli

impianti, ritenuto che la consegna di tale documentazione può essere imposta

anche per gli impianti esistenti (art. 25 RC);

che nel caso di specie risulta dagli atti che l'11 ottobre

1989 l'allacciamento delle part. 139, 141 e 142 alla rete delle canalizzazioni

non ha superato la prova di collaudo in quanto è stato rilevato che l'ultimo

pozzetto prima dell'immissione nella canalizzazione principale non era conforme

alle regole avendo un'altezza di 1 m e un diametro di 40 cm, anziché di almeno

60 cm;

che l'esame è quindi stato ripetuto il 28 marzo 1990 con il medesimo esito;

che il 30 aprile successivo il municipio ha quindi assegnato

all'allora proprietario dei fondi, __________, un termine di un mese per

procedere all'esecuzione dei lavori necessari a rendere il suddetto

allacciamento conforme alla prescrizioni tecniche in materia;

che malgrado questo ordine nulla è stato intrapreso in tal

senso sia dal destinatario del medesimo, che dal ricorrente dopo che questi è

subentrato nel 2003 al padre nella proprietà dei fondi in parola;

che neppure l'insorgente pretende il contrario: nella misura

in cui in questa sede afferma che il vizio all'allacciamento riscontrato

durante le due prove di collaudo eseguite nel 1989 e nel 1990 non ha influito sul

buon funzionamento in tutti questi anni dell'impianto egli riconosce tacitamente

che lo stesso è attualmente ancora nello stato in cui si trovava a quel tempo;

che d'altronde il ricorrente non è stato in grado di produrre

il certificato di collaudo che il precedente proprietario avrebbe dovuto

rimettergli al momento del trapasso dei fondi;

che dal momento che l'impianto non è ancora stato collaudato,

la decisione del municipio di procedere in tal senso appare dunque del tutto

giustificata e rispettosa degli art. 24 e 25 del regolamento comunale sulle

canalizzazioni;

che nulla muta a questo proposito che il collaudo

dell'allacciamento avvenga dopo il reinterro del medesimo, non essendo le

ragioni che hanno determinato tale circostanza imputabili all'autorità

comunale;

che, d'altra parte, il fatto che il municipio abbia lasciato

trascorrere infruttuoso il termine assegnato a __________ mediante scritto del

30 aprile 1990 e sia rimasto per tutti questi anni inattivo non può ancora

essere inteso come una rinuncia per atti concludenti ad esigere il risanamento

dell'impianto;

che è vero che data l'imprescrittibilità dell'ordine di collaudo inviato con

lettera 30 aprile 1990 all'allora proprietario dei fondi, il municipio avrebbe

anche potuto esimersi dall'emanare una nuova decisione in tal senso;

che tuttavia, visto il cambiamento di proprietà verificatosi

nel 2003, la decisione di ripetere tale ordine al ricorrente sfugge a qualsiasi

critica;

che in ogni caso l'insorgente non ha subito da questo modo d'agire

del municipio alcun pregiudizio, ma anzi ha avuto la possibilità di far valere

in sede giudiziaria le proprie ragioni;

che stante tutto quanto precede il gravame deve dunque essere

respinto e la decisione impugnata confermata;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza

del ricorrente (art. 28 PAmm);

Per

questi motivi,

visti

gli art. 208 LOC; 24 e 25 del regolamento delle canalizzazioni di __________;

3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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