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Decisione

52.2007.389

Diniego licenza edilizia per la trasformazione di un edificio situato in zona di mantenimento

29 settembre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti, occorre verificare se sia data la conformità con l'eventuale

zona sottostante o se possa essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale ai

sensi degli art. 24 segg. LPT (DTF 118 Ia 452 seg.; STA

52.1995.96-43 del 22 febbraio 1995 consid. 2.2.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 18, n. 40; Brandt/Moor, op. cit., ad art. 18, n.

42).

3.3. Nel caso concreto, la legittimità della zona di

mantenimento istituita agli inizi degli anni '90 dal comune di Faido come zona

a sé stante (risoluzione n. 4740 del Consiglio di Stato di approvazione di

alcune varianti del piano regolatore del 18 giugno 1991), è invero dubbia. Il piano

direttore non contempla la possibilità, per i comuni ticinesi, di istituire

delle zone di mantenimento (cfr. sentenza n. 90.2002.67 del Tribunale della

pianificazione del territorio del 21 maggio 2003 pubbl. in RDAT 2003-II, n. 53,

consid. 7.3); ci sarebbe pure da chiedersi se in quel comprensorio vi sia

effettivamente un piccolo insediamento ai sensi dell'art. 33 OPT. Sia come sia,

la questione relativa alla legittimità della zona di mantenimento, che in ogni

caso è stata approvata dal Consiglio di Stato assieme alla relativa variante di

PR, può rimanere aperta, poiché, per i motivi che seguono, l'autorizzazione

postulata non può in qualsiasi modo essere rilasciata, né in base all'art. 52bis

NAPR, né sulla scorta degli art. 24 segg. LPT.

4.L'art. 52bis NAPR, come visto, ammette unicamente il parziale

cambiamento di destinazione, da residenza secondaria a primaria (con

possibilità di ampliamento una tantum), nonché quegli interventi che si

limitano a preservare o ripristinare la sostanza edilizia esistente

(manutenzione, riattamento e ricostruzione). La norma, che persegue finalità

conservative, non ammette invero interventi che si discostano marcatamente da

quelli autorizzabili giusta gli art. 24 segg. LPT che disciplinano le costruzioni

fuori della zona edificabile.

Nel caso concreto è comunque certo che il progetto del ricorrente, che prevede

il cambiamento totale di destinazione dell'edificio da stalla ad

abitazione, travalica i limiti delle possibilità edificatorie conferite

dall'art. 52bis NAPR e non risulta pertanto conforme alla zona di mantenimento

degli insediamenti. Su questo punto, la decisione di diniego del permesso,

confermata dal Governo, non presta fianco a critiche.

5.5.1. L'intervento non potrebbe beneficiare di un'autorizzazione

Considerandi

eccezionale in base all'art. 24 LPT, in deroga al principio della conformità di

zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), ritenuto che, dal profilo delle sue

finalità, nulla impone di realizzare un simile intervento fuori della zona

edificabile e non è pertanto dato il requisito dell'ubicazione vincolata (art.

24.

lett. a LPT). Neppure il ricorrente lo pretende.

5.2

Posto che gli art. 24a e 24b e 37a LPT sono a priori

inappli-cabili alla presente fattispecie, il ricorrente non potrebbe neppure

invocare un permesso in base all'art. 24c LPT, poiché l'intervento, che

prevede il cambiamento di destinazione totale dell'edificio, da stalla

ad abitazione, con una sensibile modifica dell'aspetto esterno (facciata sud e

est), sovverte in modo importante l'identità dell'edificio originario (cfr.

art. 42 OPT; Waldmann/Hänni, op.

cit., ad art. 24c, n. 18 seg.; USTE, Nuovo diritto della pianificazione del

territorio, parte V: Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT, Berna

2000/2001, n. 3.5).

5.3

Un permesso non può infine essere rilasciato neppure in base agli art. 24d

cpv. 2 LPT o 39 cpv. 2 OPT, già solo perché l’edificio in questione non è

mai stato sottoposto a formale protezione secondo tali disposti.

6.

Dal

profilo della buona fede, nulla può dedurre il ricorrente dalla comunicazione

16.

giugno 2005, con cui il municipio, nelle more della procedura di rilascio

della licenza, gli ha espresso il proprio parere favorevole all'intervento

ritenendolo conforme alla zona di situazione. Tale comunicazione, formulata

sollevando alcune perplessità sulla legittimità stessa della zona e con la

riserva dell'esame della domanda da parte dell'autorità cantonale – il cui

preavviso è obbligatorio per tutti gli interventi situati fuori della zona

edificabile (art. 25 cpv. 2 LPT) – non era infatti idonea a generare alcuna

aspettativa, concretamente tutelabile. Tant'è che lo stesso ricorrente ha in seguito

sospeso la domanda di costruzione onde permettere ai richiedenti di chiarire

preventivamente alcuni aspetti pianificatori sorti nel frattempo (cfr.

scritto del ricorrente del 5 agosto 2005). Non risulta per contro che il ricorrente,

dopo aver ricevuto questa informazione, abbia preso, legittimamente,

disposizioni che non potrebbe modificare senza pregiudizio (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,

Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, V ed., Zurigo 2006, n. 668 segg.).

Stando così le cose, il successivo diniego della licenza, formulato sulla base

del preavviso negativo del Dipartimento del territo-

rio e del contrasto ravvisato con l'art. 52bis NAPR, non rappresenta neppure un

illecito venire contra factum proprio.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto. La

tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, segue

la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 21 LE; 18, 22, 24 LPT; 33 OPT; 52

bis NAPR Faido; 3, 18, 26, 28, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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