52.2007.39
Rilascio di un permesso di domicilio
26 aprile 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2007.39
Data decisione, Autorità:
26.04.2007, TRAM
Titolo:
Rilascio di un permesso di domicilio
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
art. 60 cpv. 2 LASI
art. 10 cpv. 1 let. a LDDS
art. 10 cpv. 1 let. b LDDS
art. 11 cpv. 1 ODDS
art. 16 cpv. 2 ODDS
Incarto n.
52.2007.39
Lugano
26 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1 febbraio 2007 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 9 gennaio 2007 (n. 113) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 15 maggio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell’immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 8 febbraio 2007 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 13 febbraio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il
cittadino turco RI 1 (1963) è entrato in Svizzera il 30 dicembre 1988 richiedendo
l'asilo. La domanda è stata accolta dall'allora Ufficio federale dei rifugiati
il 19 aprile 1994 ed il qui ricorrente ha ottenuto per questo motivo un
permesso di dimora.
b. Con sentenza 26 aprile 1995, confermata
il 16 gennaio 1996 dalla Corte di cassazione e revisione penale, il presidente
della Corte delle assise correzionali ha condannato - tra gli altri - RI 1 a 16
mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni,
per mancata estorsione, aggressione, coazione, lesioni semplici, e violazione
alla LDDS.
A seguito di tale condanna, il 9 maggio 1996
l'allora Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione) del
Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciargli un permesso di
domicilio e il 14 gennaio 1997 lo ha ammonito con l'avvertenza che in caso di
recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la
possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti.
c. Il 29 aprile 1998 e il 16 marzo 2000 il
dipartimento ha respinto ulteriori richieste dell'interessato volte a ottenere un'autorizzazione
di domicilio.
Dall'8 ottobre 2004, egli è coniugato con la
cittadina turca G__________ (1974).
B. Il 31
ottobre 2005, RI 1 ha chiesto nuovamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
il rilascio di un'autorizzazione di domicilio.
Il 15 maggio 2006 il dipartimento ha respinto
la domanda dell'interessato per motivi di interesse pubblico, segnatamente a
causa del comportamento tenuto durante il suo soggiorno nel nostro paese. L'autorità
dipartimentale gli ha comunque rinnovato il permesso di dimora fino al 19
aprile 2007.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 16 LDDS, 8 e 11 ODDS.
C. Con
giudizio 9 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per non rilasciare il permesso di domicilio all'interessato per i
motivi addotti dal dipartimento, in quanto egli aveva dimostrato di non essere
capace di adattarsi alle regole sociali e all'ordinamento del nostro paese, e
aveva a carico una pesante condanna penale. Ha inoltre considerato la decisione
di diniego conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso di domicilio. In via del tutto subordinata, egli chiede il
rinvio degli atti all'autorità inferiore per statuire nuovamente sulla vertenza
dopo avere esperito ulteriori accertamenti in merito alla propria situazione
personale.
Il ricorrente sostiene di avere diritto a
siffatto permesso e ritiene la decisione impugnata arbitraria, contraria al
principio di proporzionalità e alla parità di trattamento. Relativizza i suoi
precedenti penali, ponendo inoltre in evidenza il suo lungo soggiorno in Svizzera
e il fatto che nel nostro paese si trovano i suoi principali legami sociali e famigliari.
Inoltre il permesso gli sarebbe necessario per cambiare più facilmente il posto
di lavoro.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate
con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 60 cpv. 2 della Legge
federale sull’asilo (LAsi; RS 142.31), del 26 giugno 1998, le
persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da
almeno cinque anni, hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati
nei loro confronti motivi d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere
a o b LDDS.
In concreto, il ricorrente soggiorna in
maniera continua e regolare in Svizzera da 17 anni. Di conseguenza egli ha, in
linea di principio, diritto al rilascio di un'autorizzazione di domicilio.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere
dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto
pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire
sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
Se il permesso sollecitato possa essergli
rilasciato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Non è infatti necessario procedere
all'allestimento di una perizia volta ad accertare la sua integrazione nel
tessuto sociale elvetico, in quanto tale mezzo di prova non appare idoneo a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per
il giudizio.
Considerandi
2.
Come
accennato, l'art. 60 cpv. 2 LAsi sancisce che le persone a cui la Svizzera ha
accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni, hanno
diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi
d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS.
In questo senso, l'art. 10 cpv. 1 LDDS
dispone che uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un cantone,
tra l'altro, quando è stato punito dall’autorità giudiziaria per un crimine o
un delitto (lett. a), oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti
permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento
vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). Secondo l'art. 16 cpv. 2 ODDS,
l’espulsione può sembrare giustificata giusta l’articolo 10 cpv. 1 lett. b
LDDS, segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente
alle disposizioni di legge o alle decisioni dell’autorità, contravviene
gravemente alla morale, tralascia continuamente per cattiva volontà o
sregolatezza di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato, vive nella
sregolatezza o nell’ozio.
Va inoltre rilevato che, prima di concedere
il permesso di domicilio ad uno straniero, l’autorità esaminerà ancora una
volta a fondo come si sia comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).
3.
3.1. Entrato
in Svizzera il 30 dicembre 1988, RI 1 vi ha ottenuto l'asilo il 19 aprile 1994;
dopodiché è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Come accennato
in narrativa, durante il suo soggiorno nel nostro paese il ricorrente ha
interessato le autorità giudiziarie penali. Il 26 aprile 1995, è stato condannato
dal presidente della Corte delle assise correzionali a 16 mesi di detenzione,
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per mancata
estorsione, aggressione, coazione e lesioni semplici, nonché di entrata e
uscita illegale. A causa di tale condanna, egli è stato ammonito nel 1997 e si è
già visto negare l'autorizzazione di domicilio nel 1996, 1998 e nel 2000.
3.2
Nella sua nuova domanda di rilascio di
un permesso di domicilio depositata il 31 ottobre 2005, RI 1 sostiene di
adempiere finalmente le condizioni per il rilascio dello stesso.
Innanzitutto bisogna considerare che, secondo
la prassi, un periodo di detenzione di 2 anni è considerato come soglia a
partire dalla quale, in generale, vi è motivo per respingere una domanda di rilascio
o di rinnovo del permesso giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS (DTF 120 Ib 6
consid. 4). Ferma questa premessa, va rilevato che, contrariamente a quanto
assume il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, il permesso chiesto
dall'insorgente non può essere rifiutato sulla base di tale disposizione. Infatti,
a prescindere dalla questione a sapere se la sua condanna a 16 mesi di
detenzione possa ancora rientrare nell'applicazione di tale norma, va rilevato
che la pena inflittagli è in ogni caso ormai lontana nel tempo ed è stata
cancellata dal casellario giudiziale.
Sebbene risalga al 1995, la predetta condanna
a carico dell'insorgente deve però essere presa in considerazione se si esamina
la vertenza dal punto di vista dell'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b
LDDS. Sotto questo profilo bisogna tenere conto che il ricorrente ha interessato
le autorità giudiziarie penali del nostro paese anche dopo l'ultima decisione,
il 16 marzo 2000, di negargli il permesso di domicilio. Il 15.4.2004 egli è
stato condannato dall'Amtsstatthalteramt Willisau e il 9.8.2005 dall'Einzelrichteramt
des Kantons Zug a una multa di fr. 260.–, rispettivamente, di fr. 100.– per violazione
alla LCStr. Recentemente, il Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di
fr. 1'000.– per avere guidato, il 17 ottobre 2006, in stato di inattitudine con
un tasso di ubriachezza min. 1.04-max. 1.38 g ‰ (decreto d'accusa 13 dicembre 2006, cresciuto in giudicato).
Dal profilo lavorativo, va osservato che in
quasi vent'anni di presenza in Svizzera, l'interessato ha lavorato nel
complesso durante solo tre anni. Attivo prevalentemente nel ramo della
ristorazione, il suo ultimo rapporto di lavoro risulta quello svolto come cameriere
presso il __________ durante le stagioni tra il 20.3.2004 e il 31.10.2005 (doc.
H prodotto al Consiglio di Stato). Da allora e fino al 30.11.2006 l'insorgente è
rimasto in disoccupazione; in seguito, è dovuto ricorrere all'assistenza
pubblica (v. decisioni 13.12.2006 e 30.1.2007 dell'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento di accoglimento della prestazione assistenziale fino al
31.3
). Ora, benché il fatto di ottenere prestazioni assistenziali non costituisca
(più) un motivo a sé stante per disporre l'allontanamento di un rifugiato dal
nostro paese, anche quest'ultima circostanza può comunque essere presa in considerazione
nell'ambito della valutazione del livello di integrazione dell'interessato, che
deve essere fatta in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS. Orbene, il
ricorrente non ha dimostrato di avere fatto il possibile, durante tutti questi
anni, per trovare un lavoro stabile. Non sono certo i corsi di formazione
professionale e di lingua tedesca frequentati solo parzialmente che permettono
di ritenere il contrario (doc. E: certificato di frequenza di 196 ore su 312
presso la scuola professionale di __________ del 14.12.2000; F: certificato
12.12.2002
di frequenza di 17 giorni di un corso di bilancio personale e
professionale presso la __________; G: certificato 8.6.2004 di frequenza di 116
ore su 160 di un corso di tedesco livello base presso la __________). Non
permette di sovvertire tale conclusione nemmeno il fatto che egli sostenga ora
di avere la possibilità di iniziare un'attività lucrativa a tempo indeterminato
presso un chiosco di una stazione di benzina: a prescindere dal fatto che la
sua datrice di lavoro è una società ancora in fase di costituzione (ricorso ad
2, pag. 3), nulla di concreto è stato intrapreso in tal senso dall'interessato.
Da quanto precede, tenuto conto della sua
condotta in generale e dei suoi atti, bisogna concludere che il ricorrente non
ha ancora dimostrato di essere capace di adattarsi pienamente all'ordinamento
vigente nel nostro Paese.
3.3
In siffatte circostanze, ritenuto che
adempie i requisiti dell'espulsione previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS,
il rilascio di un permesso di domicilio al ricorrente si rivela, attualmente, ancora
prematuro. Limitandosi a rinnovargli ancora una volta il permesso di dimora, il
dipartimento non ha pertanto disatteso l'art. 60 LAsi e ha adottato una
decisione che rispetta il principio di proporzionalità, in quanto tiene conto
del suo lungo soggiorno in Svizzera e non è lesiva della sua vita privata e
famigliare.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 60 LAsi; 5, 6, 10 cpv. 1 lett. b LDDS; 11
ODDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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