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Decisione

52.2007.39

Rilascio di un permesso di domicilio

26 aprile 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il

cittadino turco RI 1 (1963) è entrato in Svizzera il 30 dicembre 1988 richiedendo

l'asilo. La domanda è stata accolta dall'allora Ufficio federale dei rifugiati

il 19 aprile 1994 ed il qui ricorrente ha ottenuto per questo motivo un

permesso di dimora.

b. Con sentenza 26 aprile 1995, confermata

il 16 gennaio 1996 dalla Corte di cassazione e revisione penale, il presidente

della Corte delle assise correzionali ha condannato - tra gli altri - RI 1 a 16

mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni,

per mancata estorsione, aggressione, coazione, lesioni semplici, e violazione

alla LDDS.

A seguito di tale condanna, il 9 maggio 1996

l'allora Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione) del

Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciargli un permesso di

domicilio e il 14 gennaio 1997 lo ha ammonito con l'avvertenza che in caso di

recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la

possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti.

c. Il 29 aprile 1998 e il 16 marzo 2000 il

dipartimento ha respinto ulteriori richieste dell'interessato volte a ottenere un'autorizzazione

di domicilio.

Dall'8 ottobre 2004, egli è coniugato con la

cittadina turca G__________ (1974).

B. Il 31

ottobre 2005, RI 1 ha chiesto nuovamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

il rilascio di un'autorizzazione di domicilio.

Il 15 maggio 2006 il dipartimento ha respinto

la domanda dell'interessato per motivi di interesse pubblico, segnatamente a

causa del comportamento tenuto durante il suo soggiorno nel nostro paese. L'autorità

dipartimentale gli ha comunque rinnovato il permesso di dimora fino al 19

aprile 2007.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 16 LDDS, 8 e 11 ODDS.

C. Con

giudizio 9 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per non rilasciare il permesso di domicilio all'interessato per i

motivi addotti dal dipartimento, in quanto egli aveva dimostrato di non essere

capace di adattarsi alle regole sociali e all'ordinamento del nostro paese, e

aveva a carico una pesante condanna penale. Ha inoltre considerato la decisione

di diniego conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio

di un permesso di domicilio. In via del tutto subordinata, egli chiede il

rinvio degli atti all'autorità inferiore per statuire nuovamente sulla vertenza

dopo avere esperito ulteriori accertamenti in merito alla propria situazione

personale.

Il ricorrente sostiene di avere diritto a

siffatto permesso e ritiene la decisione impugnata arbitraria, contraria al

principio di proporzionalità e alla parità di trattamento. Relativizza i suoi

precedenti penali, ponendo inoltre in evidenza il suo lungo soggiorno in Svizzera

e il fatto che nel nostro paese si trovano i suoi principali legami sociali e famigliari.

Inoltre il permesso gli sarebbe necessario per cambiare più facilmente il posto

di lavoro.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate

con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 60 cpv. 2 della Legge

federale sull’asilo (LAsi; RS 142.31), del 26 giugno 1998, le

persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da

almeno cinque anni, hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati

nei loro confronti motivi d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere

a o b LDDS.

In concreto, il ricorrente soggiorna in

maniera continua e regolare in Svizzera da 17 anni. Di conseguenza egli ha, in

linea di principio, diritto al rilascio di un'autorizzazione di domicilio.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere

dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto

pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire

sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

Se il permesso sollecitato possa essergli

rilasciato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Non è infatti necessario procedere

all'allestimento di una perizia volta ad accertare la sua integrazione nel

tessuto sociale elvetico, in quanto tale mezzo di prova non appare idoneo a

procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per

il giudizio.

Considerandi

2.

Come

accennato, l'art. 60 cpv. 2 LAsi sancisce che le persone a cui la Svizzera ha

accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni, hanno

diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi

d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS.

In questo senso, l'art. 10 cpv. 1 LDDS

dispone che uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un cantone,

tra l'altro, quando è stato punito dall’autorità giudiziaria per un crimine o

un delitto (lett. a), oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti

permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento

vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). Secondo l'art. 16 cpv. 2 ODDS,

l’espulsione può sembrare giustificata giusta l’articolo 10 cpv. 1 lett. b

LDDS, segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente

alle disposizioni di legge o alle decisioni dell’autorità, contravviene

gravemente alla morale, tralascia continuamente per cattiva volontà o

sregolatezza di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato, vive nella

sregolatezza o nell’ozio.

Va inoltre rilevato che, prima di concedere

il permesso di domicilio ad uno straniero, l’autorità esaminerà ancora una

volta a fondo come si sia comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).

3.

3.1. Entrato

in Svizzera il 30 dicembre 1988, RI 1 vi ha ottenuto l'asilo il 19 aprile 1994;

dopodiché è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Come accennato

in narrativa, durante il suo soggiorno nel nostro paese il ricorrente ha

interessato le autorità giudiziarie penali. Il 26 aprile 1995, è stato condannato

dal presidente della Corte delle assise correzionali a 16 mesi di detenzione,

sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per mancata

estorsione, aggressione, coazione e lesioni semplici, nonché di entrata e

uscita illegale. A causa di tale condanna, egli è stato ammonito nel 1997 e si è

già visto negare l'autorizzazione di domicilio nel 1996, 1998 e nel 2000.

3.2

Nella sua nuova domanda di rilascio di

un permesso di domicilio depositata il 31 ottobre 2005, RI 1 sostiene di

adempiere finalmente le condizioni per il rilascio dello stesso.

Innanzitutto bisogna considerare che, secondo

la prassi, un periodo di detenzione di 2 anni è considerato come soglia a

partire dalla quale, in generale, vi è motivo per respingere una domanda di rilascio

o di rinnovo del permesso giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS (DTF 120 Ib 6

consid. 4). Ferma questa premessa, va rilevato che, contrariamente a quanto

assume il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, il permesso chiesto

dall'insorgente non può essere rifiutato sulla base di tale disposizione. Infatti,

a prescindere dalla questione a sapere se la sua condanna a 16 mesi di

detenzione possa ancora rientrare nell'applicazione di tale norma, va rilevato

che la pena inflittagli è in ogni caso ormai lontana nel tempo ed è stata

cancellata dal casellario giudiziale.

Sebbene risalga al 1995, la predetta condanna

a carico dell'insorgente deve però essere presa in considerazione se si esamina

la vertenza dal punto di vista dell'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b

LDDS. Sotto questo profilo bisogna tenere conto che il ricorrente ha interessato

le autorità giudiziarie penali del nostro paese anche dopo l'ultima decisione,

il 16 marzo 2000, di negargli il permesso di domicilio. Il 15.4.2004 egli è

stato condannato dall'Amtsstatthalteramt Willisau e il 9.8.2005 dall'Einzelrichteramt

des Kantons Zug a una multa di fr. 260.–, rispettivamente, di fr. 100.– per violazione

alla LCStr. Recentemente, il Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di

fr. 1'000.– per avere guidato, il 17 ottobre 2006, in stato di inattitudine con

un tasso di ubriachezza min. 1.04-max. 1.38 g ‰ (decreto d'accusa 13 dicembre 2006, cresciuto in giudicato).

Dal profilo lavorativo, va osservato che in

quasi vent'anni di presenza in Svizzera, l'interessato ha lavorato nel

complesso durante solo tre anni. Attivo prevalentemente nel ramo della

ristorazione, il suo ultimo rapporto di lavoro risulta quello svolto come cameriere

presso il __________ durante le stagioni tra il 20.3.2004 e il 31.10.2005 (doc.

H prodotto al Consiglio di Stato). Da allora e fino al 30.11.2006 l'insorgente è

rimasto in disoccupazione; in seguito, è dovuto ricorrere all'assistenza

pubblica (v. decisioni 13.12.2006 e 30.1.2007 dell'Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento di accoglimento della prestazione assistenziale fino al

31.3

). Ora, benché il fatto di ottenere prestazioni assistenziali non costituisca

(più) un motivo a sé stante per disporre l'allontanamento di un rifugiato dal

nostro paese, anche quest'ultima circostanza può comunque essere presa in considerazione

nell'ambito della valutazione del livello di integrazione dell'interessato, che

deve essere fatta in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS. Orbene, il

ricorrente non ha dimostrato di avere fatto il possibile, durante tutti questi

anni, per trovare un lavoro stabile. Non sono certo i corsi di formazione

professionale e di lingua tedesca frequentati solo parzialmente che permettono

di ritenere il contrario (doc. E: certificato di frequenza di 196 ore su 312

presso la scuola professionale di __________ del 14.12.2000; F: certificato

12.12.2002

di frequenza di 17 giorni di un corso di bilancio personale e

professionale presso la __________; G: certificato 8.6.2004 di frequenza di 116

ore su 160 di un corso di tedesco livello base presso la __________). Non

permette di sovvertire tale conclusione nemmeno il fatto che egli sostenga ora

di avere la possibilità di iniziare un'attività lucrativa a tempo indeterminato

presso un chiosco di una stazione di benzina: a prescindere dal fatto che la

sua datrice di lavoro è una società ancora in fase di costituzione (ricorso ad

2, pag. 3), nulla di concreto è stato intrapreso in tal senso dall'interessato.

Da quanto precede, tenuto conto della sua

condotta in generale e dei suoi atti, bisogna concludere che il ricorrente non

ha ancora dimostrato di essere capace di adattarsi pienamente all'ordinamento

vigente nel nostro Paese.

3.3

In siffatte circostanze, ritenuto che

adempie i requisiti dell'espulsione previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS,

il rilascio di un permesso di domicilio al ricorrente si rivela, attualmente, ancora

prematuro. Limitandosi a rinnovargli ancora una volta il permesso di dimora, il

dipartimento non ha pertanto disatteso l'art. 60 LAsi e ha adottato una

decisione che rispetta il principio di proporzionalità, in quanto tiene conto

del suo lungo soggiorno in Svizzera e non è lesiva della sua vita privata e

famigliare.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 60 LAsi; 5, 6, 10 cpv. 1 lett. b LDDS; 11

ODDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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