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Decisione

52.2007.393

Effettività delll'attività dirigenziale

11 gennaio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri d'idoneità si suddividono in

criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria

appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente

dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento

degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da

annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di

partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa

o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze.

Per principio, i criteri d'idoneità devono

essere soddisfati al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle

offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge

o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del

loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo

d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei

criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle

offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica

l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente

comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

2.2. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il

committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria,

economica e tecnica. A tal fine, soggiunge la norma, precisa i criteri di

idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. L'art. 34 cpv. 1 lett. a

RLCPubb/CIAP stabilisce dal canto suo che per le commesse edili, aventi per

oggetto opere da impresario costruttore, sono legittimate a concorrere le

imprese nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore

iscritto a RC con diritto di firma è in possesso di un diploma di studio

conferito da una scuola universitaria professionale (già STS) oppure di un diploma

federale di impresario-costruttore o titoli equivalenti, di architetto o

ingegnere del ramo (ETH, EPFL).

L’art. 34 RLCPubb/CIAP discende dall'art. 14

cpv. 1 lett. b dell'abrogata legge sugli appalti (LApp) del 12 settembre 1978

(BU 79, 37), di tenore analogo. Esso è volto a garantire che le ditte e le

imprese, che partecipano ad una gara d'appalto, siano gestite da persone dotate

di competenze e preparazione professionale attestate da adeguati titoli di

studio. “Titolare”, secondo la norma in esame, è l'avente diritto di

ditte individuali od il socio di società di persone (società semplici, società

in nome collettivo o in accomandita). Per “membro dirigente” è invece da

intendere il membro dell'organo di gestione di società di capitale (società

anonime, società a garanzia limitata, ecc.). L'effettività dell'attività

dirigenziale, esplicitata soltanto per il “membro” degli organi di gestione di

società di capitale, ma valevole anche per il “titolare” di persone giuridiche

a carattere personale, è esatta allo scopo di impedire che le finalità

perseguite dalla norma in esame vengano eluse attraverso l'impiego di semplici

prestanome (STA 52.2007.49 consid. 2).

L’art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP non

specifica ulteriormente la nozione di effettività dell’attività dirigenziale.

La norma non esige in particolare che tale attività sia commisurata al volume

globale delle ordinazioni o sia specificatamente riferita alla commessa da

realizzare. Diversamente da quanto dispone l’art. 3 cpv. 3 LEPIC per

l’iscrizione all’albo delle imprese di costruzione, l’art. 34 cpv. 1 lett. a

RLCPubb/CIAP non pretende nemmeno che il dirigente, che con le sue qualifiche

professionali abilita l’impresa a partecipare ai concorsi per commesse edili,

contribuisca alla sua gestione, “dedicandovi la propria attività in modo

prevalente”. Considerato che la norma in esame è posteriore all'art. 3 cpv. 3

LEPIC, se l'ordinamento sulle commesse pubbli-che avesse voluto riprendere una

simile esigenza, avrebbe dovuto esplicitarla. Dall'art. 34 cpv. 1 lett. a

RLCPubb/CIAP si può soltanto dedurre che il dirigente effettivo non può essere

un semplice membro dell’organo esecutivo dell’impresa, che collabora

saltuariamente ed occasionalmente alla sua gestione, ma deve fornire

prestazioni lavorative sufficienti a dimostrare che l’impresa è affidata ad un

professionista qualificato, che se ne occupa concretamente e che non funge

soltanto da prestanome.

3. 3.1. Nel

caso concreto, il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di comprovare la

loro idoneità generale, producendo le dichiarazioni attestanti il pagamento

degli oneri sociali e delle imposte elencate dall'art. 39 RLCPubb/CIAP (pos.

252.110 ). Esso specificava che in caso di mancanza di uno o più di questi documenti,

il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5 giorni per

produrli, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Per quanto attiene all'idoneità specifica

(art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP), il capitolato si limitava invece a

chiedere ai concorrenti di indicare i titolari della ditta in possesso di un

certificato di studi tecnici o diplomi (capitolato pag. 3). Non prevedeva

nulla in caso di mancata od incompleta indicazione.

3.2. Quale titolare della ditta in possesso

di un diploma, che la abilitasse a partecipare alla gara, la __________ ha

indicato l'ing. STS __________ di __________, che, stando alle risultanze del

RC, è anche membro del consiglio di amministrazione della società con diritto

di firma collettiva a due.

Al fine di verificare l'adempimento del

requisito d'idoneità specifica, posto dall'art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP

dal profilo dell'effettività dell'attività dirigenziale svolta dall'ing. __________,

il 18 ottobre 2007 il consulente del committente ha chiesto alla __________ di

produrre entro 5 giorni copia del contratto di lavoro. La richiesta non era

Considerandi

abbinata ad alcuna comminatoria d'esclusione dalla gara in caso di mancata

produzione del documento. Entro il termine assegnato la __________ si è

limitata ad osservare che l'ing. __________ si rende responsabile per i lavori

pubblici e che viene regolarmente retribuito per le sue prestazioni

compreso il pagamento degli oneri sociali.

Con la decisione 9 novembre 2007, qui

impugnata con il primo ricorso, l'ERPCi ha escluso la ricorrente

dall'aggiudicazione, reputando che, non avendo dato seguito alla richiesta di

inoltrare il contratto di lavoro dell'ing. __________, non avesse dimostrato

che il titolare tecnico dirige effettivamente la ditta con un minimo di assiduità e continuità come

invece voluto espressamente dal legislatore.

Nella misura in cui rimprovera alla __________

di non aver fornito la prova di adempiere il requisito d'idoneità particolare

fissato dall'art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP, la decisione censurata non

presta di per sé il fianco a critiche. Non si può invero negare che, omettendo

di produrre il documento richiesto, che pur esisteva, non emergono dagli atti

altri elementi che dimostrino che il professionista in questione svolge

effettivamente, in seno all'impresa, un'attività dirigenziale conforme alle

esigenze minime poste dalla norma succitata. Ciò non significa ancora che tale

dimostrazione non possa essere portata in questa sede. Le prescrizioni di gara

prevedevano infatti l'esclusione del concorrente soltanto in caso di

inosservanza del termine di 5 giorni fissato dal committente per rimediare

all'omessa produzione delle dichiarazioni comprovanti l'adempimento del criterio

d'idoneità generale, ovvero l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle

imposte. Per quanto attiene invece al criterio d'idoneità specifica, fissato

dall'art. 34 cpv. 1 lett. RLCPubb/CIAP, il capitolato non prevedeva nemmeno che

i concorrenti dovessero fornirne la prova. Tanto meno comminava l'esclusione

dalla gara in caso di mancata produzione della prova che fosse stata successivamente

richiesta dal committente in sede di esame delle offerte. L'esclusione in caso

di mancata produzione del contratto di lavoro dell'ing. __________, che

peraltro avrebbe anche potuto essere semplicemente verbale, non è stata

prospettata nemmeno dalla richiesta 18 ottobre 2007 inviata dall'ERPCi alla __________.

L'esclusione decisa dall'ERPCi non era dunque la conseguenza, irreversibile, di

una prescrizione di gara, che la comminasse espressamente in caso di mancata

produzione del documento richiesto. Era soltanto la conseguenza, reversibile,

dell'omessa dimostrazione dell'idoneità tecnica. Va pertanto concessa all'insorgente

la facoltà di dimostrare ancora in questa sede di adempiere il requisito in contestazione.

3.3

Per dimostrare l’effettività

dell’attività dirigenziale svolta dall’ing. STS __________ in seno all’impresa,

la __________ ha prodotto in questa sede un contratto di lavoro, che ha

stipulato con lui il 1° luglio 2007 per una durata indeterminata, affidandogli

le mansioni di addetto al controllo e responsabile tecnico. Questo contratto fissa

uno stipendio di fr. 5'000.- (netti) al mese per 13 mesi. L'onere lavorativo

non è definito con precisione. Il contratto stabilisce soltanto che il

dipendente è tenuto a “rispettare gli orari di lavoro ufficiali”.

Lo stipendio in questione, anche se di una

certa consistenza, appare comunque inferiore alle retribuzioni che secondo

quanto risulta a questo tribunale vengono riconosciute ai dirigenti tecnici

occupati a tempo pieno presso imprese di dimensioni analoghe a quelle della

ricorrente (> 160 dipendenti). Esso sembra indicare che l’ing. __________ è

occupato soltanto a tempo parziale. L'ing. __________ è in effetti anche titolare

di uno studio d’ingegneria a __________, socio accomandatario dello studio di

architettura __________ e socio dell'impresa generale di costruzioni __________

e __________, società in nome collettivo. Ad avvalorare questa deduzione contribuisce

il fatto che l’ing. __________, designato sino al 2006 quale dirigente della __________

in possesso dei titoli di studio che ne abilitavano l’iscrizione all’albo delle

imprese di costruzione, è stato nel frattempo sostituito dal tecnico ST __________,

in possesso di un titolo di studio sufficiente per mantenere l’iscrizione a

tale albo, ma insufficiente ad abilitare l’impresa a partecipare ai concorsi

indetti per l’aggiudicazione di commesse edili.

Anche se occupato soltanto a tempo parziale,

l'ing. __________ non ha cessato qualsiasi attività dirigenziale in seno alla

ditta, limitandosi a mantenere la sua carica di consigliere d'amministrazione.

Non è diventato un semplice prestanome, rimasto membro dell'organo esecutivo

della società all'unico scopo di permetterle di continuare a partecipare ai

concorsi per l'aggiudicazione di commesse edili. Dando concretamente seguito al

contratto stipulato con la __________, egli non ha interrotto il rapporto di

collaborazione con la ditta ricorrente, continuando a fornire le sue prestazioni

professionali. Lo confermano inequivocabilmente i verbali delle riunioni settimanali

indette fra i quadri dirigenti della __________ per organizzare l'attività dell'impresa,

alle quali l'ing. __________ ha regolarmente partecipato.

Ora, è possibile che la collaborazione con

la __________ non costituisca la parte preponderante dell'attività

professionale svolta dall'ing. __________. L’art. 34 cpv. 1 lett. a

RLCPubb/CIAP si limita tuttavia ad esigere che l'attività dirigenziale del professionista,

che con i suoi titoli di studio abilita l'impresa a partecipare ai concorsi per

l'aggiudicazione di commesse pubbliche, sia effettiva. A differenza dell'art. 3

cpv. 3 LEPIC, la norma in esame non pretende che il membro dirigente effettivo dedichi

"la propria attività in modo prevalente" alla gestione dell'impresa.

Ferme queste premesse, questo tribunale

ritiene che la __________, seppur soltanto in questa sede, abbia sufficientemente

provato che l'ing. __________ svolge in seno all'impresa un'attività

dirigenziale abbastanza regolare, reale e concreta da rispondere alle esigenze

minime poste dall'art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP. Lo stesso ULSA sembra

esserne reso conto, quando, dopo aver preso visione del contratto di lavoro

sottopostogli tardivamente dalla __________, ha tentato invano di indurre

l'ERPCi a revocare la decisione di escludere la ricorrente dalla gara.

Alla dimostrazione dell'effettività

dell'attività dirigenziale svolta dal membro dell'organo esecutivo della ditta concorrente

non possono essere poste esigenze eccessive. È sufficiente che l'interessato provi

di svolgere in seno all'impresa un'attività professionale regolare, fornendo

prestazioni lavorative sufficienti ad escludere che funga soltanto da

prestanome.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi sono dunque accolti, annullando

la decisione di escludere la __________ e quella di aggiudicare la commessa

alla __________. Non chiedendo la ricorrente che questo tribunale statuisca esso

stesso nel merito sulla base della graduatoria, in seguito annullata, che

classifica la __________ al primo posto (art. 41 cpv. 1 LCPubb), gli atti sono

rinviati all'ERPCi, affinché si pronunci nuovamente.

Dato che l'esito è dovuto alla tardiva

produzione degli atti probatori richiesti alla ricorrente, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia a carico della resistente e

dall'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 20, 36, 37 LCPubb; 34 RLCPubb/CIAP; 3,

18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.

I ricorsi sono accolti.

§. Di conseguenza:

a.

la decisione 9 novembre 2007 dell’ERPCi che estromette

la __________ dalla gara è annullata.

b.

gli atti sono rinviati all’ERPCi per nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

2.Non si preleva tassa di giustizia. Non si

assegnano ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg.

LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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