52.2007.395
Concorso pubblico (specifiche tecniche)
14 dicembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2007.395
Data decisione, Autorità:
14.12.2007, TRAM
Titolo:
Concorso pubblico (specifiche tecniche)
CONCORSO PUBBLICO
art. 16 RLCPUBB
Incarto n.
52.2007.395
Lugano
14 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 novembre 2007 della
RI
1
contro
la
decisione 7 novembre 2007 del CO 1 che aggiudica alla ditta CO 2 i lavori di
risanamento del giunto dell'autorimessa della __________;
viste le risposte:
- 5 dicembre 2007 del CO 1;
- 6 dicembre 2007 della CO 2;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 28 settembre 2007
il CO 1 ha invitato quattro ditte del ramo, fra cui la ricorrente RI 1 e la CO
2, ad inoltrare un'offerta per i lavori di risanamento del giunto dell'autorimessa
della __________;
che il capitolato d'appalto alla pos. 400.00, relativa
all'impermeabilizzazione in guaina fluida poliuretanica elastica, chiedeva ai
concorrenti l'impiego di materiali del sistema Progaflex o equivalenti;
che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte
di tre ditte; fra queste v'erano quella della ricorrente RI 1 di fr. 34'789.25
e quella della CO 2 di fr. 38'376.77;
che con decisione 7 novembre 2007 il municipio ha aggiudicato
la commessa alla ditta CO 2, scartando l'offerta della RI 1 poiché proponeva
l'impiego di materiali del tipo STA Efkaprene TM, considerato non equivalente;
che contro questa decisione la RI 1 insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con rinvio degli
atti al municipio per nuova decisione;
che l'insorgente sostiene che il materiale da lei proposto,
analogo a quello richiesto a titolo indicativo dal committente e riconosciuto
dal Schweizerischer Verband für Bautenschutz und Kunststofftechnik am Bau
(VBK), è in grado di assicurare un'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
che la RI 1 obietta che i prodotti Progaflex M/H non sono normalmente
ottenibili sul mercato e che nella ditta produttrice __________ siedono le
stesse persone che siedono nel consiglio di amministrazione della CO 2, che per
di più avrebbe collaborato all'allestimento del capitolato; non sarebbe dunque
garantita una concorrenza efficace e sarebbe leso il principio della parità di
trattamento nell'aggiudicazione dei lavori;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestando
in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi nei seguenti considerandi;
che la CO 2 si astiene dal formulare conclusioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara la ricorrente è
legittimata ad impugnare la decisione che la esclude dall'aggiudicazione (art.
Fatti
43 PAmm); in caso di successo dell'impugnativa sarà abilitata a contestare
anche l'aggiudicazione;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti
(art. 18 PAmm); non v'è contestazione sui fatti;
che, notoriamente, le offerte non conformi alle prescrizioni
di gara sono escluse dall'aggiudicazione; una diversa conclusione che
permettesse di aggiudicare la commessa anche a concorrenti che propongono
prestazioni difformi sarebbe contraria al principio della parità di trattamento
sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb;
che nel caso concreto il capitolato d'appalto, alla pos.
400.00, relativa all'impermeabilizzazione in guaina fluida poliuretanica elastica,
chiedeva ai concorrenti l'impiego di materiali del sistema Progaflex o equivalenti;
che la prescrizione di gara rispetta l’art. 16 cpv. 2 e 3 RLCPubb/
CIAP che, pur vietando per principio di introdurre nel capitolato prescrizioni
che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione (cpv. 2) permette
indicazioni del genere, quando ciò sia giustificato dal particolare oggetto
della commessa o quando siano accompagnate dalla menzione “o equivalente”,
allorché non sia possibile una descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise (cpv. 2);
che, nella misura in cui la ricorrente lamenta una violazione
dell'art. 16 RLCPubb/CIAP, la censura è improponibile siccome tardiva (art. 38
cpv. 3 LCPubb); l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata impugnando
tempestivamente il bando, che la ricorrente ha invece accettato inoltrando la
propria offerta (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);
che la menzione "o equivalente" riserva al
committente un ampio margine d'apprezzamento, sindacabile da parte di questo
tribunale unicamente nella misura integra gli estremi della violazione del
diritto (art. 61 PAmm), segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere;
che da questo profilo violano il diritto le decisioni che
appaiono in particolare prive di ragioni oggettive, fondate su criteri estranei
alla materia o comunque insostenibili;
che a sostegno della propria decisione il committente ha
prodotto la seguente tabella comparativa:
Ditta
CO 2
RI 1
Prodotto
Progaflex M/H
STO Efkaprene
Base
Poliuretanico
Epossidico
Elasticità
+ 20°
> 1200%
> 700%
Densità
– 20°
870%
Non indicato
Resistenza
allo strappo
35 N/mm2
15 N/mm2
Copertura
delle fessure
5.0 mm
1.0 mm
Primer
Acrilico
Epossidico
che da questa tabella emerge chiaramente che il prodotto
richiesto dal committente a titolo indicativo ha un'elasticità di oltre il 70%
superiore, una resistenza allo strappo più che doppia e una capacità di coprire
le fessure cinque volte superiore a quello proposto dalla ricorrente;
che, in tali circostanze, non appare per nulla lesiva del
diritto la decisione del municipio di non riconoscere l'equivalenza del prodotto
proposto dalla RI 1;
che la deduzione appare sorretta da considerazioni oggettive,
di natura tecnica, che la ricorrente del resto nemmeno contesta, limitandosi ad
affermare che anche il suo prodotto garantisce un'esecuzione del lavoro a
regola d'arte;
che tale considerazione non permette in nessun caso di rimproverare
al committente di aver violato il diritto, abusando del potere d'apprezzamento
che si era riservato con la clausola in discussione;
che il fatto che nel consiglio di amministrazione della ditta
produttrice del materiale richiesto dal capitolato sieda ancora un membro del
consiglio di amministrazione della ditta aggiudicataria, per quanto opinabile
possa apparire, non viola l’art. 35 RLCPubb/ CIAP;
che l'affermazione secondo cui la CO 2 avrebbe collaborato
alla preparazione del capitolato non è sorretta dalla benché minima prova;
che il ricorso va dunque respinto, addebitando all'insorgente
una tassa di giustizia commisurata per difetto al lavoro occasionato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 10, 36, 37, 38 LCPubb; 16, 35 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr.
600.
- è a carico della ricorrente.
3.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4.
Intimazione
a:
;
;
;
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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