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Decisione

52.2007.397

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi per avere circolato a velocità inadeguata, perso la padronanza del veicolo, attraversato la corsia di contromano e invaso il

18 marzo 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre in prova (categoria B e

B1) nell'ago-sto del 2006. Al casellario cantonale della circolazione non risulta

alcuna iscrizione a suo carico.

B. L'8

febbraio 2007, verso le ore 7.40, il ricorrente è incorso in un incidente delle

circolazione mentre stava percorrendo la strada cantonale che da __________

porta a __________ alla guida della sua autovettura “VW Golf” targata TI __________.

In effetti, abbordando una curva piegante a destra, ha perso il controllo del

veicolo, è salito sul marciapiede di destra andando ad urtare la ringhiera,

indi è rimbalzato sul lato opposto oltrepassando la linea di sicurezza e, dopo

aver invaso il marciapiede di sinistra, ha cozzato contro un muro di recinzione.

C. A seguito

di questa infrazione, il 27 aprile 2007 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre a spese e a tassa di giustizia,

rifacendosi in particolare agli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1, 34 cpv. 2

e 90 cifra 1 LCStr.

Il 2 agosto 2007 la stessa autorità gli ha

revocato la licenza di condurre per la durata di tre mesi, autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G ed

M. La licenza di condurre in prova gli è stata inoltre prorogata di un anno. La

risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 15a cpv. 3, 16c

cpv. 1 lett. a, 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 31 cpv. 1 e 33 cpv. 1

OAC.

D. Con

giudizio 6 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Il Governo ha ricordato innanzi tutto che

secondo giurisprudenza l'autorità amministrativa è di principio vincolata

all'accertamento delle circostanze contenuto in una decisione penale, ma è

legata anche alla qualifica giuridica operata in quella sede solo se il giudice

penale conosce la fattispecie meglio di quello amministrativo. Posta questa

premessa, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che l'insorgente

avesse effettivamente commesso un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c

LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di

tre mesi.

E. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione impugnata

e l'applicazione di un semplice ammonimento in luogo della revoca.

Il ricorrente ripropone essenzialmente le

tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo che l'autorità

amministrativa doveva attenersi ai fatti ritenuti in ambito penale. Visto che

in conseguenza dell'accaduto gli è stata irrogata una multa per violazione

dell'art. 90 cifra 1 LCStr (semplice contravvenzione alle norme della circolazione),

l'autorità amministrativa non poteva imputargli un'infrazione grave giusta

l'art. 16c LCStr e revocargli la licenza di condurre per tre mesi. In

assenza di precedenti, doveva infliggergli un ammonimento in applicazione

dell'art. 16a cpv. 3 LCStr o tutt'al più una revoca di un mese per

infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46

cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Il Tribunale federale ha ripetutamente affermato che l'autorità

amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non

può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una

decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II

214 consid. 3a). Può invece valutare diversamente la fattispecie dal punto di

vista giuridico. La giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che

in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è

legata alla valutazione giuridica effettuata in sede penale solo quando questa

dipende in maniera determinante dall'apprezzamento di fatti che il giudice

penale conosce meglio dell'autorità amministrativa per aver esperito un

pubblico dibattimento, nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato

testimoni (DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3c/bb; STF

Considerandi

6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1; René Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 49 B VIII c).

2.2

RI 1 censura le deduzioni dell'Ufficio giuridico

della Sezione della circolazione (UGC), rimproverandogli di avergli revocato la

licenza di condurre per una infrazione grave secondo l'art. 16c cpv. 1

lett. a LCStr, dopo che l'aveva punito soltanto per una contravvenzione alle

norme della circolazione in base all'art. 90 cifra 1 LCStr. A suo dire, l'UGC

avrebbe dovuto attenersi alla precedente valutazione, essendo vincolato alle

risultanze della procedura penale. La tesi difensiva non può essere

accreditata.

L'UGC ha statuito quale autorità penale esclusivamente in base agli atti. Esso

si è fondato in particolare sul rapporto d'incidente 12 febbraio 2007 della

Polizia cantonale di __________, corredato del verbale d'interrogatorio del

trasgressore e delle fotografie della zona teatro degli eventi. La sua

qualifica giuridica non è quindi dipesa da conoscenze specifiche acquisite

durante il procedimento contravvenzionale, ma dal solo esame della documentazione

allestita dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro.

L'UGC era di principio vincolato all'accertamento dei fatti posto a fondamento

della decisione penale adottata. Da questo profilo, non sussiste alcuna

contestazione. I fatti non sono controversi.

L'UGC non era invece vincolato anche alla valutazione giuridica della

fattispecie che esso stesso aveva operato statuendo quale autorità penale. Per

il Tribunale federale, la qualifica giuridica attribuita dal giudice penale ai

fatti rilevanti vincola in effetti l'autorità amministrativa soltanto quando

dipende in misura determinante dall'apprezzamento di circostanze che tale

giudice conosce meglio di quest'ultima. Ipotesi, questa, che in concreto non si

verifica già perché l'autorità amministrativa, che si identifica con quella

penale, ha statuito sulla base degli stessi atti.

Ci si può invero chiedere se elementari considerazioni di coerenza e

l'interesse ad evitare decisioni contraddittorie non impongano all'istanza che

statuisce dapprima come autorità penale ed in seguito come autorità

amministrativa di attenersi in sede amministrativa alla qualifica giuridica

precedentemente attribuita ad una determinata fattispecie in sede penale. A

mente di questo Tribunale, il principio di legalità deve prevalere

sull'interesse dell'amministrato all'adozione di decisioni coerenti e prive di

contraddizioni. Ove ritenga erronea la qualifica giuridica della fattispecie

operata in sede di giudizio penale, nulla vieta dunque all'UGC di apportarvi le

necessarie correzioni in sede di decisione sulle conseguenze amministrative

dell'infrazione. L'interesse dell'amministrato ed il principio della buona fede

non giustificano una reiterazione dell'errore.

Confermando la diversa impostazione

giuridica che la Sezione della circolazione ha dato agli accadimenti, il

Consiglio di Stato non è dunque incorso in alcuna violazione del diritto. La

sentenza federale invocata dal ricorrente (STF 6A.21/2006 del 16 giugno 2006)

non permette di giungere ad altra conclusione, avendo per oggetto un accertamento

manifestamente incompleto dei fatti determinanti che ha indotto l'Alta Corte ad

annullare la decisione viziata ed a rinviare gli atti all'ultima istanza cantonale

per nuovo giudizio.

3.

Resta da

esaminare se RI 1 ha effettivamente compromesso in maniera grave la sicurezza

della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr e la

durata della revoca irrogatagli.

3.1

Le infrazioni delle prescrizioni sulla

circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista

dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammoni-mento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo

caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione

dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità

professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può

tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a, medio grave, art. 16b, grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr).

3.2

In sede penale RI 1 è stato multato per

aver circolato a velocità inadeguata (art. 32 cpv. 1 LCStr), perso la

padronanza di guida del proprio veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC), attraversato

la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza (art. 34 cpv. 1 e 2

LCStr, 7 cpv. 1 ONC) e invaso il marciapiede su entrambi i lati della

carreggiata. Questi sono i fatti decisivi, accreditati dalla risoluzione di

multa 27 aprile 2007 cresciuta in giudicato incontestata.

Trattasi di eventi oggettivamente gravi, ove

solo si consideri che sono avvenuti all'interno di una località, su un tratto

di strada bagnata gravato da un limite di velocità di 60 km/h e in condizioni di luce precarie. Solo l'assenza di altri veicoli e soprattutto di pedoni ha

fatto sì che la carambola nella quale è incorso il ricorrente non abbia avuto

conseguenze tragiche. In simili evenienze, non v'è dubbio RI 1 ha cagionato un serio pericolo astratto per la sicurezza del traffico violando gravemente le norme

della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.

Se ne deve concludere che, tornando

applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi

tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da

questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al

diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che

corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui

il ricorrente si è reso protagonista.

4.

Stante quanto precede, il

ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 15a cpv. 3, 16, 16c, 31, 32, 34, 90

LCStr, 3, 7 ONC, 33 OAC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del

ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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