52.2007.397
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi per avere circolato a velocità inadeguata, perso la padronanza del veicolo, attraversato la corsia di contromano e invaso il
18 marzo 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2007.397
Data decisione, Autorità:
18.03.2008, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi per avere circolato a velocità inadeguata, perso la padronanza del veicolo, attraversato la corsia di contromano e invaso il marciapiede
GIUDIZIO PENALE
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto n.
52.2007.397
Lugano
18 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 novembre 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 6 novembre 2007 (no. __________) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 2 agosto 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di
condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi e gli ha prorogato di un
anno la licenza di condurre in prova;
vista la risposta 28 novembre
2007 del Consiglio di Stato:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre in prova (categoria B e
B1) nell'ago-sto del 2006. Al casellario cantonale della circolazione non risulta
alcuna iscrizione a suo carico.
B. L'8
febbraio 2007, verso le ore 7.40, il ricorrente è incorso in un incidente delle
circolazione mentre stava percorrendo la strada cantonale che da __________
porta a __________ alla guida della sua autovettura “VW Golf” targata TI __________.
In effetti, abbordando una curva piegante a destra, ha perso il controllo del
veicolo, è salito sul marciapiede di destra andando ad urtare la ringhiera,
indi è rimbalzato sul lato opposto oltrepassando la linea di sicurezza e, dopo
aver invaso il marciapiede di sinistra, ha cozzato contro un muro di recinzione.
C. A seguito
di questa infrazione, il 27 aprile 2007 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre a spese e a tassa di giustizia,
rifacendosi in particolare agli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1, 34 cpv. 2
e 90 cifra 1 LCStr.
Il 2 agosto 2007 la stessa autorità gli ha
revocato la licenza di condurre per la durata di tre mesi, autorizzando
comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G ed
M. La licenza di condurre in prova gli è stata inoltre prorogata di un anno. La
risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 15a cpv. 3, 16c
cpv. 1 lett. a, 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 31 cpv. 1 e 33 cpv. 1
OAC.
D. Con
giudizio 6 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Il Governo ha ricordato innanzi tutto che
secondo giurisprudenza l'autorità amministrativa è di principio vincolata
all'accertamento delle circostanze contenuto in una decisione penale, ma è
legata anche alla qualifica giuridica operata in quella sede solo se il giudice
penale conosce la fattispecie meglio di quello amministrativo. Posta questa
premessa, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che l'insorgente
avesse effettivamente commesso un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c
LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di
tre mesi.
E. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione impugnata
e l'applicazione di un semplice ammonimento in luogo della revoca.
Il ricorrente ripropone essenzialmente le
tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo che l'autorità
amministrativa doveva attenersi ai fatti ritenuti in ambito penale. Visto che
in conseguenza dell'accaduto gli è stata irrogata una multa per violazione
dell'art. 90 cifra 1 LCStr (semplice contravvenzione alle norme della circolazione),
l'autorità amministrativa non poteva imputargli un'infrazione grave giusta
l'art. 16c LCStr e revocargli la licenza di condurre per tre mesi. In
assenza di precedenti, doveva infliggergli un ammonimento in applicazione
dell'art. 16a cpv. 3 LCStr o tutt'al più una revoca di un mese per
infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Il Tribunale federale ha ripetutamente affermato che l'autorità
amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II
214 consid. 3a). Può invece valutare diversamente la fattispecie dal punto di
vista giuridico. La giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che
in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è
legata alla valutazione giuridica effettuata in sede penale solo quando questa
dipende in maniera determinante dall'apprezzamento di fatti che il giudice
penale conosce meglio dell'autorità amministrativa per aver esperito un
pubblico dibattimento, nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato
testimoni (DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3c/bb; STF
Considerandi
6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1; René Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 49 B VIII c).
2.2
RI 1 censura le deduzioni dell'Ufficio giuridico
della Sezione della circolazione (UGC), rimproverandogli di avergli revocato la
licenza di condurre per una infrazione grave secondo l'art. 16c cpv. 1
lett. a LCStr, dopo che l'aveva punito soltanto per una contravvenzione alle
norme della circolazione in base all'art. 90 cifra 1 LCStr. A suo dire, l'UGC
avrebbe dovuto attenersi alla precedente valutazione, essendo vincolato alle
risultanze della procedura penale. La tesi difensiva non può essere
accreditata.
L'UGC ha statuito quale autorità penale esclusivamente in base agli atti. Esso
si è fondato in particolare sul rapporto d'incidente 12 febbraio 2007 della
Polizia cantonale di __________, corredato del verbale d'interrogatorio del
trasgressore e delle fotografie della zona teatro degli eventi. La sua
qualifica giuridica non è quindi dipesa da conoscenze specifiche acquisite
durante il procedimento contravvenzionale, ma dal solo esame della documentazione
allestita dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro.
L'UGC era di principio vincolato all'accertamento dei fatti posto a fondamento
della decisione penale adottata. Da questo profilo, non sussiste alcuna
contestazione. I fatti non sono controversi.
L'UGC non era invece vincolato anche alla valutazione giuridica della
fattispecie che esso stesso aveva operato statuendo quale autorità penale. Per
il Tribunale federale, la qualifica giuridica attribuita dal giudice penale ai
fatti rilevanti vincola in effetti l'autorità amministrativa soltanto quando
dipende in misura determinante dall'apprezzamento di circostanze che tale
giudice conosce meglio di quest'ultima. Ipotesi, questa, che in concreto non si
verifica già perché l'autorità amministrativa, che si identifica con quella
penale, ha statuito sulla base degli stessi atti.
Ci si può invero chiedere se elementari considerazioni di coerenza e
l'interesse ad evitare decisioni contraddittorie non impongano all'istanza che
statuisce dapprima come autorità penale ed in seguito come autorità
amministrativa di attenersi in sede amministrativa alla qualifica giuridica
precedentemente attribuita ad una determinata fattispecie in sede penale. A
mente di questo Tribunale, il principio di legalità deve prevalere
sull'interesse dell'amministrato all'adozione di decisioni coerenti e prive di
contraddizioni. Ove ritenga erronea la qualifica giuridica della fattispecie
operata in sede di giudizio penale, nulla vieta dunque all'UGC di apportarvi le
necessarie correzioni in sede di decisione sulle conseguenze amministrative
dell'infrazione. L'interesse dell'amministrato ed il principio della buona fede
non giustificano una reiterazione dell'errore.
Confermando la diversa impostazione
giuridica che la Sezione della circolazione ha dato agli accadimenti, il
Consiglio di Stato non è dunque incorso in alcuna violazione del diritto. La
sentenza federale invocata dal ricorrente (STF 6A.21/2006 del 16 giugno 2006)
non permette di giungere ad altra conclusione, avendo per oggetto un accertamento
manifestamente incompleto dei fatti determinanti che ha indotto l'Alta Corte ad
annullare la decisione viziata ed a rinviare gli atti all'ultima istanza cantonale
per nuovo giudizio.
3.
Resta da
esaminare se RI 1 ha effettivamente compromesso in maniera grave la sicurezza
della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr e la
durata della revoca irrogatagli.
3.1
Le infrazioni delle prescrizioni sulla
circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista
dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammoni-mento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca
della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo
caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione
dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità
professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può
tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a, medio grave, art. 16b, grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr).
3.2
In sede penale RI 1 è stato multato per
aver circolato a velocità inadeguata (art. 32 cpv. 1 LCStr), perso la
padronanza di guida del proprio veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC), attraversato
la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza (art. 34 cpv. 1 e 2
LCStr, 7 cpv. 1 ONC) e invaso il marciapiede su entrambi i lati della
carreggiata. Questi sono i fatti decisivi, accreditati dalla risoluzione di
multa 27 aprile 2007 cresciuta in giudicato incontestata.
Trattasi di eventi oggettivamente gravi, ove
solo si consideri che sono avvenuti all'interno di una località, su un tratto
di strada bagnata gravato da un limite di velocità di 60 km/h e in condizioni di luce precarie. Solo l'assenza di altri veicoli e soprattutto di pedoni ha
fatto sì che la carambola nella quale è incorso il ricorrente non abbia avuto
conseguenze tragiche. In simili evenienze, non v'è dubbio RI 1 ha cagionato un serio pericolo astratto per la sicurezza del traffico violando gravemente le norme
della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.
Se ne deve concludere che, tornando
applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi
tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da
questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al
diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che
corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui
il ricorrente si è reso protagonista.
4.
Stante quanto precede, il
ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 15a cpv. 3, 16, 16c, 31, 32, 34, 90
LCStr, 3, 7 ONC, 33 OAC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del
ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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