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Decisione

52.2007.399

Rilascio di un permesso di domicilio a un rifugiato dopo un soggiorno legale di 5 anni in Svizzera

25 febbraio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

cittadino eritreo RI 1 (1980) è entrato in Svizzera il 28 agosto 2002,

depositando una domanda d'asilo. Il 30 giugno 2003 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, ora Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto

la domanda, fissandogli un termine con scadenza il 19 novembre 2003 per

lasciare il territorio elvetico, termine che non è stato rispettato.

B. Il 23

agosto 2006 l'UFM ha accolto l'istanza di RI 1 volta a ottenere il riesame della

decisione del 30 giugno 2003 e lo ha riconosciuto rifugiato ai sensi dell'art.

3 LAsi. Per questo motivo, il 4 ottobre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha posto al

beneficio di un permesso di dimora annuale.

C. Il 23

agosto 2007 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la richiesta di RI 1

di rilasciargli un'autorizzazione di domicilio, limitandosi a rinnovargli il

permesso di dimora.

L'autorità dipartimentale ha ritenuto che,

con il suo comportamento, l'interessato aveva dimostrato di non essere capace

ad adattarsi alle regole sociali e all'ordinamento del nostro paese, in quanto

fino a quel momento non aveva mai svolto un'attività lucrativa tanto da essere a

carico dell'assistenza pubblica (art. 4, 10, 16 LDDS; 8 e 11 ODDS).

D. Con

giudizio 6 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e la sua domanda di

assistenza giudiziaria.

Secondo il Governo, l'interessato non adempiva

le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio, già per il fatto che

non risiedeva legalmente nel nostro Paese da cinque anni.

A titolo abbondanziale, l'Esecutivo

cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciare il permesso

richiesto dall'interessato per i motivi addotti dal dipartimento, considerando la

decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

E. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio

di un permesso di domicilio.

Il ricorrente ritiene di aver diritto al

permesso sollecitato, sostenendo che il termine quinquennale di soggiorno

legale per ottenerlo decorre dal deposito della domanda d'asilo.

Inoltre contesta di essere incapace di

adattarsi all’ordinamento elvetico, sostenendo di essere stato impedito a

lavorare e a frequentare corsi di formazione prima dell'ottenimento dello

statuto di rifugiato in quanto la sua situazione di richiedente l'asilo non

glielo permetteva.

Anche in questa sede chiede di essere posto

al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

F. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

G. In fase di

replica e di duplica, le parti hanno ribadito le proprie reciproche posizioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.3. Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui

risiedono legalmente e, dopo cinque anni e a determinate condizioni, a un

permesso di domicilio (art. 60 LAsi; RS142.31).

In concreto, il ricorrente ha diritto a un

permesso di polizia degli stranieri in quanto il 23 agosto 2006 l'UFM gli ha accordato l'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto

pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire

sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

Se l'insorgente possa ottenere un permesso di

domicilio è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Innanzitutto,

occorre esaminare se il ricorrente risiede legalmente in Svizzera da almeno

cinque anni, circostanza questa che è stata negata dal Consiglio di Stato.

2.1

Come accennato in precedenza, l'art. 60

cpv. 2 LAsi dispone infatti che le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo

e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni, hanno diritto, a

determinate condizioni che verranno esposte nel consid. 3, a un permesso di

domicilio.

2.2

Nel caso di specie RI 1 è entrato in

Svizzera il 28 agosto 2002 depositando una domanda d'asilo ed è stato posto, in

attesa di una decisione in merito, al beneficio dello specifico permesso (N)

per richiedenti l'asilo. Il 30 giugno 2003 l'UFR ha respinto la domanda, ordinandogli di lasciare il territorio elvetico entro il 19 novembre 2003. Malgrado ciò

egli ha continuato a soggiornare in Svizzera, in quanto titolare di un permesso

N regolarmente rinnovatogli dalle autorità ticinesi anche dopo la reiezione

della sua domanda d'asilo. Il 23 agosto 2006, le autorità federali hanno deciso

di riconsiderare il loro precedente giudizio ed hanno risolto di accordargli lo

statuto di rifugiato. Il 4 ottobre successivo il Dipartimento delle istituzioni

gli ha quindi rilasciato un permesso di dimora annuale.

2.3

Visto quanto precede, è senz'altro a

giusta ragione che insorgente sostiene di risiedere legalmente in Svizzera da

più di cinque anni, in quanto determinante per il calcolo di detto termine è il

momento in cui egli ha ricevuto per la prima volta il permesso N, vale a dire

subito dopo il deposito, avvenuto nell'agosto del 2002, della sua domanda

d'asilo. Certo, RI 1 non ha rispettato l'ordine di lasciare il territorio elvetico

dopo che l'UFM gli aveva negato l'asilo. D'altra parte per, bisogna considerare

che, nonostante fosse pendente l'esecuzione del suo allontanamento,

l'interessato ha comunque continuato a beneficiare di un permesso per richiedenti

l'asilo.

Non porta a diversa

conclusione il fatto che nell'ottobre 2005 egli risultava

irreperibile in Ticino e che il 2 dicembre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione abbia comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri

di Lugano che la procedura d'asilo doveva essere considerata terminata (v.

anche notifica 14.11.2005 della Polizia cantonale all'UFR). In effetti, poche

settimane dopo, il ricorrente è stato agevolmente rintracciato a Lugano dalla

Polizia cantonale. Interrogato tra l'altro anche in merito alla sua temporanea

scomparsa dal Ticino, egli ha dichiarato che di avere soggiornato per circa un

mese a Losanna da un suo connazionale, onde sfuggire ad una persona che lo

importunava presso il Centro di accoglienza per richiedenti l'asilo di Cadro,

dove normalmente alloggiava (v. verbale d'interrogatorio 11.1.2006, agli atti).

Tale (breve) periodo di assenza non gli ha impedito di ottenere il 27 marzo

2006.

il ripristino del suo permesso N valido fino al 19 aprile 2006 ed il suo

successivo rinnovo fino al 19 ottobre 2006, per poi infine ottenere il permesso

di dimora una volta acquisito lo statuto di rifugiato.

Inoltre, come ha già avuto modo di considerare

il Tribunale federale in una sentenza del 20.12.2000 in merito proprio a un'autorizzazione

di domicilio per i rifugiati ai sensi dell'art. 60 cpv. 2 LAsi (2A.165/2000,

consid. 3b e c), benché i rifugiati siano in linea di principio sottoposti alle

medesime disposizioni generali degli stranieri in Svizzera, i principi generali

che reggono la normativa in materia di polizia degli stranieri non possono

essere loro applicati tali e quali. Infatti, conformemente anche alla Convenzione

di Ginevra del 28.7.1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.130), bisogna accordare

a questi ultimi uno statuto più favorevole di quello degli stranieri ordinari, alleggerendo

le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio al fine di favorire

la loro integrazione. Questo statuto privilegiato è giustificato dal fatto che,

contrariamente agli stranieri ordinari, i rifugiati sono privati di ogni protezione

da parte del loro paese d'origine e sono costretti a crearsi una nuova

esistenza nel paese cui hanno ottenuto asilo. Determinante è dunque che essi

abbiano soggiornato legalmente a partire dalla loro entrata in Svizzera e

questo indipendentemente dal tipo di permesso di cui sono stati al beneficio. Per

questo motivo, l'art. 60 cpv. 2 LAsi non dev'essere interpretato

restrittivamente e, in linea di principio, brevi interruzioni del soggiorno, come

quella appena esposta, non precludono il diritto a ottenere un ordinario

permesso di soggiorno, a meno che non abbiano una connotazione illegale

accertata dalle autorità competenti. Circostanza questa che però nella

fattispecie non si è verificata.

3.

Il

dipartimento ha fondato la decisione di diniego di rilascio di un permesso di

domicilio, confermata dal Consiglio di Stato peraltro a titolo meramente abbondanziale,

rilevando che RI 1 adempiva i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1

lett. b LDDS in quanto, con la sua condotta in generale e i suoi atti, egli dimostrava

di non volere o di non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel

Paese che lo ospita, perché non aveva mai svolto un'attività lucrativa ed era a

carico dell'assistenza pubblica.

L'autorità dipartimentale ha posto in

evidenza che l'art. 60 cpv. 2 LAsi permette di negare un permesso di domicilio alle

persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da

almeno cinque anni se sono dati nei loro confronti motivi d’espulsione ai sensi

dell'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS.

Ora, non è necessario verificare in questa

sede se tali condizioni siano adempiute. Infatti, il cpv. 2 dell'art. 60 LAsi è

stato modificato il 1° gennaio 2008. Esso prevede ora che le persone a cui la

Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni

hanno diritto al permesso di domicilio, purché non siano state condannate in

Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei loro confronti

non sia stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 61 o 64 CP

(a), o non abbiano violato in modo rilevante o ripetutamente o non espongano a

pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o non

costituiscano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera

(b).

Tenuto conto della rilevanza di tale

modifica legislativa e che la stessa è immediatamente applicabile anche a tutte

le domande pendenti al 1° gennaio 2008 (v. art. 121 cpv. 1 LAsi), per rispettare

il doppio grado di giurisdizione questo Tribunale non può fare altro che

annullare la decisione dipartimentale impugnata, come pure quella del Consiglio

di Stato che la conferma e rinviare gli atti direttamente all'autorità di prime

cure, affinché provveda ad accertare nuovamente la fattispecie e, in particolare

a verificare se il comportamento tenuto in Svizzera dall'insorgente adempie le

nuove condizioni poste dell'art. 60 cpv. 2 LAsi, nella sua versione in vigore

dall'inizio di quest'anno.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto accolto, annullando

sia la decisione dipartimentale impugnata che quella governativa che la tutela.

Gli atti sono rinviati direttamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,

affinché, tenuto conto dei considerandi posti a fondamento del presente

giudizio, provveda a statuire nuovamente sulla domanda di rilascio del permesso

di domicilio a suo tempo inoltrata del ricorrente.

5.

Visto

l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art.

28.

PAmm).

Lo Stato del Cantone Ticino è però tenuto a rifondere

all'insorgente, assistito da un consulente giuridico agente a titolo professionale,

un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Con l'assegnazione delle ripetibili, la

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata sia

davanti al Consiglio di Stato che in questa sede diviene priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 60 cpv. 1 e 2, 121 cpv. 1 LAsi; 5, 6

LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm; la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione 6 novembre

2007 (n. 5691) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 23

agosto 2007 (ST 228) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni.

2. Gli atti

sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché statuisca

nuovamente sulla domanda di rilascio di un permesso di domicilio presentata dal

ricorrente, come indicato ai considerandi.

3. Non si

prelevano né tasse, né spese di giustizia.

4. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

5. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata sia davanti al

Consiglio di Stato che in questa sede diviene priva di oggetto.

6. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

7. Intimazione

a:

;

;

,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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