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Decisione

52.2007.404

Licenza edilizia per la formazione di un deposito di terra vegetale

21 gennaio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Dando

seguito ad analoga sollecitazione, l'11 giugno 2007 il ricorrente RI 1 ha inoltrato al municipio di Muzzano una domanda di costruzione in sanatoria per un deposito di

terra vegetale, destinato alla sua ditta di scavi, trasporti e fornitura di materiale,

che aveva formato su un terreno (part. 835), situato a lato di via ai Mulini in

località Ponzana, nella zona per inserimenti di industria leggera (J2) del PR. Nella

relazione tecnica, l'istante osservava che il fondo era già stato utilizzato a

scopo di deposito da imprese di costruzione che l'avevano locato in precedenza.

b. Alla domanda si sono opposte le CO 2 (__________),

proprietarie di un fondo adiacente (part. 80), obiettando che il deposito si

poneva in contrasto il divieto di formare depositi a cielo aperto sancito dall'art.

39 lett. m NAPR.

Raccolto l'avviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 23 agosto 2007 il municipio ha respinto la

domanda, ritenendola contraria al divieto in questione.

B. Con

giudizio 6 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della

licenza, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Il Governo ha in sostanza condiviso la tesi

dell'autorità comunale. Il preesistente uso del fondo a scopo di deposito di

imprese di costruzione, tollerato dal municipio, sarebbe irrilevante. Non

sussisterebbe inoltre alcuna disparità di trattamento per rapporto ai depositi

di altre aziende insediate da anni nella zona.

C. Contro il

predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza gli venga

rilasciata.

L'insorgente ripropone e sviluppa

ulteriormente in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al

Consiglio di Stato. Sottolinea in particolare che la zona è costellata da

depositi a cielo aperto di altre ditte e che il fondo in esame era già utilizzato

da almeno 40 anni come deposito di imprese di costruzione.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio e le __________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente

con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della

contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie prodotte.

Il sopralluogo richiesto dall'insorgente non appare invero atto a procurare a

questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Per lo stesso motivo, va esente da critiche la valutazione anticipata negativa

operata dal Consiglio di Stato circa la rilevanza della prova richiesta. I

fatti salienti non sono peraltro contestati.

Considerandi

2.

2.1. L'art.

39.

NAPR riserva la zona J2, qui in esame, agli inserimenti (recte: insediamenti)

di industria leggera, ovvero alla costruzione di edifici destinati alla produzione

industriale leggera, poco molesta (cfr. lett. a). Nell'evidente intento di

contenere l'impatto di questi insediamenti sull'ambiente, in particolare sul paesaggio,

la lett. m della norma vieta la realizzazione di aree di deposito a cielo

aperto.

Il divieto è formulato in termini chiari,

che non lasciano spazio ad interpretazioni riduttive. Depositi di materiali,

macchinari ed attrezzature non racchiusi in edifici sono per principio vietati,

indipendentemente dal fatto che materiali e macchinari siano utilizzati nell'ambito

di processi produttivi.

2.2

Il deposito a cielo aperto di ingenti

quantitativi di terra vegetale, realizzato senza permesso dall'insorgente sul

fondo in

esame, si pone in contrasto manifesto ed insanabile con il divieto sancito

dall'art. 39 lett. m NAPR.

Da questo profilo, è evidente che non può

essere autorizzato.

2.3

Invano si richiama l'insorgente al

principio della parità di trattamento, rilevando che l'intera zona è costellata

da depositi a cielo aperto di materiali e macchinari di imprese di costruzione

o d'altro genere. Questi stabilimenti aziendali, fra i quali va annoverato

anche quello del ricorrente, sono preesistenti all'entrata in vigore del PR.

Non risulta invero che siano stati autorizzati successivamente. Nemmeno il

ricorrente lo sostiene.

Il confronto è dunque improponibile, poiché gli

insediamenti ai quali il ricorrente fa riferimento versano in una situazione

giuridicamente diversa dalla sua, siccome posti al beneficio della tutela delle

situazioni acquisite (art. 26 Cost. fed.; art. 72 LALPT).

2.4

Parimenti, non giova all'insorgente

richiamarsi al fatto che in passato il fondo in discussione sarebbe già stato

utilizzato a scopo di deposito da parte di imprese di costruzione che

l'avrebbero avuto in locazione. A prescindere dal fatto che l'uso anteriore non

è minimamente dimostrato, non si può comunque ignorare che, aderendo alla

richiesta del municipio di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria,

il ricorrente ha implicitamente ammesso che la formazione di un deposito di

terra vegetale sul fondo soggiaceva comunque all'obbligo del permesso di costruzione,

sia che lo si configuri come nuova utilizzazione, sia che vi si ravvisi un

cambiamento di destinazione. Se si fosse trattato della semplice continuazione

di un uso legittimamente preesistente, l'insorgente non avrebbe infatti

inoltrato alcuna domanda di costruzione.

2.5

Il fatto che il fondo potrà essere in

futuro oggetto di espropriazione non è per nulla atto a legittimare il rilascio

di un permesso a titolo precario.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 39 NAPR di Muzzano; 3, 18, 28,

60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg.

LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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