52.2007.404
Licenza edilizia per la formazione di un deposito di terra vegetale
21 gennaio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2007.404
Data decisione, Autorità:
21.01.2008, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la formazione di un deposito di terra vegetale
DOMANDA DI COSTRUZIONE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2007.404
Lugano
21 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 novembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 5692) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 23 agosto 2007 con cui il municipio di Muzzano gli ha negato la
licenza edilizia per formare un deposito di terra vegetale in località
Ponzana (part. 835);
viste le risposte:
- 7 dicembre 2007 delle CO
2;
- 11 dicembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 20 dicembre 2007 del
municipio di Muzzano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Dando
seguito ad analoga sollecitazione, l'11 giugno 2007 il ricorrente RI 1 ha inoltrato al municipio di Muzzano una domanda di costruzione in sanatoria per un deposito di
terra vegetale, destinato alla sua ditta di scavi, trasporti e fornitura di materiale,
che aveva formato su un terreno (part. 835), situato a lato di via ai Mulini in
località Ponzana, nella zona per inserimenti di industria leggera (J2) del PR. Nella
relazione tecnica, l'istante osservava che il fondo era già stato utilizzato a
scopo di deposito da imprese di costruzione che l'avevano locato in precedenza.
b. Alla domanda si sono opposte le CO 2 (__________),
proprietarie di un fondo adiacente (part. 80), obiettando che il deposito si
poneva in contrasto il divieto di formare depositi a cielo aperto sancito dall'art.
39 lett. m NAPR.
Raccolto l'avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 23 agosto 2007 il municipio ha respinto la
domanda, ritenendola contraria al divieto in questione.
B. Con
giudizio 6 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della
licenza, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Il Governo ha in sostanza condiviso la tesi
dell'autorità comunale. Il preesistente uso del fondo a scopo di deposito di
imprese di costruzione, tollerato dal municipio, sarebbe irrilevante. Non
sussisterebbe inoltre alcuna disparità di trattamento per rapporto ai depositi
di altre aziende insediate da anni nella zona.
C. Contro il
predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza gli venga
rilasciata.
L'insorgente ripropone e sviluppa
ulteriormente in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al
Consiglio di Stato. Sottolinea in particolare che la zona è costellata da
depositi a cielo aperto di altre ditte e che il fondo in esame era già utilizzato
da almeno 40 anni come deposito di imprese di costruzione.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e le __________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie prodotte.
Il sopralluogo richiesto dall'insorgente non appare invero atto a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Per lo stesso motivo, va esente da critiche la valutazione anticipata negativa
operata dal Consiglio di Stato circa la rilevanza della prova richiesta. I
fatti salienti non sono peraltro contestati.
Considerandi
2.
2.1. L'art.
39.
NAPR riserva la zona J2, qui in esame, agli inserimenti (recte: insediamenti)
di industria leggera, ovvero alla costruzione di edifici destinati alla produzione
industriale leggera, poco molesta (cfr. lett. a). Nell'evidente intento di
contenere l'impatto di questi insediamenti sull'ambiente, in particolare sul paesaggio,
la lett. m della norma vieta la realizzazione di aree di deposito a cielo
aperto.
Il divieto è formulato in termini chiari,
che non lasciano spazio ad interpretazioni riduttive. Depositi di materiali,
macchinari ed attrezzature non racchiusi in edifici sono per principio vietati,
indipendentemente dal fatto che materiali e macchinari siano utilizzati nell'ambito
di processi produttivi.
2.2
Il deposito a cielo aperto di ingenti
quantitativi di terra vegetale, realizzato senza permesso dall'insorgente sul
fondo in
esame, si pone in contrasto manifesto ed insanabile con il divieto sancito
dall'art. 39 lett. m NAPR.
Da questo profilo, è evidente che non può
essere autorizzato.
2.3
Invano si richiama l'insorgente al
principio della parità di trattamento, rilevando che l'intera zona è costellata
da depositi a cielo aperto di materiali e macchinari di imprese di costruzione
o d'altro genere. Questi stabilimenti aziendali, fra i quali va annoverato
anche quello del ricorrente, sono preesistenti all'entrata in vigore del PR.
Non risulta invero che siano stati autorizzati successivamente. Nemmeno il
ricorrente lo sostiene.
Il confronto è dunque improponibile, poiché gli
insediamenti ai quali il ricorrente fa riferimento versano in una situazione
giuridicamente diversa dalla sua, siccome posti al beneficio della tutela delle
situazioni acquisite (art. 26 Cost. fed.; art. 72 LALPT).
2.4
Parimenti, non giova all'insorgente
richiamarsi al fatto che in passato il fondo in discussione sarebbe già stato
utilizzato a scopo di deposito da parte di imprese di costruzione che
l'avrebbero avuto in locazione. A prescindere dal fatto che l'uso anteriore non
è minimamente dimostrato, non si può comunque ignorare che, aderendo alla
richiesta del municipio di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria,
il ricorrente ha implicitamente ammesso che la formazione di un deposito di
terra vegetale sul fondo soggiaceva comunque all'obbligo del permesso di costruzione,
sia che lo si configuri come nuova utilizzazione, sia che vi si ravvisi un
cambiamento di destinazione. Se si fosse trattato della semplice continuazione
di un uso legittimamente preesistente, l'insorgente non avrebbe infatti
inoltrato alcuna domanda di costruzione.
2.5
Il fatto che il fondo potrà essere in
futuro oggetto di espropriazione non è per nulla atto a legittimare il rilascio
di un permesso a titolo precario.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 NAPR di Muzzano; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg.
LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,
entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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