52.2007.407
Annullamento del concorso
13 dicembre 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.407
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, TRAM
Titolo:
Annullamento del concorso
PROCEDURA
art. 34 LCPUBB
Incarto n.
52.2007.407
52.2007.408
Lugano
13 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 26 novembre 2007 della
RI
1
contro
le
decisioni 15 novembre 2007 del CO 1 che annullano i concorsi ad invito
indetti per lo spurgo di due campi d'inumazione dei cimiteri di __________ e
di __________;
viste le risposte 7 dicembre 2007 del CO
1;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con scritti del 2
agosto 2007 il CO 1 ha invitato quattro ditte del ramo, fra cui la ricorrente RI
1 (RI 1), ad inoltrare entro il 5 settembre 2007 delle offerte per lo spurgo
del campo d'inumazione n. 90 del cimitero di __________, rispettivamente di un
altro campo del cimitero di __________;
che gli inviti si limitavano ad elencare in dettaglio le
prestazioni messe a concorso, nonché le date d'inizio dei lavori;
che le quattro ditte interpellate hanno inoltrato le
rispettive offerte, che il 5 settembre 2007 sono state aperte in seduta pubblica;
che con decisioni del 15 novembre 2007 il municipio ha annullato
Fatti
i concorsi, rilevando di aver omesso di fissare i criteri d'aggiudicazione;
che contro le predette decisioni la RI 1, che aveva inoltrato
le offerte a miglior mercato, insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che siano annullate e che le commesse le siano
aggiudicate;
che all'accoglimento dei ricorsi si oppone il municipio,
rilevando che la mancata, preventiva definizione di qualsiasi criterio d'aggiudicazione
gli impedisce di effettuare un confronto oggettivo fra le offerte;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante
alle gare alle quali è stata invitata la ricorrente è sicuramente legittimata
ad impugnare le decisioni con cui il committente ha risolto di interrompere la
procedura d'aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che i ricorsi,
tempestivamente proposti contro decisioni impugnabili (art. 37 lett. d LCPubb),
sono dunque ricevibili in ordine;
che le impugnative aventi
per oggetto decisioni analoghe possono essere decise con un unico giudizio
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 34 LCPubb,
in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la
commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1); esso può indire una
nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni
obbligo di risarcimento (cpv. 2);
che la norma limita la
libertà del committente di prescindere da un'aggiudicazione, permettendogli di
interrompere la gara soltanto nel caso in cui sussistano motivi talmente gravi
da far apparire una delibera ragionevolmente inesigibile; con questa norma, volta
a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone il committente in
ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli obblighi che il
principio della buona fede determina nell'ambito dei rapporti precontrattuali
(Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
n. 453 seg.);
che l'art. 34 LCPubb non
precisa i motivi che possono legittimare un'interruzione della procedura;
l'art. 55 RLCPubb/CIAP specifica tuttavia che il committente può indire una
nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla
commessa, (a) quando nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri ed
alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) quando si può contare
su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni
tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) quando il
progetto viene modificato in modo sostanziale; oppure (d) quando le offerte
valide presentate superano manifestamente il limite dei crediti allocati;
l'elenco dei motivi non è esaustivo;
che suscettibili di
giustificare una rinuncia all’aggiudicazione sono tutte quelle circostanze che,
valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1), permettono
di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che
l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41
pag. 169 seg.); semplici differenze di prezzo, contenute entro limiti
ragionevoli, non giustificano di principio la ripetizione della procedura (STA
52.2003.115);
che l'interruzione della
gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle
offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono
alterare il gioco della concorrenza nella nuova procedura;
che secondo l’art. 10 cpv. 1 LCPubb, nella procedura ad
invito il committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza
pubblicazione del bando di gara, a presentare un’offerta entro un termine
adeguato;
che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, la dispensa
dalla pubblicazione del bando non esime il committente dall'obbligo di definire
preventivamente le regole della gara, fissando in particolare i criteri e/o
sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa
ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione; obbligo sancito dall'art.
10 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, che il cpv. 2 dichiara espressamente applicabile anche
ai concorsi ad invito;
che la mancata preventiva definizione dei criteri
d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione costituisce un difetto
talmente grave da giustificare l'annullamento dell'intera procedura di
concorso;
che l'interesse generale ad una corretta applicazione della
legge prevale chiaramente sull'affidamento riposto dalla ricorrente nella
legittimità della procedura adottata dal municipio; l'interruzione della gara
non appare per nulla incompatibile con gli obblighi che la procedura
d'aggiudicazione genera in capo al committente;
che, stando così le cose, i ricorsi vanno senz'altro
respinti;
che si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia a
carico della ricorrente, poiché non appare equo farle sopportare, oltre al
palesamento dei suoi prezzi, anche le conseguenze dei grossolani errori
d'impostazione della gara posti in essere dal municipio.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10, 36, 37 LCPubb; 10 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
Considerandi
2.
Si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
3.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4.
Intimazione
a:
;
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster