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Decisione

52.2007.407

Annullamento del concorso

13 dicembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i concorsi, rilevando di aver omesso di fissare i criteri d'aggiudicazione;

che contro le predette decisioni la RI 1, che aveva inoltrato

le offerte a miglior mercato, insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che siano annullate e che le commesse le siano

aggiudicate;

che all'accoglimento dei ricorsi si oppone il municipio,

rilevando che la mancata, preventiva definizione di qualsiasi criterio d'aggiudicazione

gli impedisce di effettuare un confronto oggettivo fra le offerte;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante

alle gare alle quali è stata invitata la ricorrente è sicuramente legittimata

ad impugnare le decisioni con cui il committente ha risolto di interrompere la

procedura d'aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che i ricorsi,

tempestivamente proposti contro decisioni impugnabili (art. 37 lett. d LCPubb),

sono dunque ricevibili in ordine;

che le impugnative aventi

per oggetto decisioni analoghe possono essere decise con un unico giudizio

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 34 LCPubb,

in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la

commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1); esso può indire una

nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni

obbligo di risarcimento (cpv. 2);

che la norma limita la

libertà del committente di prescindere da un'aggiudicazione, permettendogli di

interrompere la gara soltanto nel caso in cui sussistano motivi talmente gravi

da far apparire una delibera ragionevolmente inesigibile; con questa norma, volta

a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone il committente in

ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli obblighi che il

principio della buona fede determina nell'ambito dei rapporti precontrattuali

(Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,

n. 453 seg.);

che l'art. 34 LCPubb non

precisa i motivi che possono legittimare un'interruzione della procedura;

l'art. 55 RLCPubb/CIAP specifica tuttavia che il committente può indire una

nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla

commessa, (a) quando nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri ed

alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) quando si può contare

su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni

tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) quando il

progetto viene modificato in modo sostanziale; oppure (d) quando le offerte

valide presentate superano manifestamente il limite dei crediti allocati;

l'elenco dei motivi non è esaustivo;

che suscettibili di

giustificare una rinuncia all’aggiudicazione sono tutte quelle circostanze che,

valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1), permettono

di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che

l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41

pag. 169 seg.); semplici differenze di prezzo, contenute entro limiti

ragionevoli, non giustificano di principio la ripetizione della procedura (STA

52.2003.115);

che l'interruzione della

gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle

offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono

alterare il gioco della concorrenza nella nuova procedura;

che secondo l’art. 10 cpv. 1 LCPubb, nella procedura ad

invito il committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza

pubblicazione del bando di gara, a presentare un’offerta entro un termine

adeguato;

che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, la dispensa

dalla pubblicazione del bando non esime il committente dall'obbligo di definire

preventivamente le regole della gara, fissando in particolare i criteri e/o

sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa

ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione; obbligo sancito dall'art.

10 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, che il cpv. 2 dichiara espressamente applicabile anche

ai concorsi ad invito;

che la mancata preventiva definizione dei criteri

d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione costituisce un difetto

talmente grave da giustificare l'annullamento dell'intera procedura di

concorso;

che l'interesse generale ad una corretta applicazione della

legge prevale chiaramente sull'affidamento riposto dalla ricorrente nella

legittimità della procedura adottata dal municipio; l'interruzione della gara

non appare per nulla incompatibile con gli obblighi che la procedura

d'aggiudicazione genera in capo al committente;

che, stando così le cose, i ricorsi vanno senz'altro

respinti;

che si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia a

carico della ricorrente, poiché non appare equo farle sopportare, oltre al

palesamento dei suoi prezzi, anche le conseguenze dei grossolani errori

d'impostazione della gara posti in essere dal municipio.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 10, 36, 37 LCPubb; 10 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

Si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia.

3.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4.

Intimazione

a:

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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