52.2007.41
Disdetta rapporto di impiego
21 febbraio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.41
Data decisione, Autorità:
21.02.2007, TRAM
Titolo:
Disdetta rapporto di impiego
RAPPORTO D'IMPIEGO
art. 208 LOC
Incarto n.
52.2007.41
Lugano
21 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2007 del
RI 1
contro
la decisione 16 gennaio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 301) che annulla la decisione 11 settembre 2006 con cui il municipio di RI
1 ha disdetto il rapporto d'impiego della dipendente CO 1;
viste le risposte:
- 13 febbraio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 16 febbraio 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
risoluzione 23 maggio 2005 il municipio di RI 1 ha assunto la resistente CO 1
quale impiegata d'ufficio presso le Aziende municipalizzate della città con lo
statuto d'incaricata per la durata di un anno a far tempo dal 1° giugno
seguente.
Il 21 febbraio 2006 il municipio ha aperto
nei suoi confronti un'inchiesta amministrativa per violazione dei doveri di
servizio (assenze ingiustificate, scarso impegno, scortesia verso gli utenti).
Dopo un colloquio fra rappresentanti del
municipio e la resistente, il 24 aprile 2006 il municipio le ha rinnovato
l'incarico per un ulteriore anno (1° giugno 2006 - 31 maggio 2007). L'inchiesta
amministrativa è stata formalmente chiusa soltanto l'11 maggio 2006 con un severo
richiamo al rispetto dei doveri di servizio.
B. Il 17
agosto 2006 il municipio ha aperto una nuova inchiesta am-ministrativa a carico
della resistente, rimproverandole di aver chiuso e lasciato senza
giustificazione l'ufficio alle 1615 del 26 luglio 2006 e di essere sgarbata con
l'utenza.
La resistente si è giustificata asserendo di
essersi assentata con il permesso del superiore e contestando di essere
scortese con gli utenti.
Con decisione 11 settembre 2006 il municipio
ha disdetto il rapporto d'impiego con effetto al 30 novembre 2006, togliendo preventivamente
l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ed abbandonando la nuova inchiesta
amministrativa.
La decisione, fondata sull'art. 85 ROD, era
giustificata dall'impossibilità di continuare il rapporto d'impiego.
C. Con
giudizio 16 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato il licenziamento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso interposta da CO 1 e rinviando gli atti al municipio
per nuova decisione.
Il Consiglio di Stato ha in sostanza
ritenuto che l'autorità comunale non avesse assicurato alla ricorrente
sufficienti possibilità di difesa. Nell'ambito della seconda inchiesta
amministrativa, l'insorgente non avrebbe invero avuto motivo di paventare un
licenziamento.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della disdetta.
Dopo aver ricordato che il licenziamento
degli incaricati non presuppone l'esistenza di giustificati motivi o
l'esperimento di una particolare procedura, l'insorgente rileva in sostanza che
Sheila CO 1 aveva potuto far valere i suoi diritti sia in sede d'inchiesta
amministrativa, sia impugnando la decisione di licenziamento davanti ad un'istanza
di ricorso dotata di pieno potere di cognizione.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
CO 1 si rimette invece al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Da questo profilo, il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Secondo l’art. 44 PAmm, decisioni
pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente
un danno non altrimenti riparabile.
La decisione con cui il Consiglio di Stato
ha rinviato gli atti al municipio per nuova decisione è di natura incidentale.
Il ricorrente non ha addotto alcunché per giustificarne l'impugnabilità. Si può
nondimeno ammettere che la decisione di rinvio sia atta a procurargli un danno
difficilmente riparabile nella misura in cui ritardasse la rescissione
effettiva del rapporto d'impiego e comportasse l'obbligo di versare ulteriormente
lo stipendio.
Si può dunque entrare nel merito del
ricorso.
1.3. I fatti determinanti non sono contestati.
Il giudizio può dunque essere emanato senza assumere particolari prove (art. 18
PAmm).
Considerandi
2.
2.1. I
dipendenti del comune di RI 1 sono suddivisi in due ordini: i nominati in
pianta stabile e gli incaricati (art. 2 ROD).
Gli incaricati si suddividono a loro volta
in due categorie: quelli per funzione stabile (art. 10 - 12 ROD) e quelli per
funzione temporanea (art. 13 - 14 ROD).
L'incarico per funzione stabile è conferito
per durata indeterminata quando il dipendente non adempie i requisiti posti
dall'art. 5 cpv. 1 lett. a e c ROD. La durata dell'incarico per funzione temporanea
è invece determinata dalla natura dell'attività per la quale si procede
all'assunzione.
2.2
Secondo l’art. 85 ROD, disciplinante la
disdetta, il rapporto di lavoro con il dipendente incaricato può essere
disdetto da entrambe le parti con un preavviso scritto di un mese se l'incarico
dura da meno di un anno (lett. a), rispettivamente di due mesi se l'incarico
dura da più di un anno (lett. b).
Dalla sistematica del ROD emerge in modo
inequivocabile che la disdetta concerne soltanto i dipendenti incaricati per
funzione stabile, il cui rapporto d'impiego è a tempo indeterminato. L’art. 85
ROD non disciplina invece la cessazione del rapporto d'impiego dei dipendenti
incaricati a tempo determinato. Il rapporto d'impiego di questa categoria di
incaricati cessa infatti automaticamente alla scadenza del periodo per il quale
sono stati assunti. In altri termini, il rapporto d'impiego dei dipendenti
incaricati a tempo determinato non può essere disdetto. I dipendenti di questa
categoria possono semmai essere licenziati in ogni tempo quando ricorrono gli estremi
del licenziamento disciplinare (art. 84 e 32 lett. f ROD).
3.
3.1. Nel
caso concreto, la resistente è stata assunta nel 2005 come incaricata a tempo
determinato, dapprima per il periodo 1° giugno 2005 - 31 maggio 2006. Il
rapporto d'impiego è stato rinnovato nel 2006 per un ulteriore periodo di un
anno (1° giugno 2006 - 31 maggio 2007). Il suo statuto, di conseguenza, era ed
è tuttora quello di dipendente incaricata per funzione temporanea, ovvero per
funzione istituita a titolo provvisorio o per la quale non si può garantire un
impiego duraturo (art. 13 ROD).
Per i motivi esposti al precedente
considerando, il suo rapporto d'impiego non poteva dunque essere disdetto prima
della scadenza del periodo d'incarico. La resistente poteva semmai essere
licenziata in ogni tempo se fossero dati i presupposti del licenziamento
disciplinare (art. 84 e 32 lett. f ROD). Il municipio stesso ha tuttavia
escluso questa ipotesi, abbandonando la seconda inchiesta aperta a carico della
resistente.
Non essendo in nessun caso data la
possibilità di disdire il rapporto d'incarico secondo l’art. 85 ROD, già per
questo motivo il ricorso non può essere accolto.
3.2
Aderendo all'erronea impostazione
giuridica della decisione municipale impugnata, anche il giudizio governativo
risulta lesivo del diritto. In considerazione del divieto di modificare la
decisione impugnata a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm), questo
tribunale deve tuttavia limitarsi a respingere il ricorso.
La tassa di giustizia è posta a carico del
comune ricorrente siccome insorto a tutela di suoi particolari interessi (art.
28.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 11, 85 ROD di __________; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 rappr. da: RA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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