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Decisione

52.2007.41

Disdetta rapporto di impiego

21 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

risoluzione 23 maggio 2005 il municipio di RI 1 ha assunto la resistente CO 1

quale impiegata d'ufficio presso le Aziende municipalizzate della città con lo

statuto d'incaricata per la durata di un anno a far tempo dal 1° giugno

seguente.

Il 21 febbraio 2006 il municipio ha aperto

nei suoi confronti un'inchiesta amministrativa per violazione dei doveri di

servizio (assenze ingiustificate, scarso impegno, scortesia verso gli utenti).

Dopo un colloquio fra rappresentanti del

municipio e la resistente, il 24 aprile 2006 il municipio le ha rinnovato

l'incarico per un ulteriore anno (1° giugno 2006 - 31 maggio 2007). L'inchiesta

amministrativa è stata formalmente chiusa soltanto l'11 maggio 2006 con un severo

richiamo al rispetto dei doveri di servizio.

B. Il 17

agosto 2006 il municipio ha aperto una nuova inchiesta am-ministrativa a carico

della resistente, rimproverandole di aver chiuso e lasciato senza

giustificazione l'ufficio alle 1615 del 26 luglio 2006 e di essere sgarbata con

l'utenza.

La resistente si è giustificata asserendo di

essersi assentata con il permesso del superiore e contestando di essere

scortese con gli utenti.

Con decisione 11 settembre 2006 il municipio

ha disdetto il rapporto d'impiego con effetto al 30 novembre 2006, togliendo preventivamente

l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ed abbandonando la nuova inchiesta

amministrativa.

La decisione, fondata sull'art. 85 ROD, era

giustificata dall'impossibilità di continuare il rapporto d'impiego.

C. Con

giudizio 16 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato il licenziamento, accogliendo

l'impugnativa contro di esso interposta da CO 1 e rinviando gli atti al municipio

per nuova decisione.

Il Consiglio di Stato ha in sostanza

ritenuto che l'autorità comunale non avesse assicurato alla ricorrente

sufficienti possibilità di difesa. Nell'ambito della seconda inchiesta

amministrativa, l'insorgente non avrebbe invero avuto motivo di paventare un

licenziamento.

D. Contro il

predetto giudizio governativo, il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino

della disdetta.

Dopo aver ricordato che il licenziamento

degli incaricati non presuppone l'esistenza di giustificati motivi o

l'esperimento di una particolare procedura, l'insorgente rileva in sostanza che

Sheila CO 1 aveva potuto far valere i suoi diritti sia in sede d'inchiesta

amministrativa, sia impugnando la decisione di licenziamento davanti ad un'istanza

di ricorso dotata di pieno potere di cognizione.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

CO 1 si rimette invece al giudizio del

Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La

legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Da questo profilo, il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Secondo l’art. 44 PAmm, decisioni

pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente

un danno non altrimenti riparabile.

La decisione con cui il Consiglio di Stato

ha rinviato gli atti al municipio per nuova decisione è di natura incidentale.

Il ricorrente non ha addotto alcunché per giustificarne l'impugnabilità. Si può

nondimeno ammettere che la decisione di rinvio sia atta a procurargli un danno

difficilmente riparabile nella misura in cui ritardasse la rescissione

effettiva del rapporto d'impiego e comportasse l'obbligo di versare ulteriormente

lo stipendio.

Si può dunque entrare nel merito del

ricorso.

1.3. I fatti determinanti non sono contestati.

Il giudizio può dunque essere emanato senza assumere particolari prove (art. 18

PAmm).

Considerandi

2.

2.1. I

dipendenti del comune di RI 1 sono suddivisi in due ordini: i nominati in

pianta stabile e gli incaricati (art. 2 ROD).

Gli incaricati si suddividono a loro volta

in due categorie: quelli per funzione stabile (art. 10 - 12 ROD) e quelli per

funzione temporanea (art. 13 - 14 ROD).

L'incarico per funzione stabile è conferito

per durata indeterminata quando il dipendente non adempie i requisiti posti

dall'art. 5 cpv. 1 lett. a e c ROD. La durata dell'incarico per funzione temporanea

è invece determinata dalla natura dell'attività per la quale si procede

all'assunzione.

2.2

Secondo l’art. 85 ROD, disciplinante la

disdetta, il rapporto di lavoro con il dipendente incaricato può essere

disdetto da entrambe le parti con un preavviso scritto di un mese se l'incarico

dura da meno di un anno (lett. a), rispettivamente di due mesi se l'incarico

dura da più di un anno (lett. b).

Dalla sistematica del ROD emerge in modo

inequivocabile che la disdetta concerne soltanto i dipendenti incaricati per

funzione stabile, il cui rapporto d'impiego è a tempo indeterminato. L’art. 85

ROD non disciplina invece la cessazione del rapporto d'impiego dei dipendenti

incaricati a tempo determinato. Il rapporto d'impiego di questa categoria di

incaricati cessa infatti automaticamente alla scadenza del periodo per il quale

sono stati assunti. In altri termini, il rapporto d'impiego dei dipendenti

incaricati a tempo determinato non può essere disdetto. I dipendenti di questa

categoria possono semmai essere licenziati in ogni tempo quando ricorrono gli estremi

del licenziamento disciplinare (art. 84 e 32 lett. f ROD).

3.

3.1. Nel

caso concreto, la resistente è stata assunta nel 2005 come incaricata a tempo

determinato, dapprima per il periodo 1° giugno 2005 - 31 maggio 2006. Il

rapporto d'impiego è stato rinnovato nel 2006 per un ulteriore periodo di un

anno (1° giugno 2006 - 31 maggio 2007). Il suo statuto, di conseguenza, era ed

è tuttora quello di dipendente incaricata per funzione temporanea, ovvero per

funzione istituita a titolo provvisorio o per la quale non si può garantire un

impiego duraturo (art. 13 ROD).

Per i motivi esposti al precedente

considerando, il suo rapporto d'impiego non poteva dunque essere disdetto prima

della scadenza del periodo d'incarico. La resistente poteva semmai essere

licenziata in ogni tempo se fossero dati i presupposti del licenziamento

disciplinare (art. 84 e 32 lett. f ROD). Il municipio stesso ha tuttavia

escluso questa ipotesi, abbandonando la seconda inchiesta aperta a carico della

resistente.

Non essendo in nessun caso data la

possibilità di disdire il rapporto d'incarico secondo l’art. 85 ROD, già per

questo motivo il ricorso non può essere accolto.

3.2

Aderendo all'erronea impostazione

giuridica della decisione municipale impugnata, anche il giudizio governativo

risulta lesivo del diritto. In considerazione del divieto di modificare la

decisione impugnata a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm), questo

tribunale deve tuttavia limitarsi a respingere il ricorso.

La tassa di giustizia è posta a carico del

comune ricorrente siccome insorto a tutela di suoi particolari interessi (art.

28.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 11, 85 ROD di __________; 3,

18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 rappr. da: RA 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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