52.2007.410
Costruzione accessoria - piscina coperta
31 gennaio 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2007.410
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, TRAM
Titolo:
Costruzione accessoria - piscina coperta
COSTRUZIONE ACCESSORIA
art. 6 LCFO
art. 37 agg. 38 LE
art. 5 LFO
Incarto n.
52.2007.410
52.2007.414
Lugano
31 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 26 novembre 2007 di
a.
b.
RI
1
patrocinata
da: PA 1
,
,
patr.,
contro
la
decisione 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5660) che accoglie
parzialmente l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la licenza edilizia 26
giugno 2007 rilasciata dal municipio di __________ a CO 1 per la costruzione
di un complesso residenziale in località __________ (part. 1503 e 1504);
viste le risposte:
- 5 dicembre 2007 del Consiglio di
Stato;
- 21 dicembre 2007 del municipio di __________;
- 14 gennaio 2008 di __________;
al ricorso di __________ (a)
- 5 dicembre 2007 del Consiglio di
Stato;
- 17 dicembre 2007 di __________;
- 27 dicembre 2007 del municipio di __________;
al ricorso di __________ (b)
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2 febbraio 2007 l'__________.
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un
complesso residenziale di 21 appartamenti in località __________ a __________,
su due terreni parzialmente pianeggianti (part. 1503 e 1504). Il complesso è
costituito da tre edifici identici (A, B e C), che verrebbero collegati da un
corpo interrato ad un ulteriore immobile (D), di diversa fattura, inserito nel
pendio del terreno più a sud (part. 1503). Alla domanda di costruzione era
abbinata la richiesta di dissodare con vincolo di rimboschimento compensativo
una porzione di 70 mq del boschetto che ricopre il terreno più a nord (part.
1504) al fine di rispettare la distanza minima di 10 m dal bosco prescritta
dall'art. 6 LCFo.
Alla domanda si è fra gli altri opposta __________,
proprietaria di una casa d'abitazione (part. 361) situata immediatamente a monte
dell'edificio B, la quale ha contestato il progetto dal profilo dell'indice di
occupazione (i.o.) e della distanza dal bosco.
Previo avviso favorevole del Dipartimento del territorio, che
ha accolto anche la domanda di dissodamento, il 26 giugno 2007 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con giudizio 6 novembre 2007
il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla
vicina __________ contro la predetta licenza, che ha confermato limitatamente
agli stabili A, C e D ed annullato in quanto riferita allo stabile B.
Dopo aver riconosciuto la qualifica di costruzione accessoria
al corpo di collegamento tra gli edifici C e D, adibito a piscina e wellness,
il Governo ha respinto le censure riferite all'i.o., ritenendo che potesse
beneficiare del supplemento di indice (20%) previsto dall'art. 15 NAPR per
questo genere di opere.
Il Consiglio di Stato ha invece annullato il permesso di
dissodamento, ritenendo che non fossero date le condizioni per autorizzarlo.
C. Contro il predetto giudizio
si aggravano davanti a questo tribunale tanto la vicina opponente, quanto il
beneficiario della licenza.
a. __________ contesta in sostanza che il corpo ad uso
piscina e wellness possa essere considerato una costruzione accessoria.
Lo escluderebbero la destinazione e gli ingombri verticali
dell'opera.
b. __________ sostiene invece che sarebbero date le premesse
per autorizzare il dissodamento. L'interesse ad un utilizzazione razionale del
terreno prevarrebbero su quelle riferite alla conservazione del bosco.
D. All'accoglimento dei ricorsi
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il municipio postula il rigetto dell'impugnativa di __________,
contestando succintamente le tesi dell'insorgente. Condivide invece il ricorso
di __________, sollecitando il ripristino della licenza riformata.
Gli insorgenti si avversano vicendevolmente, l'una
contestando in dettaglio le tesi della controparte, l'altro senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE e 42 cpv. 2 LCFo.
Entrambi i ricorrenti sono legittimati ad agire in giudizio (art. 43 PAmm). __________
in quanto proprietaria di un fondo contermine a quello dedotto in edificazione
e già opponente. __________ in quanto beneficiario della licenza riformata. I
ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, le impugnative
possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dai piani. Il sopralluogo chiesto dalla
ricorrente __________ non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
2. Dissodamento
2.1. Giusta l'art. 3 LFo, I'area forestale non
va diminuita. La foresta deve essere conservata quale ambiente naturale di vita
e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare
a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv.
1 LFo; DTF 117 lb 327 consid. 2).
Fatti
I dissodamenti sono di conseguenza vietati
(art. 5 cpv. 1 LFo). Per dissodamento si intende ogni cambiamento, durevole o
temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).
Allo scopo di attenuare il rigore della legge, I'art.
5 cpv. 2 LFo prevede nondimeno la possibilità di concedere deroghe al divieto
di dissodamento in casi del tutto eccezionali ed a determinate condizioni.
Giusta I'art. 5 cpv. 2 LFo, una deroga può essere concessa se il richiedente
dimostra l'esistenza di gravi motivi, di natura pubblica e/o privata,
prevalenti sull'interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre
adempiute le condizioni seguenti: (a) l'opera per la quale si richiede il
dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto; (b) l'opera soddisfa
materialmente le condizioni della pianificazione del territorio; (c) il dissodamento
non comporta seri pericoli per I'ambiente.
Non sono considerati gravi motivi gli interessi
finanziari, come uno sfruttamento più redditizio del suolo o I'acquisizione di
terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Va inoltre
tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).
Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè
la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento
siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a
conservare intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato.
Particolare attenzione va invece rivolta alla dimostrazione che i motivi del
dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta.
L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal
valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di
bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). La decisione di
dissodamento, permesso o rifiutato, è quindi il risultato di un'accurata ponderazione
degli interessi pubblici e privati in gioco che non consideri unicamente il
dissodamento in quanto tale, ma anche l'opera che verrà costruita sull'area
disboscata ed il suo impatto (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 29
giugno 1988 a sostegno della LFo in FF 1988 III pp. 1555, 156; DTF 119 Ib 397 consid.
5b; 117 Ib 325 consid. 2, 112 Ib 564 e ss.; Heribert
Rausch/Arnold Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, pag. 146 seg.,
453 seg.; Stefan M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung,
1994, pp. 134 e ss.).
2.2. Nel caso concreto il ricorrente __________
ha chiesto il permesso di dissodare una porzione di circa 70 mq di bosco ceduo
allo scopo di rispettare la distanza minima di 10 m prescritta dall'art. 6 LCFo
tra il boschetto che ricopre la part. 1504 e l'edificio B. L'autorità forestale
ha rilasciato l'autorizzazione, ritenendo in sostanza che l'attuale limite del
bosco pregiudicasse le possibilità edificatorie del fondo. L'interesse pubblico
ad un uso parsimonioso del suolo e ad uno sfruttamento razionale di un'area a chiara
vocazione residenziale prevarrebbe su quello della conservazione del bosco.
Richiamato il pieno potere di cognizione che
gli compete nel controllo dell'apprezzamento delle autorità subordinate, il
Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, ritenendo che i motivi invocati
dall'istante e condivisi dalla Sezione forestale non lo giustificassero. La
decisione governativa, soggetta al controllo dell'apprezzamento da parte di
questo tribunale unicamente nei limiti dell'art. 61 PAmm, regge pienamente alla
critica dell'insorgente. La ponderazione degli interessi contrapposti operata
dal Governo non appare per nulla insostenibile. Considerando che l'interesse
pubblico alla conservazione integrale del boschetto prevalga sugli interessi
del ricorrente ad edificare secondo un certo disegno architettonico, l'autorità
di ricorso non ha affatto abusato del potere d'apprezzamento che la legge le
riserva.
La fascia di terreno che separa il margine del
bosco da dissodare dalla strada retrostante è larga oltre 25 m. Offre dunque
sufficienti possibilità edificatorie anche tenendo conto della distanza minima
dal bosco prescritta dall'art. 6 LCFo. La conservazione del piccolo boschetto,
inserito con chiare funzioni ricreatrici e paesaggistiche nella zona
residenziale circostante, prevale nettamente sugli interessi del ricorrente a
costruire secondo un suo personale e particolare concetto di inserimento delle
costruzioni nel contesto urbano. Insostenibili non sono le conclusioni alle
quali il Consiglio di Stato è pervenuto, bensì le motivazioni addotte dal
ricorrente, riprese dall'autorità forestale, secondo cui il margine del bosco
pregiudicherebbe un uso razionale e parsimonioso del suolo.
Pare del resto evidente che se già non sono
date le premesse per concedere una deroga alla distanza minima dal bosco, deroga
che il ricorrente peraltro nemmeno sollecita, a maggior ragione non possono
essere considerati soddisfatti i presupposti dell'art. 5 LFo per rilasciare un
permesso di dissodamento.
Il ricorso di __________, palesemente
infondato, è dunque respinto.
3. Indice di occupazione
3.1. L'indice di occupazione (i.o.) è il
rapporto espresso in percento tra la superficie edificata e la superficie
edificabile del fondo (art. 37 cpv. 1 LE). La superficie edificata, precisa
l’art. 38 cpv. 3 LE, è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di
tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Nel computo della
superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline
d’ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, e le autorimesse
interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato, aventi una
copertura praticabile, ricoperta di vegetazione. Decisivo ai fini del computo è
l'ingombro rappresentato dalla costruzione. Le costruzioni che
non sporgono dal terreno, qualunque sia la loro destinazione d'uso, non sono dunque
mai computabili (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 38 LE, n. 1137).
Salvo diversa disposizione del PR, sono considerate sotterranee e quindi non
soggette alle distanze dal confine, in quanto non determinanti ingombro, le costruzioni
che sporgono dal terreno meno di m 1.50 (art. 42 cpv. 1 RLE).
3.2. Nella zona R3 di __________, l’art. 44
cpv. 3 lett. b NAPR fissa l’i.o. massimo al 30%. Per la realizzazione di
costruzioni accessorie, l’art. 15 cpv. 4 NAPR concede inoltre un abbuo-no pari
al 20% dell’i.o. massimo. Le costruzioni principali possono dunque occupare il
30% della superficie edificabile. Le costru-zioni accessorie possono dal canto
loro occupare un ulteriore 6% di tale superficie.
Secondo l’art. 15 cpv. 1 NAPR, sono considerate
accessorie le costruzioni che, cumulativamente, non sono destinate
all’abita-zione o al lavoro (lett. a) e che non superano l’altezza di m 3.00
alla gronda (lett. b).
3.3. Nel caso concreto, la superficie
edificabile dei fondi dedotti in edificazione ammonta a 4'929 mq. Per
costruzioni principali può dunque essere realizzata una superficie edificata
massima di 1'478.70 mq, mentre la superficie edificata massima disponibile per
costruzioni accessorie è di 295.74 mq.
I tre stabili A, B e C occupano una superficie
di 305.50 mq l’uno: la loro superficie edificata complessiva è dunque di 916.50
mq.
Quella dello stabile D ammonta invece a mq
540.70. Dedotta la superficie edificata dello stabile B, che non può essere
realizzato perché non rispetta la distanza minima dal bosco, la superficie
edificata complessiva degli stabili A, C e D ammonta di conseguenza a mq
1'151.70.
Controversa è la questione di sapere se ed eventualmente
in che misura sia da computare nell'i.o. la superficie occupata dal corpo ad
uso piscina/wellness, che collega gli stabili C e D. Per dirimerla, occorre
suddividere il manufatto in tre parti distinte.
La prima, situata immediatamente a ridosso dello
stabile D. La seconda ubicata immediatamente a valle dello stabile C. Le terza,
compresa invece fra le prime due.
La prima parte, di 105.80 mq, è da computare
come superficie edificata di costruzione principale e non accessoria già perché
la sua altezza, misurata a partire dal terreno sistemato con un terrapieno alto
più di m 1.50, non rientra nel limite (m 3.00) posto dall’art. 15 cpv. 4 lett.
b NAPR.
La seconda, di oltre un centinaio di mq, non è
invece da computare come superficie edificata già perché è sotterranea. In quanto
tale, è comunque esclusa dal computo indipendentemente dal fatto che sia da
considerare costruzione accessoria o principale.
Resta da qualificare la superficie occupata
dalla parte compresa tra queste due, che rientra nel limite d'altezza fissato
dall'art. 15 cpv. 4 lett. b NAPR, perché non sporge dal terreno per più di 3.00
m. Il municipio l’ha considerata accessoria in quanto non destinata
all’abitazione od al lavoro. La deduzione, condivisa dal Consiglio di Stato, ma
contestata dalla ricorrente __________, è conforme al diritto. La funzione
dell'opera, essenzialmente ricreativa, è infatti subordinata rispetto a quella
residenziale degli edifici ai quali è collegata. La piscina/wellness non è
direttamente destinata all'abitazione. Pur permettendo a chi abita nel complesso
residenziale di soggiornarvi a scopo di ristoro, non presenta tuttavia le
caratteristiche tipiche dei vani utilizzabili per l'abitazione. È soltanto
un'infrastruttura di servizio riservata esclusivamente agli abitanti del
complesso residenziale. Essa non è infatti aperta al pubblico. Non persegue
dunque nemmeno finalità commerciali, ovvero lavorative in senso lato. Può
pertanto essere considerata una costruzione accessoria. (cfr. Scolari, op.cit.,
ad art. 11 LE n. 849 seg.). Prova ne è che la sua superficie non è computata
nella SUL e che nemmeno la ricorrente pretende che lo sia.
La superficie occupata da questa porzione
intermedia del manufatto non è esattamente quantificata. È comunque certo che
non supera la superficie edificata disponibile per costruzioni accessorie (mq
295.74).
La decisione governativa impugnata regge
pertanto anche alla critica della ricorrente __________.
4. In esito alle
considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno respinti.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato
dalle impugnative, è suddivisa in parti uguali fra gli insorgenti.
Le ripetibili, nella misura in cui non sono
compensate, sono a carico della ricorrente __________ in considerazione del
diverso dispendio lavorativo occasionato dalle parti soccombenti alla controparte.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 37, 38 LE; 5 LFo, 6 LCFo; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I
ricorsi sono respinti.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 4'000.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.
3.
La
ricorrente __________ rifonderà fr. 2'000.- al ricorrente __________ a titolo
di ripetibili.
4.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
5.
Intimazione
a:
;
;
;
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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