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Decisione

52.2007.410

Costruzione accessoria - piscina coperta

31 gennaio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I dissodamenti sono di conseguenza vietati

(art. 5 cpv. 1 LFo). Per dissodamento si intende ogni cambiamento, durevole o

temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).

Allo scopo di attenuare il rigore della legge, I'art.

5 cpv. 2 LFo prevede nondimeno la possibilità di concedere deroghe al divieto

di dissodamento in casi del tutto eccezionali ed a determinate condizioni.

Giusta I'art. 5 cpv. 2 LFo, una deroga può essere concessa se il richiedente

dimostra l'esistenza di gravi motivi, di natura pubblica e/o privata,

prevalenti sull'interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre

adempiute le condizioni seguenti: (a) l'opera per la quale si richiede il

dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto; (b) l'opera soddisfa

materialmente le condizioni della pianificazione del territorio; (c) il dissodamento

non comporta seri pericoli per I'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi gli interessi

finanziari, come uno sfruttamento più redditizio del suolo o I'acquisizione di

terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Va inoltre

tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè

la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento

siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a

conservare intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato.

Particolare attenzione va invece rivolta alla dimostrazione che i motivi del

dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta.

L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal

valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di

bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). La decisione di

dissodamento, permesso o rifiutato, è quindi il risultato di un'accurata ponderazione

degli interessi pubblici e privati in gioco che non consideri unicamente il

dissodamento in quanto tale, ma anche l'opera che verrà costruita sull'area

disboscata ed il suo impatto (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 29

giugno 1988 a sostegno della LFo in FF 1988 III pp. 1555, 156; DTF 119 Ib 397 consid.

5b; 117 Ib 325 consid. 2, 112 Ib 564 e ss.; Heribert

Rausch/Arnold Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, pag. 146 seg.,

453 seg.; Stefan M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung,

1994, pp. 134 e ss.).

2.2. Nel caso concreto il ricorrente __________

ha chiesto il permesso di dissodare una porzione di circa 70 mq di bosco ceduo

allo scopo di rispettare la distanza minima di 10 m prescritta dall'art. 6 LCFo

tra il boschetto che ricopre la part. 1504 e l'edificio B. L'autorità forestale

ha rilasciato l'autorizzazione, ritenendo in sostanza che l'attuale limite del

bosco pregiudicasse le possibilità edificatorie del fondo. L'interesse pubblico

ad un uso parsimonioso del suolo e ad uno sfruttamento razionale di un'area a chiara

vocazione residenziale prevarrebbe su quello della conservazione del bosco.

Richiamato il pieno potere di cognizione che

gli compete nel controllo dell'apprezzamento delle autorità subordinate, il

Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, ritenendo che i motivi invocati

dall'istante e condivisi dalla Sezione forestale non lo giustificassero. La

decisione governativa, soggetta al controllo dell'apprezzamento da parte di

questo tribunale unicamente nei limiti dell'art. 61 PAmm, regge pienamente alla

critica dell'insorgente. La ponderazione degli interessi contrapposti operata

dal Governo non appare per nulla insostenibile. Considerando che l'interesse

pubblico alla conservazione integrale del boschetto prevalga sugli interessi

del ricorrente ad edificare secondo un certo disegno architettonico, l'autorità

di ricorso non ha affatto abusato del potere d'apprezzamento che la legge le

riserva.

La fascia di terreno che separa il margine del

bosco da dissodare dalla strada retrostante è larga oltre 25 m. Offre dunque

sufficienti possibilità edificatorie anche tenendo conto della distanza minima

dal bosco prescritta dall'art. 6 LCFo. La conservazione del piccolo boschetto,

inserito con chiare funzioni ricreatrici e paesaggistiche nella zona

residenziale circostante, prevale nettamente sugli interessi del ricorrente a

costruire secondo un suo personale e particolare concetto di inserimento delle

costruzioni nel contesto urbano. Insostenibili non sono le conclusioni alle

quali il Consiglio di Stato è pervenuto, bensì le motivazioni addotte dal

ricorrente, riprese dall'autorità forestale, secondo cui il margine del bosco

pregiudicherebbe un uso razionale e parsimonioso del suolo.

Pare del resto evidente che se già non sono

date le premesse per concedere una deroga alla distanza minima dal bosco, deroga

che il ricorrente peraltro nemmeno sollecita, a maggior ragione non possono

essere considerati soddisfatti i presupposti dell'art. 5 LFo per rilasciare un

permesso di dissodamento.

Il ricorso di __________, palesemente

infondato, è dunque respinto.

3. Indice di occupazione

3.1. L'indice di occupazione (i.o.) è il

rapporto espresso in percento tra la superficie edificata e la superficie

edificabile del fondo (art. 37 cpv. 1 LE). La superficie edificata, precisa

l’art. 38 cpv. 3 LE, è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di

tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Nel computo della

superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline

d’ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, e le autorimesse

interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato, aventi una

copertura praticabile, ricoperta di vegetazione. Decisivo ai fini del computo è

l'ingombro rappresentato dalla costruzione. Le costruzioni che

non sporgono dal terreno, qualunque sia la loro destinazione d'uso, non sono dunque

mai computabili (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 38 LE, n. 1137).

Salvo diversa disposizione del PR, sono considerate sotterranee e quindi non

soggette alle distanze dal confine, in quanto non determinanti ingombro, le costruzioni

che sporgono dal terreno meno di m 1.50 (art. 42 cpv. 1 RLE).

3.2. Nella zona R3 di __________, l’art. 44

cpv. 3 lett. b NAPR fissa l’i.o. massimo al 30%. Per la realizzazione di

costruzioni accessorie, l’art. 15 cpv. 4 NAPR concede inoltre un abbuo-no pari

al 20% dell’i.o. massimo. Le costruzioni principali possono dunque occupare il

30% della superficie edificabile. Le costru-zioni accessorie possono dal canto

loro occupare un ulteriore 6% di tale superficie.

Secondo l’art. 15 cpv. 1 NAPR, sono considerate

accessorie le costruzioni che, cumulativamente, non sono destinate

all’abita-zione o al lavoro (lett. a) e che non superano l’altezza di m 3.00

alla gronda (lett. b).

3.3. Nel caso concreto, la superficie

edificabile dei fondi dedotti in edificazione ammonta a 4'929 mq. Per

costruzioni principali può dunque essere realizzata una superficie edificata

massima di 1'478.70 mq, mentre la superficie edificata massima disponibile per

costruzioni accessorie è di 295.74 mq.

I tre stabili A, B e C occupano una superficie

di 305.50 mq l’uno: la loro superficie edificata complessiva è dunque di 916.50

mq.

Quella dello stabile D ammonta invece a mq

540.70. Dedotta la superficie edificata dello stabile B, che non può essere

realizzato perché non rispetta la distanza minima dal bosco, la superficie

edificata complessiva degli stabili A, C e D ammonta di conseguenza a mq

1'151.70.

Controversa è la questione di sapere se ed eventualmente

in che misura sia da computare nell'i.o. la superficie occupata dal corpo ad

uso piscina/wellness, che collega gli stabili C e D. Per dirimerla, occorre

suddividere il manufatto in tre parti distinte.

La prima, situata immediatamente a ridosso dello

stabile D. La seconda ubicata immediatamente a valle dello stabile C. Le terza,

compresa invece fra le prime due.

La prima parte, di 105.80 mq, è da computare

come superficie edificata di costruzione principale e non accessoria già perché

la sua altezza, misurata a partire dal terreno sistemato con un terrapieno alto

più di m 1.50, non rientra nel limite (m 3.00) posto dall’art. 15 cpv. 4 lett.

b NAPR.

La seconda, di oltre un centinaio di mq, non è

invece da computare come superficie edificata già perché è sotterranea. In quanto

tale, è comunque esclusa dal computo indipendentemente dal fatto che sia da

considerare costruzione accessoria o principale.

Resta da qualificare la superficie occupata

dalla parte compresa tra queste due, che rientra nel limite d'altezza fissato

dall'art. 15 cpv. 4 lett. b NAPR, perché non sporge dal terreno per più di 3.00

m. Il municipio l’ha considerata accessoria in quanto non destinata

all’abitazione od al lavoro. La deduzione, condivisa dal Consiglio di Stato, ma

contestata dalla ricorrente __________, è conforme al diritto. La funzione

dell'opera, essenzialmente ricreativa, è infatti subordinata rispetto a quella

residenziale degli edifici ai quali è collegata. La piscina/wellness non è

direttamente destinata all'abitazione. Pur permettendo a chi abita nel complesso

residenziale di soggiornarvi a scopo di ristoro, non presenta tuttavia le

caratteristiche tipiche dei vani utilizzabili per l'abitazione. È soltanto

un'infrastruttura di servizio riservata esclusivamente agli abitanti del

complesso residenziale. Essa non è infatti aperta al pubblico. Non persegue

dunque nemmeno finalità commerciali, ovvero lavorative in senso lato. Può

pertanto essere considerata una costruzione accessoria. (cfr. Scolari, op.cit.,

ad art. 11 LE n. 849 seg.). Prova ne è che la sua superficie non è computata

nella SUL e che nemmeno la ricorrente pretende che lo sia.

La superficie occupata da questa porzione

intermedia del manufatto non è esattamente quantificata. È comunque certo che

non supera la superficie edificata disponibile per costruzioni accessorie (mq

295.74).

La decisione governativa impugnata regge

pertanto anche alla critica della ricorrente __________.

4. In esito alle

considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno respinti.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato

dalle impugnative, è suddivisa in parti uguali fra gli insorgenti.

Le ripetibili, nella misura in cui non sono

compensate, sono a carico della ricorrente __________ in considerazione del

diverso dispendio lavorativo occasionato dalle parti soccombenti alla controparte.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21, 37, 38 LE; 5 LFo, 6 LCFo; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I

ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 4'000.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.

3.

La

ricorrente __________ rifonderà fr. 2'000.- al ricorrente __________ a titolo

di ripetibili.

4.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

5.

Intimazione

a:

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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