52.2007.411
Barriere architettoniche - Disabili
1 aprile 2008Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2007.411
Data decisione, Autorità:
01.04.2008, TRAM
Titolo:
Barriere architettoniche - Disabili
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 40 LE
Incarto n.
52.2007.411
Lugano
1 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 novembre 2007 di
,
patrocinati da: __________,
contro
la decisione 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 5673) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 2 maggio 2007, rilasciata dal municipio di Paradiso alla CO
2 per la costruzione di uno stabile residenziale/commerciale (part. 70, 71,
72, 346 e 394);
viste le risposte:
- 5 dicembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 17 dicembre 2007 della CO
2;
- 7 gennaio 2008 del CO
1;
preso atto dello studio fonico prodotto dalla
resistente e delle osservazioni della SPAAS;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7
dicembre 2005, __________ SA (__________) ha chiesto al municipio di __________
il permesso di costruire uno stabile ad uso residenziale-commerciale nel
comparto G del piano particolareggiato (PP) della zona del centro comunale
(ZCC), sul lato sud di via delle scuole (part. 70, 71, 72, 394 e 346). La
facciata nord dell'edificio, allineata sulla linea di costruzione parallela
alla strada, avrebbe dovuto sporgere dal campo stradale, in leggero declivio da
ovest ad est, per un'altezza di m 29.50 nell'angolo nordovest (quota m 280.90
s/m), rispettivamente di m 30.70 nell'angolo nordest.
Alla domanda si sono opposti __________,
proprietari di un terreno (part. 60) situato sul pendio a sud dello stabile,
nonché __________, comproprietario di uno stabile (part. 151), situato in via __________,
di fronte alle scuole, i quali hanno fra l'altro contestato l'altezza
dell'edificio, rilevando che il piano particolareggiato del centro comunale non
fissa i capisaldi per misurare l'altezza degli edifici insistenti sulle linee
di costruzione come prescrive l’art. 9 cpv. 1 NAPR.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 27 marzo 2006 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni. L'esecutivo comunale ha in
particolare ritenuto che il caposaldo mancante potesse essere fissato in corrispondenza
dell'angolo nordovest.
B. Con
giudizio 7 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. Negata la legittimazione
attiva all'insorgente __________ e rilevate alcune carenze dei piani, il Governo
ha anzitutto ritenuto che l’art. 9 cpv. 1 NAPR, che impone di misurare
l'altezza degli edifici realizzati lungo le linee di costruzione a partire da
un caposaldo fissato dal piano, fosse lacunoso, perché omette di fissare i
capisaldi. Il municipio non avrebbe potuto correggere il difetto fissando il
caposaldo mancante. In mancanza di questo riferimento, l'altezza avrebbe dovuto
essere misurata a partire dal terreno sistemato sino al punto più alto della
facciata nord, ovvero nell'angolo nordest, conformemente all'art. 40 cpv. 1 LE.
La licenza avrebbe pertanto dovuto essere annullata, poiché in questo punto
l'edificio progettato, alto m 30.70, superava l'altezza massima (m 29.50)
prescritta dall'art. 33 NAPR per la ZCC.
Il predetto giudizio governativo è stato
confermato da questo tribunale, che con sentenza 16 marzo 2007 (STA
52.2006.355) ha respinto l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
C. Il 6
dicembre 2006, la __________ ha sottoposto al municipio di Paradiso una nuova domanda
di costruzione, che modificava il progetto iniziale, correggendo, mediante
un'adeguata sistemazione del terreno, il difetto riscontrato dal Consiglio di
Stato.
Il nuovo progetto è stato avversato dai
precedenti opponenti, ai quali si sono aggiunti __________, nonché __________, __________
e __________, comproprietari assieme a __________ di uno stabile situato ad
oltre un centinaio di metri dal fondo dedotto in edificazione. Gli opponenti negavano
fra l'altro che le lacune del PP riscontrate dalla istanze di ricorso potessero
essere colmate facendo capo i criteri di misurazione sanciti dall'art. 40 LE.
Previo avviso del Dipartimento del
territorio, il 2 maggio 2007 il municipio ha accolto la domanda, rilasciando
alla __________ un nuovo permesso e respingendo le opposizioni interposte.
D. Con
giudizio 6 novembre 2007, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando a sua volta, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa
contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Negata la legittimazione attiva dei
ricorrenti __________, __________, __________ e __________, in quanto
proprietari di un fondo non toccato dalla nuova edificazione, il Governo ha
anzitutto ribadito che di fronte alle lacune della pianificazione del centro
comunale l'altezza dell'edificio era da misurare in base all'art. 40 LE.
Il camino che supera l'altezza massima
consentita potrebbe beneficiare di una deroga.
Le valutazioni operate dall'autorità
cantonale sulle ripercussioni ambientali della nuova costruzione sarebbero
conformi al diritto.
E. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti a questo tribunale,
chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
RI 1 rivendicano anzitutto la legittimazione
a ricorrere, sostenendo che il loro stabile sarebbe esposto alle ripercussioni
ambientali (traffico) derivanti dalla nuova costruzione. Tutti gli insorgenti
ripropongono poi in questa sede le censure sollevate senza successo in prima
istanza. Essi negano in particolare che si possa far capo all'art. 40 LE per porre
rimedio alla mancata definizione dei capisaldi per la misurazione delle altezze
degli edifici insistenti sulle linee di costruzione. A loro avviso, il difetto
potrebbe essere emendato soltanto attraverso una variante di PR. Se il comune
ha deciso di derogare ai criteri di misurazione delle altezze fissati dagli
art. 40 e 41 LE, non si potrebbe far capo a questi criteri per sopperire alle carenze
della disciplina adottata. Non vi sarebbe alcuna lacuna da colmare. Il difetto
riguarda solo la rappresentazione cartografica, che deve essere necessariamente
completata per applicare l'art. 9 NAPPCC.
L'altezza massima, soggiungono gli
insorgenti, sarebbe comunque superata anche dal camino di aerazione, che
sfociando ad una quota di m 1.00 superiore a quella del tetto piano non rispetta
il valore minimo (+ m 1.50) prescritto dalle raccomandazioni dell'UFAFP.
Censurabile sarebbe infine anche l'avviso
cantonale, nella misura in cui si limita a subordinare la licenza alla
condizione che gli impianti di ventilazione, aerazione, climatizzazione ed
essiccazione siano adeguatamente insonorizzati in modo da contenere le
immissioni foniche al di sotto dei valori di pianificazione previsti dall'allegato
6 OIF.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, che segnala di essere in procinto di eliminare il concetto di
caposaldo previsto dall'art. 9 NAPPCC. Dichiara inoltre di condividere la
deroga relativa all'altezza del camino. Rileva inoltre che il consiglio
comunale ha recentemente modificato l'art. 9 cpv. 2 NAPR disciplinante l'altezza
dei corpi tecnici.
La __________ sollecita a sua volta il
rigetto dell'impugnativa, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
In corso di causa, la resistente ha prodotto
uno studio fonico riguardante il rumore degli impianti tecnici previsti
(termopompa e ventilazione). La SPAAS ha ritenuto che la licenza potesse essere
confermata alle condizioni ivi prospettate.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 LE.
Tutti i ricorrenti sono legittimati ad
impugnare il giudizio del Consiglio di Stato. Se i ricorrenti RI 1 fossero
abilitati ad impugnare anche la licenza edilizia è questione di merito, che
verrà semmai esaminata qui appresso.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm) integrati dallo studio fonico prodotto dalla __________
in questa sede. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione
emerge chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo tribunale. Non
è dato di vedere quali ulteriori fatti rilevanti dovrebbero essere acclarati
dalle prove (ispezione RF, sopralluogo), di cui gli insorgenti chiedono l'assunzione.
2. Legittimazione
attiva dei ricorrenti RI 1
Fatti
I ricorrenti RI 1, che si erano opposti alla
domanda di costruzione in quanto proprietari di uno stabile (part. 151), situato
ad oltre un centinaio di metri dal fondo dedotto in edificazione, contestano la
decisione del Consiglio di Stato di non riconoscere loro la legittimazione ad
impugnare la controversa licenza edilizia. Il 14 novembre 2007, questi
ricorrenti hanno ricevuto in donazione dal padre __________, a sua volta
insorgente, le proprietà immobiliari, che lo abilitavano ad agire in giudizio.
In quanto successori in diritto di questo ricorrente, la legittimazione attiva
ad impugnare la licenza in oggetto appare ora incontestabile. Se dovesse essere
loro riconosciuta anche in precedenza è questione che può rimanere indecisa.
Le contestazioni che la __________ solleva
con riferimento alla legittimazione attiva del ricorrente __________ vanno
disattese. I fondi di questo ricorrente definiscono infatti la cornice
orientale della piazza san Salvatore, sulla quale si affaccia lo stabile in
esame. La situazione di questo ricorrente, al quale in corso di causa sono subentrati
i figli __________, __________, __________ e __________, appare tutto sommato
legata all'oggetto della lite da un rapporto più stretto ed intenso di quello
che intercorre con gli altri membri della comunità. Anche se non sono noti i reali
motivi che spingono gli insorgenti ad opporsi alle iniziative edilizie della __________
non si può sostenere che il loro interesse non sia degno di tutela.
3. Altezza
3.1. Secondo
l'art. 40 LE, l'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato al punto
più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione
del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione
di terrapieni, che sono computati sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto
nella misura in cui superano l'altezza di m 1.50 dal terreno naturale ad una
distanza di m 3.00 dal piede della facciata.
Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto
dei criteri di misurazione delle altezze. I comuni possono adottarne altri,
quali ad esempio quote assolute sul livello del mare o punti di riferimento
alternativi al terreno sistemato (Adelio Scolari, Commentario, II. ed, ad art.
40 LE n. 1217 seg.).
Giusta l'art. 9 cpv. 1 NAPR, le
prescrizioni di zona specificano le altezze massime ammesse e minime richieste.
Dove sono indicate delle linee di costruzione, soggiunge la norma, l'altezza
si misura a partire da un caposaldo sulla strada determinato dal piano. Scostandosi
da quanto dispone l'art. 40 cpv. 1 LE, dove il PR stabilisce linee di
costruzione, il punto di misurazione inferiore non è dunque dato dal terreno
sistemato, ma da un caposaldo appositamente fissato. Questa particolare prescrizione
mira essenzialmente ad organizzare le volumetrie degli edifici secondo un
modello di sviluppo urbanistico tendente ad uniformare alla stessa quota le
coperture degli edifici del comparto o dei singoli blocchi definiti all'interno
dei singoli comparti, prescindendo dalla conformazione altimetrica del terreno.
Il piano particolareggiato del centro
comunale (PPCC; prescrizioni dimensionali e tipologiche) fissa numerose linee
di costruzione, ma omette di definire i capisaldi per la misurazione delle
altezze. Gli studi preparatori del PP non permettono di trarre indicazioni
utili circa l'ubicazione di questi capisaldi. Non è dunque dato di sapere,
nemmeno a titolo indicativo, se ne fosse previsto uno per ogni comparto, uno
per ogni singolo blocco definito all'interno dei comparti o addirittura uno per
ogni singolo fondo.
Nella zona del centro del comune, l'art. 33
cpv. 6 NAPR limita l'altezza massima dei nuovi edifici a m 29.50,
corrispondente ad un'espressione di 9 piani fuori terra.
3.2. L'edificio progettato dalla __________
verrebbe a sorgere nel comparto G del piano particolareggiato del centro del
comune, lungo via delle scuole, parallelamente alla quale il PR fissa una linea
di costruzione, ma non un caposaldo per la misurazione dell'altezza.
Adeguandosi alle indicazioni contenute nel precedente giudizio di questo
tribunale, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che
l'altezza della facciata rivolta su questa strada, misurata a partire dal
terreno sistemato in conformità dell'art. 40 cpv. 1 LE, rispettasse l'altezza
massima (m 29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR.
Secondo i ricorrenti, la mancata definizione
dei capisaldi per la misurazione dell'altezza degli edifici osterebbe al
rilascio di qualsiasi permesso di costruzione fintanto che la lacuna non verrà
colmata attraverso l'adozione di una variante del PR che permetta di applicare
concretamente l’art. 9 cpv. 1 NAPR. L’art. 40 LE sarebbe inapplicabile, perché
per emendare il difetto non si potrebbe far capo ad un ordinamento al quale si
è inteso derogare. La tesi non può essere condivisa.
Nell'intento di derogare al criterio di
misurazione dell'altezza sancito dall'art. 40 cpv. 1 LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR
impone di misurare l'altezza degli edifici insistenti sulle linee di costruzione
a partire da determinati capisaldi definiti dal PP. La norma non è tuttavia
applicabile, poiché il PP ha omesso di definire questi punti di riferimento.
Gli stessi ricorrenti riconoscono che l’art. 9 cpv. 1 NAPR non è
concretamente applicabile perché il caposaldo non è stato definito (cfr.
ricorso n. 4.3. pag. 10). Ma se la norma in questione, a causa della sua
incompletezza, non è in grado di derogare al criterio generale di misurazione
dell'altezza previsto dalla LE, l’art. 40 cpv. 1 LE resta ulteriormente applicabile.
La norma di diritto cantonale non colma una lacuna della pianificazione.
Continua semplicemente ad esplicare gli effetti che la pianificazione carente
non è in grado di inibire.
Irrilevante è il fatto che i capisaldi per
la misurazione dell'altezza concepiti dal pianificatore locale non siano
riferiti ai singoli fondi, ma all'intero comparto o ai singoli blocchi che lo
caratterizzano.
La restrizione della proprietà che si
intendeva istituire è rimasta allo stadio di semplice concezione virtuale. Non
è stata tradotta in disposizioni vincolanti che permettano di derogare alle
modalità di misurazione prescritte dall'art. 40 cpv. 1 LE.
Contrariamente a quanto assumono gli
insorgenti, applicando il criterio di misurazione fissato da tale norma, il
municipio non si è affatto sostituito al pianificatore. Esso si è limitato ad
applicare l'altezza massima (m 29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR ed il
criterio di misurazione previsto dall'art. 40 cpv. 1 LE, che in assenza di
diversa disposizione del diritto comunale continua ad esplicare i suoi effetti.
Insostenibile è la pretesa dei ricorrenti di paralizzare qualsiasi attività
edilizia nella zona del centro comunale fintanto che non il PP non verrà
completato definendo i capisaldi mancanti. Anche se l'applicazione delle norme
sull'altezza massima e del modo di misurarla porta a risultati che non corrispondono
al concetto di sviluppo urbanistico ipotizzato dal pianificatore, la zona
appare comunque sufficientemente pianificata. Le incoerenze e le insufficienze
della pianificazione locale non possono ricadere sui proprietari, paralizzando
a tempo indeterminato qualsiasi iniziativa edilizia.
4 Corpi
tecnici
4.1. Secondo l’art. 9 cpv. 2 NAPR, i corpi
tecnici emergenti (locali macchine, ascensori, torri di raffreddamento per aria
condizionata, comignoli, ecc.) e altre costruzioni sul tetto non possono
superare l'altezza massima. Sono ammesse eccezioni di maggior altezza solo nei
casi di rigore.
Considerandi
Questa singolare disposizione edilizia
deroga a sua volta all'art. 40 cpv. 1 LE, eleggendo, quale riferimento per la
misurazione dell'altezza degli edifici, il punto più alto dei corpi tecnici
posti sul tetto al posto del cornicione di gronda o del parapetto. Prescindendo
dalle finalità perseguite dalle norme sull'altezza, essa limita in sostanza lo
sviluppo verticale degli edifici non già in funzione degli ingombri delle
facciate, come avviene in tutti gli ordinamenti edilizi comunali noti a questo
tribunale, bensì in funzione delle sporgenze delle installazioni poste sui
tetti (piani).
Considerati gli effetti per molti aspetti perversi
esplicati da questa prescrizione, la cui legittimità non può tuttavia essere
messa in discussione, il consiglio comunale ha recentemente adottato un
emendamento, che limita l'altezza dei corpi tecnici in base alla sporgenza dal
tetto (2.00 m).
4.2
In concreto, il progetto in esame
prevede di realizzare nell'angolo nordovest dell'immobile un camino d'aerazione
dell'autorimessa, alto m 0.93 rispetto al tetto piano, che sbocca all'altezza
di m 29.50 dal terreno sistemato.
In sede di preavviso, l'Ufficio protezione
dell'aria ha rilevato che l'eventuale evacuazione dei gas di scarico
provenienti dall'autorimessa deve avvenire al di sopra del tetto conformemente
alle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente, cifre 2 e 3,
concernenti l'altezza dei camini sui tetti. I ricorrenti ne hanno dedotto
che il camino dovrebbe essere alto almeno m 1.50. La licenza andrebbe quindi
annullata, poiché l'edificio supererebbe di m 0.67 l'altezza massima prescritta
dall'art. 33 cpv. 6 NAPR.
Con il giudizio impugnato, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che sarebbero comunque date le premesse per concedere una
deroga.
Ipotesi, condivisa dal municipio, che i
ricorrenti contestano, negando che la fattispecie presenti le connotazioni del
caso eccezionale.
Il camino, così com'è progettato, non presta
tuttavia il fianco a critiche. La cifra 2 delle raccomandazioni dell'UFAFP,
recante il titolo "disposizioni generali", regola la foggia (cifra
21), la sezione (cifra 22) e l'ubicazione (cifra 23) dei camini. La cifra 3 disciplina
invece l'altezza dei camini negli impianti a combustione di piccole dimensioni.
Secondo la cifra 31 sono considerati tali quelli con una potenza termica fino a
350.
kW, se alimentati con gas o gasolio, rispettivamente fino a 70 kW se
alimentati con legna da ardere o carbone.
Non essendo destinato ad evacuare i gas di
scarico di un impianto a combustione, ma semplicemente l'aria viziata di un'autorimessa
sotterranea, il camino in oggetto non deve rispettare l'altezza minima
prescritta dalle cifre summenzionate. Le censure sollevate dagli insorgenti
cadono dunque nel vuoto.
5.
Immissioni
foniche
5.1
Nell'ambito della procedura di rilascio
del permesso di costruzione, l'autorità deve anche verificare compiutamente che
l'esercizio degli impianti tecnici connessi all'opera edilizia rispetti le
prescrizioni della legislazione ambientale. Non basta subordinare la licenza
alla condizione che gli impianti rispettino i valori massimi fissati dalle
ordinanze di applicazione della LPAmb. La verifica della loro conformità ambientale deve essere esperita
già in sede di approvazione del progetto.
Ove questi impianti possano ripercuotersi
sugli interessi dei vicini, la loro approvazione non può nemmeno essere
differita a norma dell’art. 17 LE.
5.2
Nel caso concreto, la domanda di
costruzione non conteneva alcuna indicazione sugli impianti di ventilazione, di
aerazione, di riscaldamento e di climatizzazione previsti nella controversa
costruzione.
L'autorità cantonale, in sede di preavviso,
si è limitata a subordinare la licenza alla condizione che questi impianti
dovranno rispettare i valori limite d'immissione (VP) prescritti dall'OIF.
Siffatto modo di procedere non può essere condiviso, poiché trattandosi di
impianti che producono immissioni, pregiudica i diritti di difesa dei vicini.
Le contraddittorie argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato per
giustificare l'operato delle istanze di preavviso non meritano tutela. È ben
vero che rinviando la scelta si permette al costruttore di installare impianti
più moderni ed efficienti. Ciò non toglie tuttavia che i diritti dei vicini
possono essere adeguatamente tutelati soltanto se la loro conformità ambientale
viene esaminata prima che la licenza edilizia diventi esecutiva. La questione non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita,
poiché in questa sede la __________ ha fornito le indicazioni mancanti, che
certificano la piena conformità degli impianti con le prescrizioni ambientali
concretamente applicabili. Dallo studio fonico prodotto dalla resistente,
rimasto incontestato, risulta infatti che le immissioni foniche derivanti dalla
termopompa e dai ventilatori di evacuazione dell'aria viziata del ristorante e
dell'autorimessa, dotati di adeguati silenziatori, rispettano i valori di
pianificazione della zona.
Le censure sollevate dai ricorrenti non sono
prive di fondamento, ma comportano soltanto l'assoggettamento della licenza
alla condizione di adottare le misure di contenimento del rumore previste dallo
studio fonico prodotto dalla __________ davanti a questo tribunale, che hanno
ottenuto il benestare della SPAAS.
6.
Disabili
6.1
La LF sull'eliminazione di svantaggi
nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3) si applica agli immobili con più
otto unità abitative. Per quanto attiene all'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici il diritto federale si limita tuttavia a porre
delle regole di principio e delle disposizioni-quadro, che, per essere
applicabili in un caso concreto, necessitano di misure legislative d'esecuzione
di diritto cantonale (STF 1A.65/ 2005-1P.169/2005 del 20 dicembre 2005 consid.
2.3
).
In quest'ottica, l’art. 30 cpv. 2 LE dispone
che nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una
certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere
tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal
profilo economico. Sono determinanti, soggiunge la norma (cpv. 3), le
prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti
(SIA).
6.2
Nel caso concreto, la controversa
costruzione comporta la realizzazione di 40 appartamenti. Soggiace dunque alla
LDis.
Il preavviso dipartimentale si limita a
richiamare il progettista al rispetto delle misure a favore degli invalidi
motulesi fissate dall'art. 3 LDis, dell'art. 30 LE e delle prescrizioni
tecniche emanate dal centro svizzero di studio per la razionalizzazione dell'edilizia
(norma SN 521500), garantendo in particolare la mobilità verticale e
orizzontale alle persone portatrici di handicap motori.
I ricorrenti rimproverano all'autorità di
non aver esperito una verifica puntuale dell'adempimento di quest'obbligo.
La censura, non ulteriormente sostanziata,
va disattesa.
È ben vero che l'autorità, in sede di esame
della domanda di costruzione, non può limitarsi ad un semplice richiamo alle
pertinenti disposizioni di legge in materia di provvedimenti costruttivi a
favore dei disabili, ma deve accertare che il progetto tenga effettivamente conto
delle esigenze di questa categoria di persone per quanto ragionevolmente
esigibile dal profilo economico.
Nel caso in esame, non risulta tuttavia che
questa verifica non sia stata esperita. Il richiamo alle disposizioni
summenzionate contenuto nel preavviso dipartimentale non si può dedurre che
l'autorità non abbia esaminato la conformità del progetto per rapporto alla
legislazione pertinente. Il richiamo va in effetti inteso nel senso di una
sollecitazione a rispettare le norme in questione in sede di progettazione esecutiva.
L'esame dei piani non consente d'altro canto
di rilevare eventuali difformità. Nemmeno i ricorrenti forniscono indicazioni
atte ad individuarne. La censura va dunque respinta.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso può dunque essere accolto soltanto
nella misura in cui la licenza deve essere assoggettata alla condizione di adottare
le misure di contenimento delle immissioni foniche previste dallo studio
prodotto dalla __________ in questa sede, che la SPAAS ha condiviso.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco (30 mio), è suddivisa fra le
parti secondo soccombenza, tenendo debitamente conto del fatto che le
informazioni contenute nello studio fonico (necessario) sono state fornite soltanto
in questa sede. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili, commisurate
secondo gli stessi criteri, sono poste a carico dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 12 LPAmb; 9, 33 NAPR di Paradiso; 3 LDis; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
- la
decisione 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5673) è annullata e riformata
nel senso che:
- la
licenza edilizia 2 maggio 2007, rilasciata dal municipio di Paradiso alla CO 2
è confermata all'ulteriore condizione di adottare le misure di contenimento
delle immissioni foniche previste dallo studio fonico prodotto dalla resistente
e riprese dallo scritto 13 marzo 2008 della SPAAS a questo tribunale.
2. La tassa di
giustizia di fr. 5'000.- è a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 4'500.-
e della CO 2 per la differenza (fr. 500.- ).
3. I
ricorrenti rifonderanno alla __________ fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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