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Decisione

52.2007.411

Barriere architettoniche - Disabili

1 aprile 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti RI 1, che si erano opposti alla

domanda di costruzione in quanto proprietari di uno stabile (part. 151), situato

ad oltre un centinaio di metri dal fondo dedotto in edificazione, contestano la

decisione del Consiglio di Stato di non riconoscere loro la legittimazione ad

impugnare la controversa licenza edilizia. Il 14 novembre 2007, questi

ricorrenti hanno ricevuto in donazione dal padre __________, a sua volta

insorgente, le proprietà immobiliari, che lo abilitavano ad agire in giudizio.

In quanto successori in diritto di questo ricorrente, la legittimazione attiva

ad impugnare la licenza in oggetto appare ora incontestabile. Se dovesse essere

loro riconosciuta anche in precedenza è questione che può rimanere indecisa.

Le contestazioni che la __________ solleva

con riferimento alla legittimazione attiva del ricorrente __________ vanno

disattese. I fondi di questo ricorrente definiscono infatti la cornice

orientale della piazza san Salvatore, sulla quale si affaccia lo stabile in

esame. La situazione di questo ricorrente, al quale in corso di causa sono subentrati

i figli __________, __________, __________ e __________, appare tutto sommato

legata all'oggetto della lite da un rapporto più stretto ed intenso di quello

che intercorre con gli altri membri della comunità. Anche se non sono noti i reali

motivi che spingono gli insorgenti ad opporsi alle iniziative edilizie della __________

non si può sostenere che il loro interesse non sia degno di tutela.

3. Altezza

3.1. Secondo

l'art. 40 LE, l'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato al punto

più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione

del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione

di terrapieni, che sono computati sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto

nella misura in cui superano l'altezza di m 1.50 dal terreno naturale ad una

distanza di m 3.00 dal piede della facciata.

Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto

dei criteri di misurazione delle altezze. I comuni possono adottarne altri,

quali ad esempio quote assolute sul livello del mare o punti di riferimento

alternativi al terreno sistemato (Adelio Scolari, Commentario, II. ed, ad art.

40 LE n. 1217 seg.).

Giusta l'art. 9 cpv. 1 NAPR, le

prescrizioni di zona specificano le altezze massime ammesse e minime richieste.

Dove sono indicate delle linee di costruzione, soggiunge la norma, l'altezza

si misura a partire da un caposaldo sulla strada determinato dal piano. Scostandosi

da quanto dispone l'art. 40 cpv. 1 LE, dove il PR stabilisce linee di

costruzione, il punto di misurazione inferiore non è dunque dato dal terreno

sistemato, ma da un caposaldo appositamente fissato. Questa particolare prescrizione

mira essenzialmente ad organizzare le volumetrie degli edifici secondo un

modello di sviluppo urbanistico tendente ad uniformare alla stessa quota le

coperture degli edifici del comparto o dei singoli blocchi definiti all'interno

dei singoli comparti, prescindendo dalla conformazione altimetrica del terreno.

Il piano particolareggiato del centro

comunale (PPCC; prescrizioni dimensionali e tipologiche) fissa numerose linee

di costruzione, ma omette di definire i capisaldi per la misurazione delle

altezze. Gli studi preparatori del PP non permettono di trarre indicazioni

utili circa l'ubicazione di questi capisaldi. Non è dunque dato di sapere,

nemmeno a titolo indicativo, se ne fosse previsto uno per ogni comparto, uno

per ogni singolo blocco definito all'interno dei comparti o addirittura uno per

ogni singolo fondo.

Nella zona del centro del comune, l'art. 33

cpv. 6 NAPR limita l'altezza massima dei nuovi edifici a m 29.50,

corrispondente ad un'espressione di 9 piani fuori terra.

3.2. L'edificio progettato dalla __________

verrebbe a sorgere nel comparto G del piano particolareggiato del centro del

comune, lungo via delle scuole, parallelamente alla quale il PR fissa una linea

di costruzione, ma non un caposaldo per la misurazione dell'altezza.

Adeguandosi alle indicazioni contenute nel precedente giudizio di questo

tribunale, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che

l'altezza della facciata rivolta su questa strada, misurata a partire dal

terreno sistemato in conformità dell'art. 40 cpv. 1 LE, rispettasse l'altezza

massima (m 29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR.

Secondo i ricorrenti, la mancata definizione

dei capisaldi per la misurazione dell'altezza degli edifici osterebbe al

rilascio di qualsiasi permesso di costruzione fintanto che la lacuna non verrà

colmata attraverso l'adozione di una variante del PR che permetta di applicare

concretamente l’art. 9 cpv. 1 NAPR. L’art. 40 LE sarebbe inapplicabile, perché

per emendare il difetto non si potrebbe far capo ad un ordinamento al quale si

è inteso derogare. La tesi non può essere condivisa.

Nell'intento di derogare al criterio di

misurazione dell'altezza sancito dall'art. 40 cpv. 1 LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR

impone di misurare l'altezza degli edifici insistenti sulle linee di costruzione

a partire da determinati capisaldi definiti dal PP. La norma non è tuttavia

applicabile, poiché il PP ha omesso di definire questi punti di riferimento.

Gli stessi ricorrenti riconoscono che l’art. 9 cpv. 1 NAPR non è

concretamente applicabile perché il caposaldo non è stato definito (cfr.

ricorso n. 4.3. pag. 10). Ma se la norma in questione, a causa della sua

incompletezza, non è in grado di derogare al criterio generale di misurazione

dell'altezza previsto dalla LE, l’art. 40 cpv. 1 LE resta ulteriormente applicabile.

La norma di diritto cantonale non colma una lacuna della pianificazione.

Continua semplicemente ad esplicare gli effetti che la pianificazione carente

non è in grado di inibire.

Irrilevante è il fatto che i capisaldi per

la misurazione dell'altezza concepiti dal pianificatore locale non siano

riferiti ai singoli fondi, ma all'intero comparto o ai singoli blocchi che lo

caratterizzano.

La restrizione della proprietà che si

intendeva istituire è rimasta allo stadio di semplice concezione virtuale. Non

è stata tradotta in disposizioni vincolanti che permettano di derogare alle

modalità di misurazione prescritte dall'art. 40 cpv. 1 LE.

Contrariamente a quanto assumono gli

insorgenti, applicando il criterio di misurazione fissato da tale norma, il

municipio non si è affatto sostituito al pianificatore. Esso si è limitato ad

applicare l'altezza massima (m 29.50) fissata dall'art. 33 cpv. 6 NAPR ed il

criterio di misurazione previsto dall'art. 40 cpv. 1 LE, che in assenza di

diversa disposizione del diritto comunale continua ad esplicare i suoi effetti.

Insostenibile è la pretesa dei ricorrenti di paralizzare qualsiasi attività

edilizia nella zona del centro comunale fintanto che non il PP non verrà

completato definendo i capisaldi mancanti. Anche se l'applicazione delle norme

sull'altezza massima e del modo di misurarla porta a risultati che non corrispondono

al concetto di sviluppo urbanistico ipotizzato dal pianificatore, la zona

appare comunque sufficientemente pianificata. Le incoerenze e le insufficienze

della pianificazione locale non possono ricadere sui proprietari, paralizzando

a tempo indeterminato qualsiasi iniziativa edilizia.

4 Corpi

tecnici

4.1. Secondo l’art. 9 cpv. 2 NAPR, i corpi

tecnici emergenti (locali macchine, ascensori, torri di raffreddamento per aria

condizionata, comignoli, ecc.) e altre costruzioni sul tetto non possono

superare l'altezza massima. Sono ammesse eccezioni di maggior altezza solo nei

casi di rigore.

Considerandi

Questa singolare disposizione edilizia

deroga a sua volta all'art. 40 cpv. 1 LE, eleggendo, quale riferimento per la

misurazione dell'altezza degli edifici, il punto più alto dei corpi tecnici

posti sul tetto al posto del cornicione di gronda o del parapetto. Prescindendo

dalle finalità perseguite dalle norme sull'altezza, essa limita in sostanza lo

sviluppo verticale degli edifici non già in funzione degli ingombri delle

facciate, come avviene in tutti gli ordinamenti edilizi comunali noti a questo

tribunale, bensì in funzione delle sporgenze delle installazioni poste sui

tetti (piani).

Considerati gli effetti per molti aspetti perversi

esplicati da questa prescrizione, la cui legittimità non può tuttavia essere

messa in discussione, il consiglio comunale ha recentemente adottato un

emendamento, che limita l'altezza dei corpi tecnici in base alla sporgenza dal

tetto (2.00 m).

4.2

In concreto, il progetto in esame

prevede di realizzare nell'angolo nordovest dell'immobile un camino d'aerazione

dell'autorimessa, alto m 0.93 rispetto al tetto piano, che sbocca all'altezza

di m 29.50 dal terreno sistemato.

In sede di preavviso, l'Ufficio protezione

dell'aria ha rilevato che l'eventuale evacuazione dei gas di scarico

provenienti dall'autorimessa deve avvenire al di sopra del tetto conformemente

alle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente, cifre 2 e 3,

concernenti l'altezza dei camini sui tetti. I ricorrenti ne hanno dedotto

che il camino dovrebbe essere alto almeno m 1.50. La licenza andrebbe quindi

annullata, poiché l'edificio supererebbe di m 0.67 l'altezza massima prescritta

dall'art. 33 cpv. 6 NAPR.

Con il giudizio impugnato, il Consiglio di

Stato ha ritenuto che sarebbero comunque date le premesse per concedere una

deroga.

Ipotesi, condivisa dal municipio, che i

ricorrenti contestano, negando che la fattispecie presenti le connotazioni del

caso eccezionale.

Il camino, così com'è progettato, non presta

tuttavia il fianco a critiche. La cifra 2 delle raccomandazioni dell'UFAFP,

recante il titolo "disposizioni generali", regola la foggia (cifra

21), la sezione (cifra 22) e l'ubicazione (cifra 23) dei camini. La cifra 3 disciplina

invece l'altezza dei camini negli impianti a combustione di piccole dimensioni.

Secondo la cifra 31 sono considerati tali quelli con una potenza termica fino a

350.

kW, se alimentati con gas o gasolio, rispettivamente fino a 70 kW se

alimentati con legna da ardere o carbone.

Non essendo destinato ad evacuare i gas di

scarico di un impianto a combustione, ma semplicemente l'aria viziata di un'autorimessa

sotterranea, il camino in oggetto non deve rispettare l'altezza minima

prescritta dalle cifre summenzionate. Le censure sollevate dagli insorgenti

cadono dunque nel vuoto.

5.

Immissioni

foniche

5.1

Nell'ambito della procedura di rilascio

del permesso di costruzione, l'autorità deve anche verificare compiutamente che

l'esercizio degli impianti tecnici connessi all'opera edilizia rispetti le

prescrizioni della legislazione ambientale. Non basta subordinare la licenza

alla condizione che gli impianti rispettino i valori massimi fissati dalle

ordinanze di applicazione della LPAmb. La verifica della loro conformità ambientale deve essere esperita

già in sede di approvazione del progetto.

Ove questi impianti possano ripercuotersi

sugli interessi dei vicini, la loro approvazione non può nemmeno essere

differita a norma dell’art. 17 LE.

5.2

Nel caso concreto, la domanda di

costruzione non conteneva alcuna indicazione sugli impianti di ventilazione, di

aerazione, di riscaldamento e di climatizzazione previsti nella controversa

costruzione.

L'autorità cantonale, in sede di preavviso,

si è limitata a subordinare la licenza alla condizione che questi impianti

dovranno rispettare i valori limite d'immissione (VP) prescritti dall'OIF.

Siffatto modo di procedere non può essere condiviso, poiché trattandosi di

impianti che producono immissioni, pregiudica i diritti di difesa dei vicini.

Le contraddittorie argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato per

giustificare l'operato delle istanze di preavviso non meritano tutela. È ben

vero che rinviando la scelta si permette al costruttore di installare impianti

più moderni ed efficienti. Ciò non toglie tuttavia che i diritti dei vicini

possono essere adeguatamente tutelati soltanto se la loro conformità ambientale

viene esaminata prima che la licenza edilizia diventi esecutiva. La questione non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita,

poiché in questa sede la __________ ha fornito le indicazioni mancanti, che

certificano la piena conformità degli impianti con le prescrizioni ambientali

concretamente applicabili. Dallo studio fonico prodotto dalla resistente,

rimasto incontestato, risulta infatti che le immissioni foniche derivanti dalla

termopompa e dai ventilatori di evacuazione dell'aria viziata del ristorante e

dell'autorimessa, dotati di adeguati silenziatori, rispettano i valori di

pianificazione della zona.

Le censure sollevate dai ricorrenti non sono

prive di fondamento, ma comportano soltanto l'assoggettamento della licenza

alla condizione di adottare le misure di contenimento del rumore previste dallo

studio fonico prodotto dalla __________ davanti a questo tribunale, che hanno

ottenuto il benestare della SPAAS.

6.

Disabili

6.1

La LF sull'eliminazione di svantaggi

nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3) si applica agli immobili con più

otto unità abitative. Per quanto attiene all'eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici il diritto federale si limita tuttavia a porre

delle regole di principio e delle disposizioni-quadro, che, per essere

applicabili in un caso concreto, necessitano di misure legislative d'esecuzione

di diritto cantonale (STF 1A.65/ 2005-1P.169/2005 del 20 dicembre 2005 consid.

2.3

).

In quest'ottica, l’art. 30 cpv. 2 LE dispone

che nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una

certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere

tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal

profilo economico. Sono determinanti, soggiunge la norma (cpv. 3), le

prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti

(SIA).

6.2

Nel caso concreto, la controversa

costruzione comporta la realizzazione di 40 appartamenti. Soggiace dunque alla

LDis.

Il preavviso dipartimentale si limita a

richiamare il progettista al rispetto delle misure a favore degli invalidi

motulesi fissate dall'art. 3 LDis, dell'art. 30 LE e delle prescrizioni

tecniche emanate dal centro svizzero di studio per la razionalizzazione dell'edilizia

(norma SN 521500), garantendo in particolare la mobilità verticale e

orizzontale alle persone portatrici di handicap motori.

I ricorrenti rimproverano all'autorità di

non aver esperito una verifica puntuale dell'adempimento di quest'obbligo.

La censura, non ulteriormente sostanziata,

va disattesa.

È ben vero che l'autorità, in sede di esame

della domanda di costruzione, non può limitarsi ad un semplice richiamo alle

pertinenti disposizioni di legge in materia di provvedimenti costruttivi a

favore dei disabili, ma deve accertare che il progetto tenga effettivamente conto

delle esigenze di questa categoria di persone per quanto ragionevolmente

esigibile dal profilo economico.

Nel caso in esame, non risulta tuttavia che

questa verifica non sia stata esperita. Il richiamo alle disposizioni

summenzionate contenuto nel preavviso dipartimentale non si può dedurre che

l'autorità non abbia esaminato la conformità del progetto per rapporto alla

legislazione pertinente. Il richiamo va in effetti inteso nel senso di una

sollecitazione a rispettare le norme in questione in sede di progettazione esecutiva.

L'esame dei piani non consente d'altro canto

di rilevare eventuali difformità. Nemmeno i ricorrenti forniscono indicazioni

atte ad individuarne. La censura va dunque respinta.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso può dunque essere accolto soltanto

nella misura in cui la licenza deve essere assoggettata alla condizione di adottare

le misure di contenimento delle immissioni foniche previste dallo studio

prodotto dalla __________ in questa sede, che la SPAAS ha condiviso.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco (30 mio), è suddivisa fra le

parti secondo soccombenza, tenendo debitamente conto del fatto che le

informazioni contenute nello studio fonico (necessario) sono state fornite soltanto

in questa sede. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili, commisurate

secondo gli stessi criteri, sono poste a carico dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 12 LPAmb; 9, 33 NAPR di Paradiso; 3 LDis; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

- la

decisione 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5673) è annullata e riformata

nel senso che:

- la

licenza edilizia 2 maggio 2007, rilasciata dal municipio di Paradiso alla CO 2

è confermata all'ulteriore condizione di adottare le misure di contenimento

delle immissioni foniche previste dallo studio fonico prodotto dalla resistente

e riprese dallo scritto 13 marzo 2008 della SPAAS a questo tribunale.

2. La tassa di

giustizia di fr. 5'000.- è a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 4'500.-

e della CO 2 per la differenza (fr. 500.- ).

3. I

ricorrenti rifonderanno alla __________ fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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