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Decisione

52.2007.413

Costruzione di un magazzino seminterrato e di un padiglione amovibile

18 gennaio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16

febbraio 2007 la CO 1 ha chiesto al municipio di Losone il permesso di costruire

un edificio seminterrato, adibito a magazzino/laboratorio, su due terreni

(part. 78 e 1839) in leggero pendio, situati lungo via __________, a cavallo

tra la zona mista e le zona residenziale R5. L'edificio consta di un solo

piano, coperto da una soletta in cemento armato, che sul lato sud verrebbe a

trovarsi allo stesso livello del terreno naturale, mentre verso nord

sporgerebbe leggermente dal pendio sino a terminare con una facciata, incassata

nel terreno, alta m 3.50 rispetto al piazzale antistante. Sulla soletta di

copertura della costruzione è inoltre prevista una struttura leggera,

costituita da cinque corpi a base esagonale, collegati fra loro ed alti sino a

10 m.

Alla domanda si è opposto il ricorrente RI 1,

proprietario di un fondo confinante, contestando la conformità di zona e la

natura sotterranea dell’opera.

Raccolto l’avviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 17 luglio 2007 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, respingendo l’opposizione del vicino.

B. Con

giudizio 6 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’impugnativa

presentata dall’opponente avverso la predetta licenza, che ha tuttavia

confermato alla condizione che la scala esterna, addossata alla facciata nord,

fosse allungata verso est (recte: ovest) in modo da rendere interrata la costruzione.

Dopo aver respinto le censure riferite alla

conformità di zona della costruzione, il Governo ha in sostanza rilevato che

sul lato nord la costruzione sporge in misura consistente dal terreno naturale.

Il difetto sarebbe tuttavia emendabile prolungando, mediante variante non

soggetta a pubblicazione, la scala esterna in modo da occultare la parte di

fabbricato che sporge eccessivamente dal terreno.

C. Contro il

predetto giudizio RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato.

Dopo aver rilevato come anche il Consiglio

di Stato abbia ritenuto che parte della costruzione non è sotterranea,

l’insorgente si limita a negare all’autorità di ricorso la facoltà di imporre

condizioni atte a rendere la licenza conforme al diritto. Per rispetto

dell’autonomia comunale, tale facoltà sarebbe di esclusiva competenza del municipio.

D. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio e la CO 1, contestando succintamente le tesi dell’insorgente con argomenti

che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione

attiva dell’insorgente, proprietario di un fondo contermine e già opponente, è

certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani.

2.2.1. L’indice di occupazione (I.o.) è il rapporto espresso in per

cento tra la superficie edificata e la superficie edificabile del fondo (art.

37 cpv. 2 LE). La superficie edificata, specifica l’art. 38 cpv. 3 LE, è la

proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli

edifici principali ed accessori. Nel computo della superficie edificata sono

esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline d’ingresso, in quanto non siano

chiuse su uno o più lati, le autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale,

al massimo su un lato, e aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.

Le costruzioni che non sporgono dal terreno, qualunque sia la loro destinazione

d’uso, non sono quindi computabili (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad

art. 38 LE, n. 1137). Salvo diversa disposizione del regolamento edilizio o del

PR, sono considerate sotterranee le costruzioni che sporgono dal terreno

(naturale) meno di m 1.50 (art. 42 RLE). Non rappresentando un ingombro, queste

opere sfuggono per principio all’ordinamen-to delle distanze (Scolari, op.

cit., ad art. 39 LE n. 1177).

L’i.o. limita la densità delle costruzioni

fuori terra al fine di stabilire un equilibrio tra aree edificate e aree non

edificate, salvaguardando l’aspetto del paesaggio (Scolari, op. cit., ad art.

37 LE n. 1118).

Considerandi

2.2

Secondo l’art. 11 cpv. 3 NAPR di

Losone, salvo diversa prescrizione di zona, le costruzioni sotterranee possono

occupare al massimo l’80% della superficie edificabile del fondo. A differenza

dell’art. 38 LE, che prende in considerazione la superficie occupata dagli

ingombri edilizi sporgenti dal terreno, l’art. 11 cpv. 3 NAPR limita la densità

delle opere situate nel sottosuolo. Le sue finalità non sono dunque quelle di

stabilire un equilibrio armonioso tra aree edificate e spazi liberi.

Considerato che si riferiscono l’uno alle

costruzioni fuori terra, l’altro alle costruzioni sotterranee, anche se hanno

in comune la superficie edificabile del fondo, i due indici vanno tenuti chiaramente

distinti. Sono del tutto indipendenti l’uno dall’altro. L’i.o. per le

costruzioni fuori terra deve essere calcolato secondo le modalità fissate dagli

art. 37 cpv. 2 e 38 cpv. 3 LE, ossia in base al rapporto tra la superficie

occupata dagli edifici che sporgono dal terreno e la superficie edificabile del

fondo. L’i.o. prescritto dall’art. 11 cpv. 3 NAPR per le costruzioni

sotterranee è invece dato dal rapporto della superficie occupata dalle parti

d’opera che non sporgono dal terreno naturale per più di m 1.50, e la superficie

edificabile.

3.

3.1.

Controverse sono, in concreto, la natura sotterranea del magazzino/laboratorio

e le conseguenze che ne derivano dal profilo del singolare i.o. (80%)

prescritto dall’art. 11 cpv. 3 NAPR. La contestazione verte in particolare

sulla parte nord della costruzione, che si affaccia sul piazzale situato fra

gli altri stabilimenti della resistente.

Orbene, stando ai piani “vista nord”,

“sezione A-A” e “sezione

B-B”, si deve ammettere che in prossimità dell’angolo nordest, la costruzione

sporge dal terreno naturale per un’altezza leggermente superiore a m 1.50.

Nella misura in cui nega a questa parte del manufatto la qualifica di costruzione

sotterranea, il giudizio impugnato va dunque esente da critiche. Del tutto

erronee, oltre che motivate in modo confuso, sono tuttavia le conseguenze che

il Governo trae da questa deduzione.

3.2

La costruzione insiste su due fondi

(part. 78 e 1839) situati a cavallo tra la zona R5 e la zona mista. La

superficie edificabile dei terreni inclusi nella zona R5 ammonta a 648 mq.

Quella appartenente alla zona mista è invece di 1'220 mq. Fatta astrazione

dalla natura interrata o meno dell’opera, la costruzione occupa una superficie

di 348 mq della zona R5 ed una superficie di 976 mq della zona mista.

Secondo il calcolo allegato alla domanda di

costruzione, che considera la costruzione interamente sotterranea, l’i.o.

prescritto dall’art. 11 cpv. 3 NAPR per le costruzioni sotterranee ammonterebbe

pertanto a 53.8% per la parte di costruzione ubicata nella zona R5,

rispettivamente all’80% per la parte di costruzione inclusa nella zona mista.

3.3

La parte di costruzione non interrata

si estende su una superficie valutabile in un centinaio di mq situata

esclusivamente nella zona R5. Non interessa la zona mista.

Ora, è evidente che se la superficie della

costruzione interrata diminuisce, si riduce anche l’i.o. per le costruzioni

interrate. Se la superficie della costruzione interrata scende da 348 a 248 mq,

perché un centinaio di mq della costruzione non sono interrati, l’i.o. delle

costruzioni interrate previsto dall’art. 11 cpv. 3 NAPR scende a sua volta dal

53.8

al 38.3%. In nessun caso aumenta, come palesemente a torto ritiene il

Consiglio di Stato. Aumenta l’i.o. calcolato secondo gli art. 37 e 38 LE, ma

quello previsto dall’art. 11 cpv. 3 NAPR si riduce. L'i.o. delle costruzioni

interrate (art. 11 cpv. 3 NAPR) non è comunque superato.

3.4

L’aumento degli ingombri della parte di

costruzione che non può essere considerata interrata perché sporge per più di m

1.50

dal terreno naturale non determina d'altro canto alcun sorpasso dell’i.o. massimo

(40%) prescritto dall’art. 35 cpv. 4 NAPR per la zona R5. In questa zona, il

conteggio allegato alla domanda di costruzione prevede infatti una superficie

edificata di appena 28.8 mq (i.o. = 4.4%), per cui, anche computando la

superficie della parte di costruzione che non può essere considerata interrata,

valutabile in un centinaio di mq al massimo, la superficie edificata

complessiva, calcolata secondo l’art. 38 cpv. 3 LE si situa comunque ben al di

sotto del limite ammissibile (mq 259.2 = 40% di 648 mq).

3.5

L’inesistenza del difetto riscontrato

dal Consiglio di Stato fa apparire del tutto ingiustificata la correzione

imposta a titolo di condizione della licenza. Correzione, che, oltre ad essere

formulata in modo erroneo (prolungamento della scala verso est invece che verso

ovest) e censurabile dal profilo procedurale (variante non soggetta a

particolari formalità), non è nemmeno atta a conseguire il risultato auspicato.

4.

Stante quanto precede, il giudizio impugnato non è dunque conforme

al diritto. Pur partendo da una premessa corretta, giunge infatti a conclusioni

erronee, che non possono essere condivise.

Esso non può tuttavia essere annullato,

perché il divieto della reformatio in peius, sancito dall’art. 65 cpv. 4

PAmm, impedisce al Tribunale cantonale amministrativo di modificare la

decisione impugnata a danno del ricorrente. È ben vero che l’annullamento è

chiesto dallo stesso ricorrente. Non si può tuttavia ignorare che l’insorgente

mira all’annullamento della licenza edilizia. Risultato, questo, che non può tuttavia

conseguire, non tanto perché ha omesso di chiederlo, quanto piuttosto perché all’annullamento

del giudizio governativo dovrebbe far seguito il ripristino della licenza

rilasciata dal municipio alla resistente, siccome immune da violazioni del

diritto. Il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato e per difetto ai valori in discussione (>

4.

mio), sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 37, 38 LE; 42 RLE; 11, 35 NAPR di

Losone; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-

alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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