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Decisione

52.2007.418

Diritto di replica

18 dicembre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La ricorrente RI 1 (1981),

cittadina camerunese, è entrata illegalmente in Svizzera il 1° dicembre 2003,

dove ha depositato una domanda d'asilo. Il 18 dicembre l'Ufficio federale dei

rifugiati ha risolto di respingere la richiesta e le ha assegnato un termine

per lasciare il nostro Paese. Il ricorso inoltrato dall'interessata contro tale

decisione è stato dichiarato irricevibile dalla CRA mediante sentenza del 9

marzo 2004. Malgrado ciò ella ha continuato a soggiornare sul territorio elvetico.

Il 4 maggio 2005 l'insorgente ha dato alla luce il figlio __________,

frutto della sua relazione con il cittadino svizzero R__________ (1950). Il 1°

agosto 2005 quest'ultimo è deceduto.

Mediante decisione del 1° maggio 2007 l'UFM ha riconosciuto la cittadinanza svizzera

del piccolo __________.

B. Il 20 luglio 2007 RI 1 ha

chiesto il rilascio di un permesso di dimora senza attività lucrativa per poter

vivere in Svizzera insieme al figlio.

Con risoluzione 25 settembre 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

ha respinto la domanda, ritenendo che il figlio potesse seguire all'estero la

madre.

C. Con giudizio 13 novembre

2007 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata il 12 ottobre

2007 da RI 1 avverso la suddetta decisione.

Il Governo ha dapprima chiarito di ritenere inutile un ulteriore scambio di

allegati, così come richiesto dalla ricorrente, in quanto con la risposta al

gravame presentata della Sezione dei permessi e dei passaporti non erano state

addotte nuove argomentazioni che necessitassero di una sua presa di posizione. Nel

merito l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il solo fatto che il figlio T__________

possegga la nazionalità svizzera non consente ancora di rilasciare alla madre

un permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU, potendo entrambi vivere la

loro relazione in Camerun, Paese nel quale quest'ultima è nata ed ha risieduto

sino alla fine del 2003.

D. Contro il predetto giudizio,

la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento con rinvio degli atti all'autorità di prime cure per nuova

decisione. La ricorrente, nello specifico, rimprovera al Consiglio di Stato di

averle negato il diritto di replicare alle osservazioni della Sezione dei

permessi e dell'immigrazione e di aver emanato una sentenza carente di motivazione,

violando così il suo diritto di essere sentita. Nel merito sostiene che suo

figlio T__________ è svizzero ed ha sempre vissuto in questo Paese, per cui non

si può esigere che si trasferisca in Camerun. Di conseguenza alla madre, che

detiene l'autorità parentale sul medesimo, deve essere riconosciuta la

possibilità di rimanere con lui sul territorio elvetico.

E. All'accoglimento del ricorso

si oppongono sia il Consiglio di Stato, che la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In materia di diritto

degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire

in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è

data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i

permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di

simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o

di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore

dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con

rinvii).

1.3. Nel caso di specie la ricorrente non può prevalersi di

una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale

da cui potrebbe derivarle un diritto al rilascio di un permesso di dimora. La

ricorrente non può in effetti invocare gli art. 7 LDDS, non essendo (mai) stata

coniugata ad un cittadino svizzero. Inoltre non esiste nessun trattato tra la

Confederazione Svizzera e il Camerun che regoli in modo specifico il soggiorno

in Svizzera dei cittadini camerunesi.

1.4. Lo straniero può, a seconda delle circostanze,

prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art.

8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un

permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che

tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua

famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero

o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in

quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso

di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta,

che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid.

1e, 289 consid. 1c).

In concreto, essendo figlio di un cittadino elvetico, T__________ ha un

diritto certo a risiedere in Svizzera. Inoltre la relazione tra madre e figlio

risulta stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Di conseguenza, le

condizioni affinché la ricorrente possa invocare l'art. 8 CEDU sono senz'altro

adempiute.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)

e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),

è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

La ricorrente si duole di

una violazione del diritto di essere sentita, che ravvisa da una parte nel

fatto che il Consiglio di Stato non le ha dato la possibilità di replicare alle

osservazioni presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, e dall'altra

nel fatto che ha emanato nei suoi confronti un giudizio carente dal profilo

della motivazione.

2.1

Tali rimproveri

vanno esaminati preliminarmente, poiché il diritto di essere sentito

costituisce una garanzia di natura formale la cui disattenzione comporta

l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di

successo del ricorso nel merito (DTF 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid.

3b).

2.2

Sotto l'egida del

vecchio art. 4 Cost, dal diritto di essere sentito non poteva essere dedotto un

obbligo generale di notifica al ricorrente delle osservazioni dell'autorità che

aveva emanato la decisione impugnata o quelle di controparte né, conseguentemente,

un diritto di replica. Un'eccezione a questo principio si giustificava solo se

la risposta conteneva elementi nuovi e rilevanti che potevano influire sul giudizio

dell'autorità di ricorso (DTF 119 V 317 consid 1, 114 Ia 307 consid. 4b). Recentemente

però, il Tribunale federale, ha avuto modo di stabilire che il diritto di

essere sentito, che è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo

secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, comprende anche il diritto di

prendere conoscenza di ogni presa di posizione sottoposta al tribunale e di

potersi esprimere al riguardo, indipendentemente dalla circostanza che contenga

argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire

sul giudizio (DTF 133 I 100 consid. 4). Sono di conseguenza le parti che devono

decidere se desiderano o meno prendere posizione nei confronti di uno scritto

di controparte (STF 6B_223/2007 del 23 luglio 2007 consid. 3).

2.3

Nel caso concreto

il Consiglio di Stato, dopo aver ricevuto la risposta 24 ottobre 2007 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, mediante scritto del 26 ottobre

successivo ha intimato alla ricorrente una copia di questo documento e ha dichiarato

chiuso lo scambio degli allegati. Con lettera del 9 novembre 2007, anticipata

via fax, il patrocinatore dell'insorgente ha chiesto al Governo che gli fosse

concessa la possibilità di replicare alle osservazioni formulate dall'autorità

amministrativa di prime cure. Tale missiva è stata recapitata per errore lunedì

12.

novembre 2007 alla Pretura di Bellinzona, la quale l'ha immediatamente

trasmessa al Consiglio di Stato che l'ha ricevuta il giorno successivo. In

sentenza quest'ultimo ha evaso la richiesta, respingendola. L'Esecutivo

cantonale non ha ritenuto necessario procedere ad un ulteriore scambio di

allegati, visto che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non aveva fatto

valere nelle proprie osservazioni alcun elemento di fatto nuovo e rilevante per

rapporto alla sua decisione iniziale.

Così facendo, il

Governo ha violato il diritto di essere sentito della ricorrente. Sulla scorta

di quanto sopra esposto, alla medesima andava riconosciuta la facoltà di esprimersi

sulla risposta di controparte indipendentemente dal fatto che essa contenesse

delle novità di fatto oppure di diritto, o dall'ampiezza del ricorso precedentemente

inoltrato. Nonostante avesse già chiuso lo scambio degli allegati, il Consiglio

di Stato avrebbe dovuto, vista anche la tempestività dell'istanza - inoltrata

in un tempo ragionevole – autorizzare l'insorgente a replicare. D'altra parte il

fatto che nel suo giudizio il Governo si sia pronunciato su detta richiesta di

replica dimostra che, contrariamente a quanto sostenuto in questa sede, esso

aveva avuto modo di prendere conoscenza della medesima prima della sua emanazione.

Lesiva dell'art. 29

Cost, quest'ultima decisione va dunque annullata e la causa rinviata al

Consiglio di Stato affinché, dopo aver ordinato un secondo scambio degli allegati,

si pronunci nuovamente e compiutamente nel merito.

Il vizio in parola non

può essere sanato in questa sede, in quanto ciò vanificherebbe il diritto di

replica che la nuova prassi del Tribunale federale intende accordare alle parti

coinvolte in un procedimento giudiziario.

3.

Sulla scorta di quanto

precede il ricorso deve essere accolto. Date le circostanze non si preleva

tassa di giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente,

assistita da un avvocato iscritto all'apposito registro, un'adeguata indennità

per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 8 CEDU, 29 Cost; 10 lett. a

LALPS; 3, 18, 28 31, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.

Il

ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 13 novembre 2007 (n. 5740) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, dopo aver ordinato

un secondo scambio degli allegati, si pronunci nuovamente e compiutamente nel

merito della causa.

2.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

3.

Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente l'importo di fr. 400.-- a

titolo di ripetibili.

4.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

5.

Intimazione

a:

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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