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Decisione

52.2007.420

Stabile d'appartamenti con attico

12 febbraio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. All'inizio

del 2007, la RI 1 ha chiesto al municipio di Locarno il permesso di costruire

uno stabile di 42 appartamenti su un terreno (part. 188), situato sul

lungolago, tra via Luini e via Orelli.

Il progetto prevede di realizzare un edificio,

strutturato su 7 piani completamente fuori terra. Sul tetto piano, situato alla

quota di m 219.00 s/m., verrebbe inoltre realizzato un attico, lungo m 34.54,

largo m 6.36 ed alto m 3.30, suddiviso in quattro ampi locali, collegati da altrettante

scale agli appartamenti sottostanti.

Alla domanda si sono opposti CO 1 e CO 2,

proprietari di appartamenti in condominio situati nelle immediate vicinanze

(part. 184), i quali hanno fra l'altro contestato il mancato computo dell'altezza

dell'attico.

Raccolto l'avviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 20 luglio 2007 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini qui resistenti.

L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che l'art. 13 cpv. 2 RE permettesse

di escludere l'altezza dell'attico dal computo dell'altezza dell'edificio

sottostante.

B. Con giudizio

21 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’impugnativa

inoltrata dagli opponenti contro la predetta licenza, annullandola nella misura

in cui autorizzava l’attico.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che

l’altezza dell’attico fosse da sommare a quella dell’edificio su cui insiste.

L’art. 13 cpv. 2 RE imporrebbe per principio di computare gli attici

sull’altezza degli edifici. Queste sovrastrutture sarebbero escluse, a determinate

condizioni, soltanto dal computo del numero dei piani.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l’an-nullamento e postulando il ripristino

integrale della licenza accor-datale.

L’insorgente rileva in sostanza che il municipio,

per prassi, ha sempre escluso dal computo dell’altezza degli edifici gli attici

che rispondono alle condizioni poste dall’art. 13 cpv. 2 RE. L’esclu-sione dal

computo, soggiunge, è del resto espressamente sancita dalle norme relative alle

altre zone del PR.

Il computo dell'altezza dell'attico,

prosegue la ricorrente, violerebbe il principio della parità di trattamento. Considerate

le assicurazioni datele dalla municipale __________ e dall’ufficio tecnico il

diniego della licenza sarebbe contrario al principio dell’affidamento.

D. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini

opponenti, contestando succintamente le tesi dell’insorgente con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio condivide invece l’impugnativa,

confermando la prassi richiamata dalla RI 1.

E. Il

tribunale ha accertato che nel quartiere __________ è stata rilasciata una sola

licenza edilizia per un immobile sovrastato da un attico non computato

nell'altezza.

Delle osservazioni inoltrate dalle parti si

dirà semmai nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, integrati dall'accertamento esperito da questo tribunale (art.

18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge

chiaramente dai piani. Le altre prove chieste dall’insorgente (testi,

sopralluogo) non sono atte a procurare la conoscenza di fatti rilevanti per il

giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 5 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore particolareggiato

del quartiere __________ (NAPPQR) limita l'altezza degli edifici alla quota di

m 219.00 s/m. Deroghe possono essere concesse solo per corpi tecnici (cpv. 2).

L'altezza degli attici è per principio

computata con quella degli edifici su cui insistono. Lo stabilisce anzitutto chiaramente

l’art. 43 RLE. Lo conferma inoltre l’art. 13 cpv. 2 RE di Locarno, applicabile

anche nel quartiere __________ (cfr. art. 15 NAPPQR e contrario), che

esime gli attici unicamente dal computo del numero dei piani. Fanno

eccezione al computo del numero dei piani, dispone l’art. 13 cpv. 2 RE, i

locali abitabili con una superficie inferiore al 25% di quella degli

appartamenti del piano sottostante e completamente integrati in quest'ultimi,

purché i volumi ottenuti rientrino negli ingombri di un ipotetico tetto a falde,

che non superi l'altezza di m 3.50 tra il filo superiore del cornicione di gronda

ed il colmo.

La norma, chiara ed inequivocabile, non

necessita di alcuna interpretazione.

2.2

Nel caso concreto, il filo superiore

del cornicione di gronda del tetto piano dello stabile qui in discussione si

situa alla quota di m 219.00 s/m. Il tetto piano dell'attico si situa invece

alla quota di m 221.40 s/m. Il volume dell'attico è compreso nell'ingombro di

un ipotetico tetto a falde il cui colmo si situerebbe alla quota di m 222.30

s/m. Il piano attico è suddiviso in quattro ampi locali la cui superficie non

supera il 25% di quella degli appartamenti sottostanti, ai quali sono collegati

mediante scale interne.

Fondandosi su queste risultanze, il

municipio ha ritenuto che l’art. 13 cpv. 2 RE permettesse di esimere l'altezza

dell'attico dal computo con quella dell'edificio sottostante. Manifestamente a

torto, poiché la norma in questione non esclude affatto dal computo

dell'altezza gli attici collegati agli appartamenti sottostanti che rientrano

nei limiti di volume e di superficie sopra indicati. L’art. 13 cpv. 2 RE esclude

gli attici così configurati soltanto dal computo del numero dei piani. Parametro

previsto dall'art. 17 NAPR, dichiarato comunque inapplicabile dall'art. 15

NAPPQR, che limitava a 6 il numero dei piani nel quartiere __________.

Pienamente conforme al tenore letterale

della norma appare dunque la conclusione tratta dal Consiglio di Stato, laddove

giudica la licenza in contestazione lesiva del diritto, in particolare

dell'altezza massima (m 219.00 s/m.), prescritta dall'art. 5 cpv. 1 NAPPQR.

3.

3.1. Nessuno

può prevalersi di una precedente violazione della legge per chiedere che sia

pure disattesa a suo favore (DTF 127 I 1 consid. 3 a). Il principio di legalità

prevale su quello della parità di trattamento. Una diversa conclusione

solleciterebbe l'autorità a perseverare nell'errore.

Il principio della parità di trattamento ha

il sopravvento su quello di legalità soltanto se l'applicazione erronea della

legge è l'espressione di una prassi che l'autorità rifiuta di abbandonare.

Resta comunque riservato il caso in cui l'interesse pubblico o quello di terzi

ne esigano un'applicazione corretta (DTF 127 II 113 consid. 9b; 123 II 248

consid. 3c; RDAT I-2000 n. 44 consid. 5.3). Pochi casi non costituiscono prassi

(Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., 443 seg.).

3.2

Nel caso concreto, la ricorrente chiede

che il permesso le venga comunque rilasciato per motivi riconducibili al

principio della parità di trattamento. Gli accertamenti esperiti da questo

tribunale hanno evidenziato che nel 2005 il municipio ha rilasciato una licenza

per un edificio situato nel quartiere __________ e sovrastato da un attico non

computato sull'altezza. Già questo riscontro permette di escludere l'esistenza

di una prassi non conforme al diritto invocabile per parità di trattamento.

Le altre due licenze, risalenti al 2003 ed

al 2006, citate dal municipio, non sono invocabili da questo profilo, sia

perché riguardano un altro quartiere della città, sottoposto ad un diverso

ordinamento edilizio, sia perché tre licenze non bastano comunque per ritenere

assodata una prassi che imponga di privilegiare il principio della parità di

trattamento a scapito del principio di legalità.

4.

4.1. Una

licenza preliminare accordata senza seguire la procedura ordinaria di rilascio ha

solo valore d'informazione. Non vincola l'autorità. Tanto meno esplica effetti

nei confronti di terzi (art. 15 cpv. 2 LE). A maggior ragione, un'informazione

data dall'autorità o da suoi funzionari non è in grado di limitare i diritti degli

opponenti, che non hanno avuto occasione di far valere le loro ragioni (Scolari,

op. cit., ad art. 15 LE n. 887).

4.2

Invano si richiama la ricorrente al

principio della buona fede, prevalendosi delle informazioni rassicuranti che

avrebbe ricevuto da una municipale o da funzionari dell'ufficio tecnico circa l'esclusione

dell'attico dal computo dell'altezza dell'edificio sottostante. Anche se le

avesse effettivamente ricevute, non potrebbe comunque prevalersene nei

confronti dei resistenti per rivendicare, in base al principio dell'affidamento,

il rilascio di un permesso contrario alla legge.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate tenendo conto del lavoro occasionato dall'impugnativa e dei valori

in gioco, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 5 NAPPQR di Locarno; 13 RE di

Locarno; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.-

ai resistenti a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

,

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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