52.2007.420
Stabile d'appartamenti con attico
12 febbraio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2007.420
Data decisione, Autorità:
12.02.2008, TRAM
Titolo:
Stabile d'appartamenti con attico
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 21 LE
Incarto n.
52.2007.420
Lugano
12 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 dicembre 2007 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 21 novembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 5994) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da __________ e __________
contro la licenza edilizia 20 luglio 2007 rilasciata dal municipio di Locarno
all'insorgente per la costruzione di uno stabile d'appartamenti sul lungolago
(part. 188);
viste le risposte:
- 19 dicembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 3 gennaio 2008 del
municipio di Locarno;
- 9 gennaio 2008 di CO 1
e CO 2;
assunte le prove e preso atto
delle osservazioni inoltrate dalle parti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. All'inizio
del 2007, la RI 1 ha chiesto al municipio di Locarno il permesso di costruire
uno stabile di 42 appartamenti su un terreno (part. 188), situato sul
lungolago, tra via Luini e via Orelli.
Il progetto prevede di realizzare un edificio,
strutturato su 7 piani completamente fuori terra. Sul tetto piano, situato alla
quota di m 219.00 s/m., verrebbe inoltre realizzato un attico, lungo m 34.54,
largo m 6.36 ed alto m 3.30, suddiviso in quattro ampi locali, collegati da altrettante
scale agli appartamenti sottostanti.
Alla domanda si sono opposti CO 1 e CO 2,
proprietari di appartamenti in condominio situati nelle immediate vicinanze
(part. 184), i quali hanno fra l'altro contestato il mancato computo dell'altezza
dell'attico.
Raccolto l'avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 20 luglio 2007 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini qui resistenti.
L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che l'art. 13 cpv. 2 RE permettesse
di escludere l'altezza dell'attico dal computo dell'altezza dell'edificio
sottostante.
B. Con giudizio
21 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’impugnativa
inoltrata dagli opponenti contro la predetta licenza, annullandola nella misura
in cui autorizzava l’attico.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l’altezza dell’attico fosse da sommare a quella dell’edificio su cui insiste.
L’art. 13 cpv. 2 RE imporrebbe per principio di computare gli attici
sull’altezza degli edifici. Queste sovrastrutture sarebbero escluse, a determinate
condizioni, soltanto dal computo del numero dei piani.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’an-nullamento e postulando il ripristino
integrale della licenza accor-datale.
L’insorgente rileva in sostanza che il municipio,
per prassi, ha sempre escluso dal computo dell’altezza degli edifici gli attici
che rispondono alle condizioni poste dall’art. 13 cpv. 2 RE. L’esclu-sione dal
computo, soggiunge, è del resto espressamente sancita dalle norme relative alle
altre zone del PR.
Il computo dell'altezza dell'attico,
prosegue la ricorrente, violerebbe il principio della parità di trattamento. Considerate
le assicurazioni datele dalla municipale __________ e dall’ufficio tecnico il
diniego della licenza sarebbe contrario al principio dell’affidamento.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini
opponenti, contestando succintamente le tesi dell’insorgente con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio condivide invece l’impugnativa,
confermando la prassi richiamata dalla RI 1.
E. Il
tribunale ha accertato che nel quartiere __________ è stata rilasciata una sola
licenza edilizia per un immobile sovrastato da un attico non computato
nell'altezza.
Delle osservazioni inoltrate dalle parti si
dirà semmai nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, integrati dall'accertamento esperito da questo tribunale (art.
18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge
chiaramente dai piani. Le altre prove chieste dall’insorgente (testi,
sopralluogo) non sono atte a procurare la conoscenza di fatti rilevanti per il
giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 5 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore particolareggiato
del quartiere __________ (NAPPQR) limita l'altezza degli edifici alla quota di
m 219.00 s/m. Deroghe possono essere concesse solo per corpi tecnici (cpv. 2).
L'altezza degli attici è per principio
computata con quella degli edifici su cui insistono. Lo stabilisce anzitutto chiaramente
l’art. 43 RLE. Lo conferma inoltre l’art. 13 cpv. 2 RE di Locarno, applicabile
anche nel quartiere __________ (cfr. art. 15 NAPPQR e contrario), che
esime gli attici unicamente dal computo del numero dei piani. Fanno
eccezione al computo del numero dei piani, dispone l’art. 13 cpv. 2 RE, i
locali abitabili con una superficie inferiore al 25% di quella degli
appartamenti del piano sottostante e completamente integrati in quest'ultimi,
purché i volumi ottenuti rientrino negli ingombri di un ipotetico tetto a falde,
che non superi l'altezza di m 3.50 tra il filo superiore del cornicione di gronda
ed il colmo.
La norma, chiara ed inequivocabile, non
necessita di alcuna interpretazione.
2.2
Nel caso concreto, il filo superiore
del cornicione di gronda del tetto piano dello stabile qui in discussione si
situa alla quota di m 219.00 s/m. Il tetto piano dell'attico si situa invece
alla quota di m 221.40 s/m. Il volume dell'attico è compreso nell'ingombro di
un ipotetico tetto a falde il cui colmo si situerebbe alla quota di m 222.30
s/m. Il piano attico è suddiviso in quattro ampi locali la cui superficie non
supera il 25% di quella degli appartamenti sottostanti, ai quali sono collegati
mediante scale interne.
Fondandosi su queste risultanze, il
municipio ha ritenuto che l’art. 13 cpv. 2 RE permettesse di esimere l'altezza
dell'attico dal computo con quella dell'edificio sottostante. Manifestamente a
torto, poiché la norma in questione non esclude affatto dal computo
dell'altezza gli attici collegati agli appartamenti sottostanti che rientrano
nei limiti di volume e di superficie sopra indicati. L’art. 13 cpv. 2 RE esclude
gli attici così configurati soltanto dal computo del numero dei piani. Parametro
previsto dall'art. 17 NAPR, dichiarato comunque inapplicabile dall'art. 15
NAPPQR, che limitava a 6 il numero dei piani nel quartiere __________.
Pienamente conforme al tenore letterale
della norma appare dunque la conclusione tratta dal Consiglio di Stato, laddove
giudica la licenza in contestazione lesiva del diritto, in particolare
dell'altezza massima (m 219.00 s/m.), prescritta dall'art. 5 cpv. 1 NAPPQR.
3.
3.1. Nessuno
può prevalersi di una precedente violazione della legge per chiedere che sia
pure disattesa a suo favore (DTF 127 I 1 consid. 3 a). Il principio di legalità
prevale su quello della parità di trattamento. Una diversa conclusione
solleciterebbe l'autorità a perseverare nell'errore.
Il principio della parità di trattamento ha
il sopravvento su quello di legalità soltanto se l'applicazione erronea della
legge è l'espressione di una prassi che l'autorità rifiuta di abbandonare.
Resta comunque riservato il caso in cui l'interesse pubblico o quello di terzi
ne esigano un'applicazione corretta (DTF 127 II 113 consid. 9b; 123 II 248
consid. 3c; RDAT I-2000 n. 44 consid. 5.3). Pochi casi non costituiscono prassi
(Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., 443 seg.).
3.2
Nel caso concreto, la ricorrente chiede
che il permesso le venga comunque rilasciato per motivi riconducibili al
principio della parità di trattamento. Gli accertamenti esperiti da questo
tribunale hanno evidenziato che nel 2005 il municipio ha rilasciato una licenza
per un edificio situato nel quartiere __________ e sovrastato da un attico non
computato sull'altezza. Già questo riscontro permette di escludere l'esistenza
di una prassi non conforme al diritto invocabile per parità di trattamento.
Le altre due licenze, risalenti al 2003 ed
al 2006, citate dal municipio, non sono invocabili da questo profilo, sia
perché riguardano un altro quartiere della città, sottoposto ad un diverso
ordinamento edilizio, sia perché tre licenze non bastano comunque per ritenere
assodata una prassi che imponga di privilegiare il principio della parità di
trattamento a scapito del principio di legalità.
4.
4.1. Una
licenza preliminare accordata senza seguire la procedura ordinaria di rilascio ha
solo valore d'informazione. Non vincola l'autorità. Tanto meno esplica effetti
nei confronti di terzi (art. 15 cpv. 2 LE). A maggior ragione, un'informazione
data dall'autorità o da suoi funzionari non è in grado di limitare i diritti degli
opponenti, che non hanno avuto occasione di far valere le loro ragioni (Scolari,
op. cit., ad art. 15 LE n. 887).
4.2
Invano si richiama la ricorrente al
principio della buona fede, prevalendosi delle informazioni rassicuranti che
avrebbe ricevuto da una municipale o da funzionari dell'ufficio tecnico circa l'esclusione
dell'attico dal computo dell'altezza dell'edificio sottostante. Anche se le
avesse effettivamente ricevute, non potrebbe comunque prevalersene nei
confronti dei resistenti per rivendicare, in base al principio dell'affidamento,
il rilascio di un permesso contrario alla legge.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate tenendo conto del lavoro occasionato dall'impugnativa e dei valori
in gioco, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 5 NAPPQR di Locarno; 13 RE di
Locarno; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.-
ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
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,
;
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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