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Decisione

52.2007.424

Ordine di rimozione di un cartello d'indicazione di direzione per albergo non conforme

14 marzo 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 18 aprile 1997 RI 1, titolare dell'albergo __________, ha chiesto

alla competente autorità cantonale il permesso di collocare in territorio di __________,

all'intersezione della strada cantonale con via __________, un'insegna di cm

120 x 80 (0.96 mq) con la dicitura “__________Pensione – Camere – Zimmer –

Chambres – Rooms Tel. __________ Fax __________” e freccia indicante la

direzione da seguire per raggiungere l'esercizio pubblico.

A seguito del parere favorevole del CO 1 e

della Polizia cantonale, in data 12 maggio 1997 l'Ufficio dei permessi ha rilasciato

all'insorgente il permesso postulato.

B. Il CO 1, con decisione 26/29 marzo 2007, ha intimato all'insorgente

di togliere il cartello in oggetto, fondando tale suo ordine sulla clausola

generale di polizia di cui all'art. 107 LOC. Tale risoluzione, impugnata con

ricorso 17 aprile 2007, è però stata annullata dal Consiglio di Stato in data

15 maggio 2007, non sussistendo i presupposti giustificanti un intervento

basato su tale disposizione.

C. Con decisione 13 aprile 2007 il CO 1ha nuovamente ordinato a RI 1 di

togliere l'insegna in oggetto entro il termine di 15 giorni, considerato che

per forma, dimensioni e testo la stessa non era più conforme alla legge sugli

impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 e all'ordinanza federale sulla

segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

D. Con giudizio 21 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la

predetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'insorgente.

L'autorità di ricorso di prime cure ha in

sostanza condiviso le argomentazioni addotte dal municipio. Il cartello

direzionale in esame non ossequia né per dimensioni, né per aspetto le prescrizioni

contenute nella norma SN 640 828 dell'Associazione svizzera dei professionisti

della strada e dei trasporti (VSS). Quest'ultima, in applicazione dell'art. 115

dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) e dell'ordinanza

concernente le norme applicabili alla segnaletica stradale e alla pubblicità

stradale per distributori di carburante del 4 agosto 2003, ha carattere

vincolante e stabilisce per le insegne indicatrici di direzione per alberghi

una forma rettangolare non più alta di mm 150 e non più lunga di mm 120, di

colore marrone chiaro con scritta di colore marrone scuro. Parametri, che il

cartello in oggetto non rispetta.

E. Contro tale giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annul-lamento.

Il ricorrente rimprovera al Consiglio di

Stato di aver applicato disposizioni ormai abrogate. Afferma che le norme VSS

640 828 non sono vincolanti per il cittadino e sono applicabili unicamente agli

indicatori di direzione e non, come nella fattispecie in esame, ad un semplice

cartello pubblicitario. In via subordinata, sottolinea che l'autorità comunale

avrebbe dovuto assegnargli un termine adeguato per la rimozione del cartello.

Quello di 15 giorni impartito dal municipio è troppo breve, anche tenuto conto

del tempo necessario per inoltrare la domanda e ottenere l'autorizzazione per

un nuovo cartello.

F. Il Consiglio di Stato propone di respingere il gravame e si riconferma

nella propria risoluzione senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il CO 1,

richiamando integralmente le considerazioni già esposte innanzi all'autorità di

ricorso di prime cure.

Il Dipartimento del territorio sollecita la

reiezione del gravame, annotando tuttavia che il termine di 15 giorni assegnato

dal CO 1 per la rimozione del cartello si pone non rispetta la nuova legge

sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007, la quale sancisce un limite

di tempo di due anni per adeguare o rimuovere gli impianti esistenti in

contrasto con le nuove norme.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

La legittimazione attiva dell'insorgente e

la tempestività dell'impugnativa sono certe (art. 43 e 46 PAmm).

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

La legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp),

entrata in vigore il 20 aprile 2007, mira a salvaguardare la sicurezza

stradale, le bellezze naturali e del paesaggio, l'ordine pubblico, la moralità

e la lingua italiana (art. 1 LImp). Soggiacciono a questa legge tutti gli

impianti pubblicitari percettibili dall'area pubblica, situati su fondi

pubblici o privati (art. 2 LImp). A norma dell'art. 2 RLImp, costituiscono

impianti pubblicitari le insegne ubicate sul luogo dove si svolge un'attività

(insegna commerciale, professionale o industriale) e quelle che indicano il

percorso per raggiungere tale luogo (insegne direzionali), nonché le figurazioni,

le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo visibile o udibile da un'area aperta

al passaggio pubblico, pedonale o veicolare, sia su supporti destinati alla

pubblicità per conto di terzi (pannelli, colonne pubblicitarie, ecc.), sia su

costruzioni aventi altro scopo (affissioni, scritte pubblicitarie su facciate,

su tetti, ecc.). Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico

si applicano, per forma, dimensioni e colori, le disposizioni dell'ordinanza federale

sulla segnaletica stradale (OSStr; art. 2 cpv. 4 LImp e 3 RLImp).

Quest'ultima

regola i segnali, le demarcazioni e la pubblicità sulle strade e nei loro

dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare, come anche i

provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione (art. 1 cpv. 1

OSStr). In particolare, l'art. 96 cpv. 1 OSStr (modificato il 1° marzo 2006)

vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della

strada, enumerando a titolo esemplificativo alcuni estremi di tale evento, lasciando

così all'autorità comunale un margine d'apprezzamento relativamente ampio ai

fini della determinazione dei limiti degli interventi ammissibili all'interno

delle zone edificabili. Al contrario, l'art. 96 cpv. 2 OSStr vieta “sempre”

la pubblicità stradale che, segnatamente, contiene segnali o elementi aventi la

funzione di indicatori di direzione. Scopo di questa disposizione è quello di evitare

che attraverso una pubblicità posta al bordo della strada si eludano precise

prescrizioni, in merito a segnali o elementi indicatori di direzione, contenuti

nell'ordinanza in oggetto. La OSStr contempla infatti alcune prescrizioni

relative agli indicatori di direzione (art. 49 ss. OSStr). In particolare, l'art.

54.

cpv. 4 OSStr si riferisce ai cartelli indicatori di direzione per aziende, i

quali mostrano la direzione in cui si trovano aziende industriali, artigianali,

commerciali, esposizioni, ecc., indicando la via da seguire per giungere a

luoghi di destinazione spesso difficili da trovare senza indicatore di

direzione, e situati fuori dalle strade di grande transito o dalle strade secondarie

importanti. L'ordinanza conferisce tuttavia al Dipartimento federale dell'ambiente,

dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) la competenza per

emanare istruzioni concernenti la segnaletica turistica e gli indicatori di

direzione per alberghi (art. 54 cpv. 9 OSStr).

Il

DATEC, in applicazione di tale disposizione, ha dunque adottato dapprima l'ordinanza

concernente le norme applicabili alla segnaletica e alla pubblicità stradale

per i distributori di carburante del 4 agosto 2003, poi abrogata, sostituita e

(in parte) ripresa dall'ordinanza concernente le norme applicabili alla

segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri del 12 giugno 2007 (entrata

in vigore il 1° agosto 2007). Quest'ultima indica con precisione le norme dell'Associazione

svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) applicabili all'esecuzione,

all'aspetto e al collocamento di segnali, demarcazioni e dispositivi di delimitazione

su strade, percorsi pedonali e sentieri (art. 1), norme a cui il DATEC ha

conferito, in applicazione dell'art. 115 cpv. 1 OSStr, carattere obbligatorio

(cfr. DTF 2A.366/2003 del 3 marzo 2004, consid. 1.2.2).

Tra

queste vi è la norma SN 640 828 “indicatori di direzione per alberghi” (cfr.

art. 2 litt. i Ordinanza DATEC concernente le norme applicabili alla

segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri). Questa specifica normativa

del novembre 1979 contiene le prescrizioni concernenti la posa e la

presentazione degli indicatori di direzione per alberghi. Considerati tali sono

le infrastrutture che dispongono di almeno cinque camere e che servono la

colazione (art. 1 e art. 3 cpv. 6 norma SN 640 828). Gli indicatori di

direzione per alberghi devono avere forma rettangolare non più alta di mm 150 e

non più lunga di mm 120, devono essere di colore marrone chiaro e avere la

scritta, su una sola riga e con specifico formato, di colore marrone scuro

(art. 8 ss. norma SN 640 828).

3.

Nell'evenienza concreta, il CO 1 ha ritenuto che il cartello indicatore

di direzione per l'albergo pensione __________ non fosse più conforme per

forma, dimensione e testo alla legge sugli impianti pubblicitari del 28

febbraio 2000 e all'ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5

settembre 1979. Tale deduzione regge alle critiche dell'insorgente, anche se

nel frattempo le normative citate sono state integralmente o in parte

modificate.

In effetti, se si pon mente alle dimensioni

del cartello (cm 120 x 80), al suo colore (bianco), alla sua dicitura e al suo

contenuto, appare chiaro che quest'ultimo non può essere considerato conforme

alle prescrizioni della norma SN 640 828 “indicatori di direzione per alberghi”

(versione novembre 1979). L'impugnativa, su questo punto, si avvera pertanto infondata.

4.

L'autorità comunale ha inoltre fissato un termine di 15 giorni per

la rimozione dell'insegna __________, quando era ancora in vigore la LImp 2000

che non prevedeva particolari termini di risanamento degli impianti non

conformi.

Tuttavia l'odierno art. 11 LImp concede un

termine di due anni dall'entrata in vigore della legge sugli impianti

pubblicitari del 26 febbraio 2007, per adattare o rimuovere gli impianti

esistenti in contrasto con le nuove norme. In applicazione di tale disposto deve

dunque essere concesso al ricorrente un termine più lungo di quello impartito

dal CO 1 per togliere il cartello in oggetto o conformarlo alle disposizioni

sopraccitate.

5.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va parzialmente

accolto, con la conseguente riforma della decisione impugnata nel senso esposto

al considerando precedente.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il

comune ne va in ogni modo esente essendo intervenuto in lite unicamente per

motivi derivanti dalla sua funzione (art. 28 PAmm). Lo Stato, alla cui

disattenzione è imputabile la mancata applicazione dell'art. 11 LImp 2007,

verserà all'insorgente ripetibili commisurate in funzione del limitato successo

della sua impugnativa (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 2, 4, 9 e 11 LImp; 2 RLImp; 1, 54, 96 e

115 OSStr; l'Ordinanaza DATEC concernente le norme applicabili alla segnaletica

su strade, percorsi pedonali e sentieri; 3, 18, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 21 novembre 2007 (n. __________)

del Consiglio di Stato e la risoluzione 13 aprile 2007 del CO 1 sono riformate

nel senso che è fatto ordine a RI 1 di togliere entro il 20 aprile 2009 il

cartello __________, sito sul sedime comunale innanzi alla casa ex __________.

2. La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 900.-.

3. Lo Stato

verserà al ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

5. Intimazione

a:

;

a;

a;

a.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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