52.2007.429
Domanda di costruzione: distinzione tra procedura ordinaria e procedura di notifica
1 febbraio 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2007.429
Data decisione, Autorità:
01.02.2008, TRAM
Titolo:
Domanda di costruzione: distinzione tra procedura ordinaria e procedura di notifica
DOMANDA DI COSTRUZIONE
NOTIFICA DI COSTRUZIONE
art. 4 agg. 11 LE
Incarto n.
52.2007.429
Lugano
1 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 22 novembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 6018) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 18 settembre 2007 rilasciata dal municipio di Locarno a CO 1
per la demolizione parziale e la ricostruzione di un capannone per il
deposito ed il trattamento di rifiuti (part. 4458 e 4459);
viste le risposte:
- 19 dicembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 20 dicembre 2007
dell'UDC del Dipartimento del territorio;
- 3 gennaio 2008 del
municipio di Locarno;
- 10 gennaio 2008 della
SPAA del Dipartimento del territorio
- 15 gennaio 2008 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. CO 1,
qui resistenti, sono proprietari del noto centro, riconosciuto dal Cantone, per
il deposito ed il trattamento di rifiuti solidi (autoveicoli inservibili, rottami
ferrosi, scarti di legno), situato a __________ all'entrata sud dell'abitato (part.
4458 e 4459; zona AP/EP).
Il 28 aprile 2007, un incendio ha gravemente
danneggiato l'impianto principale, collocato all'interno di un ampio capannone,
che era stato autorizzato cinque anni prima, con licenza 4 aprile 2002.
All'inizio del seguente mese di giugno, CO 1,
analogamente consigliati da funzionari del Dipartimento del territorio in
merito alla procedura da adottare, hanno inoltrato al municipio di Locarno una
notifica volta ad ottenere il permesso di ricostruire e riparare il capannone.
La notifica prevedeva fra l'altro di sostituire circa il 50% delle lamiere
delle pareti, il 30% di quelle del tetto, l'80% dell'isolamento fonico in lana
di vetro e l'80% delle reti di fissazione dell'isolamento. Essa forniva inoltre
alcuni dettagli tecnici sulle caratteristiche del materiale d'isolamento che
sarebbe stato impiegato.
b. Nel termine di pubblicazione, alla
domanda si è opposto RI 1, proprietario di una casa d'abitazione (part. 4786 e
4791) situata a nordest del centro, al di là di una stradina di campagna, contestandola
dal profilo della procedura adottata e dal profilo sostanziale. Al riguardo l'opponente
faceva in particolare valere che il capannone andato parzialmente distrutto non
sarebbe stato conforme alle prescrizioni della legislazione ambientale.
c. La domanda è stata inviata per preavviso
all'Ufficio domande di costruzione del Dipartimento del territorio. Il 27
agosto 2007 la SPAA l'ha retrocessa al comune, rifiutandosi di esaminarla, in
quanto proposta secondo la procedura di notifica.
Il 18 settembre 2007 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con
giudizio 22 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. Il Governo
ha anzitutto rilevato che la questione di sapere se le opere realizzate in precedenza
fossero conformi alle licenze edilizie rilasciate e cresciute in giudicato esulava
dai limiti della presente vertenza. Esso ha poi ritenuto che nel caso concreto occorreva
soltanto verificare se la notifica fosse conforme alle norme concretamente
applicabili. Decisivi per il giudizio, ha argomentato, sono soltanto
Fatti
i dati allegati alla domanda, dato per assodato che i piani sono quelli delle
precedenti istanze. La procedura della notifica, adottata dal municipio,
andrebbe peraltro esente da critiche, poiché la ricostruzione parziale non
giustificherebbe l'avvio di una procedura ordinaria.
C. Contro il
predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Illustrate la storia del centro sull'arco
degli ultimi lustri, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le tesi
sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze. La procedura di notifica,
ribadisce, sarebbe inapplicabile, poiché gli interventi di ricostruzione
soggiacciono per principio alla procedura ordinaria.
Nel merito, l'insorgente evidenzia invece
con dovizia di argomenti le difformità che avrebbero contrassegnato gli
impianti realizzati in base alle precedenti licenze edilizie.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i
beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, incontestata, è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste
dall’insorgente non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Ad eventuali carenze istruttorie
potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando
gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle
prove mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. La
licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta
che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone alla realizzazione dei
lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 RLE). Essa è rilasciata
dal municipio dietro domanda di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE), debitamente
pubblicata e notificata ai confinanti (art. 6 LE), di regola previo avviso del
Dipartimento del territorio, che si pronuncia sulla conformità dell’intervento
con il diritto federale e cantonale, la cui applicazione è rimessa al suo
giudizio (art. 7 LE). Per lavori di secondaria importanza, quali lavori di
rinnovazione e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del
volume e dell’aspet-to generale degli edifici e degli impianti, quali rifacimento
delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzione accessorie nelle zone edificabili,
opere di cinta, sistemazioni del terreno e demolizione di fabbricati,
l’art. 11 cpv. 1 LE prevede una procedura semplificata, che prescinde dal coinvolgimento
dell’autorità cantonale.
I lavori soggetti alla procedura ordinaria
sono elencati a titolo esemplificativo dall’art. 4 RLE. Quelli soggetti a
semplice notifica sono invece enumerati in modo esaustivo dall’art. 6 cpv. 1
RLE. Ove non si tratti di opere esplicitamente soggette alla procedura della
notifica, dispone l’art. 5 RLE, è applicabile la procedura ordinaria. In realtà,
la distinzione tra i due tipi di procedura non dipende tanto dall’importanza
dei lavori, quanto piuttosto dal loro assoggettamento a norme del diritto
federale o cantonale, la cui applicazione è rimessa al giudizio dell’autorità
cantonale. Di per sé, la procedura di notifica dovrebbe essere esperibile
soltanto per lavori disciplinati unicamente dal diritto comunale, ovvero che
non richiamano l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale.
2.2
Secondo l’art. 4 RLE, la procedura
ordinaria di rilascio della licenza è in particolare applicabile alla
costruzione, alla rinnovazione, alla trasformazione anche parziale ed alla
ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere (lett. a). A questa procedura
è inoltre soggetta la demolizione anche parziale di edifici (lett. b).
Sono invece assoggettati alla procedura di
notifica i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica
sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli
edifici o impianti (art. 6 cifra 1 RLE).
3.
3.1.
L’intervento in contestazione prevede in sostanza di rimuovere le parti del capannone
irrimediabilmente danneggiate dall'incendio (ca. 15-20% del volume complessivo)
e di sostituire la maggior parte (80%) dell’isolamento fonico, applicato internamente
alle pareti ed al tetto del manufatto.
Stando al tenore letterale dell’art. 4 lett.
a e b RLE, la demolizione delle parti danneggiate del capannone e la loro
successiva ricostruzione soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del
permesso di costruzione. Nella misura in cui i lavori hanno per oggetto il
semplice ripristino della parte del capannone danneggiata dall’incendio, non
appare tuttavia lesivo del diritto ravvisarvi una rinnovazione soggetta
unicamente alla procedura di notifica. L’incendio ha invero squarciato soltanto
una parte relativamente ridotta (angolo nordest) della struttura dell’edificio,
che per il resto è invece rimasta integra. La riparazione delle facciate e del
tetto può dunque essere assimilata ad un rifacimento parziale delle facciate e
ad una sostituzione del tetto; interventi che l’art. 11 cpv. 1 LE assoggetta
alla procedura di notifica. A maggior ragione si giustifica questa conclusione
se si considera che, palesemente, la semplice riparazione delle parti lese
dell’involucro, con materiali identici e senza alcun ampliamento, non richiama
l’applicazione di alcuna norma di competenza dell’autorità cantonale. Non lo
pretende nemmeno il ricorrente, che ha comunque potuto esercitare senza
limitazioni di sorta i suoi diritti di difesa e che non trarrebbe alcun
vantaggio da una ripetizione, nella forma ordinaria, della procedura di rilascio
del permesso.
3.2
Se gli interventi di riparazione del
fabbricato possono essere assoggettati alla procedura di notifica, la
sostituzione quasi integrale (80%) del rivestimento fonoassorbente interno
richiama invece l’applicazione della procedura ordinaria di rilascio del permesso.
La verifica della conformità di questa indispensabile misura di contenimento
delle immissioni foniche per rapporto alle prescrizioni della legislazione
ambientale compete in effetti esclusivamente all’autorità cantonale. Soltanto
la SPAA è abilitata a pronunciarsi su questo aspetto dell’intervento di
ripristino. Il municipio è del tutto incompetente.
Irrilevante, dal profilo della procedura da
adottare, è il fatto che i materiali siano identici a quelli preesistenti e che
possa eventualmente essere riutilizzata la perizia fonica allestita in occasione
della precedente domanda di costruzione per il capannone; fatto, questo, che il
Consiglio di Stato non si è peraltro minimamente curato di appurare, richiamando
gli atti relativi alla licenza 4 aprile 2002 rilasciata ai resistenti. Decisivo
ai fini del presente giudizio è unicamente il fatto che la conformità del nuovo
isolamento fonico doveva essere sottoposta all’esame dell’autorità cantonale.
Se le informazioni allegate alla notifica potessero bastare o dovessero essere
integrate da ulteriori accertamenti o dagli atti della precedente licenza è
questione che doveva essere verificata da tale istanza.
È ben vero che il Consiglio di Stato era chiamato
a statuire soltanto sulla conformità delle opere contemplate nella notifica per
rapporto alle normative edilizie concretamente applicabili. È anche vero che
decisivi per il giudizio sono soltanto i dati allegati alla domanda. Il
Governo non poteva tuttavia limitarsi ad affermarlo, ma doveva anche procedere
concretamente a tale verifica. Tanto meno poteva dare per assodato che i
piani sono quelli delle precedenti istanze senza nemmeno acquisirli agli atti.
3.3
La procedura irrita e gli accertamenti
ampiamente carenti escludono che il giudizio impugnato possa essere confermato.
Per il principio di proporzionalità, non si
giustifica tuttavia di annullare la licenza, costringendo i resistenti a
riprendere la procedura dall’inizio. Mancando soltanto l’avviso del
Dipartimento del territorio (SPAA) sulla sufficienza dell’isolamento fonico
previsto dalla notifica è sufficiente rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché
lo acquisisca, completando gli accertamenti con il richiamo degli atti delle
precedenti licenze ed eventualmente con ulteriori studi fonici, qualora il
materiale d’isolamento non fosse identico a quello preesistente.
Completati i predetti accertamenti il
Consiglio di Stato statuirà in seguito nuovamente sul ricorso dopo aver dato modo
all'opponente ed al municipio di prendere posizione al riguardo. Considerato
che l’isolamento fonico viene quasi integralmente sostituito, nel nuovo
giudizio, il Governo eviterà in particolare di lasciarsi condizionare dalla
crescita in giudicato delle precedenti licenze, nella misura in cui sono
riferite a questo aspetto dell’opera, che deve poter essere esaminato senza
restrizioni di sorta in punto alla sua conformità con le prescrizioni della
legislazione ambientale.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio
di Stato affinché proceda come all’ultimo considerando. Con l’emanazione del
presente giudizio diventa priva d’oggetto la domanda di misure cautelari.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili sono
compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 11 LE; 4, 5, 6 RLE; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 22 novembre 2007 del Consiglio di
Stato (n. 6018) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per
nuovo giudizio come ai considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed i resistenti.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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