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Decisione

52.2007.429

Domanda di costruzione: distinzione tra procedura ordinaria e procedura di notifica

1 febbraio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i dati allegati alla domanda, dato per assodato che i piani sono quelli delle

precedenti istanze. La procedura della notifica, adottata dal municipio,

andrebbe peraltro esente da critiche, poiché la ricostruzione parziale non

giustificherebbe l'avvio di una procedura ordinaria.

C. Contro il

predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Illustrate la storia del centro sull'arco

degli ultimi lustri, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le tesi

sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze. La procedura di notifica,

ribadisce, sarebbe inapplicabile, poiché gli interventi di ricostruzione

soggiacciono per principio alla procedura ordinaria.

Nel merito, l'insorgente evidenzia invece

con dovizia di argomenti le difformità che avrebbero contrassegnato gli

impianti realizzati in base alle precedenti licenze edilizie.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare

particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i

beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, incontestata, è certa (art. 43 PAmm). Il

ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste

dall’insorgente non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza

di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Ad eventuali carenze istruttorie

potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando

gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle

prove mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. La

licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta

che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone alla realizzazione dei

lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 RLE). Essa è rilasciata

dal municipio dietro domanda di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE), debitamente

pubblicata e notificata ai confinanti (art. 6 LE), di regola previo avviso del

Dipartimento del territorio, che si pronuncia sulla conformità dell’intervento

con il diritto federale e cantonale, la cui applicazione è rimessa al suo

giudizio (art. 7 LE). Per lavori di secondaria importanza, quali lavori di

rinnovazione e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del

volume e dell’aspet-to generale degli edifici e degli impianti, quali rifacimento

delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzione accessorie nelle zone edificabili,

opere di cinta, sistemazioni del terreno e demolizione di fabbricati,

l’art. 11 cpv. 1 LE prevede una procedura semplificata, che prescinde dal coinvolgimento

dell’autorità cantonale.

I lavori soggetti alla procedura ordinaria

sono elencati a titolo esemplificativo dall’art. 4 RLE. Quelli soggetti a

semplice notifica sono invece enumerati in modo esaustivo dall’art. 6 cpv. 1

RLE. Ove non si tratti di opere esplicitamente soggette alla procedura della

notifica, dispone l’art. 5 RLE, è applicabile la procedura ordinaria. In realtà,

la distinzione tra i due tipi di procedura non dipende tanto dall’importanza

dei lavori, quanto piuttosto dal loro assoggettamento a norme del diritto

federale o cantonale, la cui applicazione è rimessa al giudizio dell’autorità

cantonale. Di per sé, la procedura di notifica dovrebbe essere esperibile

soltanto per lavori disciplinati unicamente dal diritto comunale, ovvero che

non richiamano l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale.

2.2

Secondo l’art. 4 RLE, la procedura

ordinaria di rilascio della licenza è in particolare applicabile alla

costruzione, alla rinnovazione, alla trasformazione anche parziale ed alla

ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere (lett. a). A questa procedura

è inoltre soggetta la demolizione anche parziale di edifici (lett. b).

Sono invece assoggettati alla procedura di

notifica i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica

sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli

edifici o impianti (art. 6 cifra 1 RLE).

3.

3.1.

L’intervento in contestazione prevede in sostanza di rimuovere le parti del capannone

irrimediabilmente danneggiate dall'incendio (ca. 15-20% del volume complessivo)

e di sostituire la maggior parte (80%) dell’isolamento fonico, applicato internamente

alle pareti ed al tetto del manufatto.

Stando al tenore letterale dell’art. 4 lett.

a e b RLE, la demolizione delle parti danneggiate del capannone e la loro

successiva ricostruzione soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del

permesso di costruzione. Nella misura in cui i lavori hanno per oggetto il

semplice ripristino della parte del capannone danneggiata dall’incendio, non

appare tuttavia lesivo del diritto ravvisarvi una rinnovazione soggetta

unicamente alla procedura di notifica. L’incendio ha invero squarciato soltanto

una parte relativamente ridotta (angolo nordest) della struttura dell’edificio,

che per il resto è invece rimasta integra. La riparazione delle facciate e del

tetto può dunque essere assimilata ad un rifacimento parziale delle facciate e

ad una sostituzione del tetto; interventi che l’art. 11 cpv. 1 LE assoggetta

alla procedura di notifica. A maggior ragione si giustifica questa conclusione

se si considera che, palesemente, la semplice riparazione delle parti lese

dell’involucro, con materiali identici e senza alcun ampliamento, non richiama

l’applicazione di alcuna norma di competenza dell’autorità cantonale. Non lo

pretende nemmeno il ricorrente, che ha comunque potuto esercitare senza

limitazioni di sorta i suoi diritti di difesa e che non trarrebbe alcun

vantaggio da una ripetizione, nella forma ordinaria, della procedura di rilascio

del permesso.

3.2

Se gli interventi di riparazione del

fabbricato possono essere assoggettati alla procedura di notifica, la

sostituzione quasi integrale (80%) del rivestimento fonoassorbente interno

richiama invece l’applicazione della procedura ordinaria di rilascio del permesso.

La verifica della conformità di questa indispensabile misura di contenimento

delle immissioni foniche per rapporto alle prescrizioni della legislazione

ambientale compete in effetti esclusivamente all’autorità cantonale. Soltanto

la SPAA è abilitata a pronunciarsi su questo aspetto dell’intervento di

ripristino. Il municipio è del tutto incompetente.

Irrilevante, dal profilo della procedura da

adottare, è il fatto che i materiali siano identici a quelli preesistenti e che

possa eventualmente essere riutilizzata la perizia fonica allestita in occasione

della precedente domanda di costruzione per il capannone; fatto, questo, che il

Consiglio di Stato non si è peraltro minimamente curato di appurare, richiamando

gli atti relativi alla licenza 4 aprile 2002 rilasciata ai resistenti. Decisivo

ai fini del presente giudizio è unicamente il fatto che la conformità del nuovo

isolamento fonico doveva essere sottoposta all’esame dell’autorità cantonale.

Se le informazioni allegate alla notifica potessero bastare o dovessero essere

integrate da ulteriori accertamenti o dagli atti della precedente licenza è

questione che doveva essere verificata da tale istanza.

È ben vero che il Consiglio di Stato era chiamato

a statuire soltanto sulla conformità delle opere contemplate nella notifica per

rapporto alle normative edilizie concretamente applicabili. È anche vero che

decisivi per il giudizio sono soltanto i dati allegati alla domanda. Il

Governo non poteva tuttavia limitarsi ad affermarlo, ma doveva anche procedere

concretamente a tale verifica. Tanto meno poteva dare per assodato che i

piani sono quelli delle precedenti istanze senza nemmeno acquisirli agli atti.

3.3

La procedura irrita e gli accertamenti

ampiamente carenti escludono che il giudizio impugnato possa essere confermato.

Per il principio di proporzionalità, non si

giustifica tuttavia di annullare la licenza, costringendo i resistenti a

riprendere la procedura dall’inizio. Mancando soltanto l’avviso del

Dipartimento del territorio (SPAA) sulla sufficienza dell’isolamento fonico

previsto dalla notifica è sufficiente rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché

lo acquisisca, completando gli accertamenti con il richiamo degli atti delle

precedenti licenze ed eventualmente con ulteriori studi fonici, qualora il

materiale d’isolamento non fosse identico a quello preesistente.

Completati i predetti accertamenti il

Consiglio di Stato statuirà in seguito nuovamente sul ricorso dopo aver dato modo

all'opponente ed al municipio di prendere posizione al riguardo. Considerato

che l’isolamento fonico viene quasi integralmente sostituito, nel nuovo

giudizio, il Governo eviterà in particolare di lasciarsi condizionare dalla

crescita in giudicato delle precedenti licenze, nella misura in cui sono

riferite a questo aspetto dell’opera, che deve poter essere esaminato senza

restrizioni di sorta in punto alla sua conformità con le prescrizioni della

legislazione ambientale.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,

annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio

di Stato affinché proceda come all’ultimo considerando. Con l’emanazione del

presente giudizio diventa priva d’oggetto la domanda di misure cautelari.

La tassa di giustizia è suddivisa fra le

parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili sono

compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 11 LE; 4, 5, 6 RLE; 3, 18, 28,

31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 22 novembre 2007 del Consiglio di

Stato (n. 6018) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per

nuovo giudizio come ai considerandi.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed i resistenti.

Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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