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Decisione

52.2007.43

Realizzazione di un percorso ciclabile. La posa di una segnaletica volta a consentire il transito delle biciclette lungo la zona pedonale non solleva problemi di carattere pianificatorio e va dunque e

30 ottobre 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20 giugno 2005, con messaggio n. 6866, il municipio di __________

ha richiesto al consiglio comunale un credito di fr. 690'000.- per la

realizzazione dei primi interventi a favore della viabilità ciclabile. Con

questi ultimi il municipio si proponeva di creare una rete di tragitti

percorribili in bicicletta lungo strade a traffico moderato o aperte ai soli

pedoni, destinati tanto a chi utilizza la bicicletta quotidianamente (per

recarsi al lavoro, a scuola o a fare acquisti), tanto ai ciclisti escursionisti

(famiglie con bambini o turisti). Ciò allo scopo di promuovere la mobilità

lenta nel comprensorio, dando così seguito agli obiettivi fissati dal Piano dei

trasporti del __________.

Il

successivo 4 ottobre 2005 il consiglio comunale ha approvato il credito. Il 1°

settembre 2006, il municipio ha quindi pubblicato sul FU n. 70/2006 le seguenti

prescrizioni locali concernenti il traffico, finalizzate a realizzare un

percorso ciclabile tra __________ ed il Piano __________:

Via __________

da via __________ a via __________ segn.

2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori"

annullamento segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due

direzioni"

da via __________ a via __________

intersezione con via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori" annullamento segn. 2.01 "Divieto

generale di circolazione nelle due direzioni"

Via __________

da via __________ a via __________

intersezione con via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori" con tavola complementare "Servizio

a domicilio permesso"

Percorso ex linea tramviaria

da via __________ a via __________

intersezione con via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori"

da via __________ a via __________ altezza

mappale 1731 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli,

motoveicoli e ciclomotori" segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione

nelle due direzioni"

da via __________ a via __________ altezza

mappale 1044 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli

e ciclomotori"

da via __________ a via __________ altezza

mappale 309 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli,

motoveicoli e ciclomotori"

da via __________ a Salita __________

altezza mappale 512 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli,

motoveicoli e ciclomotori"

da Salita __________ a via __________

altezza mappale 506 segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli,

motoveicoli e ciclomotori"

Via __________

da via __________ a via __________ altezza

intersezione con via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori" annullamento segn. 2.01

"Divieto generale di circolazione nelle due direzioni"

da via __________ a via __________ altezza

intersezione con via __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori" annullamento segn. 2.01

"Divieto generale di circolazione nelle due direzioni"

Via __________

da via __________ a Salita __________

altezza intersezione con via __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con

circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08

"Senso unico"

da Salita __________ a via __________

altezza Salita __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola

complementare "Eccezioni biciclette" annullamento segn. 2.02

"Divieto di accesso"

Via __________

(tratto chiuso alla circolazione veicolare)

da via __________ a via __________ altezza mappale 39 segn. 2.14 "Divieto

di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori"

da via __________ a via __________ altezza

ponte sul __________ segn. 2.14 "Divieto di circolazione per autoveicoli,

motoveicoli e ciclomotori"

Via __________

da via __________ a via __________ altezza

ponte sul __________ segn. 2.42 "Divieto di svoltare a destra" con

tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.42

"Divieto di svoltare a destra"

Via __________

da Riva __________ a via __________ altezza

intersezione con Riva __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con

circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08

"Senso unico"

da via __________ a Riva __________ altezza

intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con

tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02

"Divieto di accesso"

da via __________ a via __________ altezza

intersezione con via __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione

di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso

unico"

da via __________ a via __________ altezza

intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con

tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02

"Divieto di accesso"

da via __________ a via __________ altezza

entrata Piazza __________ segn. 2.59.03 "Zona pedonale" con tavola

complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con

autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00 biciclette"

annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare

"Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli

leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00"

da via __________ a P.za __________ altezza

intersezione con via __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con

tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta

fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00

biciclette"

Via __________

da Piazzetta __________ a Piazza __________

altezza Piazzetta __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione

ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"

da Piazza __________ a Piazzetta __________

altezza Piazza __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola

complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02

"Divieto di accesso"

da Piazza __________ a Piazza __________

altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola

complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3

"Zona pedonale"

da Piazza __________ a Piazza __________

altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola

complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3

"Zona pedonale"

Riva __________

da Piazza __________ alla passeggiata

lungolago altezza Piazza __________ segn. 2.05 "Divieto di circolazione

per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere i

velocipedi per 40 metri"

dalla passeggiata del lungolago a Piazza __________

altezza passaggio pedonale passeggiata lungolago segn. 2.05 "Divieto di

circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare

"Spingere velocipedi per 40 metri"

B. Queste

prescrizioni sono state considerate legittime e in larga parte confermate dal

Consiglio di Stato, che con giudizio 16 gennaio 2007 ha respinto o dichiarato

irricevibili, ad eccezione di una, le diverse impugnative presentate contro la

nuova segnaletica. Il Governo ha unicamente ordinato

una nuova pubblicazione per il segnale n. 2.14 su via __________ (da via __________

a via __________), munito della tavola complementare aggiuntiva "Servizio

a domicilio permesso".

C. Contro la predetta decisione

governativa si aggravano congiuntamente davanti al Tribunale cantonale

amministrativo i soccombenti RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4.

Gli insorgenti,

riprendendo e approfondendo le censure sottoposte alla precedente istanza,

chiedono l'annullamento delle nuove prescrizioni previste su via __________,

via __________ e Riva __________.

In particolare, essi sostengono con estese

argomentazioni che la nuova segnaletica è sprovvista della necessaria base legale,

giacché l'intervento prospettato (il collegamento ciclabile tra __________ e il

Piano __________) non è previsto in tutte le sue tratte dal vigente piano

regolatore, che anzi si oppone esplicitamente al transito delle biciclette

nella zona pedonale del centro di __________. L'apertura generalizzata di una

parte del centro cittadino ai velocipedi si porrebbe inoltre in contrasto con diverse

disposizioni in materia di circolazione stradale, e meglio con l'art. 3 cpv. 4

della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;

RS 741.01), l'art. 22c dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5

settembre 1979 (OSStr; RS 741.21) e la normativa n. 640 060 dell'Unione dei

professionisti svizzeri della strada (VSS). Questo a causa dei pericoli che il

passaggio delle biciclette, considerate le caratteristiche dei luoghi

(soprattutto di via __________, giudicata troppo stretta per accogliere i

ciclisti) comporterebbe per i pedoni. In tal senso, secondo gli insorgenti la

soluzione alternativa proposta, consistente nell'attraversamento del lungolago,

sarebbe di gran lunga migliore.

D. All'accoglimento del

gravame si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e il

municipio, il quale contesta le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si

dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi. Il Dipartimento del territorio

(Area del supporto e del coordinamento), ricordando la competenza esclusiva del

municipio nell'introdurre provvedimenti legati alla circolazione, rinuncia invece

a determinarsi in merito alle controverse prescrizioni e si rimette al giudizio

di questo Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione della legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

7.4.2.1).

Certa è

la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di particelle o titolari

di attività commerciali toccate dal percorso ciclabile (art. 43 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1),

con la precisazione che la ragione sociale dell'insorgente indicata quale RI 4

risulta in realtà essere RI 4.

Il

gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile

in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori. In particolare, non è necessario esperire un

sopralluogo, atteso che il Tribunale conosce perfettamente la situazione dei

luoghi oggetto della contestazione (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Nel nostro Cantone

le strade locali sono pianificate dai comuni nel quadro della pianificazione

del territorio (art. 7 cpv. 3 della legge sulle strade del 23 marzo 1983, LStr;

RL 7.2.1.2), più precisamente mediante l'adozione del piano del traffico in sede

di piano regolatore [art. 28 cpv. 1 e 2 lett. p della legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23

maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1) e 9 del regolamento della legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 29

gennaio 1991 (RLALPT; RL 7.1.1.1.1)]. Detto strumento deve in particolare

fissare la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e

privati (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Per potere permettere un conveniente,

coordinato perseguimento dei principi e degli obiettivi pianificatori

consegnati agli art. 1 e 3 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), nonché 2 e 25 LALPT, l'espletamento

di questo compito deve potere includere la facoltà di definire l'utilizzazione

che dovrà essere fatta della rete viaria locale, ponendo laddove necessario

divieti, limitazioni od altre prescrizioni. Del resto, la suddivisione operata

a titolo esemplificativo all'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT in vie di

comunicazione, vie ciclabili e pedonali, sentieri e posteggi pubblici sottende

già subito l'obbligo dell'autorità pianificatoria competente ad operare una

scelta in punto alle possibilità di utilizzare delle singole componenti del

piano viario. Appare quindi plausibile e, a dipendenza delle ripercussioni ingenerate,

talora più appropriato se non addirittura necessario che queste possibilità di

utilizzazione vengano ulteriormente affinate in sede di adozione del PR,

anziché essere rinviate o precedute dall'isolato giudizio da parte

dell'autorità competente in materia di polizia del traffico, suscettibile di

pregiudicare gli obiettivi fissati nella sede pianificatoria (vedi RDAT II-2003

n. 20, fondata sulla STA 52.1997.217/224 del 2 febbraio 1998).

2.2

La tesi dei ricorrenti secondo cui, in

quanto non contemplato dal piano del traffico di __________, il passaggio delle

biciclette attraverso una parte del centro cittadino necessiterebbe di un

apposito intervento pianificatorio, deve essere respinta. A prescindere dal fatto

che il centro, come confermato dal municipio, è costituito da una zona pedonale

(e quindi destinato in principio a pedoni e utenti di mezzi simili a veicoli,

fra i quali non rientrano i velocipedi), il previsto ulteriore uso dell'area

non è infatti in ogni caso di natura e di portata tali da non potere essere

introdotto dalla sola posa di una nuova segnaletica. Non è in altre parole certamente

in grado di pregiudicare gli obiettivi fissati nella sede pianificatoria (RDAT

II-2003, n. 20). In questa direzione si sono espressi pure il Dipartimento del

territorio ed il __________, nel contesto di pubblicazioni specialistiche degne

di nota.

Il primo, nel "Manuale per la redazione

dei piani del traffico" (vedi www.ti.ch/dt/dstm/sm/Temi/Manuale), sostiene

che nel piano del traffico devono essere obbligatoriamente indicati solo gli

elementi pedonali e ciclabili che hanno un tracciato indipendente da altri

elementi del traffico, vale a dire quei percorsi per i quali è necessario predisporre

una base legale ai fini dell'espropriazione del sedime o dei diritti di passo

(p. 14). Il secondo, nell'opuscolo "Le zone sotto la lente" (Vernier

2008, p. 5), ricorda invece che con un'adeguata segnaletica il transito di biciclette

nelle zone pedonali è consentito. In tal senso si pronuncia pure l'USTRA, nel documento

"Moderazione del traffico all'interno delle località" (Berna 2003,

pag. 27).

2.3

La parziale apertura del centro al

passaggio dei velocipedi non pone problemi di ordine pianificatorio neppure

nella misura in cui disattende l'art. 3 dell'ordinanza municipale concernente

la regolamentazione della zona pedonale del 25 agosto 1994 (OZP). Esso recita:

1.

La zona pedonale è riservata ai pedoni.

La circolazione nella stessa è pertanto vietata per principio a tutti i veicoli

(art. 2a cpv. 1bis e 18 cpv. 1 OSS).

2.

Il servizio a domicilio (fornitori) è

giornalmente concesso dalle ore 06.00 sino alle ore 10.30 dei giorni feriali ed

il sabato dalle ore 06.00 alle ore 09.00. Durante tali orari sono autorizzate esclusivamente

operazioni di carico e scarico di merce (cfr. art. 6). Nei rimanenti orari,

così come nei giorni festivi, la circolazione di veicoli a motore all'interno

della zona pedonale è concessa esclusivamente nell'ambito delle eccezioni di

cui all'art. 4. È vietato lo stazionamento di veicoli per motivi diversi da

quelli appena elencati.

3.

All'interno della zona pedonale è

vietato parcheggiare velocipedi e motocicli sull'area pubblica.

Posto che quest'ordinanza non costituisce

un atto pianificatorio (al beneficio, in quanto tale, dell'approvazione

cantonale), la norma citata si limita in realtà a richiamare la segnaletica vigente.

Segnaletica che rimane suscettibile di cambiamenti alle condizioni stabilite

dal diritto federale (cfr. consid. 3.1). È dunque l'art. 3 OZP a fondarsi sui

segnali attualmente esposti e non viceversa. Se questi dovessero essere modificati

nel senso prospettato dal municipio, l'OZP dovrebbe pertanto venire adeguata di

conseguenza. In nessun caso la norma in questione si oppone all'introduzione di

nuove prescrizioni locali concernenti il traffico.

3.

3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 LCStr, i cantoni (con facoltà di

delega ai comuni) possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su

determinate strade. I capoversi 3 e 4 della norma prescrivono entro quali

limiti i cantoni (rispettivamente i comuni) possono adottare tali prescrizioni

e quali sono i mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3

LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle

strade non aperte al grande traffico può essere vietata completamente o

limitata temporaneamente. Il capoverso successivo precisa poi che altre limitazioni

o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione

degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico,

la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della

strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri

d'abitazione, può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio.

Dalla sistematica di tale regolamentazione

si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione che i cantoni sono

liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito in virtù dell'art.

3.

cpv. 3 LCStr devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a

disciplinare il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere

adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63 consid. 1c;

RDAT II-1999 n. 60).

Secondo l'art. 107 cpv. 5 OSStr, infine, se

su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del

traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo

prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità).

Nel caso concreto, è indubbio che i controversi

provvedimenti previsti dal municipio non rientrano nel novero di quelli

elencati all'art. 3 cpv. 3 LCStr. Rappresentano invece delle prescrizioni

funzionali in quanto dettate da condizioni locali, ovvero dalla necessità di

completare il collegamento ciclabile tra __________ e __________. Simili misure

possono essere adottate soltanto alle condizioni più restrittive sancite

dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, le prescrizioni devono quindi essere

rispettose dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della

collettività.

3.2

Le impugnate prescrizioni locali del

traffico, consentendo ai ciclisti di attraversare via __________ e via __________

(oltre a piazza __________) tramite l'introduzione di eccezioni a favore dei

velocipedi rispetto ai vigenti segnali di senso unico (4.08), divieto di

accesso (2.02) e zona pedonale (2.59.3), rientrano nel novero delle misure volte

alla realizzazione del percorso ciclabile tra __________ e __________.

Quest'ultimo, destinato tanto a coloro che si servono della bicicletta nei loro

spostamenti quotidiani, quanto a chi la utilizza per svago, si inserisce in una

rete di percorsi prevista dal municipio allo scopo di promuovere la mobilità

lenta (pedonale e ciclabile) nel comprensorio. Intendimento che va senz'altro

anche visto quale risposta agli effetti negativi (aumento del rischio di

obesità e di malattie cardiovascolari) riconducibili all'odierno modo di vivere

sedentario della popolazione (cfr. il messaggio municipale n. 6866, pag. 1

segg.). L'interesse pubblico alla base della posa della nuova segnaletica è pertanto

certamente dato.

3.3

Il principio della proporzionalità,

sancito dall'art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), prescrive agli organi dello Stato

l'adozione di provvedimenti idonei e necessari (non devono cioè essere possibili misure alternative altrettanto

efficaci ma meno gravose per i cittadini). Tra le restrizioni imposte ai

cittadini e lo scopo di interesse pubblico perseguito deve inoltre sussistere

un rapporto ragionevole (proporzionalità in senso stretto; Ulrich Häfelin/ George Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zürich 2002, n. 586 segg.).

Gli insorgenti, focalizzando i propri

argomenti sul transito dei velocipedi lungo via __________, contestano che le

nuove prescrizioni rispettino il principio della proporzionalità. Essi

eccepiscono segnatamente l'impossibile coesistenza di pedoni e ciclisti e individuano

una soluzione migliore, in termini di sicurezza, nel passaggio delle biciclette

sul lungolago. A loro parere, il municipio cade in una contraddizione di fondo asserendo

che se ostacolati dai pedoni i ciclisti scenderanno automaticamente dai loro

mezzi per accompagnarli a mano; non si può infatti creare un percorso ciclabile

partendo già dall'idea che potrebbe non essere interamente percorso in sella

alle biciclette, poiché così facendo si mette in dubbio l'effettiva necessità

della nuova segnaletica.

In realtà, i potenziali conflitti tra pedoni

e ciclisti fanno inevitabilmente parte di ogni zona pedonale aperta alle

biciclette, ciò di cui pure la legge è ben consapevole. Non altrimenti potrebbe

spiegarsi l'obbligo imposto ai ciclisti dall'art. 22c cpv. 1 OSStr di

procedere, entro questi spazi, sempre e comunque a passo d'uomo. Né la fattispecie

presenta quelle particolarità, che i ricorrenti enfatizzano, suscettibili di

accrescere la misura di questo naturale grado di conflittualità. Il calibro di

via __________ (dove il transito dei pedoni è piuttosto ridotto), piazza __________

e via __________, un tempo percorse addirittura dalle autovetture, appare infatti

sufficiente per consentire il passaggio delle biciclette, destinato secondo le

previsioni del municipio a rimanere in ogni caso concentrato nei mesi estivi.

Previsioni che risultano corrette (e sostanzialmente incontestate dagli

insorgenti), con l'aggiunta che il numero dei ciclisti che attualmente

attraversano il tratto stradale di Riva __________ e Riva __________ o (indipendentemente

da quanto consentito ma non sempre rispettato) la stessa via __________ e il

lungolago, è talmente modesto da rendere oltremodo improbabile che le nuove

prescrizioni sul traffico possano comportarne l'aumento nella misura

prospettata dai ricorrenti (i quali paventano addirittura l'arrivo di ciclisti

provenienti da tutta Europa). E ciò malgrado l'importante promozione mediatica

del percorso ciclabile "La via del __________" (di cui fa parte il

contestato tratto lungo il centro cittadino), che conferma semmai quanto qui sostenuto.

In effetti, sia la già avvenuta inaugurazione del percorso, sia la pubblicazione

del relativo opuscolo informativo

in Internet (vedi www.lugano.ch/ambiente/welcome.cfm?catID=11003&docid=92993967FA97C1CBC12571E900228341)

potrebbero facilmente indurre gli interessati a ritenere che le contestate

prescrizioni siano già in vigore, ma ciononostante non risulta - né i ricorrenti

lo sostengono - che fino ad oggi si sia verificato un incremento di ciclisti

tale da provocare i temuti disagi lungo via __________.

D'altra parte, la soluzione proposta dai

ricorrenti di destinare al transito delle biciclette l'intero lungolago non

appare preferibile all'attraversamento parziale del centro. Innanzitutto, la

passeggiata situata tra il lago __________ e Riva __________/Riva __________

presenta un diametro forse più regolare, ma tutt'altro che superiore, in media,

a quello di via __________ (che ai pedoni offre oltretutto gli spazi laterali sotto i portici). Allo

stesso modo, non si può sostenere che i pedoni che vi transitano, soprattutto

nella bella stagione, siano per numero inferiori rispetto a quelli che si muovono

tra le vie del centro. Non meno dei pedoni di via __________, poi, quelli del

lungolago possono venire distratti; non dalle vetrine dei negozi, ma dal lago e

dal panorama. Di certo sul lungolago si ritrovano degli ostacoli che non sono invece

presenti lungo il percorso di via __________, vale a dire le numerose panchine

e le due file di piante poste ininterrottamente verso i lati della passeggiata.

Elementi che rendono il transito delle biciclette meno agevole e dunque più

pericoloso, per i ciclisti come per tutti gli altri utenti della via asfaltata.

Specialmente questo aspetto porta a considerare l'itinerario previsto dal municipio

soluzione in definitiva migliore (in quanto meno pericolosa per l'incolumità

dei pedoni) di quella ventilata dai ricorrenti. Non vi è infine contraddizione nello stabilire

l'apertura della zona pedonale alle biciclette prevedendo nel contempo (e

facendo affidamento sul fatto) che i ciclisti, se ostacolati dai pedoni, scendano

dai loro mezzi per proseguire accompagnandoli a mano. Ciò potrebbe per esempio

verificarsi durante i mercati e le altre manifestazioni che regolarmente

animano il centro cittadino. Tale prospettiva (che trova riscontro nell'esperienza

comune), evocata dal municipio per relativizzare la presunta incompatibilità

fra le due categorie di utenti, è ancora una volta propria di ogni zona

pedonale aperta al traffico ciclabile e va ricondotta alla regola generale

secondo cui in queste aree i pedoni hanno in ogni caso la precedenza (art. 22c

cpv. 1 OSStr).

Le nuove prescrizioni locali concernenti il

traffico reggono quindi all'esame della proporzionalità e del rispetto dei

diritti costituzionali dei cittadini, nonché degli interessi della collettività.

Alla luce delle circostanze, i disagi per i pedoni e i rischi per la loro incolumità

fisica appaiono decisamente contenuti, senz'altro sopportabili a fronte

dell'interesse pubblico perseguito (cfr., sul tema, RDAF 1994 pag. 483 segg. e

le pubblicazioni ivi citate).

4.

4.1. Nemmeno le indicazioni

contenute nelle pubblicazioni specialistiche citate nel ricorso, la normativa VSS

640.

060 edita dall'Unione dei professionisti della strada e lo studio

"Percorso casa-scuola. Misure per una maggiore sicurezza sul percorso casa-scuola"

(Berna 2006) promosso dall'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni, si oppongono

infine al transito delle biciclette lungo una parte del centro di __________.

4.2

Le norme VSS 640 060 si prefiggono di indicare le

basi affinché i provvedimenti a favore del traffico su due ruote leggere

(velocipedi e ciclomotori) vengano concepiti in maniera tale da rispondere alle

esigenze di una circolazione sicura, coerente, diretta ed agevole. Giusta la cifra

11.

in fine delle predette norme, nel caso in cui la "linea ideale" di

un percorso ciclabile si sovrapponga ad una zona pedonale, il transito delle

biciclette in quest'ultima può essere autorizzato a condizione che non esista

un altro itinerario altrettanto valido, il volume del traffico ciclabile non

sia importante e la pendenza della zona pedonale risulti limitata (inferiore o

uguale al 4%). Va inoltre esaminata la possibilità di canalizzare o moderare il

traffico dei velocipedi all'interno della zona, per esempio tramite demarcazioni.

In concreto, i requisiti appena evocati risultano

senz'altro adempiuti. Già si è detto (cfr. consid. 3.3) dell'assenza di un percorso

alternativo idoneo e dell'importanza, tutto sommato contenuta, del presumibile

volume del traffico ciclabile. Anche il presupposto della limitata pendenza della

zona pedonale è dato e nemmeno i ricorrenti sollevano d'altronde contestazioni

a questo specifico riguardo. Per il resto, a tutt'oggi non sembra affatto necessario

dover canalizzare o moderare il traffico delle biciclette all'interno della zona

pedonale, intervento che gli insorgenti stessi osteggiano sottolineando l'inopportunità

di eseguire delle demarcazioni per ragioni di ordine estetico.

4.3

Secondo il documento dell'UPI

"Percorso casa-scuola. Misure per una maggiore sicurezza sul percorso

casa-scuola" (pag. 30-31), "per principio i percorsi riservati

promiscuamente a pedoni e ciclisti vanno ubicati solo fuori dall'abitato. Nei

centri urbani con i numerosi imbocchi e le entrate alle case, infatti, una tale

misura potrebbe comportare situazioni pericolose. Da numerose valutazioni della

sinistrosità in Svizzera emerge che le collisioni perpendicolari sono più

frequenti delle collisioni longitudinali". Tali considerazioni si

riferiscono tuttavia all'incontro fra pedoni e ciclisti su ciclopiste o strade

pedonali (art. 33 OSStr) e non a quello che si verifica all'interno di una zona

pedonale aperta ai velocipedi (art. 22c OSStr). Situazione,

quest'ultima, che presenta differenze sostanziali con la problematica

affrontata dallo studio dell'UPI, ove solo si consideri che all'interno delle

zone pedonali i ciclisti sono tenuti per legge a muoversi sempre a passo

d'uomo.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa, è posta a carico degli insorgenti in solido (art.

28.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5 Cost.; 3 LCStr; 22c, 107

OSStr; 1, 3 LPT; 7 LStr; 10 LALCStr; 2, 25, 28 LALPT; 9 RLALPT; 3 OZP di __________;

3, 10, 18, 28, 43, 46, 60 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

, __________ ;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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