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Decisione

52.2007.430

Legittimazione attiva (commesse pubbliche)

24 gennaio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 21 agosto 2006, il __________

ha sottoposto al consiglio comunale un messaggio per sollecitare lo

stanziamento di un credito di fr. 120'000.- destinato ad organizzare un

concorso di progettazione d'ingegneria civile con relativa consulenza architettonica

per la costruzione di una passerella pedonale-ciclabile sul fiume __________

tra __________ e __________.

Alcuni giorni dopo, il 5 settembre 2006, l'arch. __________ ha scritto al municipio per proporre al comune i suoi servizi di architetto

e structural designer. L'arch. __________ sollecitava in particolare

l'assegnazione di un mandato diretto alla __________ per allestire, in

collaborazione con uno studio di ingegneria, uno studio di fattibilità, un

progetto di massima/definitivo ed una stima reale dei costi di costruzione.

Analoga lettera di raccomandazione è stata inviata al municipio dall'ing. dott.

__________ nel mese di gennaio del 2007.

Il 17 agosto 2007 l'arch. __________ si è ulteriormente proposto

al municipio assieme allo studio __________, per elaborare un progetto di

passerella.

B. Il 28 novembre 2007 il

municipio ha invitato sei studi d'ingegneria a partecipare al concorso di

progettazione per la passerella. Con due scritti del 4 dicembre 2007, lo stesso

municipio ha comunicato all'arch. __________ ed alla __________, rispettivamente

all'arch. __________ ed alla __________, Ingegneri Consulenti SA, di non aver

potuto prendere in considerazione la loro richiesta di essere invitati.

C. Contro queste determinazioni

la __________ e per essa il suo titolare arch. __________, rispettivamente la __________

insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che siano

annullate e che sia fatto ordine al municipio di indire un nuovo concorso di

progetto, al quale gli insorgenti dovranno essere formalmente invitati a

partecipare.

Eccepita la carenza di motivazione dei provvedimenti, i

ricorrenti vi ravvisano una violazione del principio della parità di trattamento

e di quello della buona fede e dell'affidamento. Il municipio, argomentano,

avrebbe infatti prospettato di invitarli. Non essendo in possesso del bando di

concorso non sarebbero nemmeno in grado di verificare se siano dati i

presupposti per adottare la procedura ad invito.

D. All'accoglimento del ricorso

si è opposto il municipio, contestando anzitutto la legittimazione attiva dell'__________,

che in quanto architetto non può partecipare ad un concorso di progettazione

aperto agli ingegneri. Nel merito, l’esecutivo comunale rivendica invece il

diritto di definire insindacabilmente, in quanto committente promotore di un

concorso ad invito, il novero dei professionisti da invitare.

Gli invitati al concorso non hanno formulato particolari

osservazioni.

E. Con la replica, gli

insorgenti confermano e sviluppano ulteriormente le censure addotte in sede di

ricorso, contestando in particolare che il concorso sia limitato agli

ingegneri. La prevista consulenza di un architetto dimostrerebbe che

l'esclusione di questa categoria di professionisti sarebbe ingiustificata. Il

diritto del municipio di scegliere i concorrenti da invitare, soggiungono, non

lo esimerebbe da una preventiva verifica della loro idoneità. Verifica, questa,

che non sarebbe stata esperita. Ribadita la carenza di motivazione dei

provvedimenti censurati, gli insorgenti revocano poi in dubbio, dal profilo dei

valori soglia, la legittimità della procedura adottata. Ripropongono infine le

censure sollevate in precedenza con riferimento al principio della buona fede.

Il municipio con la duplica sollecita nuovamente il rigetto

dell'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Competenza

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, che devolve a questo tribunale il giudizio sui

ricorsi proposti contro decisioni rese dai committenti in applicazione della LCPubb.

Prima di eventualmente esaminare se siano dati gli altri presupposti processuali,

ovvero se gli insorgenti siano legittimati a ricorrere e se l’impugnativa sia

tempestiva, occorre tuttavia verificare se la decisione censurata sia deducibile

a questo tribunale mediante ricorso.

1.2. Decisione impugnata

1.2.1. Giusta l’art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni

impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo: (a) gli elementi del bando, (b) l’esclusione dell'offerente, (c)

la decisione sulla scelta dei partecipanti nell’ambito della procedura

selettiva, (d) l’aggiudicazione, l’interruzione o l’annullamento della

procedura.

L'ipotesi di cui alla lett. b (esclusione dell'offerente) è

data essenzialmente quando il committente, nell'ambito di una procedura libera

o selettiva, estromette un concorrente che non adempie i criteri d'inidoneità.

L'ipotesi prefigurata dalla lett. c è invece circoscritta alla decisione che il

committente emana a conclusione della prima fase dei concorsi indetti secondo

la procedura selettiva (art. 9 LCPubb).

1.2.2. L’atto con cui il municipio ha comunicato all'arch. __________

ed alla RI 2, di non invitarli al concorso indetto per la progettazione di una

passerella tra __________ e __________ non rientra certamente nel novero delle

decisioni impugnabili secondo la norma succitata. Essa non è in effetti riconducibile

né ad una decisione di esclusione dell'offerente (art. 37 lett. b LCPubb), né

ad una decisione sulla scelta dei partecipanti adottata dal committente

nell'ambito della procedura selettiva (art. 37 lett. c LCPubb). La scelta degli

invitati operata dal committente nell'ambito di un concorso ad invito (art. 10 LCPubb)

non è d'altra parte passibile di ricorso. Potenziali offerenti, che non vengono

invitati, non possono contestare la decisione del municipio di non invitarli.

Possono però contestare la decisione del municipio di procedere mediante

concorso ad invito, invece che secondo la procedura libera o selettiva.

Parimenti impugnabile, in quanto elemento del bando di concorso, è la decisione

del committente di limitare la partecipazione alla gara a determinate categorie

di professionisti.

In quanto rivolto contro questi aspetti del bando di

concorso, esplicitati dalla comunicazione 4 dicembre 2007 del municipio, il

ricorso è dunque proponibile secondo l’art. 37 lett. a LCPubb.

1.3. Legittimazione attiva

1.3.1. Secondo l’art. 43 PAmm, hanno qualità per interporre ricorso

persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla

decisione impugnata.

Il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che

l’insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, che

per situazione appaiono legate all’oggetto della decisione impugnata da un

rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri

della collettività. L’insorgente deve inoltre apparire portatore di un

interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento

impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che

l’impugnativa tende a rimuovere. Legittimato ad agire in giudizio è insomma chi

risulta portatore di un interesse degno di tutela (Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm n. 2 seg.).

1.3.2. Nella misura in cui contesta la decisione del

committente, consegnata nel bando di concorso, di limitare la partecipazione

alla gara agli ingegneri civili, l'arch. __________, attivo nel campo della

progettazione di opere come quella in discussione, appare portatore di un

interesse degno di protezione. È dunque legittimato ad impugnare la decisione

del municipio di riservare la gara agli ingegneri civili. Sarà invece abilitato

a contestare la procedura di concorso adottata dal committente soltanto se la

limitazione della cerchia dei concorrenti alla categoria degli ingegneri civili

dovesse risultare ingiustificata.

Incontestabile è la qualità per agire in giudizio della RI 2.

In quanto operante nel campo della progettazione di opere del genio civile, le

va senz’altro riconosciuto il diritto di contestare la procedura di concorso a

partecipazione limitata, adottata dal municipio, in deroga a quella libera.

1.4. Tempestività

1.4.1. Contro le decisioni emanate dal committente in applicazione

della LCPubb è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10

giorni (art. 36 cpv. 1 LCPubb). Il termine decorre dall’intimazione o in

assenza di questa dalla conoscenza della decisione impugnata (art. 46 cpv. 1 PAmm).

1.4.2. Nel caso concreto, gli insorgenti hanno impugnato davanti

a questo tribunale la comunicazione 4 dicembre 2007. L’impu-gnativa è tuttavia

rivolta contro due particolari aspetti del bando di concorso; uno, ovvero

l’apertura della gara soltanto agli ingegneri civili, contestato dal ricorrente

__________, l’altro, ovvero la procedura ad invito, censurato invece da

entrambi i ricorrenti.

Il bando di concorso non è stato notificato agli insorgenti.

Delle disposizioni di gara che contestano, essi hanno avuto effettivamente

conoscenza al più presto al momento in cui hanno ricevuto la decisione del

municipio di non invitarli. Piena conoscenza l'hanno acquisita soltanto

successivamente, dopo aver ricevuto la risposta dell'esecutivo comunale al

ricorso.

L'impugnativa, inoltrata nel termine di 10 giorni dal momento

in cui gli insorgenti hanno avuto conoscenza degli elementi del bando contro

cui si aggravano, è dunque tempestiva.

1.5. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 PAmm). Per i motivi che risulteranno dai seguenti considerandi,

le prove chieste dagli insorgenti non appaiono in grado di procurare a questo

tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti.

Considerandi

2.

Concorso riservato agli

ingegneri civili

2.1

Secondo l’art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può fra

l’altro esigere dagli offerenti la prova dell’idoneità tecnica. A tal fine,

dispone la norma, definisce i criteri d’idoneità, tenendo debitamente conto

della natura della commessa.

Nella definizione dei criteri d’idoneità il committente

fruisce di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile da parte dell'autorità

di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi di una violazione

del diritto (art. 61 PAmm).

2.2

Nel caso in esame, il municipio ha ritenuto che i

concorrenti chiamati a progettare una passerella pedonale dovessero essere

ingegneri civili. Ha dunque riservato la gara a questa categoria di

professionisti.

L’esclusione degli architetti, che possono comunque

collaborare in veste di consulenti con gli ingegneri civili per quanto attiene

agli aspetti estetici, non presta il fianco a critiche di sorta. Trattandosi di

un'opera del genio civile, non appare per nulla fuori luogo considerare gli

aspetti tecnici prioritari rispetto agli aspetti estetici. In nessun caso può

essere considerata insostenibile, ovvero procedente da un esercizio abusivo del

potere d’apprez-zamento che la legge riconosce ai committenti in tema di definizione

delle condizioni di partecipazione ad una gara mediante adeguati criteri

d’idoneità. Le numerose contestazioni sollevate in proposito dall’arch. __________

non permettono in nessun caso di accreditare una diversa conclusione, ovvero di

ravvisare una violazione del diritto nella decisione del municipio di limitare

la partecipazione alla gara ai soli ingegneri civili attraverso la definizione

di un corrispondente criterio d’idoneità.

In quanto proposta dall'arch. __________, l'impugnativa va dunque

respinta.

3.

Concorso ad

invito

3.1

Giusta l’art. 7 cpv. 1 LCPubb, una commessa

pubblica viene aggiudicata nell’ambito di una procedura libera o selettiva. È

ammessa la procedura a invito o un incarico diretto, soggiunge la norma (cpv.

2), nei casi previsti dalla legge.

Nella procedura ad invito, dispone l’art. 10 cpv. 1 LCPubb,

il committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza

pubblicazione del bando di gara, a presentare un’offerta entro un termine

adeguato. Per l'aggiudicazione di prestazioni di servizio, questa procedura a

concorrenza limitata, è ammessa quando la

spesa prevista non supera la somma di fr. 250’000.-(art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb).

3.2

Nel caso in esame, la spesa del mandato di progettazione

messo a concorso rientra abbondantemente nel limite di spesa fissato dall'art.

11.

cpv. 1 lett. a LCPubb. Basti considerare che la presa preventivata per la

progettazione e la direzione generale dei lavori è preventivata in fr. 180'000.-.

Da questo profilo, le censure adombrate dai ricorrenti appaiono del tutto

infondate.

Il municipio ha d'altro canto rivolto l'invito a partecipare

alla gara a sei studi d'ingegneria. Anche dal profilo del numero dei concorrenti

invitati, la decisione non presta il fianco a critiche di sorta.

Lo studio d'ingegneria RI 2 non è mai

stato contattato dal municipio. Nulla può dunque dedurre questa ricorrente in

suo favore dal profilo del principio della buona fede e della protezione della

fiducia riposta nelle assicurazioni date dall'autorità. Né potrebbe dedurre

alcunché in suo favore nemmeno se qualche funzionario dell'Ufficio tecnico le

avesse prospettato l'invito, stante che la decisione definitiva compete esclusivamente

al municipio e che non ha comunque adottato disposizioni dalle quali non può

recedere senza subire pregiudizi.

4.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile,

è di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo

soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 10, 11, 14, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg.

LTF).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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