52.2007.437
Cani pericolosi
5 febbraio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.437
Data decisione, Autorità:
05.02.2008, TRAM
Titolo:
Cani pericolosi
ASSUNZIONE DELLE PROVE
art. 43 LPAMM
Incarto n.
52.2007.437
Lugano
5 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione 11 dicembre 2007 (n. 6528) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 19 luglio 2007 con cui il Dipartimento della sanità e
della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, le ha intimato di
sottoporre il suo pastore tedesco ad una perizia per valutarne le caratteristiche
comportamentali ed il grado di pericolosità;
viste le risposte:
- 14 gennaio 2008 del
Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale
(UVC);
- 15 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1,
qui ricorrente, vive a __________ dove detiene fra gli altri un pastore tedesco
di nome __________ (microcip n.);
che il 17 aprile 2007 __________, dopo
essere stata morsa dal cane della ricorrente, si è recata all'ospedale per le
cure del caso; il medico che l'ha visitata ha notificato il caso all'UVC (cfr.
formulario di notifica agli atti);
che, a seguito di tale segnalazione e di un
precedente caso (cfr. aggressione 13 dicembre 2006 ai danni dei cani della
signora __________), con decisione 30 maggio 2007 l'UVC ha intimato alla ricorrente di tenere l'animale legato al guinzaglio in tutte le aree
aperte al pubblico e di frequentare un corso di educazione;
che la ricorrente ha pertanto contattato __________,
biologa diplomata e consulente in comportamento animale, con la quale ha avuto
un unico incontro;
che il 28 giugno 2007 __________, ha
notificato all'UVC che "il tipo di comportamento esibito dal cane è
pericoloso ed è sintomo di un livello di aggressività alto";
che, ritenuto che in passato la ricorrente
aveva frequentato la cinofila, l'UVC ha contattato il responsabile, __________,
il quale ha riferito che durante le sedute di educazione aveva imposto l'uso
della museruola, descrivendo __________ un "cane pericoloso";
che, sulla base delle diverse segnalazioni,
con decisione 19 luglio 2007, l'UVC ha intimato alla ricorrente di sottoporre
il pastore tedesco ad una perizia per valutarne le caratteristiche comportamentali
ed il grado di pericolosità; la stessa sarebbe stata effettuata da __________,
veterinaria comportamentalista;
che con giudizio 11 dicembre 2007, il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente
avverso la decisione dipartimentale; la necessità di una verifica della
pericolosità del cane persegue lo scopo di tutelare la sicurezza di persone ed
animali;
che RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando l'annullamento del predetto giudizio
governativo;
che l'insorgente contesta l'asserita
aggressione ai danni di __________, evidenziando peraltro come il proprio cane non
abbia mai aggredito né tantomeno morsicato persona alcuna;
che la ricorrente rileva infine di non aver
potuto prendere posizione alle accuse di __________, lamentandosi dell'operato
dell'UVC e del Governo che avrebbero fondato le proprie decisioni su tesi di
parte;
che all'accoglimento del gravame si
oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e l'UVC,
con argomentazioni che saranno discusse, per quanto necessario, in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 8 cpv. 2 LCPDA),
il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm, art. 8 cpv. 3 LCPDA) e la legittimazione
della ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm);
che l'art. 31 OPAn esige che chi tiene un
cane debba adottare le necessarie misure di sicurezza affinché lo stesso non
costituisca un pericolo per le persone e gli altri animali;
che giusta l'art. 34a OPAn i
veterinari, i medici, le autorità doganali e gli addestratori di cani sono
tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane ha
ferito gravemente persone o animali (lett. a) o presenta un comportamento aggressivo
superiore alla media (lett. b);
che, se le è notificato un caso di cui
all'art. 34a OPAn, l'autorità cantonale competente procede alla verifica
dei fatti, avvalendosi di esperti (art. 34b cpv. 1 OPAn); l'Ufficio
federale disciplina le modalità di verifica (cpv. 2);
che, in virtù dell'art. 3 LCPDA, salvo
contraria disposizione di legge, l'UVC esercita le competenze che la LPDA
attribuisce all'autorità cantonale;
che, se dalla verifica dei fatti risulta che
Fatti
il cane presenta disturbi del comportamento, segnatamente aggressività
eccessiva, l'UVC ordina le misure necessarie; può, in particolare, esigere che
il detentore del cane segua corsi specifici sul modo di trattare i cani (art.
34b cpv. 2 e 3 OPAn);
che, dopo aver ricevuto una notifica
scritta, l'UVC raccoglie le informazioni concernenti il cane ed il suo
proprietario, uno specialista effettua una prima valutazione ed a seconda della
gravità del caso, può svolgere ulteriori accertamenti (cfr. punto IV della direttiva
tecnica concernente la notifica dei casi in cui un cane ha gravemente ferito un
essere umano o un animale oppure presenta segni di un particolare comportamento
aggressivo del 24 luglio 2006 dell'UFV, www.ti.ch/DSS/DSP/UffVC/);
che il servizio cantonale decide le misure
da applicare, tenendo conto di una valutazione del rischio basata sulle stime
degli esperti (veterinari cantonali titolari di un diploma in medicina comportamentalista);
che, in concreto, dopo aver ricevuto le
segnalazioni delle aggressioni subite dalle signore __________ e __________, l'UVC
ha innanzitutto ordinato alla ricorrente di tenere il cane al guinzaglio nelle
zone aperte al pubblico e di frequentare con lo stesso un corso di educazione;
tali provvedimenti non sono stati contestati;
che, la veterinaria __________, alla quale si
è rivolta la stessa ricorrente, ha riscontrato in __________ un comportamento
pericoloso, sintomo di un livello di aggressività alto;
che, anche il responsabile della cinofila, ha
Considerandi
definito il cane aggressivo; tanto da imporre l'uso della museruola durante le
sedute di educazione;
che basandosi sulle valutazioni dei due
esperti cinofili, l'UVC ha pertanto ritenuto necessario imporre una perizia per
chiarire definitivamente il grado di pericolosità dell'animale;
che l'autorità cantonale ha precisato che la
perizia sarebbe stata effettuata da __________, veterinaria comportamentalista,
alla presenza della ricorrente;
che, come indicato dal Governo, solo a
seguito delle risultanze della perizia sarà inoltre possibile per l'autorità
cantonale prendere le eventuali misure del caso e fornire alla ricorrente
consigli riguardo l'educazione del cane;
che, alla luce delle segnalazioni dei due
esperti interpellati e ritenuto l'evidente bisogno di tutelare persone ed
animali da eventuali comportamenti aggressivi di __________, la misura imposta
appare la sola che permetta all'UVC di valutare in modo del tutto oggettivo e
trasparente le caratteristiche comportamentali ed il grado di pericolosità del
cane;
che ai fini del presente giudizio non è
necessario verificare i due episodi di aggressione contestati dalla ricorrente;
bastano infatti le segnalazioni dei due esperti, che hanno riscontrato un comportamento
aggressivo superiore alla media, per imporre la misura in oggetto;
che, una perizia effettuata da un veterinario
comportamentalista alla presenza del padrone dell'animale, non appare in alcun
modo una misura incisiva atta a turbare il benessere del cane;
che di conseguenza il ricorso va respinto e
la decisione dell'UVC confermata;
che, dato l'esito, anche per questa sede la
tassa di giustizia e le spese vanno addebitate alla ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 31, 34a e b OPAn; art. 3
e 8 LCPDA; art. 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia disponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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