52.2007.45
Ordine di sospensione dei lavori
9 maggio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.45
Data decisione, Autorità:
09.05.2007, TRAM
Titolo:
Ordine di sospensione dei lavori
AMMONIMENTO
art. 2 LEPIC
art. 4 LEPIC
art. 15 LEPIC
Incarto n.
52.2007.45
Lugano
9 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Massimiliano Cometta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2007 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 26 gennaio 2007 della Commissione di
vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di
impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'insorgente di proseguire i lavori
in corso sulla part. n__________, località __________;
vista la risposta 22 febbraio
2007 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
gennaio 2007, la RI 1 ha notificato l'inizio dei lavori di costruzione di un'abitazione
in località __________), indicando quale impresa di costruzione la ditta __________;
che da un
sopralluogo effettuato il 24 gennaio 2007 da un membro __________, è emerso che
sul cantiere erano presenti tre lavoratori dipendenti della RI 1, la quale non
è iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione;
che preso
atto della suddetta segnalazione, il 26 gennaio 2007 la CV-LEPIC ha fatto
divieto alla ricorrente di proseguire i lavori di impresario __________, con la
comminatoria dell'art. 292 CPS e negando l'effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso; parallelamente, ha avviato una procedura contravvenzionale nei suoi
confronti;
che
avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, l'insorgente si aggrava davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che la
ricorrente sostiene che è la ditta __________ ad occuparsi dei lavori di sopra
e sottostruttura; essa sarebbe quindi impossibilitata ad interrompere i lavori
da impresario costruttore non essendo questi di sua competenza; produce altresì
una dichiarazione della ditta __________ secondo cui la RI 1 mette a disposizione
il proprio personale (2 operai) a titolo di prestito di manodopera (Doc. C);
che
all'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, sottolineando in
particolare che sul cantiere in parola lavoravano unicamente operai
riconducibili alla RI 1, e che l'attività svolta da quest'ultimi (lavori di
muratura, sistemazione esterna e rifiniture) sottostà alla LEPIC, escludendo
l'art. 6 cpv. 2 RLEPIC la possibilità di suddividere in lotti l'esecuzione dei
lavori al fine di sottrarli all'applicazione della legge;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 LEPIC;
RL 7.1.5.3);
che se
fosse vero che la ricorrente non opera sul cantiere, la legittimazione attiva
le andrebbe negata, poiché il divieto di proseguire i lavori non la toccherebbe
minimamente;
che vista
Considerandi
in realtà l'attività svolta dagli operai dell'insorgente sul cantiere, di cui
si dirà in seguito, la legittimazione a ricorrere le va riconosciuta (art. 43
PAmm);
che il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che nel
Cantone Ticino, l'esercizio della professione di impresario costruttore è
soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);
che allo
scopo di garantire un corretto esercizio della professione di impresario la
LEPIC ha istituito un albo, al quale hanno diritto ad essere iscritte le
imprese che rispondono a determinati requisiti professionali minimi (RDAT
I-1993, N. 25; cfr. art. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC);
che, di
principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione
iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura;
che non
soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale,
di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere
eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione
e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta
importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr.
30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);
che
l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli
all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);
che giusta
l'art. 21 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa adotta d'ufficio o su istanza
di parte, le opportune misure provvisionali, le quali sono immediatamente
esecutive (art. 21 cpv. 4 PAmm) e si fondano su di un giudizio di apparenza
(Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 21 PAmm n. 1 lett. c); esperiti i necessari accertamenti, l'autorità
decide poi nel merito, adottando i provvedimenti che si impongono;
che il
divieto di proseguire i lavori avviati da un'impresa di costruzione su un
cantiere è un provvedimento di natura cautelare volta ad assicurare lo status
quo nell'attesa che sia accertato se l'impresa ha diritto ad eseguirli;
che il
provvedimento si giustifica quando sulla base di un giudizio di apparenza sussistono
fondati dubbi sul diritto dell'impresa di costruzioni di eseguirli;
che, in
concreto, pur non essendo dato di conoscere con precisione quale siano i costi
preventivati per la costruzione in oggetto, si può con certezza ritenere che superino
il limite di fr. 30'000.- fissato dalla legge;
che il
fatto che gli operai trovati sul posto in occasione del sopralluogo effettuato
il 24 gennaio 2007 da__________ __________ stavano eseguendo lavori di muratura,
sistemazione esterna e rifiniture non impedisce alla CV-LEPIC di intervenire
con un ordine di sospensione, stante il divieto di lottizzare i lavori al fine
di sottrarli alla LEPIC;
che in
ogni caso, stando al rapporto giornaliero stilato il 24 gennaio 2007 e presente
agli atti, sul cantiere lavoravano unicamente operai riconducibili alla
ricorrente;
che il 15
febbraio 2007 la polizia cantonale ha anch'essa rilevato la presenza sul cantiere
di quattro operai della RI 1 e un operaio indipendente;
che la
ditta __________ sostiene che la ricorrente mette a sua disposizione il proprio
personale a titolo di prestito di manodopera (doc. C);
che il
prestatore di manodopera non è considerato un subappaltatore (Peter Gauch, Der
Werkvertrag, IV. ed., 1996, n. 138; Luc Thévenoz, La location de services dans
le bâtiment, BR 1994, pag. 69); la sua prestazione si limita in effetti alla
locazione del personale dietro pagamento; non ha per oggetto l'esecuzione
dell'opera o di una parte di essa;
che
secondo l'art. 22 cpv. 1 della legge federale dell'8 ottobre 1989 sul
collocamento ed il personale a prestito (RS 823.11) il contratto di fornitura
di personale a prestito deve essere stipulato in forma scritta; la validità del
contratto dipende dall'osservanza della forma prescritta (art. 11 cpv. 2 CO);
che la
ricorrente non ha prodotto nessun contratto scritto che comprovi che la sua
prestazione si limita alla messa a disposizione di proprio personale (2 operai)
a titolo di prestito di manodopera;
che in
tali circostanze, tenuto conto che l'opera che la ditta __________ si è impegnata
a realizzare viene in definitiva realizzata dalle maestranze messe a disposizione
dalla ricorrente, non appare fuori da ogni logica ipotizzare che l'insorgente operi
sul cantiere come subappaltatrice;
che non
si può infatti negare che l'esternalizzazione della quasi totalità delle maestranze
necessarie al cantiere prefiguri, almeno in apparenza, una cessione in subappalto
a terzi di una parte essenziale della prestazione complessiva che la ditta __________
si è impegnata a realizzare;
che
stante le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto;
che la
tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art.
28.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 21,
28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste
a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
rzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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