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Decisione

52.2007.45

Ordine di sospensione dei lavori

9 maggio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.45

Data decisione, Autorità:

09.05.2007, TRAM

Titolo:

Ordine di sospensione dei lavori

AMMONIMENTO

art. 2 LEPIC

art. 4 LEPIC

art. 15 LEPIC

Incarto n.

52.2007.45

Lugano

9 maggio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Massimiliano Cometta, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 febbraio 2007 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 26 gennaio 2007 della Commissione di

vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di

impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'insorgente di proseguire i lavori

in corso sulla part. n__________, località __________;

vista la risposta 22 febbraio

2007 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 23

gennaio 2007, la RI 1 ha notificato l'inizio dei lavori di costruzione di un'abitazione

in località __________), indicando quale impresa di costruzione la ditta __________;

che da un

sopralluogo effettuato il 24 gennaio 2007 da un membro __________, è emerso che

sul cantiere erano presenti tre lavoratori dipendenti della RI 1, la quale non

è iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione;

che preso

atto della suddetta segnalazione, il 26 gennaio 2007 la CV-LEPIC ha fatto

divieto alla ricorrente di proseguire i lavori di impresario __________, con la

comminatoria dell'art. 292 CPS e negando l'effetto sospensivo ad un eventuale

ricorso; parallelamente, ha avviato una procedura contravvenzionale nei suoi

confronti;

che

avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, l'insorgente si aggrava davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che la

ricorrente sostiene che è la ditta __________ ad occuparsi dei lavori di sopra

e sottostruttura; essa sarebbe quindi impossibilitata ad interrompere i lavori

da impresario costruttore non essendo questi di sua competenza; produce altresì

una dichiarazione della ditta __________ secondo cui la RI 1 mette a disposizione

il proprio personale (2 operai) a titolo di prestito di manodopera (Doc. C);

che

all'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, sottolineando in

particolare che sul cantiere in parola lavoravano unicamente operai

riconducibili alla RI 1, e che l'attività svolta da quest'ultimi (lavori di

muratura, sistemazione esterna e rifiniture) sottostà alla LEPIC, escludendo

l'art. 6 cpv. 2 RLEPIC la possibilità di suddividere in lotti l'esecuzione dei

lavori al fine di sottrarli all'applicazione della legge;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 LEPIC;

RL 7.1.5.3);

che se

fosse vero che la ricorrente non opera sul cantiere, la legittimazione attiva

le andrebbe negata, poiché il divieto di proseguire i lavori non la toccherebbe

minimamente;

che vista

Considerandi

in realtà l'attività svolta dagli operai dell'insorgente sul cantiere, di cui

si dirà in seguito, la legittimazione a ricorrere le va riconosciuta (art. 43

PAmm);

che il

gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;

che il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

PAmm);

che nel

Cantone Ticino, l'esercizio della professione di impresario costruttore è

soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);

che allo

scopo di garantire un corretto esercizio della professione di impresario la

LEPIC ha istituito un albo, al quale hanno diritto ad essere iscritte le

imprese che rispondono a determinati requisiti professionali minimi (RDAT

I-1993, N. 25; cfr. art. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC);

che, di

principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione

iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura;

che non

soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale,

di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere

eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione

e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta

importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr.

30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);

che

l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli

all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);

che giusta

l'art. 21 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa adotta d'ufficio o su istanza

di parte, le opportune misure provvisionali, le quali sono immediatamente

esecutive (art. 21 cpv. 4 PAmm) e si fondano su di un giudizio di apparenza

(Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 21 PAmm n. 1 lett. c); esperiti i necessari accertamenti, l'autorità

decide poi nel merito, adottando i provvedimenti che si impongono;

che il

divieto di proseguire i lavori avviati da un'impresa di costruzione su un

cantiere è un provvedimento di natura cautelare volta ad assicurare lo status

quo nell'attesa che sia accertato se l'impresa ha diritto ad eseguirli;

che il

provvedimento si giustifica quando sulla base di un giudizio di apparenza sussistono

fondati dubbi sul diritto dell'impresa di costruzioni di eseguirli;

che, in

concreto, pur non essendo dato di conoscere con precisione quale siano i costi

preventivati per la costruzione in oggetto, si può con certezza ritenere che superino

il limite di fr. 30'000.- fissato dalla legge;

che il

fatto che gli operai trovati sul posto in occasione del sopralluogo effettuato

il 24 gennaio 2007 da__________ __________ stavano eseguendo lavori di muratura,

sistemazione esterna e rifiniture non impedisce alla CV-LEPIC di intervenire

con un ordine di sospensione, stante il divieto di lottizzare i lavori al fine

di sottrarli alla LEPIC;

che in

ogni caso, stando al rapporto giornaliero stilato il 24 gennaio 2007 e presente

agli atti, sul cantiere lavoravano unicamente operai riconducibili alla

ricorrente;

che il 15

febbraio 2007 la polizia cantonale ha anch'essa rilevato la presenza sul cantiere

di quattro operai della RI 1 e un operaio indipendente;

che la

ditta __________ sostiene che la ricorrente mette a sua disposizione il proprio

personale a titolo di prestito di manodopera (doc. C);

che il

prestatore di manodopera non è considerato un subappaltatore (Peter Gauch, Der

Werkvertrag, IV. ed., 1996, n. 138; Luc Thévenoz, La location de services dans

le bâtiment, BR 1994, pag. 69); la sua prestazione si limita in effetti alla

locazione del personale dietro pagamento; non ha per oggetto l'esecuzione

dell'opera o di una parte di essa;

che

secondo l'art. 22 cpv. 1 della legge federale dell'8 ottobre 1989 sul

collocamento ed il personale a prestito (RS 823.11) il contratto di fornitura

di personale a prestito deve essere stipulato in forma scritta; la validità del

contratto dipende dall'osservanza della forma prescritta (art. 11 cpv. 2 CO);

che la

ricorrente non ha prodotto nessun contratto scritto che comprovi che la sua

prestazione si limita alla messa a disposizione di proprio personale (2 operai)

a titolo di prestito di manodopera;

che in

tali circostanze, tenuto conto che l'opera che la ditta __________ si è impegnata

a realizzare viene in definitiva realizzata dalle maestranze messe a disposizione

dalla ricorrente, non appare fuori da ogni logica ipotizzare che l'insorgente operi

sul cantiere come subappaltatrice;

che non

si può infatti negare che l'esternalizzazione della quasi totalità delle maestranze

necessarie al cantiere prefiguri, almeno in apparenza, una cessione in subappalto

a terzi di una parte essenziale della prestazione complessiva che la ditta __________

si è impegnata a realizzare;

che

stante le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto;

che la

tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art.

28.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 21,

28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste

a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

rzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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