52.2007.46
Approvazione regolamento d'uso strada forestale
20 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.46
Data decisione, Autorità:
20.02.2007, TRAM
Titolo:
Approvazione regolamento d'uso strada forestale
PATRIZIATO
art. 49 LOG
art. 126 LOP
art. 127 LOP
art. 130 agg. 132 LOP
art. 145 LOP
art. 60 LPAMM
Incarto n.
52.2007.46
Lugano
20 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dalla
segretaria:
Cinzia
Luzzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2007 del
Patriziato RI 1, ,
patrocinato daPA 1,
contro
la risoluzione 23 gennaio 2007 (n. 396) del
Consiglio di Stato, la quale non approva la modifica del Regolamento d’uso
della strada forestale __________, I tronco, di cui all’istanza 8 giugno
2006 dell’Ufficio patriziale di RI 1;
richiamati gli art. 48 PAmm e
49 cpv. 2 LOG;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 7
febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha approvato il regolamento d’uso della
strada forestale __________, I tronco (in seguito: regolamento d’uso), ad
eccezione dell’art. 7 disciplinante il prelievo di tasse d'uso;
che il 3 giugno 2006 l’assemblea patriziale
di RI 1 ha approvato una nuova versione dell’art. 7 del regolamento d’u-so, il
quale recita:
- Il Patriziato non rilascia
autorizzazioni annuali. Vengono concesse unicamente autorizzazioni giornaliere
per le quali si preleva una tassa da fr. 10.-- a fr. 20.--. L’Ufficio patriziale
stabilisce entro tali termini la tassa annuale mediante ordinanza.
- Ogni abuso sarà segnalato all’autorità
forestale giusta l’art. 34 cpv. 3 del Regolamento della Legge cantonale sulle
foreste.
che con istanza 8 giugno 2006 il patriziato
ha chiesto al Consiglio di Stato di approvare la nuova versione dell’art. 7 del
Considerandi
regolamento d’uso;
che con risoluzione 23 gennaio 2007 il
Consiglio di Stato ha negato l'approvazione, ritenendo in sostanza che
occorresse fissare anche una tassa annuale;
che avverso la predetta risoluzione,
dichiarata definitiva, il patriziato è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l’annullamento con conseguente approvazione della
nuova versione della norma di regolamento in oggetto;
che, a mente del ricorrente, la decisione
avversata sarebbe appellabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo a
norma dell’art. 145 LOP e contrario, dell’art. 13 della Legge cantonale
sulle foreste (LCFo) e degli art. 34 e 35 del relativo regolamento, nonché
degli art. 60 seg. PAmm; lo confermerebbe la riserva di crescita in giudicato
contenuta nel dispositivo n. 2 della risoluzione impugnata;
considerato, in
diritto
che
giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si
riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un
ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d’ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per
clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge
(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2
ad art. 60 PAmm);
che i regolamenti patriziali, analogamente a
quelli comunali (art. 188 LOC), sono soggetti all'approvazione del Consiglio di
Stato (art.126 LOP), che esplica effetto costitutivo;
che le norme della LOP (art. 124 - 128), che
disciplinano l'adozione e l'approvazione dei regolamenti patriziali, non
prevedono la possibilità di ricorrere contro le decisioni del Consiglio di
Stato di approvazione o di rifiuto dell'approvazione delle norme di regolamento;
come nell'ordinamento della LOC, alla quale la LOP si ispira, tali provvedimenti
sono dunque definitivi; (STA 26.1. 2007 n. 52.6.128 in re Patriziato di C.);
che l'atto di
approvazione o di rifiuto dell'approvazione è in effetti da considerare come
espressione della vigilanza esercitata dal Consiglio di Stato sui patriziati;
non è una decisione nel senso che viene comunemente attribuito a tale termine
(art. 5 PA), ma un provvedimento che è parte integrante del processo
legislativo (René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Erg. Bd., n. 144 B VIII);
che per principio le decisioni rese dal
Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sono inappellabili (art. 207
LOC; 145 LOP);
che dal fatto che l'art. 145 LOP limiti
l'impugnabilità alle decisione adottate in base agli art. da 138 a 144 LOP non
può essere dedotta e contrario alcuna competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro altre decisioni rese dal
Consiglio di Stato in tale veste; il sistema enumerativo, che definisce in modo
positivo la competenza di questo tribunale, non permette di dedurla e contrario
o indirettamente (Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 60 PAmm, n. 2);
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo non può nemmeno essere desunta dalla legislazione forestale invocata
dal ricorrente (art. 13 LCFo; 34 RLCFo) del tutto silente al riguardo;
che tali considerazioni portano
irrimediabilmente a concludere che la querelata risoluzione del Consiglio di
Stato è definitiva, così come indicato dallo stesso al punto 4 del dispositivo;
che la riserva di crescita in giudicato
della risoluzione non consente evidentemente di sovvertire l’ordinamento delle
competenze stabilito dalla legge;
che il ricorso si avvera pertanto
irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 126, 127, 130-132, 145 LOP, 49 LOG, 3,
48, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giudizio e le spese, di complessivi fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113
ss LTF).
4. Intimazione
a:
Patriziato RI 1,
patr. daPA 1;
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.
terzi implicati
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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