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Decisione

52.2007.46

Approvazione regolamento d'uso strada forestale

20 febbraio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.46

Data decisione, Autorità:

20.02.2007, TRAM

Titolo:

Approvazione regolamento d'uso strada forestale

PATRIZIATO

art. 49 LOG

art. 126 LOP

art. 127 LOP

art. 130 agg. 132 LOP

art. 145 LOP

art. 60 LPAMM

Incarto n.

52.2007.46

Lugano

20 febbraio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dalla

segretaria:

Cinzia

Luzzi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 febbraio 2007 del

Patriziato RI 1, ,

patrocinato daPA 1,

contro

la risoluzione 23 gennaio 2007 (n. 396) del

Consiglio di Stato, la quale non approva la modifica del Regolamento d’uso

della strada forestale __________, I tronco, di cui all’istanza 8 giugno

2006 dell’Ufficio patriziale di RI 1;

richiamati gli art. 48 PAmm e

49 cpv. 2 LOG;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 7

febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha approvato il regolamento d’uso della

strada forestale __________, I tronco (in seguito: regolamento d’uso), ad

eccezione dell’art. 7 disciplinante il prelievo di tasse d'uso;

che il 3 giugno 2006 l’assemblea patriziale

di RI 1 ha approvato una nuova versione dell’art. 7 del regolamento d’u-so, il

quale recita:

- Il Patriziato non rilascia

autorizzazioni annuali. Vengono concesse unicamente autorizzazioni giornaliere

per le quali si preleva una tassa da fr. 10.-- a fr. 20.--. L’Ufficio patriziale

stabilisce entro tali termini la tassa annuale mediante ordinanza.

- Ogni abuso sarà segnalato all’autorità

forestale giusta l’art. 34 cpv. 3 del Regolamento della Legge cantonale sulle

foreste.

che con istanza 8 giugno 2006 il patriziato

ha chiesto al Consiglio di Stato di approvare la nuova versione dell’art. 7 del

Considerandi

regolamento d’uso;

che con risoluzione 23 gennaio 2007 il

Consiglio di Stato ha negato l'approvazione, ritenendo in sostanza che

occorresse fissare anche una tassa annuale;

che avverso la predetta risoluzione,

dichiarata definitiva, il patriziato è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l’annullamento con conseguente approvazione della

nuova versione della norma di regolamento in oggetto;

che, a mente del ricorrente, la decisione

avversata sarebbe appellabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo a

norma dell’art. 145 LOP e contrario, dell’art. 13 della Legge cantonale

sulle foreste (LCFo) e degli art. 34 e 35 del relativo regolamento, nonché

degli art. 60 seg. PAmm; lo confermerebbe la riserva di crescita in giudicato

contenuta nel dispositivo n. 2 della risoluzione impugnata;

considerato, in

diritto

che

giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo

degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si

riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che prima di entrare nel merito di un

ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d’ufficio

la propria competenza (art. 3 PAmm);

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di

commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per

clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge

(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2

ad art. 60 PAmm);

che i regolamenti patriziali, analogamente a

quelli comunali (art. 188 LOC), sono soggetti all'approvazione del Consiglio di

Stato (art.126 LOP), che esplica effetto costitutivo;

che le norme della LOP (art. 124 - 128), che

disciplinano l'adozione e l'approvazione dei regolamenti patriziali, non

prevedono la possibilità di ricorrere contro le decisioni del Consiglio di

Stato di approvazione o di rifiuto dell'approvazione delle norme di regolamento;

come nell'ordinamento della LOC, alla quale la LOP si ispira, tali provvedimenti

sono dunque definitivi; (STA 26.1. 2007 n. 52.6.128 in re Patriziato di C.);

che l'atto di

approvazione o di rifiuto dell'approvazione è in effetti da considerare come

espressione della vigilanza esercitata dal Consiglio di Stato sui patriziati;

non è una decisione nel senso che viene comunemente attribuito a tale termine

(art. 5 PA), ma un provvedimento che è parte integrante del processo

legislativo (René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,

Erg. Bd., n. 144 B VIII);

che per principio le decisioni rese dal

Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sono inappellabili (art. 207

LOC; 145 LOP);

che dal fatto che l'art. 145 LOP limiti

l'impugnabilità alle decisione adottate in base agli art. da 138 a 144 LOP non

può essere dedotta e contrario alcuna competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro altre decisioni rese dal

Consiglio di Stato in tale veste; il sistema enumerativo, che definisce in modo

positivo la competenza di questo tribunale, non permette di dedurla e contrario

o indirettamente (Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 60 PAmm, n. 2);

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo non può nemmeno essere desunta dalla legislazione forestale invocata

dal ricorrente (art. 13 LCFo; 34 RLCFo) del tutto silente al riguardo;

che tali considerazioni portano

irrimediabilmente a concludere che la querelata risoluzione del Consiglio di

Stato è definitiva, così come indicato dallo stesso al punto 4 del dispositivo;

che la riserva di crescita in giudicato

della risoluzione non consente evidentemente di sovvertire l’ordinamento delle

competenze stabilito dalla legge;

che il ricorso si avvera pertanto

irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 126, 127, 130-132, 145 LOP, 49 LOG, 3,

48, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giudizio e le spese, di complessivi fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

4. Intimazione

a:

Patriziato RI 1,

patr. daPA 1;

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.

terzi implicati

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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