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Decisione

52.2007.49

Aggiudicazione esecuzione impianti sanitari e di riscaldamento

8 marzo 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 14

novembre 2006 la CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed

impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare l'esecuzione degli

impianti sanitari e di riscaldamento previsti nell'ambito della

ristrutturazione e dell'ampliamento dello stabilimento (FU n. 91, pag. 7516).

In tempo utile sono pervenute al committente

le offerte di otto ditte del ramo per gli impianti sanitari e di nove per gli

impianti di riscaldamento. Fra queste v'erano quelle della ricorrente RI 1 di fr.

349'203.15 per l'impianto sanitario e di fr. 188'949.10 per l'impianto di

riscaldamento, rispettivamente quelle della ditta CO 1 di fr. 253'305.05 per l'impianto

sanitario e di fr. 133'699.10 per l'impianto di riscaldamento.

Previa valutazione, il 29 gennaio 2007 la CO

2 ha aggiudicato entrambe le commesse alla CO 1, classificatasi al primo posto

con 600.00 punti.

B. Contro la

predetta decisione insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo la RI

1, seconda in graduatoria con 441.64, rispettivamente con 439.29 punti, chiedendo

che siano annullate e che entrambe le commesse le siano aggiudicate.

L'insorgente contesta in sostanza l'idoneità

dell'aggiudicataria asserendo in buona sostanza che l'ing. G__________, membro

del consiglio di amministrazione della CO 1, sarebbe un semplice prestanome.

Pur essendo in possesso di un titolo di studio adeguato, argomenta, l'ing. __________,

titolare di altre ditte, non sarebbe un membro dirigente effettivo della CO 1

come richiedono l'art. 34 RLCPubb/CIAP, in vigore dal 14 settembre 2006, rispettivamente

il previgente art. 27 vRLCPubb.

C. All'accoglimento

del ricorso si oppone l'ULSA con argomenti che per quanto necessario saranno

discussi nei seguenti considerandi. La CO 1 non ha presentato osservazioni, mentre

la CO 2 si rimette al giudizio del tribunale.

D. Il 1° marzo

2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha comunicato alle parti che avrebbe

fatto capo alle risultanze dell'istruttoria esperita nell'ambito di un'analoga

contestazione appena decisa con sentenza 12 febbraio 2007.

Nessuno ha presentato osservazioni nel

termine assegnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata ad

impugnare le decisioni di aggiudicazione (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine e può essere deciso sulla base degli atti integrati dalle risultanze

dell'istruttoria del procedimento richiamato in epigrafe (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Secondo l'art.

20.

cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità

finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità,

tenuto conto della legislazione speciale. L'art. 27 cpv. 1 RLCPubb del 1.

ottobre 2001, ancora in vigore al momento della pubblicazione del concorso, stabiliva

che per le opere artigianali, sono legittimate a concorrere le ditte nelle

quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con

diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta

dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo equivalente.

L'art. 27 RLCPubb, ripreso dall'art. 34 RLCPubb/CIAP

del 12 settembre 2006 ad esso subentrato, discendeva dall'art. 14 cpv. 1 lett.

b dell'abrogata legge sugli appalti (LApp) del 12 settembre 1978 (BU 79, 37) di

tenore analogo. Esso si apparentava inoltre a disposizioni simili, quali l'art.

3.

della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore

(LEPIC) del 1. dicembre 1997 o l'art. 3 cpv. 2 della legge sull'esercizio della

professione di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA). Comune a

tutte queste disposizioni è lo scopo di garantire che le ditte e le imprese,

tanto nel caso in cui partecipino ad una gara d'appalto, quanto nel caso in cui

operino nel campo della costruzione, siano gestite da persone dotate di

competenze e preparazione professionale attestate da adeguati titoli di studio.

“Titolare”, secondo tali norme, è l'avente diritto di ditte individuali

od il socio di società di persone (società semplici, società in nome collettivo

o in accomandita). Per “membro dirigente” è invece da intendere il

membro dell'organo di gestione di società di capitale (società anonime, società

a garanzia limitata, ecc.). L'esigenza di effettività dell'attività

dirigenziale è esplicitata soltanto per il “membro” degli organi di gestione di

società di capitale. Essa vale tuttavia anche per il “titolare” di persone

giuridiche a carattere personale, per le quali è semplicemente sottintesa,

considerato che, di regola, in tali soggetti gli aventi diritto si occupano

anche della gestione effettiva dell'impresa (RDAT 1988, n. 37).

Scopo del requisito di effettività dell'attività

dirigenziale è essenzialmente quello di impedire che le finalità perseguite

dalle disposizioni in esame vengano eluse attraverso l'impiego di semplici

prestanome.

3.

3.1. Nel

caso concreto, la resistente è stata ritenuta idonea in forza della presenza

dell'ing. HTL G__________ nel consiglio di amministrazione della società in

qualità di membro con diritto di firma collettiva a due con il direttore D__________.

La ricorrente, pur sollevando qualche

perplessità, non contesta che il diploma di ingegnere specialista di impianti

di riscaldamento, aerazione e climatizzazione, di cui il suddetto professionista

è portatore, possa essere considerato un titolo equivalente ai sensi dell'art.

27.

cpv. 1 lett. c RLCPubb. Essa contesta tuttavia che l'ing. __________ possa

essere considerato un "dirigente effettivo".

L'art. 27 RLCPubb non precisa l'intensità

dell'impegno che il membro dell'organo di gestione deve profondere nell'attività

dirigenziale affinché possa essere considerata effettiva. La soglia dell'effettività

va stabilita secondo apprezzamento, ponendo mente alle caratteristiche della ditta,

segnatamente al numero di dipendenti ed all'importanza dei lavori eseguiti.

Trattandosi di una questione rimessa all'apprezzamento dell'autorità decidente,

in caso di contestazione dell'adempimento del requisito dell'effettività dell'attività

dirigenziale, il controllo da parte delle istanze di ricorso non è illimitato,

ma circoscritto alla violazione del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso

di potere (art. 61 PAmm).

3.2

Al fine di dimostrare l'adempimento del

requisito in discussione, la ditta CO 1 nel procedimento di ricorso sfociato

nella sentenza 12 febbraio 2007 di questo tribunale, richiamata in epigrafe, ha

prodotto:

- una dichiarazione attestante il versamento all'ing. __________ di

un'indennità di fr. 7'500.- per le sue prestazioni quale membro del consiglio

di amministrazione per il 2006;

- una distinta delle prestazioni lavorative fornite dall'ing. __________

nel 2006 per il calcolo di offerte (28.5 ore) e per aiuto alla direzione dei

lavori sul cantiere dell'USI a Lugano (10 ore).

Orbene, queste informazioni non permettono

in nessun caso di sostenere con successo che l'ing. __________ abbia effettivamente

diretto dal profilo tecnico la ditta resistente. Dalla distinta delle

prestazioni lavorative prodotta risulta infatti che il contributo dato dall'ing.

__________ è stato puntuale (2 ore in marzo, 7 ore in aprile, 3 in maggio, 4 in

giugno, 6.5 in luglio, 5 in agosto, 6.5 in settembre, 2 in ottobre e 2 in dicembre)

e riferito in misura preponderante all'aiuto alla stesura di offerte. I

controlli sui cantieri si riducono a 10 ore e riguardano soltanto il cantiere

dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano.

La sproporzione tra l'attività svolta dall'ing.

__________ ed il volume dei lavori svolti dalla ditta CO 1, rispettivamente le

maestranze della ditta (2 tecnici, sette operai e 3 apprendisti), appare

evidente anche ad un profano, che non può fare a meno di constatare come le

prestazioni lavorative fornite manchino completamente di quel minimo di

assiduità e continuità, che nelle circostanze concrete può essere ragionevolmente

richiesto per considerare soddisfatto il requisito di effettività dell'attività

dirigenziale posto dall'art. 27 RLCPubb. Conclusione, questa, che appare

indirettamente suffragata anche dai limiti posti al diritto di firma dell'ing. __________.

Contrariamente a quanto sostiene l'ULSA, il fatto che sieda nel consiglio di

amministrazione non basta per riconoscergli la qualifica di "membro

dirigente effettivo".

Pur tenendo conto dei limiti fissati dall'art. 61 PAmm al

controllo dell'apprezzamento dell'autorità decidente, l'eccezione sollevata

dalla ricorrente risulta dunque fondata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza accolto,

annullando la delibera censurata siccome lesiva del diritto. Essendo dati i presupposti

dell'art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb, le opere messe a concorso vanno

aggiudicate alla ricorrente, seconda classificata.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

ridotte in considerazione dell'analogia fra il caso in esame e quello appena

giudicato, sono poste a carico della CO 1, che anche se non ha formalmente resistito

all'impugnativa è all'origine del presente procedimento.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 20, 36, 41 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

le decisioni 29 gennaio 2007 della CO 2 sono

annullate;

1.2.

le opere messe a concorso sono aggiudicate alla

ditta RI 1 come alle offerte inoltrate.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- e le ripetibili di fr. 1'000.- sono poste a carico della

CO 1.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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