52.2007.5
Trasformazione casa d'abitazione
21 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2007.5
Data decisione, Autorità:
21.02.2007, TRAM
Titolo:
Trasformazione casa d'abitazione
FORMA DEL RICORSO
art. 46 cpv. 3 LPAMM
Incarto n.
52.2007.5
Lugano
21 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione 19 dicembre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 6350) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 26 maggio 2006 rilasciata dal municipio di CO 1 a
__________ per riattare ed ampliare la sua casa d'abitazione;
viste le risposte:
- 23 gennaio 2007 del
municipio di CO 1;
- 23 gennaio 2007 del
Consiglio di Stato;
preso atto della replica 5
febbraio 2007 dei ricorrenti e le dupliche:
- 15 febbraio 2007 del
municipio di CO 1;
- 13 febbraio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 12
novembre 2006 i ricorrenti RI 1 hanno inviato al Servizio dei ricorsi del Consiglio
di Stato uno scritto in cui rilevavano di aver inoltrato al comune di CO 1 il 5
maggio 2006 un ricorso (recte: opposizione) contro una domanda di riattamento/ampliamento
riguardante una casa d'abitazione di proprietà __________ (part. 2604) e di
aver saputo nel mese di ottobre 2006 che era stato dato il permesso. Gli
insorgenti chiedevano che la domanda di costruzione fosse bocciata e che la
casa fosse ricostruita come era prima di essere distrutta dalla caduta di un
masso nel 2002.
b. Il 17 novembre 2006 il Servizio dei
ricorsi ha chiesto ai ricorrenti di inviargli entro sette giorni la decisione
impugnata, pena il rigetto dell'impugnativa.
c. Il 25 novembre 2006, i ricorrenti hanno
fatto presente al Servizio dei ricorsi di non essere in grado di dar seguito
alla richiesta, poiché la decisione non era mai stata notificata loro da parte
del municipio.
B. Con
decisione 19 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile,
perché gli insorgenti avevano omesso di produrre la decisione impugnata.
C. Contro la
predetta decisione RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo una valutazione obbiettiva dell'ammissibilità dell'ampliamento.
Con lunghe disquisizioni i ricorrenti
narrano le loro traversie, sottolineando di essere stati trattati in modo
discriminatorio da quando hanno acquistato il rustico situato accanto a quello
in via di ristrutturazione.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
E. In sede di
replica gli insorgenti ribadiscono di non aver mai ricevuto la decisione impugnata.
Con la duplica il Consiglio di Stato postula
nuovamente il rigetto dell'impugnativa, al pari del municipio che contesta le
tesi degli insorgenti, osservando di aver notificato loro per lettera semplice
la licenza che autorizza l'intervento.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Giusta
l’art. 46 cpv. 3 PAmm, al ricorso deve essere allegata la decisione querelata.
La mancata produzione della decisione
censurata non comporta l'immediato rigetto dell'impugnativa, ma impone
all'autorità di applicare l’art. 9 PAmm, a norma del quale istanze i ricorsi
che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con
l'invito a rifarli entro un termine perentorio sotto comminatoria che, trascorso
infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (RDAT 1976, n. 43;
Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 46 PAmm n. 2).
3. Nel caso
concreto, i ricorrenti hanno in sostanza impugnato davanti al Consiglio di
Stato la decisione con cui il municipio di CO 1 aveva autorizzato il
riattamento e l'ampliamento del rustico della vicina __________. Contrariamente
a quanto prescritto dall'art. 46 cpv. 3 PAmm, al ricorso non hanno allegato la
decisione impugnata.
Con ordinanza del 17 novembre 2006, il
Servizio dei ricorsi ha assegnato loro un termine per produrre l'atto censurato
sotto comminatoria di irricevibilità dell'impugnativa.
Fatti
I ricorrenti non hanno dato seguito alla
richiesta, limitandosi ad affermare di non aver mai ricevuto la decisione
censurata. Dando seguito alla comminatoria contenuta nell'ordinanza in questione,
il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile.
La decisione è conforme al diritto. I
ricorrenti non hanno in effetti intrapreso alcunché per entrare in possesso
della licenza al cui rilascio si erano opposti e che intendevano contestare.
Non sostengono in particolare di essersi rivolti al municipio per ottenere
copia della licenza che affermano di non aver ricevuto. Eppure, stando alle loro
stesse affermazioni, già dal mese di ottobre 2006 erano stati informati che il
Considerandi
municipio aveva rilasciato il permesso per l'ampliamento ed il riattamento
della casa della vicina. Non potevano pretendere che il Consiglio di Stato li
sostituisse nell'adempimento di una formalità che l'ordinanza 17 ottobre 2006
aveva dichiarato essenziale ai fini della ricevibilità dell'impugnativa.
Diversa avrebbe potuto essere la conclusione
soltanto nel caso in cui i ricorrenti, sollecitati a produrre la decisione
impugnata, pena l'irricevibilità dell'impugnativa si fossero rivolti al
municipio per ottenere copia della licenza e l'autorità comunale si fosse rifiutata
di rilasciargliela.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 9, 18, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
:
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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