52.2007.53
Costruzione di uno stabile d'appartamenti
10 aprile 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.53
Data decisione, Autorità:
10.04.2007, TRAM
Titolo:
Costruzione di uno stabile d'appartamenti
DISTANZA DAL CONFINE
art. 40 LE
Incarto n.
52.2007.53
Lugano
10 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2007 di
RI 1
RI 2
RI 3
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 23 gennaio 2007 del Consiglio di Stato
(__________) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
la licenza edilizia 5 luglio 2006 rilasciata dal municipio CO 3 __________ __________
per la costruzione di uno stabile d’appartamenti a ____________________ in
località __________ (__________);
viste le risposte:
- 27 febbraio 2007 CO 5;
- 7 marzo 2007 CO 3;
- 2 marzo 2007 CO 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
gennaio 2006 la __________ ha chiesto al municipio CO 3 il permesso di costruire
uno stabile di tre appartamenti a __________ in località __________ su un
terreno (part. 753, zona R2) di proprietà del resistente CO 1.
La facciata ovest dell’edificio, lunga 16 m
e strutturata su tre piani, è caratterizzata da un grande balcone centrale e da
tre aperture ad uso finestra, inserite nello spiovente ovest del tetto.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui
ricorrenti, contestando, fra l’altro, (a) l’altezza della costruzione per
rapporto alle aperture intagliate nella gronda e (b) la distanza (m 1.90) del
balcone del primo piano dal confine ovest del fondo.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del
territorio, il 5 luglio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo le opposizioni dei vicini.
B. Con
giudizio 23 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Il Governo ha in particolare escluso che le
finestre inserite nella gronda, assimilabili ad abbaini, fossero da conteggiare
nell’altez-za della costruzione. Conforme al diritto, segnatamente all’art. 41
RLE, sarebbe pure la distanza del balcone dal confine prospiciente.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti a questo
tribunale, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
In sostanza, i ricorrenti ripropongono e
sviluppano le tesi sostenute senza successo davanti alla precedenti istanze con
riferimento all’altezza della costruzione ed alla distanza del balcone dal
confine ovest. Le finestre, argomentano, non sarebbero abbaini ed andrebbero
computate nell’altezza dell’edificio. Il balcone non potrebbe d'altro canto
beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 41 RLE, poiché sarebbe largo
più di m 1.10.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i beneficiari della controversa licenza, contestando in dettaglio
le tesi degli in- sorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani allegati alla
domanda di costruzione. Il sopralluogo e le altre prove chieste dai ricorrenti
non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
2.Altezza della costruzione
2.1. Giusta l’art. 40 LE, l’altezza degli
edifici si misura a partire dal terreno sistemato sino al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Decisivo, ai fini della determinazione
dell’altezza degli edifici, è l’ingombro, ovvero lo sviluppo verticale delle
facciate. Salvo diversa, esplicita disposizione del diritto edilizio comunale,
l’ingombro costituito dalle falde dei tetti non è conteggiato nell'altezza. I
volumi edilizi, quali timpani dei tetti, corpi tecnici ed abbaini, che sovrastano
il filo superiore del cornicione di gronda, sono computati soltanto nei casi
previsti da norme specifiche.
2.2. Nel caso concreto, il filo superiore
del cornicione di gronda del controverso edificio si colloca ad un’altezza di m
7.50 dal terreno sistemato ai piedi della facciata ovest. Esso rispetta l’altez-za
massima prescritta dalle norme della zona R2. Nessuna norma del diritto
edilizio comunale impone di conteggiare nell'altezza degli edifici anche i
volumi che sovrastano il cornicione di gronda. I ricorrenti pretendono nondimeno
di computare nell’al-tezza dell’edificio anche l’ingombro verticale rappresentato
dalle tre sporgenze, che il progetto prevede di realizzare nella falda ovest
del tetto al di sopra del cornicione di gronda.
Nella misura in cui è riferita al tettuccio
a due falde previsto in prossimità dell’angolo sudovest dell’edificio, la
pretesa è palesemente infondata . Questo tettuccio prefigura in effetti un vero
e proprio timpano del tetto, che non va preso in considerazione ai fini della
determinazione dell’altezza dell’edificio. Esattamente come non vengono nemmeno
conteggiati i due grandi timpani definiti dalle due falde del tetto sulle facciate
nord e sud.
Da escludere dal computo dell’altezza sono tuttavia
anche i due corpi ad uso finestra previsti in prossimità dell’angolo nordovest
dell’immobile. Questi due manufatti sono in effetti assimilabili a dei veri e
propri abbaini, non computabili nell’altezza (Adelio Scolari, Commentario, II.
ed., ad art. 40/41 LE, n. 1235), rispettivamente a dei piccoli timpani del
tetto, parimenti esclusi dal computo di questo parametro edilizio. Contrariamente
a quanto, a torto, assume il Consiglio di Stato, il loro limitato sviluppo orizzontale,
contenuto in circa un quarto della lunghezza della facciata, non è irrilevante ai
fini dell’esclusione di questi manufatti dal computo sull’altezza. Diversa
potrebbe infatti essere la conclusione nei casi in cui lo sviluppo orizzontale
di simili opere presentasse le connotazioni di una vera e propria facciata.
3. Distanza
dal confine
3.1. Secondo l’art. 41 RLE, la distanza è
misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine,
dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una
sporgenza fino a m 1,10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della
facciata.
3.2. Nel caso concreto, il progetto prevede
di realizzare sulla facciata ovest dell'edificio un balcone, lungo m 4.40 e
largo poco meno di 3, che sporge per m 1.10 oltre l’arretramento minimo di 3.00
m dal confine prescritto dalle norme di zona.
Fatti
I ricorrenti contestano questa sporgenza,
ritenendo insoddisfatta la prima delle due condizioni cumulativamente poste
dall’art. 41 RLE. A torto.
Determinante ai fini della concessione della
facilitazione prevista da tale norma per i balconi non è la larghezza totale
del balcone, ma soltanto quella che sporge oltre l’arretramento minimo fissato
Considerandi
dalle norme sulle distanze. Invadendo per al massimo m 1.10 l’arretramento
minimo di m 3.00 dal confine prescritto dalle norme di zona, il balcone
soddisfa dunque anche la prima delle due condizioni poste dall’art. 41 RLE.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, infondato, ma non temerario
come pretendono i resistenti, va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall’impugnativa ed ai valori in gioco, sono
poste a carico dei ricorrenti in solido.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 2'500.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113
ss LTF).
4. Intimazione
a:
,
,
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 patrocinati da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster