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Decisione

52.2007.57

Multa LEPIC. Impresa non iscritta all'albo.

4 maggio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori ad essa deliberati avrebbero superato l’importo di fr. 30'000.--

fissato dall’art. 4 cpv. 3 LEPIC.

F.

Avverso questo provvedimento la RI 1 si aggrava

ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.

L’insorgente afferma che i lavori da impresario costruttore eseguiti sulla

particella in questione non avrebbero avuto un costo superiore a fr. 30'000.--;

non sarebbe inoltre provato che la ricorrente avesse in quel momento iniziato i

lavori, ma solo la preparazione del cantiere. Afferma di non aver continuato ad

eseguire i lavori malgrado l’ordine di sospensione e che i lavori effettuati

fino a quel momento sarebbero stati subappaltati a due altre imprese. Sostiene di

aver creduto necessaria l’iscrizione all’albo soltanto per dei lavori pubblici;

non appena a conoscenza dell’obbligo di iscrizione avrebbe proceduto ad inoltrare

la relativa istanza. In conclusione asserisce che la multa di fr. 4'000.--

sarebbe sproporzionata ed ingiustificata.

G.

All'accoglimento del ricorso si oppone la

CV-LEPIC, rilevando in sostanza che una simile edificazione avrebbe un costo

preventivabile superiore a fr. 30'000.--, che l’esecuzione dei lavori non potrebbe

essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all’applicazione dell’art. 4 cpv.

1 LEPIC, che gli operai della __________ presenti sul cantiere sarebbero

riconducibili alla ricorrente e che la sua colpa, per quanto concerne

l’ammontare della multa, è senz’altro rilevante, essendo il suo amministratore

unico da anni attivo nel settore edilizio quale amministratore di imprese di costruzione.

H.

L'11 aprile 2007 il patrocinatore della

ricorrente ha consultato l'intero incarto presso il Tribunale cantonale

amministrativo e ha presentato le proprie osservazioni in merito il 13 aprile

2007, ribadendo gli argomenti già esposti nell'atto di ricorso e aggiungendo

che la procedura sarebbe iniziata nei confronti della B__________ e non verso

la RI 1.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo (art. 17 cpv. 3 LEPIC), la legittimazione attiva

dell’insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1

PAmm) sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

La ricorrente ha potuto visionare l'intero

incarto l'11 aprile 2007 ed ha inviato al Tribunale cantonale amministrativo le

proprie osservazioni in merito il 13 aprile 2007. Il principio di essere

sentito è quindi stato rispettato.

Gli altri mezzi di prova richiesti dalla

ricorrente (testi, sopralluogo, perizia) non appaiono atti a procurare a questo

tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del presente giudizio.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 2 LEPIC,

l’esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetta

ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento competente.

Sono

abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte

all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace all’applicazione della presente

legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o

particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza

particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di

attrezzature importanti (cpv. 2). Sono considerati di modesta importanza i

lavori i cui preventivabili costi non superano l’importo di fr. 30'000.-- (cpv.

3).

L’autorizzazione

all’esercizio della professione di impresario costruttore è un permesso di

polizia. Essa è infatti volta a salvaguardare tipici beni di polizia, quali la

sicurezza e la buona fede nei rapporti commerciali, dai rischi derivanti

dall’attività di imprenditori che non offrono sufficienti garanzie di preparazione

e di capacità in ordine ad un’esecuzione a regola d’arte di lavori di sopra e

sottostruttura. Attraverso gli obblighi sanciti dall’art. 6 lett. d-f LEPIC,

l’autorizzazione persegue inoltre finalità d’ordine sociale (STA 21 novembre

2000.

in re T.).

L’esecuzione

dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli

all’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 della LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC).

La

violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con

l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- o la radiazione dall’albo (art.

16.

cpv. 1 LEPIC).

La pena

dev’essere adeguata alla colpa dell’autore materiale dell’infrazione, alla sua

condizione personale ed alla gravità oggettiva dell’infrazione commessa, fermo

restando che in questa materia le persone giuridiche sono responsabili per le

infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione

(art. 16 cpv. 4 LEPIC).

3.3.1

Innanzi tutto, si

precisa che la procedura di contravvenzione nei confronti della RI 1 è stata

aperta il 7 giugno 2006 (cfr. rapporto di contravvenzione di stessa data).

Nulla ha invece a che vedere con la presente fattispecie l'apertura di un

procedimento nei confronti della B__________ nell'ottobre 2006; quanto asserito

in merito dalla ricorrente nelle sue osservazioni 13 aprile 2007 non ha quindi

nessuna rilevanza.

3.2

In concreto, all’impresa di costruzione

sono stati appaltati dei lavori per l’edificazione di una proprietà per piani

composta da tre appartamenti; pur non essendo dato di conoscere con precisione

quali siano i costi preventivati per la costruzione in oggetto, si può con

certezza ritenere che superino il limite di fr. 30'000.-- fissati dalla legge. Questi

lavori non rientrano nelle opere di modesta importanza o particolarmente

semplici, eseguibili senza attrezzature importanti.

La

ricorrente non contesta il valore preventivato per i lavori previsti; la stessa

ricorrente ha dichiarato nel formulario “inchiesta cantieri aperti per le

imprese non iscritte all’albo”, inviato alla CV-LEPIC con lettera 20 settembre

2006, un importo per lavori edili di fr. 620'000.-- relativo al cantiere di __________

oggetto del procedimento. Nell’atto di ricorso, l’insorgente si limita in sostanza

ad evidenziare che, al momento dell’apertura della procedura di

contravvenzione, i lavori eseguiti nel cantiere in questione non avevano un

costo superiore a fr. 30'000.--. Conformemente all’art. 4 cpv. 3 LEPIC, è

determinante il costo preventivabile dei lavori di sopra e sottostruttura, e

non il costo dei lavori eseguiti. La censura della ricorrente non può quindi

essere presa in considerazione, così come le affermazioni secondo cui non

avrebbe iniziato i lavori, ma solo preparato il cantiere.

Anche l’ammissione

di aver subappaltato i lavori di scavo e quelli per il ferro d’armatura e per

la gru a due altre imprese non giova alla ricorrente. Anzi, il regolamento di

applicazione della LEPIC, art. 6 cpv. 2, vieta espressamente la lottizzazione

dei lavori al fine di sottrarli alla legge.

È

pertanto accertato che la ricorrente, non essendo iscritta all’albo delle

imprese al momento dell’apertura della procedura di contravvenzione, ha

concretamente operato in aperta ed evidente violazione dell’art. 4 LEPIC. Il

suo comportamento va dunque sanzionato (art. 16 LEPIC).

4.

La ricorrente afferma di

non aver continuato ad eseguire i lavori sul cantiere, rispettando quindi

l’ordine di sospensione.

Dagli

atti di causa risulta che dei lavoratori impiegati dalla __________ sono stati

sorpresi più volte ad operare sul cantiere (cfr. punto D in fatto). La

ricorrente non ha comunque mai contestato tali fatti.

Come già

affermato nella decisione 13 luglio 2006 del Tribunale cantonale amministrativo,

in merito al ricorso interposto dalla RI 1 contro l’ordine di sospensione dei

lavori (ricorso respinto dal Tribunale cantonale amministrativo e decisione nel

frattempo cresciuta in giudicato), si ripete che, indipendentemente dal datore

di lavoro, la ricorrente risulta essere l’unica impresa presente sul cantiere

al momento dei controlli, almeno fino a dicembre 2006, per cui le incombe la

responsabilità delle maestranze che vi operano; del resto, non ha mai

contestato che i lavoratori in questione non fossero alle sue dipendenze.

Si può

quindi affermare che l’insorgente ha più volte violato l’obbligo imposto di sospendere

i lavori.

5.

Il 7 giugno 2006, data d'apertura della

procedura di contravvenzione, l’insorgente non era iscritta all’albo delle

imprese.

La stessa

ha inoltrato l’istanza di iscrizione all’albo il 20 giugno 2006. L’iscrizione è

stata accettata, dopo una procedura che non occorre rievocare, il 14 dicembre

2006.

La

ricorrente ha asserito che prima di questi eventi credeva necessaria

l’iscrizione all’albo soltanto per dei lavori pubblici.

Il signor

__________, amministratore unico della RI 1 dal marzo 2003 e attivo nel settore

edile da molti anni, non poteva ignorare che l’esercizio della professione di

impresario costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto

con l’iscrizione dell’impresa al relativo albo la ricorrente sarebbe stata

abilitata ad eseguire i lavori di sopra e sottostruttura sui cantieri di __________.

Inoltre, l’ignoranza della legge non protegge il privato sotto il profilo della

buona fede. Vale la regola basilare secondo cui la conoscenza della legge è

presunta (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a

ed., n. 652).

L’avvenuta

iscrizione a posteriori all’albo dell’impresa ricorrente è irrilevante ai fini

del presente giudizio e non sana l'infrazione commessa.

6.

Accertato che l’insorgente

deve rispondere per l’infrazione dell’art. 4 cpv. 2 LEPIC, resta da verificare

se la multa inflitta è adeguata alla gravità dell’infrazione commessa, alla

colpa degli autori materiali dell’infrazione ed alle condizioni personali del

trasgressore.

La colpa imputabile alla ricorrente è

senz’altro rilevante, ritenuto che il suo amministratore unico, quale

impresario attivo nel settore edilizio da molti anni, doveva senz’altro sapere

che soltanto le imprese iscritte all’albo sono abilitate ad eseguire lavori

edili di sopra e sottostruttura.

Nonostante

l’esplicito ordine di sospendere i lavori e l’avvio della procedura di contravvenzione

nei suoi confronti, essa è stata inoltre più volte sorpresa ad operare sul

cantiere, rendendo necessario anche l’intervento della polizia.

L’infrazione

commessa non è certamente trascurabile, ritenuto che i costi legati

all’esecuzione dei lavori commissionati alla ricorrente dai proprietari del

fondo in questione (fr. 620'000.--; cfr. formulario “inchiesta cantieri aperti

per le imprese non iscritte all’albo”, agli atti) supera di circa venti volte

il valore soglia previsto dalla legge.

Questo

tribunale ritiene quindi commisurata alla gravità dell’infra- zione ed alla

colpa del trasgressore la multa di fr. 4'000.-- inflitta alla ricorrente.

7.

Sulla scorta di tutto

quanto precede questo tribunale, apprezzando liberamente il complesso delle

prove agli atti, matura il solido convincimento che la ricorrente abbia

effettivamente e consapevolmente commesso l'infrazione rimproveratale, motivo

per cui non può essere prosciolta dall'addebito che le è stato mosso.

Quanto

alla multa, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi

dalla legge.

Il

ricorso va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico dell’insor-gente secondo soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4, 16, 17 LEPIC; 6 RLEPIC; 18, 28,

43, 46, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 700.-- sono poste a carico della

ricorrente.

3.Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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