52.2007.57
Multa LEPIC. Impresa non iscritta all'albo.
4 maggio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2007.57
Data decisione, Autorità:
04.05.2007, TRAM
Titolo:
Multa LEPIC. Impresa non iscritta all'albo.
MULTA
art. 2 LEPIC
art. 4 LEPIC
art. 16 LEPIC
art. 17 LEPIC
art. 6 cpv. 2 RLEPIC
Incarto n.
52.2007.57
Lugano
4 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretaria:
Cinzia Luzzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 febbraio 2007 di
RI 1
patrocinata da
contro
la decisione 7 febbraio 2007 con cui la
Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della
professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha inflitto alla ricorrente
una multa di fr. 4'000.-- per infrazione all’art. 4 LEPIC;
vista la risposta 8 marzo
2007 della CV-LEPIC:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A.
La ricorrente RI 1 è appaltatrice delle opere da
impresario costruttore per l’edificazione di una proprietà per piani composta
da tre appartamenti a __________ (part. n. __________ RFD).
L’11
maggio 2006 è stato notificato al municipio l’inizio dei lavori, previsto per
il 15 maggio 2006.
B.
Il 7 giugno 2006, la CV-LEPIC ha intimato alla RI
1 un rapporto di contravvenzione e ordinato di sospendere i lavori da impresario
costruttore che stava eseguendo nell’ambito della realizzazione dell’edificio sopraccitato.
L’ordine è stato impartito in quanto la ricorrente non era iscritta all’albo
delle imprese e non era quindi abilitata ad eseguire i lavori di costruzione
giusta l’art. 4 LEPIC. Avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, la RI
1 si è aggravata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il quale il 13
luglio 2006 ha respinto il ricorso.
C.
Il 20 giugno 2006, l’impresa ricorrente ha
presentato all’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti una domanda
d’iscrizione all’albo delle imprese, la quale è stata accettata con decisione
14 dicembre 2006.
D.
Da alcuni sopralluoghi effettuati il 12 luglio
2006, 13 ottobre 2006 e 21 ottobre 2006 rispettivamente da un membro
dell’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), da un membro della
CV-LEPIC e dalla polizia cantonale, è emerso che sul cantiere di __________
erano presenti alcuni operai della __________.
E.
Con decisione 7 febbraio 2007, la CV-LEPIC ha
inflitto all’insorgente una multa di fr. 4'000.-- per violazione dell’art. 4
LEPIC. La risoluzione è stata resa in considerazione del fatto che la RI 1, al
momento dell’infrazione, non era ancora iscritta all’albo delle imprese, e che
Fatti
i lavori ad essa deliberati avrebbero superato l’importo di fr. 30'000.--
fissato dall’art. 4 cpv. 3 LEPIC.
F.
Avverso questo provvedimento la RI 1 si aggrava
ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
L’insorgente afferma che i lavori da impresario costruttore eseguiti sulla
particella in questione non avrebbero avuto un costo superiore a fr. 30'000.--;
non sarebbe inoltre provato che la ricorrente avesse in quel momento iniziato i
lavori, ma solo la preparazione del cantiere. Afferma di non aver continuato ad
eseguire i lavori malgrado l’ordine di sospensione e che i lavori effettuati
fino a quel momento sarebbero stati subappaltati a due altre imprese. Sostiene di
aver creduto necessaria l’iscrizione all’albo soltanto per dei lavori pubblici;
non appena a conoscenza dell’obbligo di iscrizione avrebbe proceduto ad inoltrare
la relativa istanza. In conclusione asserisce che la multa di fr. 4'000.--
sarebbe sproporzionata ed ingiustificata.
G.
All'accoglimento del ricorso si oppone la
CV-LEPIC, rilevando in sostanza che una simile edificazione avrebbe un costo
preventivabile superiore a fr. 30'000.--, che l’esecuzione dei lavori non potrebbe
essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all’applicazione dell’art. 4 cpv.
1 LEPIC, che gli operai della __________ presenti sul cantiere sarebbero
riconducibili alla ricorrente e che la sua colpa, per quanto concerne
l’ammontare della multa, è senz’altro rilevante, essendo il suo amministratore
unico da anni attivo nel settore edilizio quale amministratore di imprese di costruzione.
H.
L'11 aprile 2007 il patrocinatore della
ricorrente ha consultato l'intero incarto presso il Tribunale cantonale
amministrativo e ha presentato le proprie osservazioni in merito il 13 aprile
2007, ribadendo gli argomenti già esposti nell'atto di ricorso e aggiungendo
che la procedura sarebbe iniziata nei confronti della B__________ e non verso
la RI 1.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo (art. 17 cpv. 3 LEPIC), la legittimazione attiva
dell’insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1
PAmm) sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La ricorrente ha potuto visionare l'intero
incarto l'11 aprile 2007 ed ha inviato al Tribunale cantonale amministrativo le
proprie osservazioni in merito il 13 aprile 2007. Il principio di essere
sentito è quindi stato rispettato.
Gli altri mezzi di prova richiesti dalla
ricorrente (testi, sopralluogo, perizia) non appaiono atti a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del presente giudizio.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 2 LEPIC,
l’esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetta
ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento competente.
Sono
abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte
all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace all’applicazione della presente
legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o
particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza
particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di
attrezzature importanti (cpv. 2). Sono considerati di modesta importanza i
lavori i cui preventivabili costi non superano l’importo di fr. 30'000.-- (cpv.
3).
L’autorizzazione
all’esercizio della professione di impresario costruttore è un permesso di
polizia. Essa è infatti volta a salvaguardare tipici beni di polizia, quali la
sicurezza e la buona fede nei rapporti commerciali, dai rischi derivanti
dall’attività di imprenditori che non offrono sufficienti garanzie di preparazione
e di capacità in ordine ad un’esecuzione a regola d’arte di lavori di sopra e
sottostruttura. Attraverso gli obblighi sanciti dall’art. 6 lett. d-f LEPIC,
l’autorizzazione persegue inoltre finalità d’ordine sociale (STA 21 novembre
2000.
in re T.).
L’esecuzione
dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli
all’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 della LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC).
La
violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con
l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- o la radiazione dall’albo (art.
16.
cpv. 1 LEPIC).
La pena
dev’essere adeguata alla colpa dell’autore materiale dell’infrazione, alla sua
condizione personale ed alla gravità oggettiva dell’infrazione commessa, fermo
restando che in questa materia le persone giuridiche sono responsabili per le
infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione
(art. 16 cpv. 4 LEPIC).
3.3.1
Innanzi tutto, si
precisa che la procedura di contravvenzione nei confronti della RI 1 è stata
aperta il 7 giugno 2006 (cfr. rapporto di contravvenzione di stessa data).
Nulla ha invece a che vedere con la presente fattispecie l'apertura di un
procedimento nei confronti della B__________ nell'ottobre 2006; quanto asserito
in merito dalla ricorrente nelle sue osservazioni 13 aprile 2007 non ha quindi
nessuna rilevanza.
3.2
In concreto, all’impresa di costruzione
sono stati appaltati dei lavori per l’edificazione di una proprietà per piani
composta da tre appartamenti; pur non essendo dato di conoscere con precisione
quali siano i costi preventivati per la costruzione in oggetto, si può con
certezza ritenere che superino il limite di fr. 30'000.-- fissati dalla legge. Questi
lavori non rientrano nelle opere di modesta importanza o particolarmente
semplici, eseguibili senza attrezzature importanti.
La
ricorrente non contesta il valore preventivato per i lavori previsti; la stessa
ricorrente ha dichiarato nel formulario “inchiesta cantieri aperti per le
imprese non iscritte all’albo”, inviato alla CV-LEPIC con lettera 20 settembre
2006, un importo per lavori edili di fr. 620'000.-- relativo al cantiere di __________
oggetto del procedimento. Nell’atto di ricorso, l’insorgente si limita in sostanza
ad evidenziare che, al momento dell’apertura della procedura di
contravvenzione, i lavori eseguiti nel cantiere in questione non avevano un
costo superiore a fr. 30'000.--. Conformemente all’art. 4 cpv. 3 LEPIC, è
determinante il costo preventivabile dei lavori di sopra e sottostruttura, e
non il costo dei lavori eseguiti. La censura della ricorrente non può quindi
essere presa in considerazione, così come le affermazioni secondo cui non
avrebbe iniziato i lavori, ma solo preparato il cantiere.
Anche l’ammissione
di aver subappaltato i lavori di scavo e quelli per il ferro d’armatura e per
la gru a due altre imprese non giova alla ricorrente. Anzi, il regolamento di
applicazione della LEPIC, art. 6 cpv. 2, vieta espressamente la lottizzazione
dei lavori al fine di sottrarli alla legge.
È
pertanto accertato che la ricorrente, non essendo iscritta all’albo delle
imprese al momento dell’apertura della procedura di contravvenzione, ha
concretamente operato in aperta ed evidente violazione dell’art. 4 LEPIC. Il
suo comportamento va dunque sanzionato (art. 16 LEPIC).
4.
La ricorrente afferma di
non aver continuato ad eseguire i lavori sul cantiere, rispettando quindi
l’ordine di sospensione.
Dagli
atti di causa risulta che dei lavoratori impiegati dalla __________ sono stati
sorpresi più volte ad operare sul cantiere (cfr. punto D in fatto). La
ricorrente non ha comunque mai contestato tali fatti.
Come già
affermato nella decisione 13 luglio 2006 del Tribunale cantonale amministrativo,
in merito al ricorso interposto dalla RI 1 contro l’ordine di sospensione dei
lavori (ricorso respinto dal Tribunale cantonale amministrativo e decisione nel
frattempo cresciuta in giudicato), si ripete che, indipendentemente dal datore
di lavoro, la ricorrente risulta essere l’unica impresa presente sul cantiere
al momento dei controlli, almeno fino a dicembre 2006, per cui le incombe la
responsabilità delle maestranze che vi operano; del resto, non ha mai
contestato che i lavoratori in questione non fossero alle sue dipendenze.
Si può
quindi affermare che l’insorgente ha più volte violato l’obbligo imposto di sospendere
i lavori.
5.
Il 7 giugno 2006, data d'apertura della
procedura di contravvenzione, l’insorgente non era iscritta all’albo delle
imprese.
La stessa
ha inoltrato l’istanza di iscrizione all’albo il 20 giugno 2006. L’iscrizione è
stata accettata, dopo una procedura che non occorre rievocare, il 14 dicembre
2006.
La
ricorrente ha asserito che prima di questi eventi credeva necessaria
l’iscrizione all’albo soltanto per dei lavori pubblici.
Il signor
__________, amministratore unico della RI 1 dal marzo 2003 e attivo nel settore
edile da molti anni, non poteva ignorare che l’esercizio della professione di
impresario costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto
con l’iscrizione dell’impresa al relativo albo la ricorrente sarebbe stata
abilitata ad eseguire i lavori di sopra e sottostruttura sui cantieri di __________.
Inoltre, l’ignoranza della legge non protegge il privato sotto il profilo della
buona fede. Vale la regola basilare secondo cui la conoscenza della legge è
presunta (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a
ed., n. 652).
L’avvenuta
iscrizione a posteriori all’albo dell’impresa ricorrente è irrilevante ai fini
del presente giudizio e non sana l'infrazione commessa.
6.
Accertato che l’insorgente
deve rispondere per l’infrazione dell’art. 4 cpv. 2 LEPIC, resta da verificare
se la multa inflitta è adeguata alla gravità dell’infrazione commessa, alla
colpa degli autori materiali dell’infrazione ed alle condizioni personali del
trasgressore.
La colpa imputabile alla ricorrente è
senz’altro rilevante, ritenuto che il suo amministratore unico, quale
impresario attivo nel settore edilizio da molti anni, doveva senz’altro sapere
che soltanto le imprese iscritte all’albo sono abilitate ad eseguire lavori
edili di sopra e sottostruttura.
Nonostante
l’esplicito ordine di sospendere i lavori e l’avvio della procedura di contravvenzione
nei suoi confronti, essa è stata inoltre più volte sorpresa ad operare sul
cantiere, rendendo necessario anche l’intervento della polizia.
L’infrazione
commessa non è certamente trascurabile, ritenuto che i costi legati
all’esecuzione dei lavori commissionati alla ricorrente dai proprietari del
fondo in questione (fr. 620'000.--; cfr. formulario “inchiesta cantieri aperti
per le imprese non iscritte all’albo”, agli atti) supera di circa venti volte
il valore soglia previsto dalla legge.
Questo
tribunale ritiene quindi commisurata alla gravità dell’infra- zione ed alla
colpa del trasgressore la multa di fr. 4'000.-- inflitta alla ricorrente.
7.
Sulla scorta di tutto
quanto precede questo tribunale, apprezzando liberamente il complesso delle
prove agli atti, matura il solido convincimento che la ricorrente abbia
effettivamente e consapevolmente commesso l'infrazione rimproveratale, motivo
per cui non può essere prosciolta dall'addebito che le è stato mosso.
Quanto
alla multa, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi
dalla legge.
Il
ricorso va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico dell’insor-gente secondo soccombenza
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 16, 17 LEPIC; 6 RLEPIC; 18, 28,
43, 46, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 700.-- sono poste a carico della
ricorrente.
3.Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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