52.2007.6
Revoca di sicurezza della licenza di condurre per alcoldipendenza. Criteri di commisurazione del periodo di sospensione connesso con la revoca
23 febbraio 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2007.6
Data decisione, Autorità:
23.02.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di sicurezza della licenza di condurre per alcoldipendenza. Criteri di commisurazione del periodo di sospensione connesso con la revoca
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 14 cpv. 2 let. c LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 16 cpv. 2 LCSTR
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. b LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. a LCSTR
art. 16d cpv. 1 let. b LCSTR
Incarto n.
52.2007.6
Lugano
23 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2007 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 5 dicembre 2006 (no. 6041) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 26 ottobre 2006 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre
a tempo indeterminato;
vista la risposta 16 gennaio
2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nata
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli della categoria B
il 16 dicembre 1977. Al casellario cantonale della circolazione non risulta alcuna
iscrizione a suo carico.
B. Il 20
luglio 2006, verso le ore 11.00, RI 1
Sospettando una dedizione al bere, visto il
tasso alcolemico riscontrato alle 11.00 del mattino e alcune risultanze del
referto medico allestito al momento del prelievo del sangue, il 14 settembre 2006
la Sezione della circolazione le ha revocato la patente a tempo indeterminato
in via preventiva e cautelativa, ordinandole nel contempo di sottoporsi ad una
perizia presso __________ Centro di cura dell'alcolismo (in seguito: __________)
e ad una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è
cresciuta in giudicato incontestata.
C. Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 15
ottobre 2006 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv.
2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e 2
LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC, con decisione 26 ottobre 2006 la Sezione della
circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a
tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima
del mese di luglio 2007. La riammissione è stata subordinata alla presentazione
di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti
– dopo un periodo di controllo di 8 mesi – l'avvenuta disintossicazione, la
scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da
bevande alcoliche, nonché alla presentazione di un certificato medico
psichiatrico comprovante la sua idoneità alla guida.
D. Il 5
dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime
cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse
effettivamente inidonea alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma
della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata
dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale.
E. Contro il
predetto giudicato governativo la soccombente si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione
impugnata previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame e la pronuncia
di una revoca di ammonimento della durata di quattro mesi.
Riassunti i fatti e l'iter procedurale, la
ricorrente contesta di soffrire di una dipendenza dall'alcool suscettibile di
giustificare il provvedimento adottato nei suoi confronti; il reato commesso il
20 luglio 2006 è un evento unico dovuto a contingenze eccezionali, per nulla
rappresentativo del suo comportamento usuale.
Il referto del perito __________ - soggiunge
l'insorgente - è lacunoso, incompleto ed inattendibile. Le sue conclusioni sono
d'altronde smentite dai certificati prodotti davanti al Consiglio di Stato,
stilati da medici che la seguono da tempo, per cui è necessario che in questa
sede le discrepanze vengano acclarate ordinando una perizia giudiziaria.
Quanto al periodo di sospensione connesso
con la misura di sicurezza, esso deve avere per legge una durata pari a quella
della revoca prevista per l'infrazione commessa. Nel caso di specie, tale
durata non avrebbe dovuto essere superiore a quattro mesi, tenuto conto in
particolare del fatto che la ricorrente non ha alcun precedente e necessita della
patente per svolgere la propria attività professionale. La risoluzione
impugnata viola dunque il principio della proporzionalità e va annullata, in
via subordinata con il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo
giudizio dopo esperimento dei necessari accertamenti peritali.
F. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente,
direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art.
43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente,
insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Per le ragioni che saranno meglio esposte in
appresso, non occorre in particolare sottoporre la ricorrente ad una perizia
giudiziaria per valutare la sua attuale idoneità alla guida.
1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della
licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il
potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo
di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2.2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente
soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14
cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale
evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine
di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la
licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d
cpv. 1 LCStr).
Se il provvedimento è
ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente può
richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare (art.
17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua
guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF 6A.23/2006 del
12 maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una
limitazione tangibile della libertà personale del conducente colpito dal provvedimento.
Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale
misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della persona
implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcool,
deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove
Considerandi
occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82
consid. 2.2).
Allorquando l'inidoneità viene accertata a
seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve
essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza
della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d
cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di
avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a
quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione
abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe
stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando
tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3
LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406). A mente di questo
tribunale, la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa sì che esso
abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di recidiva,
per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una revoca
di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno normalmente
necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il provvedimento di
sicurezza. Si avvera per contro insignificante in fattispecie come quella
all'esame, nell'ambito della quale si sarebbe giustificata una revoca di ammonimento
di qualche mese e quindi una sospensione connessa con la revoca di sicurezza relati-
vamente breve, accompagnata però - stante la
natura dell'affezione di cui soffre l'interessata - da un lungo periodo di
astensione dal bere e di controlli medici, come impone la prassi invalsa in
materia. In effetti, per essere riammessi alla guida dopo una revoca a tempo
indeterminato occorre che sia scaduto un eventuale periodo di sospensione e, in
ogni modo, che siano comprovatamente venuti meno i presupposti di inidoneità
che avevano portato all'adozione della misura di sicurezza (vedi art. 17 cpv. 3
LCStr).
2.2
La revoca
di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.
L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona
interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità
di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare
questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato
presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in
uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione
stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.
1.
lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza
da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal
traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano
un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 6A.23/2006 del
12.
maggio 2006 consid. 2.1. e giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è
sufficiente stabilire se il conducente è sempre in grado di scindere sufficientemente
la consumazione di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006,
consid. 2.2.). Infatti, chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini
fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore
nel traffico quotidiano. L'idoneità a condurre non deve pertanto essere circoscritta
né ad uno spazio temporale né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo di esperti
"Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a
condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità
amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, pag. 2).
3.
3.1. Sia
la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca
della licenza di condurre disposta nei confronti della ricorrente sul rapporto 15
ottobre 2006 allestito dallo psicologo della circolazione __________. Il perito
ha espresso il suo parere in base ad un ampio fascio di elementi di giudizio
(esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati
emergenti da test e questionari di stampo psicologico). Queste indagini hanno
evidenziato per cominciare la sussistenza di una psicosi bipolare,
caratterizzata da fasi maniacali durante le quali subentrano abusi etilici. Più
volte ricoverata in ambito ospedaliero, RI 1 è seguita da uno psichiatra e assume
medicamenti appropriati per os (antidepressivi e, in caso di crisi,
neurolettici), ma non trattamenti avversivi all'alcool, che non sopporta. Dalle
risposte date ai test specifici è peraltro emerso un quadro attitudinale prognosticamente
sfavorevole, a fronte dell'oggettiva rilevanza della modalità dipsomanica
occasionale, a matrice reattiva automedicativa, con sole limitate capacità autogestionali.
Concludendo la propria valutazione peritale, il lic. phil. __________ ha ribadito
la presenza di un potus altamente problematico, in un contesto di instabilità
timica che conduce ad una medicazione alcolica degli stati depressivi, segnatamente
ad uno sfogo alcolico nelle situazioni di esaurimento.
Dall'esame
della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle
valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e
il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente -
sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le opinioni espresse dai curanti
dell'insorgente non consentono di sovvertire le conclusioni dell'esperto. Anzi,
il certificato psichiatrico prodotto in questa sede, pur sottolineando una evoluzione
globalmente positiva della patologia psichiatrica di base, conferma gli abusi
alcolici, ancorché di natura episodica, accreditando ulteriormente le
valutazioni peritali, sulla cui affidabilità questo tribunale non ha ragione di
dubitare. Non v'è quindi ragione per ordinare la perizia giudiziaria sollecitata
dall'insorgente (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo
civile, in Rep. 1994 p. 169-70).
3.2
Da quanto esposto discende che le
condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi
alcolcorrelati che rendono l'insorgente inidonea a condurre con sicurezza veicoli
a motori sono ampiamente adempiute. Il provvedimento di revoca a tempo
indeterminato va quindi confermato, così come le condizioni alle quali è stata subordinata
la riammissione alla guida, del tutto in linea con la giurisprudenza resa in
materia, rimasta immutata con l'avvento del nuovo diritto (STF 6A.23/2006 del
12.
maggio 2006, consid. 2.1.). Per quanto concerne invece il periodo di
sospensione connesso con la misura di sicurezza, occorre dar atto alla ricorrente
che fissandolo in 12 mesi la Sezione della circolazione ha disatteso i criteri
di commisurazione di questa particolare limitazione. In parziale accoglimento
del gravame, tale periodo viene determinato in 6 mesi giusta gli art. 16 cpv.
3, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, nonché 16d cpv. 2 LCStr,
tenuto conto in particolare del consistente tasso di alcolemia con il quale RI
1.
si è posta alla guida e dell'incidente nel quale è incorsa mettendo
seriamente in pericolo la sicurezza del traffico (cfr. Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2457 ss.), da
un lato, e della limitata necessità professionale di guidare veicoli a motore
che le si può riconoscere quale agente immobiliare, dall'altro (Schaffhauser, op.
cit., n. 2441 ss.; DTF 123 II 572 consid. 2c). Resta inteso che la ricorrente
non potrà comunque essere riammessa alla guida prima di aver soddisfatto i
requisiti indicati al punto 1.3. della risoluzione 26 ottobre 2006 della
Sezione della circolazione, adeguati alle circostanze e
conformi al diritto. Sotto questo profilo, la decisione censurata non procede
di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge
riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei
provvedimenti da adottare al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto, al fine di permettere
la riforma della decisione impugnata nel senso esposto al considerando
precedente.
L'emanazione
del presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta
a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente proporzionalmente
al suo consistente grado di soccombenza (art. 28 PAmm). All'insorgente, patrocinata
da un avvocato iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute ripetibili
commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa (art. 31
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c
cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3
LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 31, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 5 dicembre 2006
(no. 6041) del Consiglio di Stato e la risoluzione 26 ottobre 2006 (no. 5083)
della Sezione della circolazione sono riformate nel senso che il periodo di
sospensione connesso con la revoca di sicurezza a tempo indeterminato inflitta a
RI 1 viene fissato in 6 mesi a contare dal 20 luglio 2006.
2.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente
nella misura di fr. 1'000.-. Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 500.- a
titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
rappr. dall'avv
Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,
3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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