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Decisione

52.2007.6

Revoca di sicurezza della licenza di condurre per alcoldipendenza. Criteri di commisurazione del periodo di sospensione connesso con la revoca

23 febbraio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nata

il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli della categoria B

il 16 dicembre 1977. Al casellario cantonale della circolazione non risulta alcuna

iscrizione a suo carico.

B. Il 20

luglio 2006, verso le ore 11.00, RI 1

Sospettando una dedizione al bere, visto il

tasso alcolemico riscontrato alle 11.00 del mattino e alcune risultanze del

referto medico allestito al momento del prelievo del sangue, il 14 settembre 2006

la Sezione della circolazione le ha revocato la patente a tempo indeterminato

in via preventiva e cautelativa, ordinandole nel contempo di sottoporsi ad una

perizia presso __________ Centro di cura dell'alcolismo (in seguito: __________)

e ad una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è

cresciuta in giudicato incontestata.

C. Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 15

ottobre 2006 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv.

2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e 2

LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC, con decisione 26 ottobre 2006 la Sezione della

circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a

tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima

del mese di luglio 2007. La riammissione è stata subordinata alla presentazione

di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti

– dopo un periodo di controllo di 8 mesi – l'avvenuta disintossicazione, la

scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da

bevande alcoliche, nonché alla presentazione di un certificato medico

psichiatrico comprovante la sua idoneità alla guida.

D. Il 5

dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

il ricorso contro di essa interposto da RI 1.

In sostanza, l'autorità di ricorso di prime

cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse

effettivamente inidonea alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma

della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata

dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale.

E. Contro il

predetto giudicato governativo la soccombente si aggrava ora dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione

impugnata previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame e la pronuncia

di una revoca di ammonimento della durata di quattro mesi.

Riassunti i fatti e l'iter procedurale, la

ricorrente contesta di soffrire di una dipendenza dall'alcool suscettibile di

giustificare il provvedimento adottato nei suoi confronti; il reato commesso il

20 luglio 2006 è un evento unico dovuto a contingenze eccezionali, per nulla

rappresentativo del suo comportamento usuale.

Il referto del perito __________ - soggiunge

l'insorgente - è lacunoso, incompleto ed inattendibile. Le sue conclusioni sono

d'altronde smentite dai certificati prodotti davanti al Consiglio di Stato,

stilati da medici che la seguono da tempo, per cui è necessario che in questa

sede le discrepanze vengano acclarate ordinando una perizia giudiziaria.

Quanto al periodo di sospensione connesso

con la misura di sicurezza, esso deve avere per legge una durata pari a quella

della revoca prevista per l'infrazione commessa. Nel caso di specie, tale

durata non avrebbe dovuto essere superiore a quattro mesi, tenuto conto in

particolare del fatto che la ricorrente non ha alcun precedente e necessita della

patente per svolgere la propria attività professionale. La risoluzione

impugnata viola dunque il principio della proporzionalità e va annullata, in

via subordinata con il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo

giudizio dopo esperimento dei necessari accertamenti peritali.

F. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria

decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva della ricorrente,

direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art.

43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46

cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente,

insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi

rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Per le ragioni che saranno meglio esposte in

appresso, non occorre in particolare sottoporre la ricorrente ad una perizia

giudiziaria per valutare la sua attuale idoneità alla guida.

1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della

licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il

potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale

violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo

di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché

alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è

stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

2.2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente

soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14

cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale

evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine

di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la

licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d

cpv. 1 LCStr).

Se il provvedimento è

ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente può

richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare (art.

17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua

guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF 6A.23/2006 del

12 maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una

limitazione tangibile della libertà personale del conducente colpito dal provvedimento.

Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale

misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della persona

implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcool,

deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove

Considerandi

occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82

consid. 2.2).

Allorquando l'inidoneità viene accertata a

seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve

essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza

della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d

cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di

avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a

quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione

abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe

stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando

tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3

LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406). A mente di questo

tribunale, la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa sì che esso

abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di recidiva,

per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una revoca

di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno normalmente

necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il provvedimento di

sicurezza. Si avvera per contro insignificante in fattispecie come quella

all'esame, nell'ambito della quale si sarebbe giustificata una revoca di ammonimento

di qualche mese e quindi una sospensione connessa con la revoca di sicurezza relati-

vamente breve, accompagnata però - stante la

natura dell'affezione di cui soffre l'interessata - da un lungo periodo di

astensione dal bere e di controlli medici, come impone la prassi invalsa in

materia. In effetti, per essere riammessi alla guida dopo una revoca a tempo

indeterminato occorre che sia scaduto un eventuale periodo di sospensione e, in

ogni modo, che siano comprovatamente venuti meno i presupposti di inidoneità

che avevano portato all'adozione della misura di sicurezza (vedi art. 17 cpv. 3

LCStr).

2.2

La revoca

di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.

L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona

interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità

di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare

questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato

presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in

uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione

stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.

1.

lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza

da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal

traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano

un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 6A.23/2006 del

12.

maggio 2006 consid. 2.1. e giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è

sufficiente stabilire se il conducente è sempre in grado di scindere sufficientemente

la consumazione di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006,

consid. 2.2.). Infatti, chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini

fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore

nel traffico quotidiano. L'idoneità a condurre non deve pertanto essere circoscritta

né ad uno spazio temporale né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo di esperti

"Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a

condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità

amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, pag. 2).

3.

3.1. Sia

la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca

della licenza di condurre disposta nei confronti della ricorrente sul rapporto 15

ottobre 2006 allestito dallo psicologo della circolazione __________. Il perito

ha espresso il suo parere in base ad un ampio fascio di elementi di giudizio

(esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati

emergenti da test e questionari di stampo psicologico). Queste indagini hanno

evidenziato per cominciare la sussistenza di una psicosi bipolare,

caratterizzata da fasi maniacali durante le quali subentrano abusi etilici. Più

volte ricoverata in ambito ospedaliero, RI 1 è seguita da uno psichiatra e assume

medicamenti appropriati per os (antidepressivi e, in caso di crisi,

neurolettici), ma non trattamenti avversivi all'alcool, che non sopporta. Dalle

risposte date ai test specifici è peraltro emerso un quadro attitudinale prognosticamente

sfavorevole, a fronte dell'oggettiva rilevanza della modalità dipsomanica

occasionale, a matrice reattiva automedicativa, con sole limitate capacità autogestionali.

Concludendo la propria valutazione peritale, il lic. phil. __________ ha ribadito

la presenza di un potus altamente problematico, in un contesto di instabilità

timica che conduce ad una medicazione alcolica degli stati depressivi, segnatamente

ad uno sfogo alcolico nelle situazioni di esaurimento.

Dall'esame

della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle

valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e

il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente -

sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le opinioni espresse dai curanti

dell'insorgente non consentono di sovvertire le conclusioni dell'esperto. Anzi,

il certificato psichiatrico prodotto in questa sede, pur sottolineando una evoluzione

globalmente positiva della patologia psichiatrica di base, conferma gli abusi

alcolici, ancorché di natura episodica, accreditando ulteriormente le

valutazioni peritali, sulla cui affidabilità questo tribunale non ha ragione di

dubitare. Non v'è quindi ragione per ordinare la perizia giudiziaria sollecitata

dall'insorgente (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo

civile, in Rep. 1994 p. 169-70).

3.2

Da quanto esposto discende che le

condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi

alcolcorrelati che rendono l'insorgente inidonea a condurre con sicurezza veicoli

a motori sono ampiamente adempiute. Il provvedimento di revoca a tempo

indeterminato va quindi confermato, così come le condizioni alle quali è stata subordinata

la riammissione alla guida, del tutto in linea con la giurisprudenza resa in

materia, rimasta immutata con l'avvento del nuovo diritto (STF 6A.23/2006 del

12.

maggio 2006, consid. 2.1.). Per quanto concerne invece il periodo di

sospensione connesso con la misura di sicurezza, occorre dar atto alla ricorrente

che fissandolo in 12 mesi la Sezione della circolazione ha disatteso i criteri

di commisurazione di questa particolare limitazione. In parziale accoglimento

del gravame, tale periodo viene determinato in 6 mesi giusta gli art. 16 cpv.

3, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, nonché 16d cpv. 2 LCStr,

tenuto conto in particolare del consistente tasso di alcolemia con il quale RI

1.

si è posta alla guida e dell'incidente nel quale è incorsa mettendo

seriamente in pericolo la sicurezza del traffico (cfr. Schaffhauser,

Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2457 ss.), da

un lato, e della limitata necessità professionale di guidare veicoli a motore

che le si può riconoscere quale agente immobiliare, dall'altro (Schaffhauser, op.

cit., n. 2441 ss.; DTF 123 II 572 consid. 2c). Resta inteso che la ricorrente

non potrà comunque essere riammessa alla guida prima di aver soddisfatto i

requisiti indicati al punto 1.3. della risoluzione 26 ottobre 2006 della

Sezione della circolazione, adeguati alle circostanze e

conformi al diritto. Sotto questo profilo, la decisione censurata non procede

di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge

riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei

provvedimenti da adottare al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto, al fine di permettere

la riforma della decisione impugnata nel senso esposto al considerando

precedente.

L'emanazione

del presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta

a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente proporzionalmente

al suo consistente grado di soccombenza (art. 28 PAmm). All'insorgente, patrocinata

da un avvocato iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute ripetibili

commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa (art. 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3

LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 31, 43, 46, 61 e 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 5 dicembre 2006

(no. 6041) del Consiglio di Stato e la risoluzione 26 ottobre 2006 (no. 5083)

della Sezione della circolazione sono riformate nel senso che il periodo di

sospensione connesso con la revoca di sicurezza a tempo indeterminato inflitta a

RI 1 viene fissato in 6 mesi a contare dal 20 luglio 2006.

2.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente

nella misura di fr. 1'000.-. Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 500.- a

titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

rappr. dall'avv

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,

3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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