52.2007.61
Accesso stradale
15 aprile 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.61
Data decisione, Autorità:
15.04.2007, TRAM
Titolo:
Accesso stradale
FUORI ZONA
art. 24 LPT
Incarto n.
52.2007.61
Lugano
15 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 febbraio 2007 di
RI 1, ,
patr. dall'avv. PA 1, ,
contro
la decisione 30 gennaio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 549) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 5 ottobre 2006 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro la
licenza edilizia per la costruzione di una strada d'accesso alla loro
proprietà (part. 807 e 814);
viste le risposte:
- 7 marzo 2007 del
municipio di CO 1;
- 9 marzo 2007 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 13 marzo 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. I
ricorrenti RI 1 sono comproprietari di un terreno (part. 808), situato nella
zona residenziale R2 di __________, in località san Rocco, sul pendio a monte
di via __________. Il fondo è collegato alla strada da una striscia di terra,
lunga una ventina di metri e larga 4. Verso monte è separato dal bosco da una
fascia di terra (part. 814) esclusa dalla zona edificabile.
Il 24 agosto 2006 i ricorrenti hanno chiesto
al municipio il permesso di costruire una strada d'accesso alla loro proprietà,
prolungando verso monte, attraverso il fondo escluso dalla zona edificabile,
quella che già attualmente serve il fondo (part. 807), confinante sul lato
nord.
Limite zona boschiva
Limite zona
edificabile part. 814
m
521.30 tratto nuovo
part. 808
part. 807
part. 809
N
via __________
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
reputan-do che il tratto di strada (55 mq) previsto attraverso la zona inedificabile
non adempisse i presupposti per la concessione di un permesso fondato sull'art.
24 LPT.
Adeguandosi al preavviso negativo dell'autorità cantonale, il
5 ottobre 2006 il municipio ha respinto la domanda di costruzione.
B. Con
giudizio 30 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
strada fosse un'opera di mero comodo e non fosse pertanto ad ubicazione
vincolata. Lo scavo del pendio sarebbe inoltre lesivo di interessi ambientali
preponderanti.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della licenza rifiutata.
Gli insorgenti rilevano in sostanza che la
fascia di terreno che collega il loro fondo a via __________ non si presta alla
costruzione di una strada, perché troppo ripida (35%). L'opera progettata
costituirebbe l'unica soluzione possibile per urbanizzare il loro fondo
dotandolo di un accesso veicolare.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del
territorio senza formulare osservazioni.
Il municipio si rimette al giudizio di
questo tribunale con argomenti che saranno semmai discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione è chiaramente deducibile dai piani. Il sopralluogo
chiesto dagli insorgenti non appare dunque atto a procurare la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Secondo l'art. 24 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere
eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici e
impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
soltanto alla duplice condizione che la loro desti-nazione esiga un'ubicazione
fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi
preponderanti (lett. b).
Il requisito dell'ubicazione ha carattere
oggettivo ed al suo riconoscimento vanno poste esigenze severe. La
realizzazione dell'opera fuori della zona edificabile deve apparire
giustificata da motivi d'ordine tecnico, inerenti l'esercizio o riguardanti la
natura del terreno (ubicazione vincolata positiva), o risultare dettata dall'esclusione
di qualsiasi altra ubicazione (ubicazione vincolata negativa). Edifici e
impianti sono ritenuti ad ubicazione vincolata, ovvero esigono un'ubicazione
fuori della zona edificabile, se lo scopo al quale sono destinati può essere
perseguito unicamente in quel luogo preciso oppure non è realizzabile all'interno
della zona edificabile. Ubicazioni dettate da motivi soggettivi, economici o di
mera opportunità, non rispondono al requisito dell'ubicazione vincolata.
3.
Nel caso concreto, il controverso accesso stradale costituisce indubitabilmente
un'opera ad ubicazione vincolata. Il suo tracciato è infatti imposto dalla
particolare morfologia del terreno, che non consente di collegare il fondo dei
ricorrenti alla strada comunale senza sconfinare dalla zona edificabile. A
torto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che si tratti di un'opera di mero
comodo.
Se avesse accertato correttamente la
situazione dei luoghi, anche soltanto attraverso un'attenta lettura dei piani,
il Governo avrebbe in effetti potuto facilmente rendersi conto che la rilevante
pendenza dei fondi esclude praticamente qualsiasi altra soluzione. La
realizzazione di un accesso attraverso la striscia di terreno che collega la
parte alta del fondo a via __________ è a priori escluso dalla notevole differenza
di livello che intercorre tra la quota della strada comunale (ca. 505 m s/m.) e
quella del terreno a monte (ca. 520 m s/m.). Parimenti escluso è un collegamento
veicolare attraverso lo stretto passaggio posto immediatamente a valle della
casa esistente sulla part. 807. Altre soluzioni che evitino l'attraversamento
della zona edificabile non sono immaginabili. Nemmeno l'autorità formula
proposte concrete od ipotizza alternative. In tali circostanze, negare all'opera
la qualifica di costruzione ad ubicazione vincolata appare palesemente insostenibile.
Non permette di giungere a diversa
conclusione il fatto che i ricorrenti siano proprietari dei terreni interessati
dall'intervento.
Altrettanto inconsistente è la tesi del
Consiglio di Stato secondo cui alla realizzazione di una simile opera si
opporrebbero interessi pubblici preponderanti. La modica escavazione del
pendio, privo di particolari pregi paesaggistici, su un tratto lungo appena una
ventina di metri confinante con la zona edificabile, all'interno della quale
verrebbe realizzato il muretto di contenimento della massicciata, non è sicuramente
atto ad alterare in misura percettibile l'attuale aspetto del terreno.
4.
Sulla
scorta della considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché rilasci
la licenza richiesta.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dello Stato, che ha
inutilmente provocato il presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 30 gennaio 2007 del Consiglio di
Stato (n. 549) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio affinché
rilasci la licenza richiesta.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.- a
titolo di ripetibili.
4.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster