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Decisione

52.2007.61

Accesso stradale

15 aprile 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

ricorrenti RI 1 sono comproprietari di un terreno (part. 808), situato nella

zona residenziale R2 di __________, in località san Rocco, sul pendio a monte

di via __________. Il fondo è collegato alla strada da una striscia di terra,

lunga una ventina di metri e larga 4. Verso monte è separato dal bosco da una

fascia di terra (part. 814) esclusa dalla zona edificabile.

Il 24 agosto 2006 i ricorrenti hanno chiesto

al municipio il permesso di costruire una strada d'accesso alla loro proprietà,

prolungando verso monte, attraverso il fondo escluso dalla zona edificabile,

quella che già attualmente serve il fondo (part. 807), confinante sul lato

nord.

Limite zona boschiva

Limite zona

edificabile part. 814

m

521.30 tratto nuovo

part. 808

part. 807

part. 809

N

via __________

Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,

reputan-do che il tratto di strada (55 mq) previsto attraverso la zona inedificabile

non adempisse i presupposti per la concessione di un permesso fondato sull'art.

24 LPT.

Adeguandosi al preavviso negativo dell'autorità cantonale, il

5 ottobre 2006 il municipio ha respinto la domanda di costruzione.

B. Con

giudizio 30 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la

strada fosse un'opera di mero comodo e non fosse pertanto ad ubicazione

vincolata. Lo scavo del pendio sarebbe inoltre lesivo di interessi ambientali

preponderanti.

C. Contro il

predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio

della licenza rifiutata.

Gli insorgenti rilevano in sostanza che la

fascia di terreno che collega il loro fondo a via __________ non si presta alla

costruzione di una strada, perché troppo ripida (35%). L'opera progettata

costituirebbe l'unica soluzione possibile per urbanizzare il loro fondo

dotandolo di un accesso veicolare.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del

territorio senza formulare osservazioni.

Il municipio si rimette al giudizio di

questo tribunale con argomenti che saranno semmai discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione è chiaramente deducibile dai piani. Il sopralluogo

chiesto dagli insorgenti non appare dunque atto a procurare la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Secondo l'art. 24 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere

eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici e

impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione

soltanto alla duplice condizione che la loro desti-nazione esiga un'ubicazione

fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi

preponderanti (lett. b).

Il requisito dell'ubicazione ha carattere

oggettivo ed al suo riconoscimento vanno poste esigenze severe. La

realizzazione dell'opera fuori della zona edificabile deve apparire

giustificata da motivi d'ordine tecnico, inerenti l'esercizio o riguardanti la

natura del terreno (ubicazione vincolata positiva), o risultare dettata dall'esclusione

di qualsiasi altra ubicazione (ubicazione vincolata negativa). Edifici e

impianti sono ritenuti ad ubicazione vincolata, ovvero esigono un'ubicazione

fuori della zona edificabile, se lo scopo al quale sono destinati può essere

perseguito unicamente in quel luogo preciso oppure non è realizzabile all'interno

della zona edificabile. Ubicazioni dettate da motivi soggettivi, economici o di

mera opportunità, non rispondono al requisito dell'ubicazione vincolata.

3.

Nel caso concreto, il controverso accesso stradale costituisce indubitabilmente

un'opera ad ubicazione vincolata. Il suo tracciato è infatti imposto dalla

particolare morfologia del terreno, che non consente di collegare il fondo dei

ricorrenti alla strada comunale senza sconfinare dalla zona edificabile. A

torto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che si tratti di un'opera di mero

comodo.

Se avesse accertato correttamente la

situazione dei luoghi, anche soltanto attraverso un'attenta lettura dei piani,

il Governo avrebbe in effetti potuto facilmente rendersi conto che la rilevante

pendenza dei fondi esclude praticamente qualsiasi altra soluzione. La

realizzazione di un accesso attraverso la striscia di terreno che collega la

parte alta del fondo a via __________ è a priori escluso dalla notevole differenza

di livello che intercorre tra la quota della strada comunale (ca. 505 m s/m.) e

quella del terreno a monte (ca. 520 m s/m.). Parimenti escluso è un collegamento

veicolare attraverso lo stretto passaggio posto immediatamente a valle della

casa esistente sulla part. 807. Altre soluzioni che evitino l'attraversamento

della zona edificabile non sono immaginabili. Nemmeno l'autorità formula

proposte concrete od ipotizza alternative. In tali circostanze, negare all'opera

la qualifica di costruzione ad ubicazione vincolata appare palesemente insostenibile.

Non permette di giungere a diversa

conclusione il fatto che i ricorrenti siano proprietari dei terreni interessati

dall'intervento.

Altrettanto inconsistente è la tesi del

Consiglio di Stato secondo cui alla realizzazione di una simile opera si

opporrebbero interessi pubblici preponderanti. La modica escavazione del

pendio, privo di particolari pregi paesaggistici, su un tratto lungo appena una

ventina di metri confinante con la zona edificabile, all'interno della quale

verrebbe realizzato il muretto di contenimento della massicciata, non è sicuramente

atto ad alterare in misura percettibile l'attuale aspetto del terreno.

4.

Sulla

scorta della considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché rilasci

la licenza richiesta.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dello Stato, che ha

inutilmente provocato il presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 30 gennaio 2007 del Consiglio di

Stato (n. 549) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio affinché

rilasci la licenza richiesta.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.- a

titolo di ripetibili.

4.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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