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Decisione

52.2007.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 agosto 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i calcoli di dettaglio. Per quanto qui più interessa, il Governo ha tra le

altre cose determinato che il fabbisogno complessivo del contributo di livellamento

ammontava a fr. 54'073'518.- e che per la sua copertura sarebbe stato

necessario prelevare il 17.68% del surplus delle risorse fiscali dei comuni

paganti, allorquando giusta l'art. 23 cpv. 2 legge sulla perequazione finanziaria

intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI) il prelievo massimo può essere del 15%.

Di conseguenza, al fine di rispettare quest'ultimo parametro, l'Esecutivo

cantonale, richiamandosi al secondo periodo della medesima disposizione, ha indicato

che il contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari sarebbe stato

ridotto del 14.31%.

La decisione è cresciuta in giudicato

incontestata.

B. Il 24 novembre 2006 il Dipartimento delle istituzioni, dopo aver

riconosciuto che in base ai calcoli effettuati il comune di RI 1 doveva essere

ammesso al beneficio del contributo di livellamento per l'esercizio 2006, ha stabilito l'ammontare del medesimo in fr. __________. Tale importo è stato calcolato in base

ai criteri fissati nella decisione governativa 7 novembre 2006, nonché tenendo

conto dei valori e dei coefficienti applicabili al comune ricorrente.

C. L'11 dicembre 2006 il comune di RI 1 è insorto contro quest'ultima

pronuncia rilevando che, a causa della riduzione del 14.31% del contributo di

livellamento applicata nei suoi confronti, l'importo assegnatogli non gli

consentiva di raggiungere la soglia minima del 72% della media cantonale delle

risorse fiscali pro capite, sancita dall'art. 4 LPI.

Con giudizio 30 gennaio 2007, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.

Esso ha anzitutto rilevato che la decisione contestata si limitava ad applicare

i parametri di calcolo precedentemente stabiliti e accettati anche dal comune

insorgente, i quali pertanto non potevano più essere rimessi in discussione.

Entrando comunque nel merito dell'impugnativa,

il Governo ha considerato corretta la scelta del Dipartimento delle istituzioni

di operare anche nei confronti del comune di RI 1 una riduzione del 14.31% del

contributo di livellamento, in quanto l'art. 23 cpv. 2 LPI non permetteva di

fare delle distinzioni, nella ridistribuzione del contributo totale

disponibile, tra comuni al di sopra o al di sotto della soglia minima del 72%

della media cantonale delle risorse fiscali pro capite.

D. Contro il suddetto giudizio governativo il comune di RI 1 insorge

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e

postulando che il contributo di livellamento per l'anno 2006 sia fissato a fr. __________.

Preliminarmente, esso rileva di non aver

avuto nessun motivo per impugnare la risoluzione governativa del 7 novembre

2006 con la quale erano stati fissati i parametri di calcolo cantonali, visto

che a quel tempo non era ancora a conoscenza dell'ammontare del contributo di

livellamento che gli sarebbe stato riconosciuto. Solo con la successiva

decisione dipartimentale, nella quale è stata palesata la modalità di ridistribuzione

del fondo perequativo, si sono, a suo dire, concretizzati i motivi per inoltrare

un ricorso. Nel merito, il ricorrente evidenzia in sostanza una violazione

dell'art. 4 cpv. 1 LPI. In proposito sostiene che il rispetto della soglia

minima del 72% della media cantonale delle risorse fiscali pro capite, sancita

da detta norma, sia necessario per conseguire gli obiettivi della legge sulla

perequazione finanziaria intercomunale, tra cui, in particolare, quello

relativo alla riduzione delle differenze tra le risorse fiscali dei comuni. Afferma

che, prima di procedere a dei ribassi lineari del contributo di livellamento,

deve essere garantito il raggiungimento di detto limite minimo da parte di

tutti i comuni beneficiari.

E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato,

senza formulare osservazioni, ed il Dipartimento delle istituzioni, rinviando

alle osservazioni presentate davanti alla precedente istanza ricorsuale.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 19

LPI), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del

comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in

ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

La legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intende

garantire a tutti i comuni ticinesi dotati di una sufficiente dimensione

demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare

alla popolazione la giusta dotazione di servizi e di contenere le differenze

tra i moltiplicatori d'imposta (cfr. art. 1 cpv. 1 LPI).

Il

legislatore ha previsto allo scopo diversi strumenti di perequazione

finanziaria ed in particolare il prelievo di un contributo di livellamento della

potenzialità fiscale (art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 segg. LPI). Al comune con un gettito

pro-capite delle risorse fiscali inferiore alla media cantonale è versato un

contributo pari al 20% della differenza tra le sue risorse pro-capite e la

media cantonale, ritenuto che ad ogni beneficiario è garantito il

raggiungimento del 72% della media cantonale (art. 4 cpv. 1 LPI). Il contributo

di livellamento è finanziato dai comuni con un gettito pro-capite delle risorse

fiscali, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni, al di sopra della

media cantonale accertata ogni anno dall'autorità cantonale competente (art. 4

cpv. 2 e 3 LPI), ed è versato ai comuni che applicano un moltiplicatore

d'imposta (MP) uguale o maggiore al moltiplicatore comunale medio (MCM), in

base alla scala prevista dall'art. 5 cpv. 1 LPI. Il finanziamento avviene attraverso

il prelievo di una quota sulla differenza accertata (gettito pro-capite

comunale meno gettito pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero

degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente: MP – 0,4 x [(MCM + 15%) - MP] (cfr. art. 6 LPI).

Conformemente all'art. 23 cpv. 2 LPI, per il

primo quadriennio di applicazione della legge l'aliquota di prelievo sul

surplus delle risorse fiscali di cui all'art. 6 LPI non può superare il 15%. Se

dall'applicazione degli art. 4, 5 e 20 LPI tale limite fosse superato si

procede ad una riduzione proporzionale dei contributi versati ai comuni beneficiari.

3.

Come esposto in narrativa, il Consiglio di Stato ha innanzitutto rilevato

che con le sue doglianze il ricorrente mirava in sostanza a rimettere in discussione

l'applicazione concreta di quei criteri di calcolo del contributo di

livellamento che esso stesso aveva in precedenza dimostrato di voler accettare,

omettendo di ricorrere contro la risoluzione governativa del 7 novembre 2006.

Malgrado ciò, il Governo è comunque entrato nel merito del gravame, respingendolo,

per cui non è necessario in questa sede determinare se le censure sollevate dal

comune dinanzi alla precedente autorità di giudizio fossero tardive o meno.

4.

Si tratta dunque di esaminare se, come sostenuto dal ricorrente, ai

fini del calcolo del contributo di livellamento che deve essergli

effettivamente versato per l'esercizio 2006, l'autorità cantonale avrebbe dovuto tralasciare di applicare la decurtazione del 14.31% del montante calcolato, in modo

tale da garantire al comune di RI 1 il raggiungimento della soglia minima del

72% del gettito pro-capite medio cantonale, prevista dall'art. 4 cpv. 1 LPI.

Il quesito posto dall'insorgente dev'essere

risolto negativamente. L'art. 23 cpv. 2 LPI, che indica la percentuale massima

di prelievo dai comuni finanziatori, è una norma avente carattere transitorio,

voluta dal legislatore per tenere conto dell'eccezionale

crescita delle risorse fiscali avvenuta negli anni 1999 e 2000 e delle

ripercussioni che questa circostanza avrebbe avuto sul contributo di

livellamento. La stessa persegue dunque lo scopo di evitare che proprio nei primi anni di applicazione della LPI possano sorgere

nuovi motivi di conflitto tra i comuni, dovuti all'eccessivo aumento del

contributo di livellamento (cfr: Messaggio 30 gennaio 2002, n. 5200,

concernente la nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, nota

ad art. 23). Il capoverso 1 di questo articolo prevede, sempre in quest'ottica

di controllo dei delicati equilibri su cui poggia la LPI, che il Consiglio di

Stato effettui ogni quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della

legge (avvenuta il 1° gennaio 2003), una verifica dell'efficacia dei meccanismi

di perequazione, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e

proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti legislativi.

La percentuale minima contemplata dall'art. 4 cpv. 1 LPI non può quindi essere

considerata, perlomeno durante il primo quadriennio transitorio previsto dalla

LPI, come un limite assoluto e inderogabile, ma costituisce unicamente la base di

calcolo e l'obiettivo ideale di copertura del fabbisogno finanziario dei comuni

beneficiari. In caso contrario, le ragioni che hanno indotto il legislatore ad

adottare la suddetta disposizione transitoria verrebbero completamente

disattese.

D'altronde, anche dai materiali legislativi

non emergono elementi che permettono di avvalorare la tesi del ricorrente

secondo cui la riduzione del contributo prevista dall'art. 23 cpv. 2 seconda

frase LPI, trovi i propri limiti nel rispetto della citata soglia minima. Nel

suo messaggio 30 gennaio 2002, al punto 5.1.7, il Consiglio di Stato ha indicato

che "(...) il potenziamento del contributo di

livellamento richiede forzatamente un adeguamento del limite massimo di

prelievo sul surplus di risorse fiscali dei comuni paganti. La presenza di un

limite di prelievo - fissato dall'art. 23 cpv. 2 della proposta di legge al 15%

- garantisce un tetto ai contributi richiesti ai comuni finanziatori". Il

Governo ha quindi aggiunto che "dato l'eccezionale incremento del

gettito delle persone giuridiche, in particolare per gli anni 1999 e 2000, per

i primi anni di applicazione della legge, si prevede che il tetto di prelievo

del 15% venga raggiunto e superato. Ciò implicherà una lieve riduzione lineare

delle quote di livellamento erogate ai comuni beneficiari". Nessuna esplicita

garanzia è però stata fornita dal legislatore in merito alla salvaguardia,

anche in questi casi di decurtazione del contributo versato, della percentuale

minima prevista dall'art. 4 cpv. 1 LPI.

5.

In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere

respinto, confermando il giudizio impugnato.

La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico del comune di RI 1 secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 5, 6, 19, 23 LPI; 3, 18, 28, 43,

46, 60 segg. PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico del comune di RI 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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