52.2007.62
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 agosto 2007Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.62
Data decisione, Autorità:
19.08.2007, TRAM
Titolo:
Riduzione lineare del contributo di livellamento della potenzialità fiscale per l'esercizio 2006. Garanzia del raggiungimento del 72% della media cantonale delle risorse fiscali pro capite in relazione al prelievo massimo del 15% del surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti
PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE
art. 4 cpv. 1 LPI
art. 23 LPI
Incarto n.
52.2007.62
Lugano
19 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Cinzia Luzzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 febbraio 2007 del
Comune di RI 1,
contro
la decisione 30 gennaio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 559), che respinge il ricorso presentato dall’insorgente avverso la risoluzione
24 novembre 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni ha determinato il
contributo di livellamento della potenzialità fiscale a suo favore per
l'esercizio 2006;
viste le risposte:
- 27 febbraio 2007 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 6 marzo 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione 7 novembre 2006, notificata ai comuni tramite
pubblicazione nel Foglio ufficiale n. 90 del 10 novembre successivo, il
Consiglio di Stato ha stabilito il contributo di livellamento della potenzialità
fiscale da versare ai comuni beneficiari relativo all'esercizio 2006, fissando
pure il metodo del suo finanziamento e i parametri medi cantonali applicabili per
Fatti
i calcoli di dettaglio. Per quanto qui più interessa, il Governo ha tra le
altre cose determinato che il fabbisogno complessivo del contributo di livellamento
ammontava a fr. 54'073'518.- e che per la sua copertura sarebbe stato
necessario prelevare il 17.68% del surplus delle risorse fiscali dei comuni
paganti, allorquando giusta l'art. 23 cpv. 2 legge sulla perequazione finanziaria
intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI) il prelievo massimo può essere del 15%.
Di conseguenza, al fine di rispettare quest'ultimo parametro, l'Esecutivo
cantonale, richiamandosi al secondo periodo della medesima disposizione, ha indicato
che il contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari sarebbe stato
ridotto del 14.31%.
La decisione è cresciuta in giudicato
incontestata.
B. Il 24 novembre 2006 il Dipartimento delle istituzioni, dopo aver
riconosciuto che in base ai calcoli effettuati il comune di RI 1 doveva essere
ammesso al beneficio del contributo di livellamento per l'esercizio 2006, ha stabilito l'ammontare del medesimo in fr. __________. Tale importo è stato calcolato in base
ai criteri fissati nella decisione governativa 7 novembre 2006, nonché tenendo
conto dei valori e dei coefficienti applicabili al comune ricorrente.
C. L'11 dicembre 2006 il comune di RI 1 è insorto contro quest'ultima
pronuncia rilevando che, a causa della riduzione del 14.31% del contributo di
livellamento applicata nei suoi confronti, l'importo assegnatogli non gli
consentiva di raggiungere la soglia minima del 72% della media cantonale delle
risorse fiscali pro capite, sancita dall'art. 4 LPI.
Con giudizio 30 gennaio 2007, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.
Esso ha anzitutto rilevato che la decisione contestata si limitava ad applicare
i parametri di calcolo precedentemente stabiliti e accettati anche dal comune
insorgente, i quali pertanto non potevano più essere rimessi in discussione.
Entrando comunque nel merito dell'impugnativa,
il Governo ha considerato corretta la scelta del Dipartimento delle istituzioni
di operare anche nei confronti del comune di RI 1 una riduzione del 14.31% del
contributo di livellamento, in quanto l'art. 23 cpv. 2 LPI non permetteva di
fare delle distinzioni, nella ridistribuzione del contributo totale
disponibile, tra comuni al di sopra o al di sotto della soglia minima del 72%
della media cantonale delle risorse fiscali pro capite.
D. Contro il suddetto giudizio governativo il comune di RI 1 insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e
postulando che il contributo di livellamento per l'anno 2006 sia fissato a fr. __________.
Preliminarmente, esso rileva di non aver
avuto nessun motivo per impugnare la risoluzione governativa del 7 novembre
2006 con la quale erano stati fissati i parametri di calcolo cantonali, visto
che a quel tempo non era ancora a conoscenza dell'ammontare del contributo di
livellamento che gli sarebbe stato riconosciuto. Solo con la successiva
decisione dipartimentale, nella quale è stata palesata la modalità di ridistribuzione
del fondo perequativo, si sono, a suo dire, concretizzati i motivi per inoltrare
un ricorso. Nel merito, il ricorrente evidenzia in sostanza una violazione
dell'art. 4 cpv. 1 LPI. In proposito sostiene che il rispetto della soglia
minima del 72% della media cantonale delle risorse fiscali pro capite, sancita
da detta norma, sia necessario per conseguire gli obiettivi della legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale, tra cui, in particolare, quello
relativo alla riduzione delle differenze tra le risorse fiscali dei comuni. Afferma
che, prima di procedere a dei ribassi lineari del contributo di livellamento,
deve essere garantito il raggiungimento di detto limite minimo da parte di
tutti i comuni beneficiari.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato,
senza formulare osservazioni, ed il Dipartimento delle istituzioni, rinviando
alle osservazioni presentate davanti alla precedente istanza ricorsuale.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 19
LPI), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del
comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in
ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
La legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intende
garantire a tutti i comuni ticinesi dotati di una sufficiente dimensione
demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare
alla popolazione la giusta dotazione di servizi e di contenere le differenze
tra i moltiplicatori d'imposta (cfr. art. 1 cpv. 1 LPI).
Il
legislatore ha previsto allo scopo diversi strumenti di perequazione
finanziaria ed in particolare il prelievo di un contributo di livellamento della
potenzialità fiscale (art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 segg. LPI). Al comune con un gettito
pro-capite delle risorse fiscali inferiore alla media cantonale è versato un
contributo pari al 20% della differenza tra le sue risorse pro-capite e la
media cantonale, ritenuto che ad ogni beneficiario è garantito il
raggiungimento del 72% della media cantonale (art. 4 cpv. 1 LPI). Il contributo
di livellamento è finanziato dai comuni con un gettito pro-capite delle risorse
fiscali, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni, al di sopra della
media cantonale accertata ogni anno dall'autorità cantonale competente (art. 4
cpv. 2 e 3 LPI), ed è versato ai comuni che applicano un moltiplicatore
d'imposta (MP) uguale o maggiore al moltiplicatore comunale medio (MCM), in
base alla scala prevista dall'art. 5 cpv. 1 LPI. Il finanziamento avviene attraverso
il prelievo di una quota sulla differenza accertata (gettito pro-capite
comunale meno gettito pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero
degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente: MP – 0,4 x [(MCM + 15%) - MP] (cfr. art. 6 LPI).
Conformemente all'art. 23 cpv. 2 LPI, per il
primo quadriennio di applicazione della legge l'aliquota di prelievo sul
surplus delle risorse fiscali di cui all'art. 6 LPI non può superare il 15%. Se
dall'applicazione degli art. 4, 5 e 20 LPI tale limite fosse superato si
procede ad una riduzione proporzionale dei contributi versati ai comuni beneficiari.
3.
Come esposto in narrativa, il Consiglio di Stato ha innanzitutto rilevato
che con le sue doglianze il ricorrente mirava in sostanza a rimettere in discussione
l'applicazione concreta di quei criteri di calcolo del contributo di
livellamento che esso stesso aveva in precedenza dimostrato di voler accettare,
omettendo di ricorrere contro la risoluzione governativa del 7 novembre 2006.
Malgrado ciò, il Governo è comunque entrato nel merito del gravame, respingendolo,
per cui non è necessario in questa sede determinare se le censure sollevate dal
comune dinanzi alla precedente autorità di giudizio fossero tardive o meno.
4.
Si tratta dunque di esaminare se, come sostenuto dal ricorrente, ai
fini del calcolo del contributo di livellamento che deve essergli
effettivamente versato per l'esercizio 2006, l'autorità cantonale avrebbe dovuto tralasciare di applicare la decurtazione del 14.31% del montante calcolato, in modo
tale da garantire al comune di RI 1 il raggiungimento della soglia minima del
72% del gettito pro-capite medio cantonale, prevista dall'art. 4 cpv. 1 LPI.
Il quesito posto dall'insorgente dev'essere
risolto negativamente. L'art. 23 cpv. 2 LPI, che indica la percentuale massima
di prelievo dai comuni finanziatori, è una norma avente carattere transitorio,
voluta dal legislatore per tenere conto dell'eccezionale
crescita delle risorse fiscali avvenuta negli anni 1999 e 2000 e delle
ripercussioni che questa circostanza avrebbe avuto sul contributo di
livellamento. La stessa persegue dunque lo scopo di evitare che proprio nei primi anni di applicazione della LPI possano sorgere
nuovi motivi di conflitto tra i comuni, dovuti all'eccessivo aumento del
contributo di livellamento (cfr: Messaggio 30 gennaio 2002, n. 5200,
concernente la nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, nota
ad art. 23). Il capoverso 1 di questo articolo prevede, sempre in quest'ottica
di controllo dei delicati equilibri su cui poggia la LPI, che il Consiglio di
Stato effettui ogni quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della
legge (avvenuta il 1° gennaio 2003), una verifica dell'efficacia dei meccanismi
di perequazione, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e
proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti legislativi.
La percentuale minima contemplata dall'art. 4 cpv. 1 LPI non può quindi essere
considerata, perlomeno durante il primo quadriennio transitorio previsto dalla
LPI, come un limite assoluto e inderogabile, ma costituisce unicamente la base di
calcolo e l'obiettivo ideale di copertura del fabbisogno finanziario dei comuni
beneficiari. In caso contrario, le ragioni che hanno indotto il legislatore ad
adottare la suddetta disposizione transitoria verrebbero completamente
disattese.
D'altronde, anche dai materiali legislativi
non emergono elementi che permettono di avvalorare la tesi del ricorrente
secondo cui la riduzione del contributo prevista dall'art. 23 cpv. 2 seconda
frase LPI, trovi i propri limiti nel rispetto della citata soglia minima. Nel
suo messaggio 30 gennaio 2002, al punto 5.1.7, il Consiglio di Stato ha indicato
che "(...) il potenziamento del contributo di
livellamento richiede forzatamente un adeguamento del limite massimo di
prelievo sul surplus di risorse fiscali dei comuni paganti. La presenza di un
limite di prelievo - fissato dall'art. 23 cpv. 2 della proposta di legge al 15%
- garantisce un tetto ai contributi richiesti ai comuni finanziatori". Il
Governo ha quindi aggiunto che "dato l'eccezionale incremento del
gettito delle persone giuridiche, in particolare per gli anni 1999 e 2000, per
i primi anni di applicazione della legge, si prevede che il tetto di prelievo
del 15% venga raggiunto e superato. Ciò implicherà una lieve riduzione lineare
delle quote di livellamento erogate ai comuni beneficiari". Nessuna esplicita
garanzia è però stata fornita dal legislatore in merito alla salvaguardia,
anche in questi casi di decurtazione del contributo versato, della percentuale
minima prevista dall'art. 4 cpv. 1 LPI.
5.
In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere
respinto, confermando il giudizio impugnato.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico del comune di RI 1 secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 6, 19, 23 LPI; 3, 18, 28, 43,
46, 60 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico del comune di RI 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster