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Decisione

52.2007.7

Affitto di fondi agricoli

31 maggio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

affittuario dal 1982 dell'alpe __________, in Valle __________, di proprietà

del CO 2.

Il 29 gennaio 2006 CO 1, titolare di

un'azienda agricola situata a __________, si è rivolto all'CO 2 per manifestare

il proprio interesse all'affitto del predetto alpe ed ha quindi chiesto che a

tal fine venisse indetto un pubblico concorso.

Il 30 gennaio successivo il CO 2 ha domandato

alla Sezione degli enti locali l'esonero dal pubblico concorso per l'affitto

degli alpi __________ e __________, di sua proprietà, i cui contratti erano giunti

a scadenza il 31 dicembre 2005 e per i quali i rispettivi affittuari erano

interessati al loro rinnovo.

Con uno scritto del 3 febbraio 2006 l'autorità cantonale ha rilevato come la

richiesta di esonero fosse divenuta priva d'oggetto, visto che i vecchi contratti

si erano rinnovati automaticamente per altri sei anni.

B. Riunitosi il 28 marzo 2006, l'CO 2 ha quindi, tra le altre cose, deciso

di assegnare l'affitto dell'alpe __________ per il periodo 2006 – 2011 al

precedente affittuario RI 1 per un importo di fr. 7'070.- all'anno, dato che

nessuna delle parti aveva disdetto il precedente contratto alla sua scadenza e

che pertanto lo stesso, secondo quanto indicato anche dalla Sezione degli enti

locali, si era rinnovato automaticamente. La risoluzione è stata notificata il

10 maggio 2006 anche ad CO 1.

C. Adito da quest'ultimo su ricorso, con giudizio del 5 dicembre 2006

il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione patriziale, rilevando

come l'art. 7 della legge cantonale sull'affitto agricolo (LCAA) preveda

l'obbligo del pubblico concorso, senza eccezioni di sorta, per l'affitto degli

alpi di proprietà degli enti pubblici. Inoltre, secondo il Governo, non si

poteva affermare che il vecchio contratto andasse considerato automaticamente

rinnovato senza modifiche per ulteriori 6 anni in applicazione dell'art. 8 cpv.

1 lett. b LAAgr, visto che dagli atti di causa emergeva in modo chiaro come in

verità il nuovo contratto concluso tra il patriziato e RI 1 differisse in parte

da quello precedente.

D. Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli

venga riconosciuto quale legittimo affittuario del suddetto alpe per il periodo

2006 – 2011, come risolto dall'CO 2 il 28 marzo 2006. Invoca l'intervenuta

tacita riconduzione del contratto d'affitto, secondo quanto prescritto

dall'art. 8 cpv. 1 lett. b LAAgr, così come era già avvenuto in passato alle scadenze

contrattuali di fine 1987, 1993 e 1999, nonché la tutela della sua buona fede

per il fatto che il contratto in vigore sino al 31 dicembre 2005 conteneva una

clausola che prevedeva il suo rinnovo automatico per ulteriori 6 anni, in caso

di mancata disdetta dell'una o dell'altra parte entro il 31 dicembre 2004. Sostiene

poi che l'art. 7 LCAA si limita a fissare il principio del pubblico concorso,

rinviando per il resto alle disposizioni della LOP, la quale al suo art. 13 contempla

esplicitamente la possibilità di esonerare il patriziato dall'obbligo di

seguire una simile procedura. Infine contesta che CO 1 fosse legittimato ad

agire in giudizio contro la decisione 28 marzo 2006 dell'ufficio patriziale.

All'accoglimento del gravame si oppone CO 1 con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato postula la reiezione

del ricorso, mentre che la Sezione degli enti locali si è rimessa al giudizio

di questo tribunale. Infine il CO 2 si riconferma nelle osservazioni presentate

davanti alla precedente autorità di giudizio, appoggiando il gravame inoltrato

da RI 1.

E. In sede di replica e di duplica, le parti hanno precisato i

rispettivi punti di vista, confermandosi nelle domande formulate con i precedenti

allegati.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo é data (art. 146 cpv. 1 LOP,

8 cpv. 2 e 3 LCAA). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato

da una persona legittimata ad agire in quanto destinataria del giudizio

impugnato (art. 147 lett. b LOP), é dunque ricevibile in ordine. Esso può

inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1

PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Innanzitutto

va esaminata la censura secondo la quale il Consiglio di Stato sarebbe entrato

a torto nel merito dell'impugnativa presentata il 9 giugno 2006 da CO 1, visto

che il medesimo non era neppure legittimato ad agire in giudizio.

2.2

La tesi è priva di fondamento. Come giustamente rilevato dall'istanza

inferiore, la legittimazione a ricorrere contro una decisione emanata da un

organo patriziale spetta, giusta l'art. 147 LOP, ad ogni cittadino patrizio

(lett. a) o ad ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo

(lett. b). Per quanto riguarda in particolare quest'ultima nozione, contemplata

anche dall'art. 43 PAmm, la stessa corrisponde, secondo la prassi di questo

Tribunale e l'interpretazione del Tribunale federale, a quella di "interesse

degno di protezione", contemplata dagli art. 103 lett. a OG e 48 lett. a

PA. Introducendo il requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha quindi

voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta

della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato

altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre

pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con

l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un

interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione

di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura

economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile

in ossequio all'art. 147 lett. b LOP e 43 PAmm basta pertanto che il ricorrente

possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento

o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un

giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-1998 n. 13 consid. 2.2. con rinvio;

inoltre RDAT I-1999 N. 11 consid. 2 e 3).

Nel caso di specie CO 1 non risulta essere cittadino CO 2. Egli è però titolare

di un'azienda agricola a __________ e, a suo tempo, aveva chiesto che l'affitto

dell'alpe __________ per il periodo 2006 - 2011 fosse messo a pubblico concorso,

essendo interessato a rilevarne la gestione. Ora, nella misura in cui il 28

marzo 2006 l'CO 2, respingendo questa richiesta, ha risolto di assegnare l'uso

dell'alpe per il suddetto periodo al precedente affittuario senza indire alcun

concorso pubblico, non v'è alcun margine per poter negare che il resistente

appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, che, oltre ad

essere portatrici di un interesse diretto e concreto, sono legate all'oggetto

del querelato provvedimento da un rapporto più stretto ed intenso di quello che

intercorre con gli altri membri della collettività. Da qui la sua indubbia legittimazione

ad impugnare la predetta risoluzione patriziale dinanzi al Governo, in virtù

dell'art. 147 lett. b LOP.

3.

3.1. Per

quanto attiene poi al merito della vertenza il ricorrente critica

l'interpretazione data all'art. 7 LCAA dal Consiglio di Stato. Invoca inoltre

l'intervenuta tacita riconduzione del contratto d'affitto giusta l'art. 8 cpv.

1.

lett. b LAAgr, nonché la tutela della sua buona fede per il fatto che il

contratto in vigore sino al 31 dicembre 2005 conteneva una clausola che

prevedeva il suo rinnovo automatico per ulteriori 6 anni in caso di mancata

disdetta dell'una o dell'altra parte entro il 31 dicembre 2004.

3.2

L'affitto di fondi agricoli è disciplinato dalla relativa legge federale

del 4 ottobre 1985 (LAAgr; RS 221.213.2). Detta normativa si applica ai fondi

adibiti all'agricoltura, alle aziende agricole e alle industrie accessorie non

agricole che formano un'unità economica con un'azienda agricola (art. 1 cpv. 1

LAAgr).

L'art. 3 LAAgr contempla una riserva a favore dei Cantoni, i quali possono

emanare per l'affitto di alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di

partecipazione ad essi relativi, disposizioni che derogano alla LAAgr.

Il Cantone Ticino ha fatto uso di tale facoltà adottando delle disposizioni

concernenti l'affitto degli alpi, nell'ambito della legge cantonale

sull'affitto agricolo del 16 maggio 1988 (LCAA). In particolare, per quanto più

interessa in questa sede, per l'affitto di alpi di proprietà degli enti

pubblici, l'art. 7 LCAA prevede l'obbligo della procedura di pubblico concorso,

da indire entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto. La norma soggiunge

che nel bando devono essere indicate le condizioni dell'affitto e il canone

massimo approvato, ritenuto che per il resto valgono le disposizioni sul

pubblico concorso previste dalla legge organica patriziale (LOP).

3.3

Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, il rinvio alla LOP

contenuto nell'art. 7 LCAA si riferisce unicamente alla procedura del pubblico

concorso prevista dall'art. 12 LOP e non concerne gli altri tipi di procedura

previsti da quest'ultima normativa, quali la licitazione privata o la vendita a

trattative private, che ne costituiscono l'eccezione (art. 13 LOP). Prova ne è

che già nel disegno di legge sull'affitto agricolo allegato al messaggio

governativo n. 3134 del 20 gennaio 2007, all'art. 7 veniva fatto esplicito

riferimento unicamente all'allora vigente art. 91 della legge organica

patriziale del 29 gennaio 1962 (vLOP), il quale stabiliva l'obbligo del

pubblico concorso per le alienazioni di beni patriziali, mentre che non vi era

nessun rinvio all'art. 92 vLOP, che regolava, alla stessa stregua dell'attuale

art. 13 LOP, le eccezioni a tale principio.

Ne deriva dunque che in materia di affitto di alpi e pascoli di proprietà

dell'ente pubblico, in Ticino non è in alcun caso possibile sfuggire alla

procedura del concorso pubblico, contemplata dall'art. 7 LCAA. Corretta appare

poi la tesi del Governo, secondo cui il termine del 31 dicembre dell'anno di

scadenza del contratto, previsto da quest'ultima disposizione, sia un semplice

termine d'ordine, la cui eventuale disattenzione non inficia l'obbligatorietà di

questo genere di procedura.

Chiarito questo aspetto, occorre poi

considerare che, per esplicita disposizione dell'art. 3 LAAgr, le norme emanate

dai Cantoni in virtù di quest'ultimo articolo derogano alle altre regole previste

dalla stessa LAAgr. Ne discende pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto

nel gravame, in questi casi l'obbligo di indire un concorso per l'assegnazione

in affitto di un alpe prevale anche sulle disposizioni della LAAgr che disciplinano

le modalità di rinnovo dei contratti giunti a scadenza. Per quanto concerne più

specificatamente il caso concreto, il ricorrente non può dunque prevalersi del fatto

che, in assenza di una disdetta dell'una o dell'altra parte, l'art. 8 cpv. 1

lett b LAAgr sancisca il tacito rinnovo del vecchio contratto d'affitto

dell'alpe per ulteriori sei anni, in quanto quest'ultima disposizione non è

applicabile alla fattispecie litigiosa per effetto della forza derogatoria che

assume in questo ambito il diritto cantonale. Risulta pertanto superfluo in

questa sede esaminare se, come affermato dal Consiglio di Stato, tra il

patriziato e il ricorrente sia stato concluso un nuovo contratto a partire dal

1° gennaio 2006 o se per contro le parti abbiano semplicemente prolungato di

ulteriori sei anni il vecchio contratto giunto a scadenza a fine 2005.

Invano poi l'insorgente si richiama all'affidamento

da lui riposto nelle clausole previste nell'ultimo contratto d'affitto, per

esigere la tutela della sua buona fede. Opposto al precetto invocato, il principio

della legalità risulta infatti prevalente ed impedisce di proteggere una

decisione dell'CO 2 che, come esposto sopra, si avvererebbe manifestamente in

contrasto con la legislazione cantonale in materia di affitto agricolo.

Il Consiglio di Stato non poteva dunque fare a meno di annullare la querelata

risoluzione patriziale con cui veniva assegnato all'insorgente l'affitto

dell'alpe __________ per il periodo 2006 – 2011.

4.

Stante tutto quanto precede, il gravame dev'essere pertanto respinto

e la decisione impugnata confermata.

La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Non si

assegnano per contro ripetibili non essendosi il resistente CO 1 avvalso

dell'assistenza di un legale (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 13, 146, 147 LOP, 1, 3, 8 LAAgr, 7

e 8 LCAA, 18, 28, 31 43,46 e 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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