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Decisione

52.2007.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato

il __________, ha conseguito la licenza di condurre nel novembre del 1979, dopo

aver subito due revoche della licenza di allievo conducente. In seguito è stato

oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

9 marzo 1995: revoca di

1 mese per superamento del limite di velocità (175/166 km/h sul limite di 120 km/h);

13 novembre 1998: ammonimento

a seguito di un incidente stradale e abbandono dei luoghi senza attendere

l'arrivo della polizia;

18 novembre 1999: revoca di 5

mesi per aver circolato in stato di ebrietà (1.31-1.61 g/kg).

B. Il 7 marzo

2006, verso le ore 00.30, il ricorrente ha circolato all'interno del posteggio

privato dell'albergo "La Perla" di Agno, andando ad urtare la

barriera posta all'uscita dell'area di sosta. Invitato dalla polizia a

sottoporsi agli usuali controlli dell'alcolemia, RI 1 si è rifiutato di

sottostare alla prova etanografica ed al prelievo del sangue. La susseguente

visita medica eseguita presso l'OCL di Lugano ha tuttavia evidenziato una

pronunciata inabilità alla guida per consumo di bevande alcoliche.

C. A seguito di

questo concorso di infrazioni, il ministero pubblico ha proposto che RI 1 venisse

condannato alla pena di 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente ed al

pagamento di una multa di fr. 1'000.-. Il prevenuto si è opposto al decreto di

accusa. La fattispecie è stata quindi sottoposta al Pretore penale di

Bellinzona, che in esito ad un pubblico dibattimento svoltosi il 19 ottobre

2006 ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme

della circolazione, reati previsti dalla LCStr per i quali gli ha inflitto una

multa di fr. 1'000.-. L’interessato non ha impugnato tale sanzione che è quindi

passata in giudicato incontestata.

D. Preso atto

delle predette conclusioni penali, il 30 novembre 2006 la Sezione della

circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di sette

mesi (dall'8 gennaio al 9 giugno 2007), autorizzandolo comunque a guidare

durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali F, G, M. La

risoluzione è stata presa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e d,

16c cpv. 2 lett. a e 25 cpv. 3 lett. e LCStr, con l'ordine di

partecipare ad un corso di educazione stradale per conducenti recidivi la cui

mancata effettuazione avrebbe comportato una proroga della revoca di un mese.

E. In parziale

accoglimento del ricorso inoltratogli da RI 1, il 6 febbraio 2007 il Consiglio

di Stato ha riformato la predette decisione, riducendo il periodo di revoca da

sette a cinque mesi e mezzo.

Ricordato

che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei

fatti esperito in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare

dai contenuti della sentenza di condanna emessa il 19 ottobre 2006 dalla

Pretura penale di Bellinzona. Tenuto conto dei reati commessi, costitutivi di

infrazioni gravi ai sensi dell’art. 16c LCStr, della colpa del

ricorrente e della sua reputazione quale conducente che non necessita della patente

a titolo professionale, il Consiglio di Stato ha disposto una revoca di cinque

mesi e mezzo richiamandosi in sostanza al principio della proporzionalità. Ha

confermato inoltre l'obbligo di frequentare un corso di educazione stradale per

conducenti recidivi.

F. Contro il

predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulando l’annullamento della risoluzione impugnata e della misura

di revoca emanata nei suoi confronti.

Il

ricorrente sostiene innanzi tutto che l'autorità amministrativa è vincolata

unicamente all'accertamento dei fatti effettuato dal giudice penale, ma non

alle conclusioni tratte in quella sede. Ripropone dunque le tesi sollevate

davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare di non aver commesso

infrazioni su una strada pubblica e di non soggiacere pertanto alla disciplina

della LCStr in relazione agli eventi occorsi la notte del 7 marzo 2006. La

misura decisa dal Governo - soggiunge - risulta in ogni modo inadeguata e

sproporzionata.

G. Il Consiglio

di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nel giudizio

impugnato senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo

l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette

un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione

stradale (cpv. 1).

Dato che

l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 3

aprile 2006, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo

presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il

Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione,

identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70

PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa

materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo

dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle

prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (RDAT II-2002 N. 80 e rinvii).

3.

Il

ricorrente contesta la tesi secondo cui l'autorità amministrativa è vincolata

agli esiti del procedimento penale avviato nei suoi confronti. Ritiene che solo

gli accertamenti di fatto del giudice penale possano impegnare la Sezione della

circolazione ai fini dell'adozione di una misura amministrativa.

3.1

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa

competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio

scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in

giudicato (123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a). In particolare, tale

autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in

cui quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria,

segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di

contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare,

se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli,

doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un

procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di

far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o

vi ha rinunciato.

Di principio, l'autorità amministrativa non

può valutare diversamente la fattispecie neppure dal punto di vista giuridico.

In effetti, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in

vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è

legata non solo all'accertamento dei fatti, ma anche alla qualifica giuridica operata

in sede penale, quando questa dipende in maniera determinante

dall’apprezzamento di circostanze che il giudice penale conosce meglio

dell’autorità amministrativa (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158

consid. 3 c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1). Evenienza,

questa, chiaramente ravvisabile nel caso di specie, caratterizzato da un

procedimento penale nell'ambito del quale il Pretore penale ha indetto un

pubblico dibattimento, ascoltato l'accusato e una teste, giungendo alla

conclusione che le censure di inapplicabilità della LCStr sottopostegli erano infondate. La valutazione giuridica effettuata

in sede penale è quindi dipesa da conoscenze specifiche acquisite durante il processo,

il che la rende vincolante per le autorità amministrative preposte alla revoca

della licenza.

3.2

In concreto, a seguito degli eventi

occorsi il 7 marzo 2006 il Pretore penale ha inflitto al ricorrente una multa

di fr. 1'000.- riconoscendolo colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme

della circolazione.

Alla luce

della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il

ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi

da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con

decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio,

questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti

vincolato alla condanna pronunciata il 19 ottobre 2006. Se l'insorgente

riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un apprezzamento

giuridico errato dei fatti rilevanti, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di

diritto indicati in sentenza (ricorso alla CCRP) e contestare nuovamente le inosservanze

alla LCStr che gli venivano addebitateRI 1, è invece rimasto passivo. Ha

supinamente accettato la condanna per il triplice concorso di infrazioni alla

LCStr di cui è stato ritenuto colpevole. In simili evenienze, il principio

della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione l'applicabilità

stessa della LCStr al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.

4.

4.1 Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è

applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza

di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per

stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del

singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca

non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che guida un veicolo in stato di ebrietà qualificata e si oppone alla prova del

sangue o all'esame dell'alito (art. 16c cpv. 1 lett. b e d LCStr). In

tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata

per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

4.2

Nel

caso in esame, dagli atti risulta che il 7 marzo 2006 RI 1 ha

guidato in stato di inattitudine (ebrietà), ha eluso i provvedimenti ordinati

dalla polizia per accertare la sua incapacità alla guida e violato alcune norme

minori della LCStr, perdendo la padronanza di guida della vettura targata TI __________

e andando a cozzare contro la barriera installata all'uscita del posteggio

dell'albergo "La Perla" di Agno.

Se ne

deve concludere che tenuto conto delle gravi infrazioni cumulativamente commesse

dal ricorrente e della consistente colpa che gli è imputabile, il provvedimento

di revoca di cinque mesi e mezzo disposto dal Consiglio di Stato non può che

essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza

si avvera addirittura mite per rapporto ai numerosi precedenti di ogni genere

che contraddistinguono la carriera di conducente dell'insorgente.

5.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 16, 16c, 25a, 90 LCStr; 33,

40, 41 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

patr. da

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti

amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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